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Giornale di Taranto - Giornalista1

LEGAMBIENTE E CAMERA DI COMMERCIO

SCUOLA DI IMPRESA SOCIALE

 

 

A scuola di impresa sociale. Un’occasione rara per il territorio ionico, rivolta ai giovani in cerca di opportunità di lavoro innovative. Una settimana di formazione intensiva per sviluppare idee imprenditoriali vincenti, legate alla sostenibilità ambientale, allo sviluppo del turismo, alla riscoperta delle tradizioni e della cultura locale.

Il laboratorio “Imparare ad intraprendere - La nostra economia: innovazione ed impresa sociale”  è organizzato da Legambiente e Camera di commercio di Taranto.  Si svolgerà nella Cittadella delle imprese, tutti i giorni, dall’8 al 13 settembre prossimi, attraverso lezioni teorico-pratiche.

L’iniziativa è rivolta ai giovani tra i 18 ed i 35 anni che impareranno a fare impresa, elaborando nuove idee e sviluppandole assieme ad un gruppo di esperti. I nuovi stili di vita e di consumo, gli emergenti bisogni sociali, offrono opportunità di lavoro innovative, accessibili ai giovani che vogliono intraprendere e rendersi  protagonisti del proprio progetto di vita e di lavoro con attività volte a  migliorare l’ambiente, a sviluppare cultura ed innovazione sociale, a valorizzare le risorse del territorio.

Le buone pratiche imprenditoriali nell’economia sociale e partecipata e le attività concrete per verificare le idee da tradurre in progetto saranno gli aspetti principali attorno a cui ruoteranno le lezioni.

Il metodo di lavoro della sei giorni sarà teorico e pratico e sarà articolato in due sezioni. La prima è quella dell’approfondimento, con incontri seminariali tenuti da esperti economisti e formatori, che offriranno la loro esperienza attraverso testimonianze e discussioni a tema. L’altra  prevede lo svolgimento di laboratori con la presenza di facilitatori, a cui sarà affidato il compito di stimolare le idee, verificarne la concretezza, selezionarle, per poi tradurle in progetti vincenti.

Il workshop si svolgerà dall’ 8 al 12 settembre, di mattina e di pomeriggio, presso la Camera di commercio. Il 13 settembre i partecipanti si trasferiranno in piazza Immacolata, dalle 9.30 alle 13.00, per lo svolgimento di un laboratorio tenuto da artisti digitali.

La partecipazione al laboratorio è gratuita, venti i posti disponibili ai quali si accederà attraverso una selezione. I requisiti richiesti sono età compresa tra i 18 ed i 35 anni e il conseguimento del diploma di scuola secondaria.

Per presentare la propria candidatura occorre scaricare apposita domanda dal sito www.legambientetaranto.ited inviarla all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Con la domanda di candidatura, debitamente compilata, in cui occorre inserire le motivazioni di partecipazione e l’idea progettuale che si vorrebbe sviluppare, sarà necessario inviare copia del proprio curriculum vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La richiesta va inviata entro, e non oltre, il 25 agosto prossimo. Seguirà colloquio motivazionale. 

 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO LA TESTIMONIANZA DI MAURIZIO INGROSSO DEL DIRETTIVO DI GREENROPE

Siamo alla ripetizione di un evento già verificatosi due anni fa: una Tartaruga Caretta Caretta, specie presente nel Mar Mediterraneo e altamente in estinzione a causa dell'attività umana, ha felicemente deciso di porre il nido per una ventina di nascituri sulle spiagge di Campomarino.

Da alcuni giorni sono partiti i turni di presidio da parte di volontari per salvaguardare le uova da svariati pericoli quali naturali predatori come gabbiani, volpi e faine, ma sopratutto con lo scopo di emancipare i bagnanti alla conoscenza di questi splendidi animali: della loro utilità biologica in quanto mangiatori di meduse, di come riconoscere la presenza di un nido e delle operazioni da effettuare in caso del ritrovamento di esemplari spiaggiati.

Basilare è l'incontro con le famiglie e in particolare con i bambini che appaiono i più interessati alla scoperta. A questo proposito è stata organizzata per il 6 agosto 2014 una giornata di divertimento ed educazione diretta specialmente ai più piccoli. Ieri 30 luglio 2014 le operazioni di presidio sono state svolte dal WWF Palude La Vela con Fabio Millarte e da GREENROPE  che con Stefano Bellomo, il sottoscritto e i loro rispettivi volontari sono accorsi per la seconda volta da Bari (con car sharing) portando con se' tante nuove idee; da domani sarà disponibile un quadernetto delle visite in cui i bagnanti potranno scrivere o disegnare i loro pensieri. Le operazioni si perpetrano ventiquattro ore al giorno quindi c'è sempre bisogno di volontari che per qualche ora possano dare il cambio agli attivisti delle due associazioni. Contatto con la gente, consegna di materiale informativo e dono di un sorriso fiducioso per la valorizzazione della costa tarantina sono gli impegni, nulla di difficile in quanto c sarà sempre un biologo o un esperto a dare sicurezza al team.

Sono occasioni di grande crescita personale e importanza sociale, in quanto tutta la popolazione ha a cuore l'avvenimento. E' importante che questa straordinarietà si trasformi in un appuntamento: questa è la strada da seguire affinchè la realtà locale acquisti un ulteriore valore.

Chiunque voglia affacciarsi al campo esso si trova nei pressi del Lido Elisir Beach. Per maggiori informazioni sono disponibili i numeri 3337854387 Stefano / 3931617701 Fabio.


La segreteria provinciale di TRASPORTOUNITO FIAP aderisce e sostiene la manifestazione pubblica indetta da CONFINDUSTRIA TARANTO denominata “INDUSTRIA: ULTIMA FERMATA”, in programma per il prossimo venerdì 1° agosto: un corteo composto da imprenditori, dipendenti e mezzi (anche pesanti) attraverserà le vie cittadine raggiungendo la Prefettura di Taranto per la consegna di un documento ufficiale, a firma confindustriale. Emblematico, ma rappresentativo, il nome utilizzato per l’evento: il tessuto produttivo locale è ormai davvero giunto al capolinea.
La manifestazione, presentata ufficialmente agli organi di stampa ed a chiunque ne condividesse le finalità mercoledì 30 luglio, intende richiamare l’attenzione del Governo e degli Enti locali sulle gravi problematiche che coinvolgono l’intera classe imprenditoriale ionica, ormai prossima al baratro. Sconfortanti i dati citati: +72% dei fallimenti, accompagnati dal depauperamento delle risorse patrimoniali personali degli imprenditori che hanno deciso di resistere, sino all’ultimo, agli effetti devastanti della crisi.
Appaiono pertanto coinvolgenti e drammatiche al tempo stesso la parole usate durante la conferenza dal Presidente, Dr. Vincenzo Cesareo (relatore al tavolo insieme al Dr. Antonio Marinaro, Vice Presidente Confindustria, Dr. Angelo Bozzetto per il Comitato Grandi Imprese di Confindustria Puglia e Sig. Michele De Pace, responsabile dei rapporti associativi di Confindustria Taranto), che ha illustrato alla nutrita platea presente ed agli organi di stampa la situazione di un territorio ormai privo di prospettive di ripresa a causa della mancanza di una qualsivoglia politica industriale di lungo termine, spesso accompagnata da un dissenso “tout court” a quegli investimenti che potrebbero rilanciare l’economia (Tempa Rossa docet).
Per la prima volta nella sua storia CONFINDUSTRIA scende per le strade cittadine utilizzando forme sinora estranee al conosciuto “fair play” confindustriale: tuttavia, non si tratta di uno sciopero ne di una serrata, quanto piuttosto della testimonianza, cui è chiamata a partecipare l’intera cittadinanza, di una situazione ormai divenuta davvero insostenibile.
TRASPORTOUNITO FIAP TARANTO parteciperà con entusiasmo all’iniziativa confindustriale, anche considerata la difficilissima condizione degli autotrasportatori locali, posizionando una rappresentanza di veicoli industriali, appartenenti ai propri aderenti, a ridosso del Porto del Taranto. Gli autisti si uniranno poi al corteo che raggiungerà il Prefetto di Taranto.
Il segretario provinciale
Dott. Biagio Provenzale
Incentivi INAIL per le aziende dei settori edilizia, agricoltura, estrazione e lavorazione dei materiali lapidei delle provincie di Brindisi, Lecce, Taranto, Bari, Barletta, Andria, Trani, Foggia. Il Bando ha l’obiettivo di sostenere le piccole e micro imprese, comprese quelle individuali, operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, nella realizzazione di progetti di innovazione tecnologica per gli impianti, le macchine e le attrezzature mirati al miglioramento delle condizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
http://www.finanziamenti.puglia.it/bandi-nazionali-attivi/inail-innovazione-tecnologica
 
 

Illustrati stamane alla stampa i termini della manifestazione denominata “Industria ULTIMA FERMATA”in programma venerdi mattina 1 agosto. Al Tavolo il Presidente di Confindustria Taranto Vincenzo Cesareo, Michele De Pace, Antonio Marinaro, Angelo Bozzetto, presenti componenti di Giunta e decine di imprenditori.  L’iniziativa partirà dall’area portuale e arriverà in corteo con imprenditori, lavoratori, cittadini, mezzi industriali fin sotto la Prefettura di Taranto. Una iniziativa – è stato ribadito - chiesta dalla base associativa perché non ci sono più spazi, ma che non è uno sciopero, non è una serrata, ma è la Confindustria che scende in piazza perchè così non si può più andare avanti.

Gli imprenditori vogliono manifestare, in una forma assolutamente inedita, lo stato di oramai conclamata emergenza in cui versa tutto il sistema economico e produttivo, gravato da una pesante crisi che investe settori strategici e fondamentali dell'apparato industriale della città e della sua provincia. Oggi - ha detto il Presidente degli industriali ionici - è il Canto del cigno. Non ci stiamo a far morire le nostre aziende - ha detto Vincenzo Cesareo. Il porto dove si stanno investendo oltre 400 milioni rischia di morire se non si dà avvio al progetto Tempa Rossa dell’Eni che farebbe circolare oltre 90 navi in più all' anno. La Cementir ha azzerato gli investimenti, l'unico piano valido, l’unica alternativa e' quello di Confindustria, la Smart area Taranto. La questione Ilva – ha detto ancora - e' sotto gli occhi di tutti. Scopo della manifestazione è quello di testimoniare il nostro disagio, il nostro dolore sulla vicenda Ilva. Sono stati emanati 6 provvedimenti legislativi, ma le nostre imprese sono ferme, con crediti fermi da 6 mesi. Non si riesce a vedere la fine del tunnel. Le nostre aziende chiedono di dare una svolta diversamente i nostri lavoratori andranno a casa. I lavoratori infatti manifesteranno con noi perché non si può più aspettare, saremo costretti a fare le lettere di licenziamento collettivo. Ormai non c'è più spazio. Se a breve non interverranno fatti nuovi andremo avanti su questa strada. Si dice che Ilva paga gli stipendi, ma i nostri dipendenti perché non possono prendere i loro stipendi? Abbiamo bisogno – hanno proseguito tutti i rappresentanti Confindustriali - che la Cultura dell’industria sia messa la centro dell'agenda del Governo. Siamo pronti ad investire, come si vuol fare per la città vecchia, ma è bene che si comprenda una volte per tutte che non si può fare affidamento solo su pesca, turismo e cose simili, perché in questo modo non ci sono prospettive di sviluppo.  Con la manifestazione vogliamo capire se dobbiamo fare industria o puntare sul turismo, ma questo significa diventare poveri.                                   Di fronte ad istituzioni locali che non si esprimono sulle questioni importanti per la crescita imprenditoriale ed occupazionale come ad esempio per il progetto tempa rossa, invochiamo il potere di surroga. Parlo di un governo centrale che deve bypassare le istituzioni locali perché non è possibile affrontare questa situazioni con i normali canoni. Abbiamo espresso più volte ed in più occasioni la nostra dissonanza ed il fallimento della politica locale.  Non riconosciamo ai politici locali la capacità di risolvere le questioni che hanno invece una portata nazionale considerato che parliamo di aziende strategiche. Oggi a distanza di anni e' il fallimento dei politici locali.  Paghiamo la loro assenza, l’assenza di una mancanza di politica. Gli ambientalisti dell’ultima ora stanno utilizzando tutto questo per fare politica e campagna elettorale.  E' sparito dall'orizzonte il nostro futuro. C'è un meccanismo che sta frenando tutto.

 

Pubblichiamo una significativa testimonianza di Fabio Millarte del WWF Taranto sul nido di tartarughe Caretta Caretta scoperto sulla spiaggia Sette Colori di Campomarino

La nostra amica Caretta caretta ha scelto di nuovo di venire a premiare le nostre spiaggie con le sue uova. Tra qualche giorno le uova si schiuderanno, e con loro si aprirà una nuova speranza per una parte della provincia baciata da una natura meravigliosa, sulla spiaggia dei Sette Colori, vicino Campomarino. Con la fuga verso il mare delle piccole Caretta Caretta, non finisce il periodo di cova, ma inizia un nuovo progetto di tutela che deve permettere a questi animali di proseguire ad esistere e tornare a depositare le uova nello stesso posto, come succede da milioni di anni. Questa spiaggia sarà ancora testimone di nuove nascite, testimone di momenti nascosti, intimi, che succedono quando non ci sono testimoni.

Durante questi giorni la cittadinanza ha accolto con grande felicità la presenza delle uova, avvicinandosi per informazioni e sostituendosi nella sorveglianza del nido. Tanti cittadini forestieri hanno sono passati per chiedere informazioni e sapere il periodo di schiusa, a questo momento sappiamo dire poco, ma tutto si capirà dall’esame delle uova recuperate, siamo in attesa di un contribuito dalla dott.ssa Erika ottone del Wwf Policoro. Durante questi giorni ho visto un interesse crescente, decine di persone al giorno chiedono informazioni, vogliono sapere tutto sulla vita delle tartarughe, hanno portato i bambini la cittadinanza si è dimostrata matura, le Istituzioni si sono interessate, la Capitaneria di Porto nella persona del suo Comandante Mar. Giusti, ha seguito tutto da molto vicino, il Comune di Maruggio ha voluto essere presente con il Sindaco Longo, tutti hanno partecipato alla sorveglianza. Da Taranto ogni giorno un gruppo di amici, come Antonietta (detta la zia tartaruga), Ida, Giovanni, insieme ad un gruppo di giovani laureandi passano la loro giornata al nido per parlare con la gente di quello che accade. il Wwf ha messo la notizia in rete e in questi giorni di maggior presenza antropica, da Bari da Brindisi arriveranno volontari per vigilare durante la festa del ferragosto. Questo straordinario evento deve insegnarci che la natura è un volano di emozioni e la gente vuole vedere, sentire ancora parlare di natura, e noi dobbiamo essere pronti a comunicare, a far vivere l'emozione di un momento unico.

 

di Luisa Campatelli

C’è tutta la delicatezza e la forza delle immagini, dei volti, dei dialoghi in salentino stretto e per questo sottotitolati nell’ultimo film di Edoardo Winspeare  “In Grazia di Dio”, intenso ritratto della Puglia e delle donne meridionali.

Il regista dai modi gentili, anche sul set,  in quel microcosmo dove- come ha raccontato lo stesso Winspeare- spesso  la gente viene trattata male, perché diventa luogo di lotte di potere , <Avete presente la metafora  sul potere del  film “Prova d’Orchestra” di Fellini?”. Ma quando si fanno film con pochi soldi, come nel mio caso, il minimo è essere gentili , creare un clima di armonia. Diciamo che è anche una questione di intelligenza, di furbizia…”>. In tanti hanno risposto martedì sera all’appuntamento con l’incontro con l’autore che ha preceduto la proiezione del film nell’ambito del cartellone “Una Banca e una Spiaggia Differenti”, varato dalla BCC San Marzano di San Giuseppe e dallo Yachting Club che, per il secondo consecutivo propone incontri ravvicinati con autori, registi, attori e scrittori, per favorire anche in piena estate un momento di aggregazione all’insegna della cultura.

Sul palco c’è anche il produttore cinematografico Alessandro Contessa, inseparabile compagno di viaggio di Winspeare, accolti e presentati dal direttore generale della BCC di San Marzano Emanuele Di Palma.

Come  spiega il regista, il film narra la storia di persone che per  salvarsi scelgono la terra, la famiglia. Quella famiglia che nonostante i conflitti e gli odi  dà sostanza al senso di appartenenza, all’essere  e sentirsi comunità. Soprattutto nei momenti difficili.

L’interpretazione anche questa volta è stata affidata ad attori non professionisti.

<Quello che cerco-  sottolinea Winspeare- è soprattutto l’autenticità. Ecco perché gli attori si esprimono nella lingua che parliamo sempre.  Il fascino dell’Italia sta anche nel fatto che questo Paese è come un continente in cui si parlano tante lingue diverse. Quello che io cerco di raccontare è proprio questa diversità, per poi arrivare a trasmettere sentimenti universali >.

<C’è stato un tempo in cui noi pugliesi –  prosegue il regista- non avevamo coscienza di essere pugliesi, così il nostro dialetto veniva scambiato per siciliano e noi stessi non avevano consapevolezza della nostra unicità. E’ accaduto con Domenico Modugno e con tanti altri…>.

C’è la Puglia, in questo film, e ci sono le donne, una in particolare, la protagonista, Celeste Casciaro, che è anche la moglie del regista.

<Ci siamo innamorati durante le riprese de “Il Miracolo”- ricorda Winspeare con un sorriso che lo fa sembrare un ragazzino, malgrado i baffi scuri – il film girato a Taranto.>

Celeste Casciaro sale sul palco e parla dell’orgoglio delle donne del Sud, della durezza del suo personaggio, una donna ferita che deve prendere decisioni gravi, come spesso capita alle donne <capaci di sopportare, di sacrificarsi, di mantenere i piedi per terra, di fronte a uomini che spesso rimangono piccoli.>

Applausi. Il film può incominciare.

 

Profili pratici e sviluppi giurisprudenziali a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 80/2014 in materia di omesso versamento Iva

Normativa

La disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto è ad oggi contenuta nel Decreto Legislativo n. 74/2000 che individua le fattispecie delittuose con riferimento alle violazioni in materia di obblighi dichiarativi documentali e di versamento.

Le fattispecie delittuose che in questa sede interessa analizzare sono disciplinate dall’art. 4 (infedele dichiarazione) e dall’art 5 (omessa dichiarazione) che richiedono rispettivamente una soglia di punibilità superiore ad euro  103.291,38 euro per la dichiarazione infedele, ed euro 77.468,53 per l’omessa dichiarazione.

Si precisa, altresì,  che nel quadro originario della riforma del 2000  non erano previste fattispecie delittuose riguardanti l’omesso versamento di imposte essendo state, tali sanzioni,  introdotte solo nel 2004 e nel 2006.

Ed infatti, originariamente il D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 741, rubricato “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”, si inseriva in un più ampio contesto di depenalizzazione dei reati minori, laddove obiettivo principale era quello di punire penalmente solo i comportamenti aventi un particolare grado di antigiuridicità e insidiosità in campo fiscale, lasciando nel campo delle sanzioni amministrative le violazioni tributarie di minore entità.

Solo nel 2004, l’art. 1, comma 414, della L. n. 311/2004 (Finanziaria per il 2005), ha integrato il quadro normativo delineato dal citato Dlgs. N. 74/2000 inserendo l’art 10 bis (Omesso versamento di ritenute certificate) con l’obiettivo di sanzionare con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versasse, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai soggetti sostituiti, per un ammontare superiore a € 50.000 per ciascun periodo di imposta.

Due anni dopo, l’ articolo 35, comma 7, D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, entrato in vigore il 4 luglio 2006,  ha introdotto nel contesto del predetto decreto l’articolo 10 ter  (Omesso versamento di Iva) che  punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi l’imposta sul valore aggiunto,  dovuta sulla base della dichiarazione annuale e  per un ammontare superiore a € 50.000, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.

A titolo esemplificativo si consideri che sono puniti quei soggetti che non provvedono al versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo fissato per il 27 dicembre (nell’arco del periodo di imposta il contribuente è tenuto a versamenti IVA mensili o trimestrali, nonché al versamento dell’acconto e del saldo, il delitto si perfeziona con l’omesso pagamento dell’IVA nel medesimo termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, e coincide pertanto con il 27 Dicembre dell’anno successivo rispetto a quello per il quale è dovuta l’IVA).

Tali reati hanno completato il quadro dei delitti tributari contenuti nel Titolo II ed hanno dato vita ad una serie di strumenti repressivi di violazioni in linea con quelli che sono sostanzialmente i doveri fondamentali a cui il contribuente è tenuto a conformarsi: l’obbligo di presentazione della dichiarazione (Capo I dei delitti in materia di dichiarazione), l’obbligo di tenuta e conservazione della documentazione fiscale (Capo II dei delitti in materia di documenti) e l’obbligo di pagamento delle imposte (Capo II dei delitti in materia di pagamenti).

Successivamente, nel 2011, in un’ottica di inasprimento delle sanzioni penali, con modifica legislativa intervenuta con il D.L. n. 138/2011 (convertito nella l. 148/2011)  è stata disposta una riduzione della soglia di punibilità delle condotte delittuose previste agli artt. 4 e 5 d. lgs. 74/2000 ad euro 50.000 ed euro 30.000.

Dunque, secondo quanto disposto dal D.L. n. 138/2011, a decorrere dal 17 settembre 2011 per  l'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 (infedele dichiarazione) è punito con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 50.000,00 euro e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro.

Per l’'art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000 (omessa dichiarazione), così come modificato dal D.L. n. 138/2011  punisce con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000,00 euro.

Orbene, già da un’analisi prima facie del quadro complessivo appena sopra delineato, appare evidente che l’abbassamento delle soglie indicate negli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 74/2000 ha donato armonia ed equilibrio ad un contesto in cui, anteriormente alle modifiche introdotte nel 2011, relativamente al reato di omesso versamento IVA (soglia di punibilità di euro 50.000) era previsto un trattamento sfavorevole rispetto a quello delle fattispecie di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 74/2000, penalmente rilevanti solo con il superamento della soglia di punibilità stabilita, rispettivamente, in euro 103.291,38 e in euro 77.468,53 di imposta evasa.

Premesso il fondamento legislativo sul quale si incardina tutta la questione costituzionale appresso esposta, è ora possibile addentrarsi nella questione in oggetto, procedendo ad un’analisi ed una successiva valutazione della sentenza costituzionale. 

Con ordinanza del 17 settembre 2013 il Tribunale di Bergamo riteneva la  violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione in relazione  all’art. 10-ter del Dlgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui, in relazione ad omissioni di versamenti Iva realizzatesi fino al 17 settembre 2011, è prevista una soglia di punibilità di euro 50.000, inferiore a quelle stabilite, originariamente e fino all’intervento modificativo concretizzatosi con D.L. n. 138/2011 (conv. nella L. n. 148/2011) per la dichiarazione infedele e l’omessa dichiarazione degli artt. 4 e 5 del medesimo decreto legislativo, prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 138 del 2011 (rispettivamente euro 103.291,38 ed euro 77.468).

Secondo il Tribunale di Bergamo, fino alle modifiche apportate dal Dl 138/2011 (in vigore dal 17 settembre 2011), la soglia di punibilità prevista per i reati di infedele dichiarazione ( art. 4) e omessa presentazione  (art. 5) era di gran lunga superiore rispetto a quella prevista per l'omesso versamento dell'Iva. Infatti per l'omessa dichiarazione era necessario un superamento di 77.468 euro e per la dichiarazione infedele di oltre 103.000 euro, mentre per il delitto di omesso versamento Iva era ed è sufficiente il superamento di una soglia pari a 50.000 euro con la <<paradossale>> conseguenza che il contribuente che dopo aver presentato la dichiarazione annuale IVA  ometta il versamento dell’imposta, sia soggetto ad un trattamento più sfavorevole rispetto a quello riservato al contribuente che non presenti la dichiarazione o presenti una dichiarazione infedele, occultando il debito di imposta.

Secondo il Tribunale di Bergamo, dunque, tale disparità di trattamento si poneva in evidente contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

Con sentenza n. 80/2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10-ter (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma della Legge 25 giugno 1999, n. 205, articolo 9), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38.

La norma censurata, nel prevedere, per effetto del richiamo all'art. 10- bis dello stesso d.lgs., una soglia di punibilità più bassa (50,000 euro) di quelle previste  (anteriormente alle modifiche introdotte con il d.l. n. 138 del 2011, aggiunto dalla legge di conversione n. 148 del 2011) per i reati di omessa dichiarazione (77.468,53 euro) e di dichiarazione infedele (103.291,38 euro), lede il principio di uguaglianza per le conseguenze sanzionatorie palesemente illogiche che ne derivano. 

Secondo la Corte, infatti, "il contribuente che, al fine di evadere l’IVA, presenta una dichiarazione infedele, tesa ad occultare la materia imponibile, o non presenta affatto la dichiarazione, tiene una condotta certamente più “insidiosa” per l’amministrazione finanziaria - in quanto idonea ad ostacolare l’accertamento dell’evasione (e, nel secondo caso, a celare la stessa esistenza di un soggetto di imposta) - rispetto a quella del contribuente che, dopo aver presentato la dichiarazione, omette di versare l’imposta da lui stesso autoliquidata (omissione che può essere dovuta alle più varie ragioni, anche indipendenti da uno specifico intento evasivo, essendo il delitto di cui all’art. 10-ter a dolo generico)”.

La Corte ha rilevato che nel caso in cui l'IVA dovuta si situi nell'intervallo tra le soglie previste dai citati artt. 4 e 5 da un lato, e 10 ter dall'altro, ne  conseguirebbe un trattamento deteriore per chi ha regolarmente presentato la dichiarazione IVA senza versare l'imposta dovuta e dichiarata rispetto a chi non l’ha presentata o l'ha presentata infedele, senza comunque versare l'imposta.

Orbene, secondo la disciplina antecedente alla pronuncia della Consulta, per un contribuente debitore verso l'Erario ai fini IVA per un importo superiore a 50.000 euro ma inferiore a 77.468,53 risultava decisamente più "conveniente"  omettere del tutto la dichiarazione piuttosto che presentarla regolarmente ed omettere il versamento, perché nel primo caso non risulterebbe commesso alcun tipoo di reato, essendo l'imposta evasa inferiore alla soglia di punibilità prevista dall'art. 5, mentre nel secondo caso sarebbe incorso nel delitto di cui all'art. 10-ter.

Allo stesso modo, era più vantaggioso per il contribuente omettere di dichiarare elementi attivi della base imponibile IVA corrispondenti ad una imposta evasa inferiore a 103.291,38 euro, rispetto alla presentazione di una dichiarazione contenente tutti gli elementi per la determinazione dell'obbligazione tributaria, seguita però dal mancato versamento.

Con la conseguenza, evidentemente irragionevole, che quanti decidevano di occultare (in tutto o in parte) materia imponibile venivano a trovarsi in una condizione più favorevole nonostante avessero tenuto una condotta certamente più “insidiosa” per l’amministrazione finanziaria, in quanto idonea ad ostacolare l’accertamento dell’evasione, rispetto a chi, invece, dichiarava fedelmente tutti gli elementi dell'obbligazione tributaria salvo poi omettere il versamento dell'imposta dichiarata, magari solo per ragioni contingenti legate alle difficoltà del ciclo economico.

Per questo si è ritenuto sussistente la lesione del principio di eguaglianza, reputando come “incontestabilmente più gravi sul piano dell'attitudine lesiva degli interessi del fisco” le condotte di cui agli artt. 4 e 5, rispetto a quella dell'art. 10 ter (come emerge dal raffronto delle rispettive pene edittali e dalla maggiore insidiosità delle prime rispetto alla seconda).

La Corte ha concluso, affermando che” … al fine di rimuovere nella sua interezza la riscontrata duplice violazione del principio di eguaglianza è necessario evidentemente allineare la soglia di punibilità dell’omesso versamento dell’IVA – quanto ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011 – alla più alta fra le soglie di punibilità delle violazioni in rapporto alle quali si manifesta l’irragionevole disparità di trattamento: quella, cioè, della dichiarazione infedele (euro 103.291,38).”

Nuova giurisprudenza

Successivamente alla pubblicazione della sentenza in questione, sempre in tema di omesso versamento IVA, la Cassazione ha già fatto menzione della decisione costituzionale, equivalente ad una modifica normativa,  in due recentissime sentenze del 13 giugno 2014, n. 25171 e del 13 giugno 2014, n. 25186, tuttavia applicando la predetta pronuncia soltanto nella prima.

Ed infatti, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 13 giugno 2014 n. 25171 ritiene che  <<non avendo l'imputato tempestiva consapevolezza dell'obbligo penalmente rilevante a suo carico, non sussiste l'elemento psicologico>> e pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata  perche' il fatto non sussiste, essendo l'imposta di cui il ricorrente ha omesso il versamento (pari ad euro 73.457,00 per l'anno 2005) inferiore alla "soglia" cui fa riferimento la sentenza della Corte Costituzionale.  Ed infatti, a fondamento di tale pronuncia la Corte ha correttamente considerato che  pur essendo l'imputato obbligato al pagamento dell'Iva gia' prima del luglio 2006, non puo' essere applicata la sanzione penale per condotte per le quali non era prevedibile al momento della loro commissione l'applicazione della suddetta sanzione (si veda anche sul punto Cass. 23 giugno 2014, n. 27070 ; Cass 10.07.2014 n. 30297 in cui  è stato dichiarato l’ annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato in quanto  l'importo dell’Iva evasa  non era superiore ad euro 103.291,38,  non risultava superata la soglia di punibilita').

In senso contrario, lo stesso giorno, con sentenza del 13 giugno 2014  n. 25186, la Suprema Corte,  con riferimento all’omesso versamento di imposta (pari ad euro 105 445 00) nell’anno 2010,  ha evidenziato che l'imposta di cui la ricorrente ne ha omesso il versamento è superiore alla "soglia" cui fa riferimento la sentenza costituzionale, rilevando altresì, che l'omissione riguarda l'anno 2010, per cui l'imposta andava versata, in forza della Legge 29 dicembre 1990, n. 405, articolo 6, comma 2, il 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento, vale a dire, nel caso di specie, il 27 dicembre 2011.  Come è stato precedentemente precisato, l’ultimo anno di riferimento per il quale la pronuncia è rilevante è il 2009 (scadenza 27 dicembre 2010) e pertanto, nel caso di specie, correttamente la Corte ha applicato la normativa.

Analisi generale e profili pratici della pronuncia

Tale pronuncia comporterà  delle immediate conseguenze sotto un profilo pratico, non essendo più sanzionabile penalmente chi ha omesso di versare Iva:

  • relativa ai periodi di imposta 2005 (scadenza 27 dicembre 2006), 2006 (scadenza 27 dicembre 2007), 2007 (scadenza 27 dicembre 2008); 2008 (scadenza 27 dicembre 2009); 2009 (scadenza 27 dicembre 2010), ferma restando ovviamente l'eventuale intervenuta prescrizione per taluna di tali fattispecie,
  • per un importo superiore a 50.000 ma inferiore a 103.291,38 euro;
  • se l'eventuale sentenza di condanna non sia già passata in giudicato.

L’ultima annualità per la quale la pronuncia è rilevante è il 2009, il cui termine di consumazione del reato omissivo era il 27.12.2010.

Per valutare le condotte non punibili dovrà farsi riferimento alla data di commissione del reato, cioè il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in contestazione.

In relazione alla formula assolutoria da adottarsi  si ritiene che quella più idonea sia rappresentata dall'insussistenza del fatto.

Conseguentemente alla declaratoria d’illegittimità costituzionale, la soglia di punibilità per la sanzionabilità penale,  con riguardo ai soli anni d'imposta fino al 2010, è di 103.291,38 euro e pertanto, il mancato superamento della predetta somma comporta l’inesistenza di uno degli elementi costitutivi del reato.

Non sarebbe corretta la formula del non essere il fatto più previsto dalla legge come reato, perché la sentenza d’illegittimità costituzionale determina l'insussistenza ab origine degli elementi costitutivi del reato, tra i quali è compreso il mancato superamento della soglia.

Vi è un ultimo profilo da segnalare, rispetto al quale sarà opportuna una riflessione più articolata (e che in questo contributo non è possibile compiere).

L’incostituzionalità ha riguardato la fattispecie dell’art. 10 ter, mentre continuano a configurare reato le ipotesi di omesso versamento delle ritenute certificate superiori a 50.000 euro antecedenti al 2011.

La sentenza non può avere effetti diretti sul giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10 bis per i fatti commessi fino al 17.7.2011, per somme non versate il cui ammontare è oggetto della questione di legittimità costituzionale accolta dalla Corte con la sentenza commentata.

La pronuncia si fonda su circostanze specifiche del debito IVA, che ha come parametro di comparazione le fattispecie di cui agli artt. 4 e 5 d. lgs. 74/2000 (aventi a oggetto, appunto, la dichiarazione IVA e non la dichiarazione modello 770 relativo alle ritenute certificate).

Non si esclude che possa essere prospettata una questione di costituzionalità rispetto alla fattispecie di cui all’art. 10 bis, il cui unico fondamento potrebbe consistere nella diversità di trattamento di inadempimenti fiscali aventi la medesima gravità, quello IVA e quello delle ritenute certificate.

Conclusioni

In conclusione,  la Corte Costituzionale, al fine di rimuovere la riscontrata violazione del principio di eguaglianza ritiene che si debba procedere ad una allineamento della soglia di punibilità dell’omesso versamento dell’IVA (relativamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011 e dunque con riguardo agli anni d'imposta fino al 2010)  alla più alta fra le soglie di punibilità delle violazioni in rapporto alle quali si manifesta l’irragionevole disparità di trattamento: quella, cioè, della dichiarazione infedele (euro 103.291,38). Dal 2010 in poi si applicano, invece, le nuove soglie di punibilità introdotte dal D.L. n. 138/2011, per cui il reato scatta se l'imposta evasa è superiore a 50.000,00 euro.

 

 

 

Avv. Maurizio Villani

Dott.ssa Antonella  Villani

 

 

AVV. MAURIZIO VILLANI

Avvocato Tributarista in Lecce

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

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