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Giornale di Taranto - Giornalista1

 

degli Avv.ti  Maurizio Villani e Alessandra Rizzelli.

 


Con Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015, recante “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, in vigore dal 02 aprile 2015, sono state dettate importanti novità in teme di reati penali.

Considerato che le novità normative riguardano tutti indistintamente i reati penali, l’intento del legislatore è indubbiamente quello di ridurre in generale  il contenzioso innanzi all’autorità giudiziaria penale, in modo tale da alleggerire il carico di lavoro dei tribunali laddove ne sussistano i presupposti.

Nello specifico, l’art. 1 del citato decreto legislativo prevede l’introduzione nel codice penale dell’art. 132-bis, rubricato “Esclusione della punibilità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena.”.

Con tale articolo si stabilisce che, per i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore ai cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, è esclusa la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma c.p., l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

In particolare, ai sensi del richiamato art. 133, primo comma, c.p., l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Viceversa, il comportamento è da ritenersi abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Alla luce di tanto, tale novità normativa coinvolge inevitabilmente anche alcuni dei reati tributari previsti e disciplinati dal D.Lgs. n. 74/2000, ed in particolare i seguenti delitti:


 Nessun passo indietro nell'offerta televisiva di Studio 100 in occasione dei Riti della Settimana Santa. La dirigenza dell'Emittente televisiva ha diffuso una nota stampa nella quale conferma il proprio impegno in occasione della straordinaria serie di eventi che hanno preso avvio alle 15 con l'uscita della Prima Posta.

"Studio 100, mettendo da parte le numerose problematiche già evidenziate e per il grande rapporto con i propri telespettatori e la città di Taranto sceglie di impegnarsi con ogni mezzo per assicurare una grande diretta televisiva sui nostri Riti.

 

La settimana santa tarantina, le relative emozioni, la colonna sonora struggente segnata dalle bande, i volti e i simboli di una fede incrollabile unita ad una tradizione secolare. Il tutto raccontato dalle immagini e dai suoni che verranno diffusi sul canale 15 del digitale terrestre e in streaming sul sito www.studio100.it.

 

L'ultra ventennale impegno di Studio100 ritorna come appuntamento immancabile. Tutto avrà inizio questa sera, Giovedì Santo, alle 23.30 subito dopo l'ultima edizione regionale del TG. Dal pendìo San Domenico, nel cuore della città vecchia, le immagini spettacolari del portone della Chiesa di San Domenico che, aprendosi a mezzanotte, darà il via alla Settimana Santa tarantina con la prima Processione, quella dell'Addolorata.

La seconda Processione, quella dei Misteri, avrà inizio Venerdì Santo alle 17.00 (collegamento in diretta TV a iniziare dalle 16.30) con l'apertura del portone della Chiesa del Carmine. Quest’anno, in occasione dei 250 anni della donazione delle statue del Gesù morto e dell’Addolorata da parte della famiglia Calò all’Arciconfraternita del Carmine, ci sarà un percorso diverso che riporterà la stessa Processione al di là del ponte girevole nella Città Vecchia con uno spettacolare lento incedere nella discesa vasto, in via Garibaldi, e poi risalendo i vicoli sfocerà al cospetto della Basilica di San Cataldo che per l'occasione resterà aperta al culto dei fedeli. 

 

Per queste motivazioni, superando non pochi ostacoli, Studio100 garantirà la diretta televisiva e streaming fino alle 3.00 della notte tra venerdì e sabato, consentendo quindi di acquisire immagini ed emozioni di assoluto valore storico.

Dopo una breve sosta, le trasmissioni riprenderanno alle 06.30 del sabato mattina per raccontare il tradizionale rientro della Processione dei Misteri nella Chiesa del Carmine con gli attesi tre colpi del troccolante al portone che sanciranno la fine dell'edizione 2015 dei nostri Riti.

 

Un'iniziativa di assoluto impegno per gli Editori, i tecnici, i giornalisti, i dipendenti e i collaboratori tutti di Studio100 che (ancora una volta e come sempre)  dedicano a chi, per svariati motivi, non potrà essere vicino alle nostre processioni".

La nota di queste ore, quindi supera quella in cui l'emittente annunciava che la trasmissione sui Riti sarebbe andata in forma spiegando, in una nota, che ciò era dovuto, " allo scarso interesse manifestato dal Comune di Taranto".

La questione resta aperta ma, ciò nonostante, Studio 100 ha deciso di fare salva la diretta.

"Dobbiamo prendere atto dello scarso interesse che la manifestazione ha suscitato nell'ente, il Comune di Taranto, che prioritariamente dovrebbe essere motivato per la promozione a livello regionale, nazionale e internazionale di Riti di assoluto pregio che evidenziano le prerogative di un territorio che possiede tutte le potenzialità per un futuro assolutamente migliore. Quest'anno, contrariamente agli anni scorsi quando non avevamo mai chiesto il sostegno all'ente locale, la particolarità di una trasmissione televisiva irta di ostacoli e complicazioni tecniche che avrebbe dovuto raccontare anche il lento procedere della Processione dei Misteri nei vicoli suggestivi della Città Vecchia ha aumentato notevolmente i costi. Questi costi non possono assolutamente ricadere soltanto su Studio100 alla quale non spetta il compito di promuovere il territorio. Ad altri toccava un impegno assolutamente diverso e più puntuale per contribuire a fare quanto necessario per sostenere fino in fondo una iniziativa assolutamente importante e storica per Taranto."

Non ci risulta che questo nodo, evidenziato nella nota con cui si annunciava la forma ridotta, sia stato sciolto. Quel che è certo è che Studio 100 farà la sua diretta a beneficio di quanti non potranno partecipare fisicamente alle processioni.

 

 

 
Dalle prime luci dell’alba, militari della Guardia di Finanza di Brindisi, stanno eseguendo 7 provvedimenti di custodia cautelare e diverse perquisizioni. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, colpisce un’organizzazione criminale imperante nel territorio del nord leccese, dedita al traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente. Particolarmente gravi sono i reati contestati ai soggetti destinatari dei provvedimenti cautelari, accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere transnazionale finalizzata a commettere più delitti di acquisto, importazione, trasporto, detenzione, distribuzione, vendita e comunque cessione di ingenti quantitativi di cocaina proveniente dal sud America. I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11:30 odierne, presso questo Comando Provinciale, presieduta dal Capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce - Dott. Cataldo Motta unitamente al Dott. Giuseppe Capoccia - Sostituto Procuratore presso la DDA di Lecce e la Dr.ssa Valeria Farina Valaori - Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Brindisi.

 

L'Assessore al Lavoro Vito Miccolis preannuncia una serie di incontri rivolti alle aziende. Si parte l'8 aprile a Castellaneta e si chiude il 20 a Taranto.

 

Ruoli diversi ma un unico obiettivo: rendere Garanzia Giovani una vera grande opportunità sia per i giovani, che intraprendono questo percorso allo scopo di trovare un’occupazione stabile, che per le aziende che decidono di ricorrere a questo strumento.

Accomunati da questa mission, ieri mattina l’assessore provinciale al Lavoro Vito Miccolis, il suo predecessore Luciano De Gregorio, il responsabile della Sezione Lavoro della Provincia Michele Coviello, e il presidente dei Consulenti del Lavoro ionici Giovanni Prudenzano, hanno incontrato la stampa per presentare un piano che mira a fornire informazioni e supporto a un programma - interamente finanziato dalla Regione - che fino a questo momento ha fatto registrare l’adesione, in tutta la provincia ionica, di 4719 giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, fuori dal mondo del lavoro, della scuola e della formazione.

Per  dare risposte concrete a questa platea vastissima, destinata a crescere ulteriormente visto che il termine per presentare l’adesione scade il 31 dicembre 2015, è necessario che tutti gli attori siano coinvolti, informati, attivati. Parliamo quindi dei Centri per l’Impiego, centrali e strategici, cui compete la fase di selezione e “profilazione” di ciascun candidato, degli Enti di Formazione (si sono costuite ben 11 ATS) che entrano in gioco nel secondo step, e delle aziende, gli “utilizzatori finali”, l’anello di collegamento con il mondo del lavoro, necessario per la chiusura del cerchio.

In questa logica si inserisce il calendario di seminari organizzati in tutta la provincia a partire dall’8 aprile prossimo. Lo scopo di questi incontri è quello di coinvolgere le aziende e fornire loro tutte le informazioni necessarie per cogliere pienamente i vantaggi e le opportunità derivanti dall’adesione a Garanzia Giovani.  “Per quanto ci riguarda- ha sottolineato Prudenzano- non possiamo non accogliere con grande favore un programma che presenta percorsi lineari finalizzati a offrire opportunità occupazionali stabili, trasparenti, legali.”

Ecco, in questo quadro è determinante che si riesca a superare il clima di sfiducia nei confronti di tutto ciò che è pubblico, attraverso una capillare e diffusa attività di informazione che trova nei seminari in programma uno dei suoi momenti fondamentali.

Come ha spiegato l’assessore Miccolis, “seppure in clima di grande incertezza in quanto non sappiamo se e per quanto tempo ancora resterranno sotto la nostra gestione, ritengo i Centri per l’Impiego un’entità fondamentale, da sostenere e potenziare”.

Era inevitabile che, a questo punto, si aprisse una dolorosa parentesi sul Centro per l'Impiego di Taranto, la cui attuale sede è assolutamente inadeguata (“entrando in quella struttura mi sono vergognato…” ha commentato Miccolis) e il cui organico è totalmente sottodimensionato (“ci vorrebbero altre 15 unità per poter operare in maniera ottimale…”  ha chiosato l’assessore). A cercare di trovare una soluzione per far sì che il Centro per l’Impiego tarantino avesse una sede dignitosa ci aveva provato Luciano De Gregorio, ma a un passo dalla chiusura dell’operazione tutto andò a monte (colpa dei veti incrociati…) adesso Miccolis ha un’idea, che per scaramanzia ha preferito non rendere pubblica. .. Intanto, dei seminari previsti in tutta la provincia, l’unico che non sarà possibile svolgere presso la sede del Centro per l’Impiego è proprio quello di Taranto, ovviamente per inadeguatezza della struttura, priva di una sala riunioni….

“Siamo chiamati a fare sistema- ha detto De Gregorio- a mettere in campo professionalità ed energie per cogliere questa occasione, sfruttare queste risorse. Lo sappiamo fare, non a caso in Regione,  veniva indicato come esempio positivo  il “modello Taranto”, capace cioè  di usare tutte le risorse a beneficio della comunità”.

 Sul coinvolgimento dei Consulenti del Lavoro e delle Associazioni di categoria si è soffermato Michele Coviello il quale ritiene fondamentale che il programma sia accompagnato da una campagna di divulgazione capace di trasmettere il giusto messaggio sia alle aziende che ai giovani.

Per operare al meglio non si può prescindere dai numeri, relativi a quanto si è fatto fino ad ora, che offrono diversi spunti di riflessione.  Dei 4719 giovani che hanno aderito finora all’iniziativa ne sono stati “profilati” 1446, di cui 318 a Taranto (pari al totale dei convocati), 167 a Massafra (su 458 convocati, gli altri non si sono presentati), 259 a Martina Franca (su 496 convocati), 274 a Manduria (su 394 convocati), 335 a Grottaglie (su 665 convocati), 93 a Castellaneta (su 244 convocati). Insomma, fino a questo momento quelli più convinti sono stati i tarantini.

Nel corso della conferenza stampa sono stati naturalmente resi noti data e luogo dei seminari che di seguito riportiamo (come detto tutti si svolgeranno presso le rispettive sedi dei Centri per l’Impiego tranne quello di Taranto che avrà luogo nel Salone di rappresentnza della Provincia), l’avvio dei lavori è previsto alle 16.30: 8 aprile Castellaneta, 10 aprile Massafra, 15 aprile Martina Franca, 16 aprile Grottaglie, 17 aprile Manduria, 20 aprile Taranto.

 

 

 

 

Inaugurazione Anno Accademico 2014-2015 è programmata per il 10 aprile.

Il Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, sarà  l’ospite d’onore del Politecnico di Bari, in occasione della cerimonia inaugurale dell’anno accademico 2014-2015, ventiquattresimo dalla istituzione.

L’evento è in programma venerdì, 10 aprile, nell’aula magna “Attilio Alto” (campus universitario).

La Cerimonia avrà inizio alle ore 10:30 con l’inno nazionale. Subito dopo prenderanno la parola il sig. Raffaello Perez De Vera, Presidente del Consiglio degli Studenti e l’avv. Francesco Guerricchio, in rappresentanza del Personale tecnico, amministrativo e bibliotecario del Politecnico.

Seguirà la relazione del Magnifico Rettore, prof. ing. Eugenio Di Sciascio a cui farà seguito la consegna del Sigillo d’Argento al prof. ing. Nicola Costantino, già Magnifico Rettore del Politecnico di Bari.

Il programma proseguirà con l’attesa relazione del Presidente di Confindustria, dott. Giorgio Squinzi.

L’esposizione dell’ing. Benedetto Conversano, Information Technologyleader del gruppo “IKEA”su “Strategie IT come driver di successo di grandiCorporation” concluderà la prima parte della giornata inaugurale.

Come da consuetudine, l’inaugurazione sarà preceduta, alle ore 8:30, dalla Santa Messa, che sarà celebrata nella cappella del Politecnico “Sedes Sapientiae” da Mons. Francesco Savino, Vescovo Eletto di Cassano allo Jonio (CS).

Nel pomeriggio infine, ore 17:00,  atrio “Cherubini” (campus), è prevista la cerimonia di consegna dei sigilli ai neo pensionati del Politecnico di Bari.


 

Nicola Delle Donne (NELLA FOTO), presidente ANCE Puglia:«Il 5% degli edifici scolastici della Regione è a rischio idrogeologico mentre il 22% a rischio sismico; bene l’avviso regionale, ma auspicabile la rimozione dei limiti al numero di progetti proponibili»

 

«L’avviso regionale per l’edilizia scolastica 2015/2017  rappresenta una straordinaria occasione per disporre di un quadro completo del fabbisogno di messa in sicurezza e riqualificazione di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e università che, in Puglia, sono circa 3.400 di cui, secondo il ‘Rapporto Ance-Cresme’, il 5% a rischio idrogeologico e il 22% a rischio sismico».

E’ questo il commento del presidente dell’ANCE Puglia, Nicola Delle Donne  sugli oltre 50 milioni di euro in arrivo a sostegno degli interventi di edilizia scolastica in Puglia. Con l’avviso pubblico gli enti locali pugliesi potranno richiedere contributi per l’edilizia scolastica fino al prossimo 10 aprile. Ciascuna richiesta potrà arrivare fino a 1,5 milioni di euro in caso di nuova costruzione di edifici scolastici e fino a 700 mila euro per altre tipologie di interventi (ristrutturazioni, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico, abbattimento di barriere architettoniche ecc.).

 «Tuttavia – precisa Delle Donne -per cogliere al meglio questa opportunità e realizzare un’analisi esaustiva che sarà il punto di partenza per la definizione di un piano triennale d’intervento, sarebbe auspicabile la rimozione dei limiti previsti al numero di progetti proponibili da parte degli enti locali».

Il limite, infatti, prevede che possa essere proposta massimo una domanda per gli enti locali che contano fino a quindici edifici scolastici, massimo tre domande per quelli che ne hanno da sedici a quarantacinque e massimo cinque domande per quelli che ne hanno oltre quarantacinque.

Secondo il presidente dell’associazione dei costruttori edili pugliesi «occorre, inoltre, che la Regione Puglia finanzi rapidamente un fondo per la progettazione in grado di supportare gli enti nella realizzazione di progetti di qualità da proporre in gara; auspichiamo, infine,  che le procedure di gara siano aperte e non negoziate per poter favorire al massimo la concorrenza».


In riferimento alla circolare MIT prot. 0005102 del 10/03/2015, al fine di agevolare i controlli sui tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese esercenti attività di autotrasporto merci in c/terzi consentendo l'accertamento della sussistenza del prescritto requisito di onorabilità, occorre procedere alla compilazione dell'allegato, che dovrà essere inviato a mezzo PEC alla competente Direzione per il trasporto stradale e l'intermodalità. Per l'area di Taranto, l'indirizzo di PEC cui inviare detto documento (coincidente con quello del locale Ufficio della MCTC), è il seguente: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Le imprese che non risultino, allo stato attuale, iscritte in via definitiva alla "white list" tenuta dalla Prefettura di Taranto (uno scorcio di una foto d'epoca) dovranno compilare - per ciascun soggetto richiamato nell'art. 85 Cod. Antimafia -  anche l'autocertificazione di cui all'allegato 2 della circolare, unitamente ad un documento d'identità in corso di validità del  dichiarante.
Per ulteriori chiarimenti cell. 3441 41 27 67.

 

 

La Parrocchia Spirito Santo e l’Associazione Jonica Donatori Sangue “Bambino Microcitemico” hanno organizzato, il giorno martedì 31 marzo, alle ore 19.00, presso la Chiesa Spirito Santo, via Lago D’Averno 8, il “Concerto di Passione” durante la quale, oltre ad ascoltare le note delle marce funebri tarantine, a cura del Gran Concerto Bandistico “G. Paisiello” – Città di Taranto, diretto dal M° Prof. Vincenzo Simonetti, sono state lette le poesie in vernacolo tarantino scritte dal Presidente dell’Associazione “Bambino Microcitemico” Nicola Scarnera.


 

LO DICHIARA BIAGIO PROVENZALE (nella foto), SEGRETARIO PROVINCIALE TRASPORTOUNITO FIAP 

 

Non c’è più tempo per l’indotto del porto con i suoi autotrasportatori. L’abituale “giro” di tavoli, che vede impegnati istituzioni locali e Governo nell’affannosa risoluzione del rinnovo della CIG per i lavoratori, porta al dimenticatoio le richieste avanzate già dalla fine dello scorso anno dalle aziende di trasporto tarantine e dai loro dipendenti, ferme al palo, perché dall’inizio dell’anno nello scalo ionico non arriva più neppure un container.

Trasportounito si schiera con tutte le aziende di trasporto che auspicano, in attesa del verdetto finale  che stabilirà se Evergreen continuerà a scalare a Taranto oppure no, un’accelerazione all’individuazione di soluzioni per il ripristino di una quota del traffico locale.

Dopo aver pagato a proprie spese i ritardi dovuti alla cantierizzazione di parte delle opere di ammodernamento dello scalo, le aziende – già vittime di una contesa milionaria degli appalti che ha trovato terreno fertile nei cavilli di una burocrazia antiquata e farraginosa - rischiano ora di essere ulteriormente danneggiate da un’eventuale “chiusura” anticipata con Tct, che le esporrebbe al rischio di nuovi contenziosi di carattere legale, con l’unico risultato di prolungarne l’agonia.

 

                                                                                                                      

 

Il contribuente, quando chiede la restituzione dele somme, deve rispettare tassativi termini, altrimenti perde il diritto al rimborso, anche se dovuto e legittimo.

E’  importante conoscere con esattezza il momento di decorrenza del termine per richiedere i rimborsi fiscali.

A tal proposito, è intervenuta la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, che, con l’importante sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014, ha stabilito i seguenti principi.

 

  1. NORMATIVA

    Nell’ordinamento tributario italiano vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, in mancanza di queste, dalle norme del contenzioso tributario e tale regime impedisce, in linea di principio, l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune, come stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 11456/2011.

    In particolare, le normative che interessano la questione sono:

  2.  l’art. 38 del DPR n. 602/1973, il quale, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, stabilisce il dies a quo nella “data del versamento” o in quella “in cui la ritenuta è stata operata”;

  3. l’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, norma residuale e di chiusura del sistema, in virtù del quale “la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione”.

    Di conseguenza, l’orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione è rigoroso nella identificazione, di regola, nel giorno del versamento del dies a quo (come tale non computabile) del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso dell’importo pagato.

     

  4. ACCONTI

    Nella particolare ipotesi dei rimborsi degli acconti, la Corte di Cassazione ha stabilito i seguenti principi.

  5. Il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso, con riferimento ai versamenti in acconto, decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il diritto al rimborso derivi da un’eccedenza dei versamenti in acconto, rispetto a quanto risulti dovuto a saldo oppure qualora derivi da pagamenti cui inerisca un qualche carattere di provvisorietà, poiché subordinati alla successiva determinazione, in via definitiva, dell’obbligazione o della sua misura.

  6. Invece, decorre dal giorno del versamento dell’acconto stesso nel caso in cui quest’ultimo, già al momento in cui venne eseguito, non fosse dovuto o non lo fosse nella misura in cui fu versato, ovvero qualora fosse inapplicabile la disposizione di legge in base alla quale venne effettuato, poiché in questi casi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sorge sin dal momento in cui avviene il pagamento.

  7. A tal proposito, si citano le sentenze della Corte di Cassazione n. 56 del 2000, n. 4282, n. 7926 e n. 14145 del 2001, n. 21557 del 2005, n. 13478 del 2008, n. 4166 del 2014.

     

  8. CIRCOLARI

    Il termine di decadenza della presentazione della domanda di rimborso non può mai farsi decorrere dalla data dell’emanazione di circolari o di risoluzioni ministeriali interpretative delle norme tributarie in senso favorevole al contribuente, non avendo detti atti natura normativa ed essendo quindi non idonei ad incidere sul rapporto tributario (Cassazione n. 11020 del 1997, n. 813 del 2005, n. 23042 del 2012, n. 1577 del 2014).

     

  9. AGEVOLAZIONI FISCALI

    In applicazione del citato art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, particolari deroghe sono state individuate nei casi di procedimenti di riconoscimento di agevolazioni tributarie, poiché è dal momento della conclusione di tale procedimento che sorge per il contribuente il diritto alla restituzione della differenza tra l’imposta versata nella misura ordinaria e quella risultante dall’applicazione dei benefici fiscali, con la conseguenza che la domanda di rimborso deve essere presentata nel termine di due anni decorrente dall’anzidetto momento (Cassazione n 7116 del 2013, n. 10312 del 2005, n. 24183 del 2006, n. 16328 del 2013).

     

  10. LEGGE SOPRAVVENUTA

    Nel caso in cui una legge sopravvenuta introduce, con effetto retroattivo, un beneficio fiscale prima  non previsto, peraltro con l’esplicita previsione di decorrenza del termine per proporre domanda di rimborso dalla data di entrata in vigore dello ius superveniens, il relativo termine decorre da quel momento, come opportunamente stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 3575 del 2010.

     

  11. CORTE COSTITUZIONALE

    Quando la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale una norma fiscale, da quel momento decorre il termine per il relativo rimborso, sempre che il giudizio sia ancora pendente e non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

    La definitività si concretizza se l’atto fiscale non è impugnato nei tassativi termini previsti dalla legge o se la sentenza passa in giudicato per mancata impugnazione.

    Infatti, l’accertamento della illegittimità costituzionale di una norma è riservato ad un organo diverso dall’autorità giurisdizionale, con la conseguenza che, quando la questione di incostituzionalità sia sollevata nel corso di un giudizio, esso deve essere sospeso fino a quando la questione non sia decisa (art. 23 della Legge n. 87 dell’11 marzo 1953).

     

  12. OVERRULING

    Il termine per richiedere il rimborso decorre dal momento in cui si verifica la particolare ipotesi di overruling , in cui devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti:

  13. che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo;

  14. che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo , tale, cioè, da indurre la parte ad un ragionevole affidamento su di esso;

  15. che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte.

    Questi principi sono stati espressi dallaCorte di Cassazione, con le sentenze n. 28967 del 2011, n. 6801 e n. 13087 del 2012, n. 5962 e n. 20172 del 2013.

     

  16. DIRETTIVA COMUNITARIA

    Con riferimento al problema della decorrenza del termine decadenziale nel caso di ritardata trasposizione nell’ordinamento interno di una direttiva comunitaria, con contenuto incondizionato e preciso, la Corte di Cassazione, nell’individuare il dies a quo nel giorno del pagamento, ha avuto modo di affermare quanto segue.

  17. Il principio posto dall’art. 2935 del codice civile, secondo cui la prescrizione “comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” – il quale è da ritenersi applicabile alla decadenza – deve essere inteso “con riferimento alla sola possibilità legale, non influendo sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l’impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto” (Cassazione n. 10231 del 1998, che richiama Cassazione n. 9151 del 1991).

  18. Tra gli impedimenti “di fatto” va annoverato anche l’ostacolo all’esercizio di un diritto rappresentato dalla presenza di una norma costituzionalmente illegittima, in quanto chi si ritenga leso da tale limitazione ha il potere di percorrere la via dell’instaurazione di un giudizio e nel corso di tale giudizio richiedere che sia sollevata la relativa questione; se subisce passivamente detto impedimento, non può sfuggire alla conseguenza che il rapporto venga ad esaurirsi.

  19. A maggior ragione, non può essere ravvisato un impedimento “legale”, come tale idoneo ad incidere sulla decorrenza della prescrizione, nella presenza di una norma di diritto nazionale incompatibile con il diritto comunitario, posto che, mentre l’accertamento dell’illegittimità costituzionale di una norma è riservato ad un organo diverso dall’autorità giurisdizionale , il contrasto tra la norma di diritto interno e quella comunitaria può essere rilevato direttamente dal giudice che, sulla base di tale premessa, è tenuto a non darle applicazione, anche quando sia stata emanata in epoca successiva a quella comunitaria (in tal senso, Cassazione n. 10231 del 1998, n. 7176 del 1999 e n. 18276 del 2004).

  20. Tali principi sono stati confermati sulla base delle stesse ragioni anche per le ipotesi in cui l’incompatibilità del diritto interno con il diritto comunitario  sia stata dichiarata con sentenza della Corte di Giustizia (in tal senso, Cassazione n. 4670 e n. 13087 del 2012).CORTE DI GIUSTIZIA

    Nel caso di sentenze della Corte di Giustizia, l’orientamento prevalente e più antico della Corte di Cassazione è nel senso della decorrenza del termine dalla data del pagamento, a nulla rilevando che in quel momento non fosse stata dichiarata l’incompatibilità della norma interna con il diritto comunitario.

    In tal senso, si segnalano le seguenti sentenze della Corte di Cassazione:

  21. Sezioni Unite n. 13676 del 2014;

  22. Sezioni Unite n. 3458 del 1996;

  23. Sezione Sesta Civile n. 5014 del 2015;

  24. Sezione Tributaria n. 4670 e n. 13087 del 2012.

    In definitiva, secondo la Corte di Cassazione, non vi è spazio per introdurre temperamenti o eccezioni a principi ed esigenze fondamentali dell’ordinamento, quali quelli coinvolti nella fattispecie, consolidati nella giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia UE.

    Ultimamente, la Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con la sentenza n. 5014 del 12 marzo 2015, ha stabilito il principio che non si può correlare il presupposto per la restituzione, idoneo a far decorrere il termine biennale, alla pronuncia della sentenza della Corte di Giustizia.

    Ciò in applicazione del principio di chiara portata espansiva, fissato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014, secondo cui allorchè un’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di overruling non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia o, ancor dopo, dalla data di emanazione del provvedimento normativo che ad essa abbia dato attuazione, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.

    E’ sufficiente osservare, in linea generale, che nel caso di pronuncia che dichiari la contrarietà di una norma nazionale al diritto comunitario non si è in presenza di un “mutamento della giurisprudenza”.

    Con riferimento alla questione in esame e con argomento ancor più decisivo, va rilevato che la sentenza della Corte di Giustizia non interviene su norme di carattere processuali ma neanche sulle disposizioni relative ai termini di prescrizione e di decadenza per l’esercizio del diritto alla ripetizione dell’indebito tributario, bensì, di solito, interviene con effetto ampliativo su norme tributarie che riducono illegittimamente la portata di un beneficio fiscale.

     

    L) CONCLUSIONI

    In definitiva, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, deve ribadirsi che costituisce principio immanente in ogni Stato di diritto quello in virtù del quale qualsiasi situazione o rapporto giuridico diviene irretrattabile in presenza di determinati eventi, quali lo spirale di termini di prescrizione o di decadenza, l’intervento di una sentenza passata in giudicato o altri motivi previsti dalla legge, e ciò a tutela del fondamentale ed irrinunciabile principio, di preminente interesse costituzionale, della certezza delle situazioni giuridiche .

    Si tratta della nota categoria dei c.d. rapporti esauriti, la cui definizione spetta solo al legislatore determinare, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza.

    Oltretutto, pur prescindendo dal fatto che si verte in una materia non processuale ed anche a voler ammettere la configurabilità di un affidamento incolpevole nella legittimità (nel caso, comunitario) della norma vigente, la tutela di una tale situazione deve ritenersi recessiva rispetto al principio della certezza delle situazioni giuridiche , soprattutto in materia di entrate tributarie, che riceverebbe un grave vulnus, in ragione della sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei rapporti tributari che ne deriverebbe.

    In definitiva, spetta al solo legislatore, in casi come quello in esame delle pronunce comunitarie così come in quello del sopravvenire di una legge retroattiva, la valutazione discrezionale,  nel rispetto dei principi costituzionali coinvolti, in ordine all’eventuale introduzione di norme che prevedano termini e modalità di “riapertura” di rapporti esauriti.

     

                                                                                                  Avv. Maurizio Villani

     

     

    AVV. MAURIZIO VILLANI

       Avvocato Tributarista in Lecce

                                          Patrocinante in Cassazione

    www.studiotributariovillani.it - e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.


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