L’arcivescovo di Taranto, monsignor Filippo Santoro, torna da Roma soddisfatto, dopo l’incontro di poche ore fa con il Papa.
Era stato lo stesso Pontefice, qualche giorno fa, ad invitarlo personalmente per discutere della situazione in cui verte la città e per incoraggiare i tarantini, per mezzo del loro pastore, a cercare la via della comunione e dell’unità.
Un incontro agevolato dalla vecchia conoscenza che monsignor Santoro ha con Papa Bergoglio, dovuta agli anni trascorsi in America latina, uno in Brasile e l’altro in Argentina, che li hanno visti spesso impegnati insieme, a favore dei più poveri.
Il Papa ha detto di stare seguendo il dramma che vive la città, schiacciata tra diritto alla salute e diritto al lavoro. Ha affermato di essere addolorato e preoccupato per le emergenze sociali che coinvolgono Taranto ed ha voluto un dettagliato resoconto della situazione da parte di Santoro.
L’arcivescovo di Taranto nel corso del colloquio ha parlato anche della grande fede dei tarantini, ha raccontato alcuni aneddoti riferiti al suo apostolato tra la gente, ha raccontato del grande affetto della gente della Città vecchia e di tutta la comunità diocesana e di come la venuta del Papa in città potrebbe essere, per grandi e piccini, un segno di speranza, un modo per ripartire con rinnovata fiducia nel futuro. Santoro ha anche ricordato a Bergoglio che nel 2014 ricorrerà il venticinquesimo anniversario della venuta a Taranto del beato Giovanni Paolo II e che non ci sarebbe modo migliore di ricordarne il passaggio, nell’anno in cui verrà dichiarato santo, che la venuta del pontefice tra i due mari.
Bergoglio non ha nascosto di desiderare fortemente di far visita a Taranto e non ha escluso la possibilità di venire nel capoluogo ionico. La sua agenda – ha riferito a Santoro – per l’anno che verrà non è ancora del tutto completa e potrebbero esserci delle sorprese.
Se non dovesse essere possibile, il pontefice ha già anticipato che l’incontro con i tarantini ci sarebbe ugualmente: sarebbero infatti ospitati nella sala Nervi per un’udienza privata specialissima.
Il colloquio è proseguito toccando anche temi “tecnici”, come la riflessione sulla teologia della liberazione e sul ministero reciproco esercitato in America latina.
Santoro ha ringraziato il Papa per la ricchezza di contenuti e spunti di riflessione contenuti nell’enciclica “Evangelii Gaudium” e del suo messaggio di speranza inviato alla città il 7 novembre scorso, quando a Taranto si tenne un convegno su ambiente, salute e lavoro, promosso dal pastore della diocesi ionica, a cui parteciparono anche il ministro dell’Ambiente Andrea Orlando, per la prima volta in città, ed il ministro alla Salute, Beatrice Lorenzin.
In merito a questo il Papa ha incoraggiato il pastore ionico a proseguire lungo la strada intrapresa, fondata sul dialogo, la comunione e il bene comune.
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Cronaca, Politica & Attualità
Quest’anno l’Orchestra Magna Grecia dedicherà il suo concerto di Natale alle meravigliose atmosfere viennesi, quelle dei Valzer di Strauss per intenderci, concedendosi però più di qualche licenza “musical-poetica” con digressioni nel repertorio della grande canzone di tutti i tempi.
Sarà una serata magica nella quale si rinnoverà un felice matrimonio, quello tra l’Orchestra della Magna Grecia, diretta nell’occasione da Piero Romano, e l’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti” di Martina Franca che per questo concerto “presterà” due suoi cantanti: il soprano armeno Liana Ghazarayan e il tenore italiano Francesco Castoro.
Il concerto “Il Valzer di Strauss” si terrà nella Concattedrale di Taranto giovedì prossimo, 19 dicembre (ore 21), un evento istituzionalmente organizzato dall’Amministrazione Comunale di Taranto in collaborazione con l’Orchestra ICO della Magna Grecia (infoline 099.7304422), e reso possibile anche da Lubritalia.
Il programma prevede alcuni dei più popolari brani orchestrali degli Strauss, una dinastia di compositori che ha segnato indelebilmente la “golden age” dell’impero ausburgico: il valzer Voci di Primavera (Frühlingsstimmen), la Polka Tuono e Fulmine (Unter Donner und Blitz), la polka veloce Senza pensieri! (Ohne Sorgen!), la Polka del Chiacchericcio (Tritsch-Tratsch-Polka) e il famosissimo valzer Sul bel Danubio blu (An der schönen blauen Donau), uno dei più popolari brani di musica classica di tutti i tempi.
In programma anche un valzer scherzoso: The Waltzing Cat di Leroy Anderson, eclettico compositore americano degli anni Cinquanta che in questo brano riesce a far “miagolare” le corde degli archi, un brano tanto divertente da essere stato utilizzato come colonna sonora di molti cartoni animati.
Il soprano Liana Ghazarayan e il tenore Francesco Castoro canteranno, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Piero Romano, alcune canzoni da famose operette: La romanza di Vilja e Tu che mi hai preso il cor di Franz Lehár, e Fox della Luna di Virgilio Ranzato; poi, dopo aver cantato Granada di Agustín Lara e Non ti scordar di me di Ernesto De Curtis, concluderanno il concerto in musical con I Could Have Danced All Night da My Fair Lady di Frederick Loewe.
Tutti in Concattedrale per uno straordinario concerto, il modo migliore per predisporre i nostri cuori al clima festoso e gioioso del Natale.
Il partner culturale e sociale dell’Orchestra della Magna Grecia per la Stagione 2013-2014 è Ubi Banca Carime; la Stagione Concertistica “XXII Eventi Musicali” è sostenuta da Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo, Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, Camera di Commercio di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Confindustria Taranto, Comune di Taranto, Shell Italia E&P S.p.A., I&S Group e Fondazione Oro 6 per il Sociale.
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Nei giorni scorsi è arrivata alle scuole, oltre i termini fissati dal Regolamento di Contabilità (D.I. n.44/2001),una nota del MIUR sul Programma Annuale 2014. Le istituzioni scolastiche dovranno ora attivare entro il 31 dicembre tutte le attività necessarie alla predisposizione e all’approvazione del Programma Annuale 2014.
Nella nota, che richiama la prescrittività delle indicazioni contenute nelle tre precedenti comunicazioni dal 2011 al 2013, vengono sostanzialmente confermate le modalità di attribuzione delle risorse degli anni precedenti.
La risorsa finanziaria assegnata comprende:
Per il periodo gennaio-agosto 2014: i fondi per il funzionamento calcolati sulla base del DM 21/2007;
Per il periodo gennaio-giugno 2014: i fondi per i contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie, contratti di co.co.co. per le attività tecniche di segreteria che dovranno obbligatoriamente essere utilizzati ricorrendo alla convenzione-quadro Consip (“Servizi di pulizia ed altri servizi per le scuole ed i centri di formazione”) nelle regioni Puglia, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto, mentre per le altre regioni saranno fornite ulteriori indicazioni; Senza riferimento ad alcun periodo e come prima assegnazione: i fondi per le supplenze brevi e saltuarie. La nota precisa che ogni scuola dovrà provvedere alla liquidazione delle spettanze fino a nuova comunicazione che ci sarà solo dopo l’adeguamento dei sistemi informatici del MIUR e del MEF;
Per il periodo gennaio-agosto 2014: i fondi contrattuali del MOF resi disponibili dall’Intesa del 26 novembre 2013. Si tratta di una somma che si aggiunge a quella comunicata dal MIUR a tutte le scuole il 4 dicembre 2013. La somma dei due finanziamenti corrisponde a quanto stabilito nell’Intesa ed esaurisce per il momento il finanziamento assegnabile. Sul saldo del MOF pesa l'incognita del reperimento delle risorse per pagare gli scatti di anzianità 2012. Infatti allo stato attuale il MEF avrebbe reso disponibili solo 120 milioni di euro, una tantum, quali economie (30% taglio organici) per finanziare l'operazione scatti. Ciò vuol dire che in assenza di ulteriori risorse fresche si potrebbe ripetere per il secondo anno consecutivo un ulteriore taglio del MOF come è già avvenuto lo scorso anno. Contro questa sciagurata ipotesi la FLC ha inviato una richiesta alla Ministra Carrozza e alla politica per chiedere il ripristino degli scatti, un diritto dei lavoratori, senza intaccare i fondi MOF.
La nota precisa che saranno oggetto di ulteriori comunicazioni le integrazioni dei finanziamenti :
Per periodo settembre-dicembre 2014 per le scuole con posti di collaboratore scolastico e assistenti amministrativi/tecnici accantonati;
Previsti dall’art.1 della Legge 440/1997;
Per l’Alternanza scuola-lavoro;
Per le misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio;
Per le attività complementari di educazione fisica;
Per il Fondo delle scuole nelle quali ai dipendenti spetta l’indennità di bi-trilinguismo o il DSGA titolare sia sostituito per l’intero anno scolastico;
Per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per consentire l’affidamento di incarichi al personale esterni impiegato nei corsi.
La nota precisa infine che la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio comunicherà le somme integrative al finanziamento per le supplenze brevi e saltuarie.
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I questionari mod.55 sono dei mezzi istruttori finalizzati all’acquisizione di informazioni utili per l’ attività di controllo e accertamento.
Circa 35.000 lettere dal Fisco arriveranno al contribuente da qui alla fine di dicembre 2013 dove chiederanno di chiarire le divergenze tra dichiarazione redditi e tenore di vita. L’anno sotto esame è il 2009 e nel mirino dell’ Agenzie delle entrate ci sono soprattutto l’acquisto di beni di lusso, e anche risparmi ed investimenti.
La fase di ricevimento e compilazione del questionario è la prima( quindici giorni di tempo per adempiere alla risposta) alla quale seguirà un’altra di accertamento vera e propria con una nuova convocazione per avviare il contradittorio, ma scatterà solo se le spiegazioni fornite dal contribuente non saranno ritenute soddisfacenti.
L’art.32,comma 1,punto 3,del dpr n. 660/73, prevede che l’Amministrazione finanziaria, per l’ adempimento dei propri compiti, può “invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’ accertamento nei loro confronti.”
La mancata risposta al questionario è sanzionabile con una multa che va da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro e inoltre pregiudica il contribuente a far valere in sede di contenzioso i documenti non esibiti.
Scatta l’accertamento induttivo in caso di mancata risposta al questionario e omessa comunicazione dei dati contabili concernenti la cessione dell’ azienda.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n.21665 del 22 ottobre 2010, ha accolto il ricorso del fisco. L’ accertamento induttivo era stato emesso nei confronti di una s.r.l. che aveva ceduta l’ azienda e non aveva risposto al questionario spedito dall’ Agenzia delle Entrate né aveva trasmesso i relativi dati contabili. L’impresa aveva impugnato l’atto impositivo difronte alla commissione tributaria provinciale e aveva vinto.
Secondo i giudici di merito, in sostanza, l’ ufficio delle imposte avrebbe sbagliato a far fondare l’ accertamento esclusivamente sulla mancata risposta al questionario.
Di diverso avviso la Cassazione che, accogliendo il ricorso dell’ Amministrazione finanziaria, ha precisato che “ l’art.32, secondo comma, del dpr.29 settembre 1973, n.600, al fine di equiparare la disciplina relativa alle imposte diretta a quella in materia di Iva, stabilisce che le notizie e i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’ accertamento in sede amministrativa e contenziosa (salvo che il cliente non dichiari contestualmente alla produzione di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile)”.
Con la recente Ordinanza 26150 del 21 novembre 2013 sul ricorso 23103-2011 proposto dall’Agenzia Delle Entrate avverso la sentenza n. 329/9/2010 della Commissione Tributaria Regionale di NAPOLI, la Suprema Corte ribadisce e osserva che : in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il comportamento del contribuente che ometta di rispondere ai questionari previsti dall’ art.32, n.4 del dpr n.600del 1973 e non ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti e libri contabili relativi all’ impresa esercitata, impedendo in tal modo, o comunque ostacolando la verifica dei redditi prodotti da parte dell’ Ufficio, vale di per se solo ad ingenerare un sospetto sull’ attendibilità di dette scritture, rendendo grave la presunzione di attività non dichiarate desumibili dal raffronto tra le percentuali di ricarico applicate e quelle medie del settore , e conseguentemente, legittimo l’ accertamento induttivo emesso sulla base dall’Ufficio ex art.39, primo comma, lett. d), del dpr n.600 del 1973 (per tutte,Sez.5,Sentenza n.19014 del 28/09/2005).
Questo accertamento su presunzioni semplici viene applicato con metodo parametrico ossia si attua su una distribuzione libera di dati. Nello specifico si tratta di un test statistico che viene effettuato dalle ipotesi sul valore di un parametro, quale la media, la proporzione, la deviazione standard, l’ eguaglianza tra le due medie ecc..
La fonte normativa degli studi di settore va ricercata negli articoli 62- bis e 62-sexies, comma 3 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazione, dalla L.29 ottobre 1993,n. 427)
Ai sensi dell’ art.62-bis gli studi sono documenti elaborati dall’ Amministrazione finanziaria sentite le associazioni professionali e di categoria, secondo una procedura cosi articolata:
-identificazione di campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori che presentano caratteristiche aziendali simili;
-controllo di questi campioni allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l’attività esercitata.
L’art.62-sexies, comma 3,dello stesso decreto, che rappresenta la norma di riferimento in tema di accertamento da studi di settore, stabilisce, invece, che gli accertamenti (analitici-induttivi) di cui agli artt. 39,comma 1,lettera d, del dpr 29 settembre 1973, n.600 e 54 del dpr 26 ottobre 1972 n633 possono essere fondati anche sull’ esistenza di gravi incongruenze tra ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondamentalmente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore.
Lo studio di settore è quindi soltanto un semplice e puro indice di riferimento per consentire all’ ufficio fiscale di adottare il particolare tipo dio accertamento analitico-induttivo, nei casi e alle condizioni tassativamente previsti dagli artt. 39, primo comma ,lettera d, dpr n.600/73 e 54 dpr n.633/7.
Attenzione però in tema di accertamento induttivo del reddito d’ impresa, l’Amministrazione finanziaria può legittimamente procedere alla rettifica del reddito imponibile anche a prescindere dai dati e dalle notizie acquisite con le risposte fornite dal contribuente a fronte di uno specifico questionario o invito. Allo stesso modo, l’ ufficio può negare la deducibilità dei costi riportati in dichiarazione in quanto ritenuti non congrui, e ciò anche in assenza di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o di vizi degli atti d’ impresa. In entrambi i casi, incombe esclusivamente sul contribuente l’ onere di dimostrare l’inerzia, la congruità e la diretta imputazione dei costi portati in deduzione con le attività produttive di ricavi imponibili.
E’ quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n.7701 del 27 marzo del 2013. Il ricorso trova accoglimento sia davanti alla Commissione tributaria provinciale che in appello.
Nella motivazione della sentenza, i giudici di secondo grado avevano ritenuto l’atto impositivo viziato nella legittimità, perché concernente la contestazione di indeducibilità di costi diversi da quelli per i quali era stata formulata la richiesta di acquisizione per mezzo del questionario.
Inoltre, a parere dei giudici di merito, era da considerarsi infondata l’eccezione dell’ ufficio di inammissibilità degli atti depositati dalla società nel corso del giudizio, in quanto tali documenti non erano espressamente richiesti con il questionario.
Nel caso di specie, l’attività di controllo da parte dell’ ufficio era stata condotta mediante l’ invio di un questionario (il cosiddetto questionario mod.55), previsto dall’ art.32, comma 1 del dpr n.600 del 1973, quale mezzo istruttorio finalizzato all’ acquisizione di informazioni utili per l’ attività di controllo e accertamento.
Non è censurabile l’operato dell’ ufficio accertatore qualora non ritenga opportuno richiedere un’integrazione dei dati, eventualmente lacunosi, forniti dalla società con la risposta al questionario, non incombendo normativamente alcun obbligo di condotta a riguardo.
Inoltre la Commissione tributaria di secondo grado aveva ritenuto illegittimo l’atto impositivo perché l’avviso de qua conteneva contestazione di costi diversi da quelli richiesti dal questionario e non era stato assicurato il contradditorio con il contribuente, alla quale non era stata data la possibilità di documentare i costi oggetto di nuova contestazione.
I giudici della Cassazione non hanno ravvisato alcuna lesione del diritto di difesa della società, precisando che il quadro delle disposizioni in materia di accertamento e controlli, rubricate ne l titolo V del d.p.r. 600/1973, non prevede “quale suo presupposto o momento necessario ed indefettibile della serie procedimentale finalizzata alla rettifica” l’ invio di un questionario ed di un invito “ ben potendo l’Amministrazione finanziaria proceder a rettifica della dichiarazione anche per motivi diversi e prescindendo dai dati acquisiti con le risposte fornite dal contribuente al questionario”.
Se ne deduce, pertanto, che la difformità dei dati richiesti con questionario e le contestazioni oggetto di accertamento non son causa di nullità dell’atto per vizio di legittimità.
Quindi ricapitolando ai fini dell’esatto inquadramento della fattispecie, occorre premettere che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il paradigma normativo del procedimento di accertamento della veridicità delle dichiarazioni dei contribuenti, disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n.600,non prevede, quale suo presupposto o momento necessario ed indefettibile della serie procedimentale finalizzata alla rettifica, l’ invio del questionario di cui all’ articolo 32, sicchè il mancato invio non inficia la perfezione e la validità del procedimento di rettifica, che restano subordinati alla sola carenza dei presupposti di cui all’art-38 del suddetto decreto( principio consolidato: vedi Cass.20 giugno 2007,n. 14367, cass.23 giugno 2006,n. 14675).
Per quanto attiene ancora all’accertamento induttivo il fisco non può avvalersi di tale sistema nel caso in cui il contribuente abbia risposto con leggero ritardo al questionario e alla ricerca di documenti.
A questo punto è giunta la Corte di Cassazione che con una sentenza del 6 ottobre 2011, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente che si opponeva ad un accertamento induttivo scattato dopo il suo ritardo di due mesi nel rispondere al questionario dell’ ufficio e ne produrre i documenti richiesti.
Attenzione valido è l’ accertamento sintetico con redditometro se il contribuente consegna il questionario firmato ma in bianco, è quanto emerge dalla recente sentenza della Ctr di Firenze n.48/2013.
Sempre in tema di accertamento sintetico scaturisce la controversia che in breve descriverò con quanto emerge dalla sentenza 74/27/2013 della Ctr Lombardia del 09/09/2013. La quale stabilisce che la mancata risposta al questionario non preclude la possibilità per la difesa di produrre documenti sia nelle successive fasi istruttorie che in contenzioso. Nel ricorso in Ctp, la contribuente ha dimostrato, attraverso l’esibizione di documenti, che alcuni anni prima le erano stati accreditati oltre 8milioni di euro a seguito dell’ alienazione di una partecipazione sociale, e che una consistente parte di quella somma era stata trasferita in una gestione patrimoniale in titoli, poi notevolmente incrementata negli anni. I giudici della Ctp hanno accolto il ricorso ma l’ agenzia delle entrate ha presentato appello perché ha ritenuto che la ricorrente, non avendo dato corso al questionario inviatole, era decaduta dalla possibilità di produrre quei documenti ai sensi dell’ articolo 32 del dpr 600/1973. Il collegio di secondo grado non condivide questa interpretazione e da atto che la contribuente non si era sottratta al dovere di collaborazione con l’ ufficio, dal momento che già nella fase precontenziosa aveva versato copiosa documentazione senza che ciò producesse alcun esito positivo. La Commissione regionale afferma che l’omessa risposta al questionario non poteva comportare effetti preclusivi, perché la facoltà di allegazione si perde solo se l’Amministrazione abbaia effettuati una richiesta di atti per i quali è prevista la tenuta obbligatoria, a cui sia seguito un rifiuto del contribuente. E questo perché in tali casi è il comportamento del contribuente, che si sottrae alla prova nella fase che viene prima del giudizio, a fornire validi elementi per dubitare della genuinità dei documenti che abbiano a riaffiorare nel corso del giudizio e quindi a giustificare la loro inutilizzabilità. In appello l’ amministrazione finanziaria ha puntato anche sulla tardività della produzione, sostenendo che in primo grado aveva depositato i documenti oltre il termine di venti giorni prima della data di trattazione (art.32,comma 1,del D.lgs 546/1992). La sentenza 74/27/2013 respinge anche tale censura e osserva che, ammesso che la produzione fosse irrituale, il documento poteva essere legittimamente valutato in appello, come disposto dall’ art.58 del DLGS546/1992.
Inoltre sempre in merito alla mancata risposta al questionario la preclusione fissata dal terzo e dal quattro comma dell’art.32 del d.p.r. 29 settembre 1973,n.600, la quale vieta al contribuente di produrre in giudizio elementi a proprio discarico, se non tempestivamente forniti all’ amministrazione nel termine assegnatogli, non opera se l’amministrazione non l’abbia previamente avvertito delle conseguenze collegate a tale inottemperanza. Questo aspetto non trascurabile si evince dalla sentenza n.453 del 10/01/2010 (RV. 624728).
Con la sentenza n.9892 del 05/05/2011 (Rv.617932) si afferma che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nella procedura improntata al principio del contradittorio, quale quella prefigurata con la richiesta di informazioni e documenti mediante questionari, ai sensi dell’ art.32 del dpr 29 settembre 1973, n.600, una volta che il contribuente abbia ottemperato alla richiesta di chiarimenti, grava sull’Amministrazione finanziaria l’ onere di contestarne in modo specifico la completezza, la veridicità, l’idoneità probatoria, la qualificazione giuridica del fatto rappresentato e più in generale la correttezza in termini di effettiva deducibilità dei costi documentati. Solo dopo l’ adempimento di tale onere di contestazione, può sorgere, in capo al contribuente, l’onere di provare le circostanze di fatto rilevanti per smentire le contestazioni dell’ ufficio.
E da non trascurare neanche la sentenza della Ctr di Reggio Emilia n.203/03/13 depositata il 15 novembre 2013, tale pronuncia al pari delle varie sentenze di merito e di legittimità intervenute nell’ ultimo periodo , fornisce un ulteriore spunto difensivo per i contribuenti impegnati nella difesa da accertamenti sintetici/redditometrici. In questa sentenza si evince proprio che la situazione reale di cui tener conto ai fini fiscali dei conviventi vien equiparata a quella prodotta nel matrimonio. E quindi ai fini dell’ accertamento sintetico e redditometro la capacità di spesa del contribuente deve tener conto di altri soggetti conviventi anche se non appartenenti al medesimo nucleo famigliare.
Nullo è l’accertamento fiscale basato solo sul questionario inviato dal contribuente all’ufficio delle imposte. Affinchè l’atto impositivo sia valido è infatti necessario instaurare un vero e proprio contradittorio con il contribuente e predisporre un’ ispezione sulla contabilità.
Lo ha sancito la Ctr di Roma, sezione distaccata di Latina, che con la sentenza 466/13, ha respinto l’appello presentato dal fisco contro la decisione della Ctp che aveva annullato l’accertamento.
I giudici hanno spiegato che il cosidetto “questionario” rappresenta l’incipit di un rapporto con il contribuente e l’ufficio e che quindi tale documento non può essere rubricato come un vero e proprio contradditorio tra le parti. Contradittorio che rimane pertanto necessario giacchè l’unico mezzo con il quale è possibile arrivare, attraverso l’esame dei libri contabili e della relativa documentazione non conosciuta dall’ ente impositore, a conclusioni più attendibili.
L’ invio del questionario innesta, in seno al procedimento di accertamento della veridicità delle dichiarazioni dei contribuenti, un subprocedimento che si dipana in più passaggi, consistenti:
-nell’ invio del questionario, con la fissazione di un termine minimo a carico del contribuente per l’ adempimento degli inviti o delle richieste rivoltogli;
- nell’ avvertimento da parte dell’ ufficio delle conseguenze derivanti al contribuente dall’ inottemperanza a tali inviti o richieste;
-nella risposta del contribuente che fornisca dati e documenti richiesti, ovvero nell’ inottemperanza del contribuente alle richieste rivoltogli.
E proprio per quanto riguarda quest’ ultimo passaggio si considera che il contribuente non ha nessun limite al diritto di difesa per quanto riguarda l’esibizione e quindi l’utilizzazione dei documenti richiesti in sede di verifica quando dimostri che il suo inadempimento è stato dovuto a una ”manifesta difficoltà di reperimento”.
La sanzione fiscale si applica solo quando il cittadino pur essendo in possesso degli incartamenti, rifiuta senza un valido motivo la consegna alla Guardia di Finanza.
Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n.27595 del 10 dicembre 2013, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ad avviso del Collegio di legittimità, la sanzione della inutilizzabilità dei documenti di cui sia stata rifiutata l’esibizione in caso di verifica, prevista dall’art.52,quinto comma dpr 633/72, non presuppone necessariamente che il rifiuto di esibizione sia stato doloso sia dipeso da un errore non scusabile, di diritto o di fatto, dovuto a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative o altro. Tuttavia, perché sia preclusa l’utilizzazione in sede amministrativa o contenziosa di un documento è pur sempre necessario non solo che esso sia stato richiesto in sede di verifica(non potendo costituire la mancata esibizione di qualcosa che non è richiesto) ma anche che alla richiesta di esibizione il contribuente fosse in condizione di rispondere positivamente adottando l’ordinaria diligenza, ossia che il documento richiesto fosse in suo possesso o fosse da lui agevolmente e tempestivamente reperibile, in originale o in copia presso chi lo possedeva.
La sentenza con la quale la Ctr ha dato ragione al contribuente non è dunque incorsa, come prospettato dalla difesa dell’ amministrazione finanziaria, in vizio di violazione di legge, perché ha correttamente escluso che fossero inutilizzabili documenti la cui mancata esibizione in sede di verifica era dipesa dalla “manifesta difficoltà di reperimento”, espressione da intendere come equivalente a difficoltà di reperimento non superabile con l’ordinaria diligenza. Il giudice territoriale trae la conseguenza che nella specie non sarebbe riscontrabile “alcuna ipotesi di rifiuto di esibizione o sottrazione” della documentazione poi prodotta in giudizio, cosicchè la disposizione di cui all’art.52, quinto comma, dpr 633/72, non risulterebbe applicabile per difetto di un “comportamento teso scientemente a porre in essere i riferiti atti omissivi al fine di intralciare e condizionare la verifica in atto”.
La Corte sottolinea che tale subprocedimento(ossia la richiesta dati e documenti) è dettato allo scopo di favorire il dialogo tra le parti, in vista di un chiarimento delle reciproche posizioni, capace di escludere l’ istaurazione del contenzioso( Cassazione 30 dicembre 2009, n. 28049), in base a i canoni di lealtà, correttezza e collaborazione, che sono necessariamente implicati quando siano in gioco obblighi di solidarietà come quello in materia tributaria( Corte Costituzionale, 25 luglio 2000,n. 351).
Avv. Maurizio Villani
Dott.ssa Grazia Albanese
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Fiscale e Tributario
Dal 6 dicembre 2013 al 12 gennaio 2014 il Comune di Ginosa Ha messo a punto una serie di iniziative, eventi e manifestazioni in occasione delle festività natalizie.
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Eventi
Il governo ripristini il principio di uguaglianza e garantisca pari diritto di studio anche al Sud. Con una mozione, il senatore Dario Stefano (SEL) interviene nella delicata vicenda scaturita dal DM n. 713 del 9 agosto scorso, che ha definito la distribuzione delle risorse, in termini di Punti Organico, =93determinando - sottolinea - una evidente disparità di trattamento fra gli atenei, condannando il sistema universitario pugliese ad un destino di marginalità. L'eccessiva esiguità del contingente assunzionale destinato al Sud, infatti, impedirà agli atenei meridionali di assumere i propri migliori scienziati e docenti, mentre altri atenei potrebbero contare su un surplus di punti organico con l'effetto inevitabile di costringere alcune strutture alla chiusura o al declassamento ad Universit=E0 di serie B. Sull'alta formazione e la ricerca si gioca il destino dei nostri territori.
Un'ingiustizia - incalza Stefano - che merita un intervento non più rinviabile. E' necessario adottare diversi criteri di ripartizione prevedendo un costo standard unitario di formazione per studente, che va determinato anche in riferimento ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui operano in diversi atenei. Una variabile importante =E8 l=92elevato numero di studenti in condizioni di disagio che fruiscono di esenzioni o riduzioni della tassazione. Si ricorra, in alternativa agli indici di deprivazione sociale elaborati dall'Istat.
Non è giusto - conclude - che a tutti gli Atenei pugliesi si assegnino 11,28 Punti organico mentre Bologna da sola ne ottenga circa 40, o che tutte le Università meridionali ne ricevano al massimo 70, cioè quanti quelli di Bologna e Milano messe insieme. Si modifichi dunque quel DM per correggere gli effetti distorsivi e la sperequazione che produce a totale ed esclusivo svantaggio delle Università della nostra terra e per riaffermare i principi costituzionali di eguaglianza, di autonomia universitaria e di sussidiarietà affinchè tutti, al Nord come al Sud, possano godere degli stessi diritti alla conoscenza.
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Scuola, Università & Formazione
Dopo due anni, ritorna la tradizionale consegna dei Premi CONI, che si svolgerà venerdì 20 dicembre. Nello specifico, saranno consegnati i “Premi Bravo CONI” e le “Stelle al merito sportivo”.
Con questi riconoscimenti la Delegazione CONI di Taranto intende premiare i dirigenti, i tecnici e gli atleti ionici che si sono particolarmente distinti per professionalità, impegno e passione nei rispettivi settori sportivi di appartenenza.
L’appuntamento è per le ore 18 presso il Salone Polifunzionale del PalaMazzola -entrata via Venezia, alla presenza dei vertici del CONI ionico e delle istituzioni locali. La serata sarà presentata dalla giornalista Rosalba De Giorgi.
Inoltre, a seguito del recente avvicendamento, l’occasione è propizia per salutare e ringraziare i componenti del precedente Staff Tecnico CONI.
Nella giornata di venerdì 13 dicembre, infatti, il nuovo Staff Tecnico si è ufficialmente insediato, alla presenza del Delegato Provinciale dott. Giuseppe Graniglia e dei suoi stretti collaboratori dott. Michelangelo Giusti e dott. Michele Contino.
Il ruolo di Coordinatore Tecnico è stato affidato alla prof.ssa Porzia Mastropierro che sarà affiancata dal prof. Agostino De Bellis, dalla prof.ssa Giovanna Buonpensiero, dalla prof.ssa Anna Maria Netti e dal dott. Luca Balasco, che curerà in particolare il settore comunicazione ed informatico dello stesso Staff.
Si tratta di persone che, per la loro esperienza sportiva ed il ruolo che rivestono all’interno della scuola, sicuramente rafforzeranno il legame che da sempre esiste tra il CONI e le stesse istituzioni scolastiche, atteso che la scommessa della nuova gestione del CONI di Taranto è la promozione sportiva attraverso un più forte rapporto sia con gli Organismi Sportivi Territoriali (Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, Associazioni Benemerite), sia con il mondo della Scuola.
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Cultura, Spettacoli & Società
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La vicenda Tarsu ha evidenziato come lo stato di difficoltà tra le imprese del Terziario del capoluogo sia ormai incontenibile. Una situazione di grave difficoltà che le imprese hanno voluto manifestare, in modo civile e democratico, prendendo parte ai lavori del Consiglio comunale lo scorso 30 novembre. A tal fine il presidente provinciale di Confcommercio, Leonardo Giangrande, scrive al sindaco Ippazio Stefano e agli otto capigruppo del Consiglio comunale per sollecitare il rispetto degli impegni assunti in quella sede.
Il confronto tra le tariffe Tarsu di Taranto e quelle di altri capoluoghi pugliesi evidenzia come, a causa del dissesto, le imprese locali stiano subendo pressioni tributarie superiori. Nel corso del Consiglio comunale del novembre scorso i capigruppo della maggioranza sottoscrissero un documento con il quale, seppure in modo affrettato, venivano assunti alcuni impegni: in direzione di una generale rivisitazione del sistema impositivo locale (Tarsu, Tosap), e dell’avvio di un tavolo che garantisse al partenariato un confronto costante riguardo ai processi decisionali finalizzati a riqualificare la gestione della macchina amministrativa e dei servizi comunali e a costruire percorsi di nuovo sviluppo della economia jonica in grado di restituire fiducia alle imprese.
E’ necessario che il confronto promesso – incalza il presidente di Confcommercio- venga avviato immediatamente, giacché gli aumenti della Tarsu, comunque deliberati, rischiano nel contesto economico attuale, di far scattare la molla della protesta, questa volta difficilmente controllabile. L’auspicio è che per il bene della città si sappia lavorare tutti assieme per obiettivi concreti e misurabili nel tempo che facciano sentire i tarantini degnamente rappresentati a tutti i livelli.
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Economia, Lavoro & Industria
Concerto di Natale con il Paisiello 2013. Appuntamento al 19 dicembre, alle ore 20 presso la Cattedrale nel borgo antico di Castellaneta. Ingresso libero. Dopo la felice, e seguitissima rassegna musicale estiva “NoteDiNotte†ritorna a Castellaneta la musica del Paisiello. Il nuovo evento musicale si concilia con il Natale, ovvero un Concerto ad hoc, che vede protagonisti l’Orchestra sinfonica, il Coro ed il Coro di voci bianche dell'Istituto Superiore di Studi Musicali di Taranto, con un organico importante di circa 80 elementi.
L'Istituto G. Paisiello vanta una lunga storia che va dalla fondazione nel lontano 1927, al pareggiamento ai Conservatori di Stato nel 1959, fino alla trasformazione in Istituto Superiore di Studi Musicali ai sensi della Legge n. 508/1999, che lo inserisce a pieno titolo nel sistema nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).
Una nota di lodevole considerazione merita a buon diritto, il direttore dell’Istituto “Paisielloâ€Â M° Lorenzo Fico , che attraverso la direzione artistica del M° Giuseppe Di Gioia e l’attenta supervisione dell’assessore alla Cultura Anna Rita D’Ettore, è riuscito a realizzare un progetto musicale intenso ed unico che, oltre a Castellenata, il 19 dicembre, approderà anche il 20 a Mottola, il 21 a Crispiano ed il 22 a Taranto.
IL PROGRAMMA DEL CONCERTO
Giuseppe Verdi Nabucco-Ouverture;
Gabriel Fauré Pavane op. 50, Elegia op. 24 per violoncello e orchestra; Francesco Durante Magnificat per soli, coro e orchestra Tradizionali canti natalizi.
Domenico Longo Direttore;
Giuseppe Grassi Violoncello;
Antonio Stragapede baritono;
Gianluca Ferrarese tenore;
Carmela Fornaro Maestro del Coro
Orchestra, Coro e Coro di voci bianche dell’Istituto Superiore di Studi Musicali di Taranto.
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Cultura, Spettacoli & Società
Venerdi 19 dicembre 2013, ore 18.00 presso la Sala Convegni di Montemesola (TA) IN VIA Regina Margherita n°56, sarà presentato il libro dello scrittore Sergio Pargoletti “Berlino tutta la vita”. Il libro sarà presentato dal Circolo del Partito Democratico di Montemesola. Interverranno:
· Walter Musillo – segretario provinciale PD
· Giampiero Mancarelli – vice segretario provinciale PD
· Pino Mellone – responsabile provinciale comunicazione e formazione politica del PD
· Sergio Pargoletti – scrittore.
Modera la serata, Annamaria D’Erchie, segretario del Partito Democratico di Montemesola
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