Le scadenze fiscali di luglio 2014 ancora pendenti, dall'IRPEF agli appuntamenti per le Partite IVA, dagli elenchi INTRASTAT agli adempimenti dei sostituti d'imposta.
Il mese di luglio sta portando con sé importanti scadenze fiscali in materia di IRPEF,IVA e altro ancora. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il calendario degli appuntamenti con l’Agenzia delle Entrate.
IVA
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16 luglio I soggetti IVA devono effettuareliquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese precedente e la quinta rata 2012 (con interessi). Entro la stessa data deve essere inviata la comunicazione telematica al Fisco con i dati delle Dichiarazioni di Intento su acquisti o prestazioni confluiti nella liquidazione IVA.
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31 luglio Devono essere presentate le richieste di rimborso (o compensazione) del credito IVA trimestrale. Stessa data anche per l’invio della comunicazione mensile telematica all’Agenzia delle Entrate deidati relativi alle operazioni IVA effettuate con operatori economici con sede in Paesi a fiscalità privilegiata relativa al mese di giugno e al 2°trimestre. Sempre entro il 31 luglio deve essere effettuata la comunicazione delle annotazioni nei registri IVA nel mese precedente relativamente agli acquisti da San Marino.
IRPEF
16 luglio Le persone fisiche titolari di Partita IVA possono versare la seconda rata IRPEF (saldo2013 e primo acconto 2014) con applicazione interessi pari allo 0,33%. Chi non possiede P.I. può pagare in un’unica soluzione o come prima rata, con maggiorazione dello 0,40%. Entro la stessa data vanno infine versate le ritenute IRPEF nonché i contributi previdenziali e assistenziali di dipendenti e collaboratori.
Locazioni
31 luglio 2014: scaduto il primo dei due appuntamenti del mese, per chi non esercita l’opzione cedolare secca, l’ultimogiorno utile per versare l’imposta di registro sui contratti e affitto stipulati o rinnovati al 1° luglio 2014 è fissata al 31 luglio.
Sostituti d’imposta
31 luglio I sostituti di imposta devono effettuare l’invio telematico del modello Uniemens (dati retributivi e contributivi), del modello 770 semplificato e del 770 ordinario.
INTRASTAT
25 luglio Deve essere effettuato l’invio telematico degli elenchi INTRASTAT da parte dei contribuenti tenuti alla presentazione mensile o trimestrale.
Importante successo dell’iniziativa di sciopero nello stabilimento Ilva di Taranto proclamato da Fim, Fiom, Uilm, per le prospettive dello stabilimento siderurgico ionico e di tutto il Gruppo Ilva e la sua rapita ambientalizzazione e riqualificazione industriale.
Lo sciopero, proclamato per le ultime 4 ore di ogni turno, ha determinato il blocco di tutti gli impianti. Tale iniziativa avviene in concomitanza con il Consiglio dei Ministri proclamato per oggi e che dovrebbe occuparsi di agevolare: da un lato le condizioni affinché le banche concedano il “prestito ponte” per la messa in sicurezza del Gruppo, dall’altro per agevolare l’utilizzo dei fondi attualmente sequestrati alla famiglia Riva nei depositi bancari elevetici.
Ci risulta singolare il comportamento della USB e del comitato dei liberi e pensanti. I primi, non contenti del volantino diffuso ieri contro lo sciopero hanno continuato questa mattina a fare di tutto per ostacolare l’adesione allo stesso tentando di rassicurare i lavoratori sul pagamento degli stipendi e del premio. L’adesione allo sciopero e la partecipazione alle assemblee davanti alle portinerie D e A testimoniamo che i lavoratori hanno ben compreso che l’iniziativa aveva una portata ben più ampia: il futuro dell’Ilva e la difesa del posto di lavoro.
Ci auguriamo che sia sempre ben più chiara la singolare convergenza tra coloro che vogliono continuare a produrre inquinando, e in queste ore attaccano l’applicazione del piano ambientale, e coloro che vogliono la chiusura dello stabilimento tarantino, in qualche caso promettendo ai lavoratori in luogo del lavoro, sussidi e assistenzialismo che non arriveranno mai .
Rete ATHENA, Retemicroimprese Taranto e Retemicroimprese Martina Franca, nella persona del Sig. Antonio Taddeo, hanno elaborato una proposta progettuale di rigenerazione urbana per il Comune di Martina Franca in occasione della Manifestazione di interesse al Programma Integrato di Rigenerazione Urbana – L.R. N. 21/2008.
L’impianto del progetto è stato strutturato in modo da rispondere al bisogno di una migliore qualità della vita. Le finalità degli interventi, infatti, attengono all’ottimizzazione dei canoni estetico-architettonici dell’abitato e al miglioramento della fruibilità degli spazi, considerati come fili di un ordito che, tessuto con la trama della storia del territorio e della sua identità culturale, ne disegnano il cambiamento, improntato sul miglioramento del modus vivendi dei suoi abitanti e ispirato a principi di coesione sociale.
Gli interventi pianificati sono così articolati:
1. delocalizzazione delle strutture sportive dello Stadio comunale "G. D. Tursi" da via della Sanità all’ambito del Pergolo, in favore di nuove attrezzature pubbliche, anche a servizio del mercato settimanale nel centro urbano, con il contestuale potenziamento delle attrezzature sportive con annessi parcheggi nel quartiere periferico;
2. riorganizzazione e razionalizzazione della Piazza d’Angiò, già sede del mercato settimanale, che sarà estesa fino all’attuale stadio comunale per una migliore fruizione degli spazi pubblici e per una riduzione dell’inquinamento acustico;
3. ridefinizione urbanistica dell’intero ambito del Pergolo a partire dalla soluzione delle problematiche inerenti la volumetria dell’ex Grand Hotel Castello per comprendere procedure urbanistiche e insediative al fine di dotare l’ambito del tessuto residenziale ad oggi mancante.
In particolare, l’ampliamento di Piazza d’Angiò riscopre un antico modello urbanistico centrato su un elemento caratterizzante che è appunto la «piazza», intesa come spazio di sintesi di più dimensioni: culturale, storica, sociale ed economica. È il luogo dell’incontro finalizzato non solo agli scambi commerciali ma anche alla valorizzazione delle proprie radici e della propria identità. Per questo motivo, la piazza sarà lo spazio dei prodotti tipici locali: prodotti agroalimentari, artigianali come la lavorazione della pietra locale, del ferro battuto, prodotti tessili, che rappresentano un vero e proprio anello di congiunzione tra il passato e il futuro. Una realtà quindi che si oppone ai «non luoghi» dove gli individui si incrociano senza entrare in relazione, sospinti o dal desiderio frenetico di consumare o di accelerare le operazioni quotidiane, e che trovano nel centro commerciale il prototipo più rappresentativo. Tuttavia, la nuova piazza sarà anche innovazione, caratterizzandosi come piazza virtuale futuristica, il cuore di una rete di imprese che sfrutteranno le tecnologie della società dell’informazione per aumentare il loro business, la visibilità del marchio, la penetrazione dei prodotti locali nei mercati nazionali ed internazionali, grazie a nuovi strumenti di commercializzazione come le vetrine virtuali e tutte le opportunità offerte dalle più recenti innovazioni informatiche e telematiche. La rete delle imprese della Nuova Piazza D’Angiò potrà usufruire delle potenzialità di un sistema che nasce dalla collaborazione con le Università pugliesi e che rivoluzionerà il modo di far impresa. Il recupero dell’ex Hotel Castello rappresenta invece un intervento finalizzato a dotare la città di Martina Franca dei requisiti di Città Equa e Solidale. La struttura sarà infatti destinata all’housing sociale e alle attività di associazioni e cooperative sociali destinate alle fragilità, nell’ottica di una coesione foriera di benessere per l’intera comunità.
Nulla la cartella esattoriale priva di motivazione
Con un’importante sentenza, la n. 1168/23/14 del 22 maggio 2014, la C.T.R. di Bari – Sezione Staccata di Lecce ha rigettato l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A., dichiarando nulla la cartella esattoriale, oggetto di contestazione, per mancanza di motivazione.
Nello specifico, la vicenda aveva ad oggetto l’impugnazione da parte di un contribuente di una cartella di pagamento per tutta una serie di motivazioni, tra le quali: la tardività della notifica; la mancata comunicazione ex art. 36 bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/73 nonchè artt. 54 bis, comma 3, e 60 del D.P.R. n. 633/72; per mancata indicazione del funzionario responsabile del procedimento; per difetto di sottoscrizione; per carenza di motivazione.
I giudici di prime cure accoglievano le doglianze del ricorrente, annullando la cartella impugnata, sia facendo riferimento all’ordinanza n. 377 del 9.11.2007 della Corte Costituzionale, che precisava l’obbligo per i concessionari di indicare il responsabile del procedimento, sia dichiarando il difetto di sottoscrizione in quanto, fin da epoca precedente l’entrata in vigore dello Statuto del contribuente, valeva l’applicazione della Legge 241/910 (ordinanza 117 del 2000) e quindi persisteva l’obbligo della firma, non rispettato nell’atto in contenzioso.
Avverso tale sentenza ha, pertanto, proposto appello Equitalia, sostenendo la legittimità e fondatezza della cartella, da una parte perchè la mancata indicazione del responsabile del procedimento non era prevista dalla legge, dall’altra perché, peraltro, l’atto aveva raggiunto il suo scopo.
Il contribuente ha resistito con proprie controdeduzioni, insistendo per la conferma della corretta sentenza di primo grado e ribadendo l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo, nonché appellando incidentalmente la sentenza in relazione a tutti gli altri motivi che erano stati oggetto di ricorso e, tuttavia, non erano stati accolti .
Ebbene, i giudici di secondo grado hanno rigettato l’appello di Equitalia, accogliendo l’appello incidentale del ricorrente in relazione alla mancanza di motivazione della cartella esattoriale, in particolare affermando che “… la scarna spiegazione a supporto delle somme richieste non chiarisce se l’erario ha tenuto conto o meno di quanto già versato dal contribuente per il condono perfezionatosi.
I primi giudici non si sono espressi sul difetto di motivazione, forse ritenendo la questione non rilevante, ma, in mancanza di una ricostruzione puntuale del dovuto – impedita a fortiori anche a questa Commissione -, la pretesa resta non idonea perché non esplicitata né chiarita con esattezza da cui la difficile difesa del contribuente.
Il debito d’imposta per somme non versate esiste, ma non è esattamente quantificato.
Il ricorrente viene menomato nella sua possibilità di contestazione proprio perché, stante il mancato accoglimento del condono e le somme elevate in contestazione, non apprende dalla cartella se la richiesta verte sulle somme originarie al netto di quanto già versato per condono (anche se non completamente) oppure a prescindere dallo stesso.
L’appello incidentale trova conferma su questo punto, dirimendo la questione pur in accoglimento dell’appello principale.”
Alla luce di tale statuizione si evince come i giudici di merito si sono correttamente uniformati all’orientamento della Suprema Corte di Cassazione la quale, con la recentissima sentenza n. 8934 del 17/04/2014, ha avuto modo di confermare l’annullamento di una cartella esattoriale priva di adeguata motivazione: la cartella, infatti, laddove costituisca il primo atto che il contribuente riceve, deve contenere specifiche e dettagliate motivazioni.
In particolare, il contribuente deve essere messo nelle condizioni di poter comprendere la posizione dell’ufficio in ordine alla somma richiesta, pena la sua privazione del diritto di difesa, con conseguente illegittimità della pretesa avanzata.
Lecce, 05 giugno 2014
Avv. Maurizio Villani e Avv. Alessandra Rizzelli
AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
Patrocinante in Cassazione
www.studiotributariovillani.it- e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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"IL GIORNALE DI TARANTO"
che nei mesi scorsi, per diverse motivazioni, era stato costretto a sospendere le pubblicazioni. Un mezzo di informazione che nei mesi di pubblicazione era riuscito ad acquisire un buon numero di lettori e che ora vuole continuare a garantire ancora una informazione libera, fuori dagli schemi. Inviate comunicati, notizie, foto, video e quant'altro a
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