La Giunta Regionale ha proceduto nei giorni scorsi alla nomina del nuovo amministratore unico di Puglia Sviluppo, nella persona di Sabino Persichella che sostituisce il dimissionario ing. Maselli.
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Puglia Sviluppo ha lo scopo di concorrere, in
«E allora, sai cosa si fa quando non se ne può più? Si cambia». Lo scriveva Moravia ne “Gli indifferenti” (1929) e oggi lo attuiamo noi alunni del Liceo Statale Archita, provando a “gridare” un messaggio che sussurriamo docilmente da troppi anni. Per farlo, abbiamo scelto di mettere in atto un’autogestione parziale-iniziata il 17 Dicembre e protrattasi fino al 19 dello stesso mese- che prevedeva le prime due ore di lezione regolare e le restanti affidate alla gestione di noi studenti. Noi, studenti dell’esodo da un fatiscente Palazzo degli Uffici che non abbiamo tuttavia mai abbandonato, noi che siamo stati smembrati e divisi in tre sedi con gli inevitabili problemi che ne conseguono, non solo logistici, ma anche di comunicazione e diffusione di informazioni fra i tre plessi, noi che incontriamo quotidianamente enormi difficoltà nel fare massa critica pur senza abbandonare lo spirito di unità e appartenenza che da sempre ci contraddistingue.
Sono state pertanto, grazie all'impegno dei rappresentanti d'istituto Antonio Donvito, Italo Pomes, Alessandro Tacente e Valerio Viggiani con la collaborazione del corpo docente e del Comitato Studentesco, organizzate le più disparate attività e lezioni in tutte e tre le sedi (Mazzini, Sant’Antonio e Consiglio) del nostro Istituto, scevre da qualsiasi imposizione e vincolo di programmazione didattica, ma non per questo meno educative. Organicamente, l’intero corpo studentesco ha offerto il proprio contributo, per far sì che gli impulsi che avevano dato vita all’azione di protesta non risultassero vani. Si sono infatti susseguiti dibattiti e lezioni di storia, educazione civica, letteratura, psicologia, giornalismo, cinematografia, tutela dell’ambiente, archeologia, nonché laboratori di chimica e lettura, workshop di musica, yoga e danza, mercatini di beneficenza e incontri con relatori esterni. Tra questi, i embri del Movimento Studentesco di Taranto e dell’Arciconfraternita del Carmine, i responsabili del progetto “Startup Weekend Taranto”, i giornalisti Alessandro Salvatore e Gianmario Leone, le archeologhe Barbara Urselli e Roberta Ursi, il professor Marzo, docente di filosofia, la casa indipendente fumettistica “LABO”, Angelo Cannata presidente dell'Associazione “Le sciaje” , l’autore del cortometraggio “Alle corde”, Andrea Simonetti, il dottor Buccolieri, andrologo esperto in tematiche giovanili.
Già nel corso del primo giorno di autogestione, abbiamo inoltre ricevuto la visita del Consigliere Provinciale Pietro Bitetti, il quale ci ha voluto rassicurare sulla forte considerazione che la Provincia ha dell’Istituto Archita e della questione riguardante la definitiva ristrutturazione e messa in sicurezza di Palazzo degli Uffici, grazie all’utilizzo di fondi già stanziati. Ci è stato per di più garantito, al termine di questo incontro, lo impegno da parte della stessa Provincia nella ricerca di una sede idonea a riunire, una volta per tutte, l’intera popolazione studentesca del Liceo Archita, sottolineando l’inusuale proposito di riuscirvi, in via del tutto straordinaria, durante l’anno scolastico in corso.
Raggiunto lo scopo per cui era stata indetta l'autogestione, che termina oggi, il Comitato Studentesco si impegna a rendere note alla cittadinanza le attività svolte durante questi giorni e le conquiste ottenute in una manifestazione che si terrà lunedì 22 p.v. in Piazza della Vittoria, alle ore 11.00.
Non ci resta quindi che incrociare le dita ancora una volta, sempre fiduciosi e mai arresi.
Ilaria Calò
Valerio Viggiani
“E tu, cosa vedi?”
Guarda con occhi differenti.
Dall’incontro tra l’associazione N.U.D.I. - Nessuno Uguale Diversi Insieme - la prima Associazione Nazionale di Psicologi per il benessere delle persone LGBTIQ (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transessuali, Intersessuali e Queer) e il Teatro dell’Oppresso nasce l’idea della campagna di sensibilizzazione “E tu, cosa vedi?” contro l’omofobia che partirà il 21 Dicembre e vedrà lo sviluppo di una storia d’amore in sette episodi.
In una società che giudica il "diverso" e che tarpa le ali a chi vuol prendere il volo, è necessario portare un messaggio chiaro e d'impatto che sradichi i pregiudizi annidati nelle menti e nei cuori della gente dalla radice. Quale modo migliore se non quello di far immergere le persone direttamente in situazioni di discriminazione?
Il Teatro dell’Oppressonasce in Brasile, in un clima di lotte operaie e contadine, in tempi in cui il regime oppressivo degli anni '60 del Novecento non consentiva l'espressione di critiche né di liberi pensieri in pubblico. Boalporta il teatro nella vita quotidiana delle persone, mostrando che ognuno può influenzare attivamente gli sviluppi socio-politici del contesto che vive.
Con gli anni si è poi diffuso in tutto il mondo: il teatro è preso a pretesto per stimolare il cambiamento sociale a livello individuale, locale e globale. Il suo linguaggio universale viene utilizzato come un mezzo per indagare la vita da parte di persone e comunità intere, di identificare i loro sogni e reinventare il loro futuro. Questo è il motivo per cui il Teatro dell’Oppresso rappresenta lo strumento perfetto per raggiungere il nostro obiettivo: informare e coinvolgere emotivamente le persone sul tema dell’omofobia, far toccare loro con mano la violenza della discriminazione e la crudeltà dell’odio.
Proprio utilizzando questi principi, le attrici Liliana Valente e Chiara Laurenzi porteranno all'attenzione del pubblico, mediante video su piattaforme online, la vita di una coppia omosessuale, le varie fasi e le problematiche che sono costrette ad affrontare. Piazza Di Spagna sarà la prima ambientazione della campagna, una scena d'impatto romperà gli schemi. La rappresentazione di un episodio di omofobia sarà interrotta nel suo momento più critico e verrà chiesto ai presenti cosa hanno visto. Da una richiesta molto semplice si innescheranno la partecipazione, il coinvolgimento emotivo e la condivisione delle emozioni delle persone che potranno, in questo modo, far proprie le ragioni e i vissuti di una o dell’altra parte (oppresso ed oppressore). La rappresentazione diventerà, quindi, uno spunto per poter riflettere sul tema dell’omofobia, uno spazio in cui scambiare e confrontare i propri vissuti emotivi e le proprie convinzioni ideologiche.
Una riflessione che parte già dal nome della campagna “E tu, cosa vedi?”
La scelta di utilizzare piattaforme online come canale di diffusione dell’iniziativa nasce da un duplice bisogno: raggiungere il maggior numero possibile di persone e, nello specifico, adolescenti e giovani poiché è da loro che parte il cambiamento.
L’appuntamento è per domenica 21 Dicembre a Piazza di Spagna alle ore 12.00.
FOTOVOLTAICO E FISCO
1. Introduzione
Il sistema solare fotovoltaicoè un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico. Gli impianti fotovoltaici sono costituiti da un insieme di pannelli, meglio noti come moduli fotovoltaici, a loro volta composti da una pluralità di celle fotovoltaiche. Detti impianti possono concorrere a creare una centrale fotovoltaica oppure possono essere collocati su fondi agricoli ed utilizzati ai fini della conduzione dell'attività agricola svolta. Spesso i pannelli solari sono inseriti nella costruzione di edifici oppure vi sono installati in seguito e possono essere più o meno integrati con l'architettura del fabbricato.
L'impianto fotovoltaico, attraverso i moduli di cui si compone, cattura le radiazioni solari per trasformarle in energia elettrica. Si genera così corrente continua, che grazie ad un macchinario, definito inverter,viene convertita in corrente alternata, idonea a servire i normali congegni elettrici. All'impianto è, poi, associato un contatore che consente di controllare e contabilizzare l'energia prodotta.
I pannelli solari possono essere utilizzati singolarmente oppure insieme ad altri ed in tal caso costituiscono un vero e proprio impianto. In genere i moduli fotovoltaici sono collocati su una struttura di sostegno composta da un reticolato di pali metallici adagiati o infissi sulla superficie interessata, che può essere un fondo oppure lastrico solare. Nel caso in cui la struttura di sostegno sia semplicemente poggiata al suolo si parla di impianti "a terra". In altri casi l'impianto è perfettamente integrato con la costruzione che è atto a servire.
Si rende, quindi, opportuno operare una distinzione tra le diverse tipologie installative degli impianti fotovoltaici, che si classificano in:
a) non integrati;
b) parzialmente integrati;
c) integrati.
L'installazione può definirsi non integrata quando la disposizione dei pannelli fotovoltaici non si inserisce armoniosamente nella morfologia dell'involucro, che funge unicamente da supporto, ed i moduli non svolgono alcuna prestazione complementare rispetto all'organismo edilizio, al di fuori della produzione energetica. Esempio di questo tipo di impianti sono le installazioni di pannelli fotovoltaici su cavalletti metallici collocati al di sopra di coperture piane.
Gli impianti fotovoltaici semi-integrati non sostituiscono i materiali che costituiscono la superficie d'appoggio, ma vengono installati su tetti inclinati oppure su piani e terrazze attraverso l'ausilio delle strutture di sostegno. L'integrazione architettonica è, dunque, solo parziale, ma comunque sussiste una certa armonia estetica. Possono, ad esempio, essere considerati parzialmente integrati quei moduli fotovoltaici installati su terrazze circondate da balaustre, che li nascondano almeno parzialmente. Generalmente gli impianti parzialmente integrati vengono utilizzati su fabbricati già esistenti.
Sono, infine, impianti fotovoltaici integratiquelli composti da pannelli che s'inseriscono completamente nella struttura architettonica di cui fanno parte e contribuiscono a formare un vero e proprio "involucro energetico". Ciò avviene per i fabbricati di nuova costruzione, quando i moduli fotovoltaici sostituiscono i materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici, avendo, pertanto, la stessa inclinazione e funzionalità architettonica. Talvolta i pannelli sostituiscono la parte trasparente o semi trasparente di facciate o lucernari, garantendo l'illuminazione degli ambienti interni.
L'impianto fotovoltaico può, inoltre, essere "ad isola" (o stand alone), qualora non sia connesso ad una rete di distribuzione, ma dotato di dispositivi (rectius batterie) volti ad accumulare e conservare l'energia prodotta, che dunque, è destinata a sopperire al fabbisogno energetico del fabbricato in cui è collocato.
Più spesso l'impianto è "in rete" (o grid connected), ossia connesso ad una rete elettrica di distribuzione privata o pubblica già esistente; nel primo caso l'energia prodotta viene destinata all'uso del produttore, che può anche decidere di immetterla sul mercato, nel secondo caso viene senz'altro venduta a terzi.
Ulteriore distinzione riguarda i piccoli impianti fotovoltaici in rete e le centrali fotovoltaiche. I primi non superano in genere la potenza di 20 KW e si trovano installati su edifici privati che possono usufruire del servizio. Le centrali fotovoltaiche hanno una potenza ben superiore e sono predisposte per la produzione di energia da destinare al mercato.
2. Normativa
Numerosi i provvedimenti di incentivazione di tali strumenti finalizzati a favorirne la diffusione.Si tratta di un contributo erogato solitamente per 20 anni, in base all'energia prodotta annualmente (conti energia dal I al IV) e alla quantità di energia prodotta e auto consumata (V Conto Energia). Tale contributo rappresenta la principale voce di ricavo per il soggetto responsabile dell'impianto e ha la funzione di ristorare il medesimo soggetto titolare dell'impianto del costo sostenuto per l'investimento nonché di sostenere la produzione di energia mediante lo sfruttamento dell'impianto fotovoltaico per un lungo periodo (circolare 19 luglio 2007, n. 46/E).
Il primo provvedimento concreto in tal senso è stato il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, emanato in attuazione della direttiva comunitaria 2001/77/Ce del 27 settembre 2001, concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
Le fonti rinnovabili sono normativamente definite dall'articolo 2, comma 1, lettera a), che le individua come «le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas)». Caratteristica fondamentale delle fonti rinnovabili rispetto a quelle energetiche fossili (carbone, petrolio, gas), è la natura di sorgenti di energia non esauribili.
La fonte principale che definisce la tariffa incentivante è l'articolo 7 del dlgs n. 387/2003 che, al comma 2, nell'individuare i criteri per l'erogazione degli incentivi, alla lettera d) precisa che essi consistono in una «specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio».
I criteri di erogazione della tariffa incentivante, differenziata a seconda della potenza dell'impianto fotovoltaico, sono stati definiti, in primis dai decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 , dal decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, pubblicato nella G. U. 23 febbraio 2007, n. 45, e da altri ancora succedutisi nel tempo.
Il meccanismo introdotto dai citati decreti per la corresponsione di tale tariffa prevede che l'incentivo venga erogato — per un periodo di venti anni — in ragione dell'energia fotovoltaica prodotta annualmente dall'impianto medesimo, mentre la tariffa in parola non viene corrisposta quando l'impianto non produce energia.
Ne deriva che la ratio di tale incentivo, denominato anche «Conto Energia», non è tanto quella di favorire la realizzazione dell'investimento, bensì quella di sostenere la produzione di energia mediante lo sfruttamento dell'impianto fotovoltaico.
L'investimento iniziale, pertanto, non viene ridotto per effetto della corresponsione dei predetti incentivi, ma può solo essere recuperato nel tempo attraverso la produzione di energia che, come detto, viene «premiata» mediante la corresponsione di una somma pari alla tariffa incentivante, che varia in base alla potenza dell'impianto, moltiplicata per l'energia prodotta nell'anno.
Gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio fra il 31 Maggio 2011 ed il 31 Dicembre 2016 sottostanno alle disposizioni incentivanti previste dal decreto del Quarto Conto Energia formalizzato con Decreto Ministeriale n. 05/05/2011.
Esso stabilisce tariffe incentivanti ben definite in relazione agli incentivi per il fotovoltaico 2012 e 2013 ma, a partire dal primo semestre dell'anno 2013 e così sino all'anno 2016 le tariffe incentivanti assumeranno un valore cosiddetto omnicomprensivo a riguardo dell'energia fotovoltaica immessa nel sistema elettrico.
In riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016 bisognerà dunque calcolare le tariffe sulla base del suddetto valore omnicomprensivo.
Il calcolo delle tariffe incentivanti effettuato sulla base di un valore omnicomprensivo sta a significare che gli incentivi previsti per gli anni compresi tra il 2013 ed il 2016 non verranno più erogati sulla base del totale dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico ma esclusivamente a riguardo della quota energetica che sarà effettivamente immessa nella rete elettrica.
Il GSE ha dunque dato indicazione, per gli anni 2014, 2015 e 2016, delleriduzioni percentuali da applicare alle tariffe incentivanti a riguardo del semestre precedente. Nello specifico, per quanto riguarda gliincentivi per impianti solari fotovoltaici si tratta di:
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Una riduzione del 13% per il 1° e 2° semestre del 2014
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Una riduzione del 15% per il 1° e 2° semestre del 2015
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Una riduzione del 30% per il 1° e 2° semestre del 2016
Per quanto riguarda dunque gli anni 2015 e 2016 gli impianti fotovoltaici innovativi e a concentrazione accederanno alle tariffe previste per gli impianti solari fotovoltaici.
Qualificazione giuridica degli impianti fotovoltaici
Orbene è di fondamentale importanza chiarire se trattasi di qualificazione mobiliare o immobiliare degli impianti fotovoltaici, come desumibile dalla disciplina civilistica, giacchè diversa sarà la disciplina fiscale applicabile, e l'eventuale accatastamento.
In particolare, la definizione di bene immobile è contenuta nell'art. 812 c.c., ai sensi del quale «sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo». Al secondo comma si precisa, poi, che «sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati a esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione». I beni mobili sono, invece, definiti in via residuale, nel senso che sono tali le entità giuridicamente rilevanti che non rientrano nella definizione di cui ai citati primi due commi dell'art. 812 c.c.
In altri termini, salvo quelli ontologicamente tali (i.e., suolo, sorgenti, corsi d'acqua), altri beni possono essere considerati immobili solo laddove sussista un (loro) rapporto di «unione» o «incorporazione» al suolo, causato da fenomeni naturali o dall'opera dell'uomo. Tale rapporto non deve necessariamente essere permanente, purché la transitorietà non risulti in una relazione di eccessiva precarietà.
Peraltro, nell'evoluzione giurisprudenziale in materia, i concetti di «unione» e «incorporazione» sono stati oggetto di prese di posizione assai dissonanti: in alcuni casi, i giudici hanno fatto propria la tesi della necessità di un'immedesimazione organica con il suolo, con conseguente perdita dell'individualità fisica, giuridica e funzionale del bene; in altre circostanze - peraltro numericamente prevalenti - si è ritenuto che l'«immobilizzazione» (dei beni) non implica la necessaria stabilità del relativo rapporto di «unione» o «incorporazione» con il suolo..
In ogni caso, la dottrina prevalente, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra descritti, tende a preferire un «criterio funzionale», in base al quale «andrebbero considerati immobili i beni suscettibili di utilizzazione permanente o almeno duratura nel luogo in cui si trovano» o, comunque, «quegli oggetti dei diritti la cui idoneità a realizzarne il contenuto implica una relazione funzionale con il luogo in cui si trovano»..
3. Circolari
Assai altalenante è apparsa, nel tempo, la posizione dell'Amministrazione finanziaria in merito alla qualificazione giuridica degli impianti fotovoltaici e alle relative conseguenze in termini di trattamento fiscale. In effetti, in passato, l'Agenzia delle entrate, facendo applicazione proprio del suddetto «criterio funzionale», ha avuto modo - in più di un'occasione - di ribadire la natura di bene mobile degli impianti in rassegna, a prescindere dalle loro dimensioni (e potenza). Ciò, in base ad argomentazioni del seguente tenore:
a) «un impianto fotovoltaico non costituisce impianto infisso al suolo in quanto normalmente i moduli che lo compongono (i pannelli fotovoltaici) possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità» (circolare n. 46/E del 2007);
b) «si ritiene, in linea generale, che siano diversi da quelli infissi al suolo - in conformità a quanto contenuto nella circolare n. 46/E del 2007, cit., emanata in relazione agli incentivi per gli impianti fotovoltaici - gli impianti e i macchinari che possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità (...) ciò vale anche per i beni "stabilmente" e "definitivamente" incorporati al suolo, purché gli stessi possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza "antieconomici" interventi di adattamento» (circolare n. 38/E del 2008);
c) «l'impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo in quanto normalmente i moduli che lo compongono (i pannelli solari) possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità (cfr. circolare n. 46/E del 2007, cit.) (...). Si è in presenza di beni immobili quando non è possibile separare il bene mobile dall'immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbono essere effettuati antieconomici interventi di adattamento» (circolare n. 38/E del 2010)..
Non può, peraltro, sottacersi la posizione di segno opposto adottata dall'Agenzia del territorio, prima dell'incorporazione nell'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 3/T del 2008, poi confermata con la nota 10 marzo 2009, n. 14223 e, infine, con la nota 22 giugno 2012, n. 31892. In tali occasioni, si è affermato che i pannelli fotovoltaici posizionati permanentemente sul suolo possono essere assimilati alle turbine delle centrali idroelettriche e che il complesso dei beni, costituito dal suolo e dalla serie di pannelli costituenti l'impianto fotovoltaico, configurerebbe un «opificio» (categoria D/1), avente autonoma rilevanza catastale e, quindi, natura di bene immobile. Si precisa che la richiamata posizione del Territorio risulta riferita alle centrali fotovoltaiche, ovvero agli impianti di grandi dimensioni, capaci di produrre energia eccedente il mero fabbisogno di auto-consumo e, dunque, destinata alla vendita sul mercato.
Come emerge dalla ricostruzione che precede, il quadro di prassi si è, senz'altro, contraddistinto, negli anni, per un elevato grado di ambiguità.
4. Circolare n. 36/E del 2013
Con la circolare n. 36 del 19 dicembre 2013, l'Agenzia delle Entrate fa il punto sull'annosa questione della qualificazione mobiliare o immobiliare degli impianti fotovoltaici, analizzando le conseguenti implicazioni fiscali nel comparto delle imposte dirette ed indirette. In particolare, in relazione al tema di interesse, la circolare fa proprio, anche ai fini fiscali, l'approccio di origine catastale, per cui sono da considerare «unità immobiliari» tutti i fabbricati (o porzioni di essi), nonché le costruzioni ancorate o infisse al suolo, che presentano una propria autonomia funzionale e reddituale.
Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche, occorre accertare la relazione con l'immobile che li ospita e valutarne l'eventuale esistenza di una rilevante funzionalità e capacità reddituale, a prescindere dal mezzo di unione utilizzato.
Sono, pertanto, considerati beni immobili tutte le installazioni (fotovoltaiche) che:
- costituiscono una centrale di produzione di energia autonomamente censibile in categoria D1 («opifici») o D10 (i.e., nel caso siano ospitati da immobili aventi i requisiti di ruralità);
- sono poste sulle pareti o sul tetto di un edificio ovvero sono realizzate su aree di pertinenza (comuni o esclusive) di un fabbricato, le quali, pur non essendo assoggettate ad obblighi di autonomo accatastamento, integrano il valore capitale (o l'ordinaria redditività) dell'immobile cui sono collegati di una percentuale almeno pari al 15%.
Sono, invece, beni mobili gli impianti fotovoltaici di dimensione e potenza tale da essere prevalentemente destinati alla produzione energetica per consumo domestico. Ciò accade quando risulta rispettato almeno uno dei seguenti requisiti:
i) la potenza nominale dell'impianto non è maggiore di 3 chilowatt per unità immobiliare servita;
ii) la potenza complessiva in chilowatt non supera tre volte il numero di unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto;
iii) il volume complessivo delle installazioni (fotovoltaiche) ubicate al suolo non supera i 150 mc.
La questione è delicata, perché in genere un impianto di 3 kW è esattamente quello che serve per coprire i consumi di una famiglia-tipo. Fino a qualche anno fa, però, gli incentivi erano così ricchi che molti proprietari hanno scelto di installare impianti un po' più potenti, così da massimizzare l'incasso delle "tariffe incentivanti": quando il tetto di casa era abbastanza spazioso, molti hanno scelto moduli da 4, 6 o anche 10 kW di potenza (in media, 1 kW richiede circa 7 metri quadrati di superficie). Sono proprio queste le situazioni in cui bisogna verificare se la rendita catastale dell'unità immobiliare va aggiornata o no.
Quando il fotovoltaico è al servizio di un'unità immobiliare già accatastata, la circolare delle Entrate ribadisce che la variazione catastale è obbligatoria solamente quando il valore dell'impianto supera il 15% della rendita catastale. Piccolo problema: per il proprietario è impossibile valutare da solo se il rapporto viene superato o no. Anche perché il risultato finale dipende dalla rendita di partenza, che può essere molto diversa a seconda della categoria catastale: molte villette, ad esempio, non sono iscritte in Catasto come A/7 (villini), ma come A/2 (abitazioni civili), e proprio per questo valgono meno agli occhi del fisco. In questi casi, arrivare all'obbligo di aggiornamento catastale potrebbe essere più facile. Al contrario, sulle abitazioni di recente costruzione (o dove la rendita catastale è stata aggiornata per grandi lavori di ristrutturazione) sarà più difficile che il valore dell'impianto fotovoltaico sul tetto incida per oltre il 15 per cento. La conclusione comunque è una sola: per fare una valutazione corretta bisogna coinvolgere un professionista abilitato, come un geometra, perché valuti se è necessario aggiornare la rendita. Di quanto? Impossibile generalizzare, perché di fatto l'impianto farà salire la rendita di una o più "classi", ma si può ipotizzare che su una villetta con una rendita di 1.200 euro l'incremento sarà – almeno – di 250 euro.
Imposte dirette
Prima di entrare nel merito degli aspetti fiscali degli impianti fotovoltaici, è necessario ricordare che l'amministrazione finanziaria, fino alla circolare n. 36/E del 2013, qualificava gli impianti fotovoltaici come beni mobili.
Infatti, nella Circolare n. 46/2007 veniva indicato come coefficiente di ammortamento da applicare agli impianti fotovoltaici il 9% che corrisponde al coefficiente applicabile alle «Centrali termoelettriche» secondo la tabella allegata al D.M. del 31 dicembre 1988. In considerazione del fatto che la categoria impianti fotovoltaici non è contemplata nella tabella, l'amministrazione finanziaria, al fine di determinare il coefficiente, ha fatto riferimento a beni che presentano caratteristiche similari a quelli in esame.
Alla luce della nuova posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate, se gli impianti fotovoltaici si qualificano come beni immobili si applica un coefficiente di ammortamento del 4%, facendo riferimento al settore dell'energia elettrica e, quindi, mutuando il coefficiente di ammortamento da beni similari per impiego e vita utile non essendo contemplato nella tabella lo specifico coefficiente.
Se gli impianti fotovoltaici non risultano accatasti separatamente, si applica il coefficiente di ammortamento previsto per l'unità immobiliare che li ospita (ad es. 3% come nel caso degli immobili).
Diversamente, se gli impianti fotovoltaici costituiscono beni immobili autonomamente accatastati è necessario ai fini dell'ammortamento applicare la disciplina dello scorporo del valore del terreno così come prevista dal D.L. n. 223/2006, in modo tale da rendere indeducibile l'ammortamento delle aree sulle quali insistono gli impianti fotovoltaici.
Il costo da attribuire all'area sottostante gli impianti fotovoltaici sarà pari al maggiore tra:
- il valore separatamente esposto in bilancio nell'anno di acquisto;
- il 30% del costo di acquisto complessivo dell'immobile comprensivo del valore dell'area.
Si applica il 30% tenuto conto che gli impianti fotovoltaici hanno natura di immobili industriali a prescindere dalla classificazione catastale, essendo destinati alla produzione di energia.
Infine, l'Agenzia delle Entrate precisa che se il terreno su cui insistono gli impianti fotovoltaici è detenuto in forza di un diritto di superficie a tempo determinato la disciplina dello scorporo di cui al D.L. n. 223/2006non si applica, se invece il diritto di superficie è a tempo indeterminato allora risulta applicabile in quanto assimilabile all'acquisto in proprietà.
Se invece gli impianti fotovoltaici si qualificano come beni mobili si applica un coefficiente di ammortamento pari al 9% come previsto nella Circolare n. 46/2007.
Sempre ai fini dell'ammortamento, qualora l'immobile che ospita gli impianti fotovoltaici sia di proprietà di un terzo, fattispecie peraltro piuttosto ricorrente, allora gli stessi si qualificano come spese incrementative su beni di terzi. In base al principio contabile OIC n. 24 tali costi sono da iscrivere fra le immobilizzazioni immateriali nella voce BI7) «altre immobilizzazioni immateriali» se non possano essere separati dai beni immobili che li ospitano, in questo caso l'ammortamento si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione tenuto conto dell'eventuale rinnovo.
Sempre secondo il principio contabile se la spesa incrementativa (l'impianto fotovoltaico) è dotata di una propria autonomia rispetto all'immobile che lo ospita allora l'impianto deve essere iscritto fra le immobilizzazioni materiali nella categoria di riferimento e ammortizzato secondo quanto previsto nella circolare in commento, se immobile al 4%, altrimenti al 9%.
Imposte indirette
La qualificazione degli impianti fotovoltaici come beni immobili o mobili assume rilevanza anche nel comparto delle imposte indirette (Iva).
Se gli impianti in esame hanno natura di beni immobili, allora in caso di cessione degli stessi da parte di un soggetto passivo Iva si applica l'art. 10, comma 1, nn. 8-bis) e 8-ter) del D.P.R. n. 633/72e, quindi, il regime di esenzione, fatto salvo il caso in cui il cedente abbia manifestato l'opzione per l'imposizione.
Ai fini del momento impositivo, trattandosi di beni immobili, in base all'art. 6D.P.R. n. 633/72, la cessione si considera effettuata al momento della stipulazione dell'atto, mentre sotto il profilo procedurale, se il cedente soggetto passivo Iva ha manifestato l'opzione per l'imponibilità, si applica l'art. 17, comma 6, lett. a-bis) D.P.R. n. 633/72, che prevede l'obbligo del reverse charge in caso di cessione di fabbricati strumentali per i quali è stata manifestata l'opzione per l'applicazione dell'Iva.
Il cessionario, soggetto passivo Iva, integra la fattura con aliquota Iva al 10%.
Per effetto del principio di alternatività Iva registro, l'assoggettamento ad Iva (sia in regime di imponibilità con applicazione del reverse charge che in regime di esenzione) dell'atto di cessione dell'impianto fotovoltaico comporta l'applicazione dell'imposta di registro nella nuova misura fissa di euro 200,00 e delle imposte ipo-catastali nelle vecchie misure proporzionali rispettivamente al 3% e 1%.
Qualora l'impianto fotovoltaico qualificato come bene immobile sia ceduto da un privato e, quindi, fuori dal campo di applicazione dell'Iva, si applica l'imposta di registro nella misura proporzionale del 9% e le imposte ipo-catastali in misura fissa pari ad euro 50 ciascuna, tenuto conto delle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 23/2011alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in caso di trasferimenti immobiliari a decorrere dall'1° gennaio 2014.
Qualora gli impianti fotovoltaici abbiano natura di beni mobili sono soggetti ad Iva con aliquota del 10%, nel caso la cessione venga effettuata da un privato non si applica l'Iva venendo a mancare il requisito soggettivo, ma l'imposta di registro in misura pari al 3%.
Visto il deciso cambio di rotta, la stessa Agenzia delle Entrate ha precisato nella circolare in commento che, in virtù di quanto previsto all'art. 10 dello Statuto del Contribuente, sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai contribuenti ai fini delle imposte dirette e indirette sulla base dei precedenti documenti di prassi.
In particolare, se l'impianto fotovoltaico sulla base delle indicazioni rese nei precedenti documenti interpretativi è stato qualificato dal contribuente come bene mobile applicando un coefficiente di ammortamento nella misura del 9%, gli eventuali maggiori ammortamenti dedotti non devono essere rettificati.
6.Società di comodo
La circolare n. 36/E del 2013 passa poi ad esaminare, sempre sotto il profilo delle imposte dirette, la disciplina delle società di comodo essendo in linea di principio applicabile anche ai soggetti che operano nel settore del fotovoltaico.
Come noto la disciplina si basa sull'applicazione di prestabiliti coefficienti a determinati asset patrimoniali il cui risultato determina l'ammontare di ricavi minimi da conseguire per non risultare società di comodo.
La circolare precisa che ai fini del calcolo del test di operatività si deve assumere il coefficiente del 6% previsto per i beni immobili a prescindere dalla qualifica degli impianti fotovoltaici come beni immobili o mobili (per i quali il coefficiente sarebbe del 15%).
Inoltre come si apprende dalla circolare, in considerazione del fatto che il settore di energia elettrica da fonte fotovoltaica è un mercato a prezzi predefiniti, l'Agenzia delle Entrate valuterà favorevolmente gli interpelli presentati dalle società che dimostrano con idonea documentazione le motivazioni per cui i ricavi conseguiti non sono pari a quelli presunti dal legislatore.
Quindi, pur non costituendo la fattispecie in esame una causa di esclusione dall'applicazione della disciplina sulle società di comodo, presenta comunque degli elementi di cui tenere conto proprio perché non si può prescindere dal particolare funzionamento di questo mercato in cui la vendita di energia avviene a prezzi imposti.
Il contribuente potrà presentare l'interpello in cui motiverà che non consegue ricavi almeno pari a quelli stimati dalla legge in quanto:
in caso di vendita indiretta, la vendita dell'energia avviene sulla base di prezzi stabiliti dal GSE;
in caso di vendita diretta (borsa o un grossista), ricorrono situazioni oggettive che non permettono il conseguimento di ricavi in misura tale da superare il test di operatività.
Infine, l'Agenzia delle Entrate precisa che le considerazioni effettuate in materia di società di comodo per le società che producono e vendono energia con impianti fotovoltaici valgono solo in caso di mancato conseguimento di ricavi per un importo pari o superiore a quello presunto dalla legge, tali considerazioni non possono essere estese all'ipotesi di società di comodo da perdita sistemica.
7. Difesa del contribuente: alcuni suggerimenti utili
Con la circolare n. 36 del 19 dicembre 2013, come detto sopra, l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulla intricata vicenda della qualificazione mobiliare o immobiliare degli impianti fotovoltaici, analizzando le conseguenti implicazioni fiscali nel comparto delle imposte dirette ed indirette.
I proprietari delle case che hanno installato sui propri tetti un impianto fotovoltaico tra 3 e 20 kWp, pertanto, saranno costretti ad aggiornare la rendita catastale come avessero costruito dei nuovi vani, in proporzione al valore del proprio impianto. Il fisco, quindi, dopo aver spinto i cittadini a godere dei generosi incentivi disponibili in passato grazie al Conto Energia (finanziamenti che sono stati poi spalmati sulla bolletta di tutti gli utenti), presenta il conto ai circa 312mila proprietari di case sulle quali sono stati collocati gli impianti e, di fatto, aumenta le tasse sulla casa a chi ha investito sul proprio immobile, seppure dimostrandosi più sensibile alle questioni delle energie rinnovabili. Lo spostamento di rendita o di classe catastale comporta infatti un aumento dell’Irpef, dell’Imu e della Tares, e della imposta di registro in caso di vendita, corrispettivo all’aumento della rendita conseguente all’accatastamento dell’impianto stesso.
Cosa fare qualora si riceva, e si vuol contestare, un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, che varia in aumento la rendita catastale proposta:
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proporre ricorso alla Commissione Tributaria tramite un avvocato esperto del settore. Il momento decisivo ai fini della possibilità di difendersi è la notifica al contribuente dell’avviso di accertamento di rideterminazione della rendita catastale relativa all’impianto fotovoltaico di sua proprietà.
Entro 60 giorni dalla data di ricezione della notifica, è infatti possibile impugnare singolarmente il nuovo classamento davanti alle Commissioni Tributarie territorialmente competenti, contestando la regolarità del procedimento per:
- Nullità del provvedimento per difetto di motivazione
Il provvedimento impugnato è del tutto privo di motivazione, poiché l’Agenzia del Territorio ha provveduto alla nuova determinazione di classamento e rendita catastale, senza alcuna indicazione e motivazione degli elementi obiettivi assunti a riferimento per la determinazione dello stesso.
Del resto, l’articolo 7 della legge n. 212/2000 rubricato: “chiarezza e motivazione degli atti” stabilisce espressamente, al primo comma, che: “gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’art 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione …”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17576 del 10/12/2002 e con la successiva sentenza del 14 aprile 2004, n. 7080, ha affermato che i principi espressi nelle disposizioni della legge n. 212/2000 o dalla stessa desumibilihanno una rilevanza del tutto particolare nell’ambito della legislazione tributaria ed una sostanziale superiorità, quali norme primarie, rispetto alle altre disposizioni vigenti in materia.
Da ultimo, poi, la Suprema Corte, con la recente sentenza n. 10982/2009 depositata il 13 maggio 2009 ha rilanciato in termini forti lo Statuto del contribuente, riprendendo il contenuto di alcune precedenti pronunce (sentenze nn. 21513/2006 e 17516/2002). In quanto norme a valenza costituzionale perché attuative di principi costituzionali, le norme dello Statuto dei diritti del contribuente devono trovare, quindi, diretta ed immediata applicazione in materia tributaria.
Peraltro, la Suprema Corte con la sentenza n. 9629 del 13 giugno 2012 afferma: <<quando attribuisce un nuovo classamento ad un’unità immobiliare, l’Agenzia del Territorio deve rendere possibile la conoscenza da parte del contribuente dei presupposti del riclassamento e pertanto specificare: a) se il mutato classamento sia dovuto a trasformazioni specifiche subite dall’unità immobiliare, indicandole; b) se il nuovo classamento consegua ad una revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, indicando l’atto con il quale tale revisione è stata effettuata>>.
E, sempre nello stesso senso, con la recente sentenza n. 11370 del 6 luglio 2012 la Cassazione ha stabilito che: <<è illegittimo l’atto di attribuzione di nuova rendita catastale se l’Agenzia del Territorio nel motivarlo utilizza formule “generiche e stereotipate” adattabili a qualsivoglia immobile>>. ( CTP Treviso 24.09.2001 n. 89 ). Come ad esempio: riportare nelle motivazioni semplicemente: “Elementi estimali per determinare la rendita catastale con riferimento all’epoca censuaria 1988/89” ma senz’altro null’altro aggiungere in merito al criterio di determinazione del valore catastale. Ne deriva che, la lesione del diritto alla difesa è vistosa perché il contenuto dell’avviso di accertamento in esame non consente al contribuente di operare alcun controllo.
-Infondatezza nel Merito
L’avviso di accertamento impugnato con cui l’Agenzia del Territorio provvede a variare la situazione catastale proposta in sede di presentazione di DOCFA, con rilevante aumento di rendita è illegittimo ed infondato, altresì, nel merito.
Ed infatti, l’Ufficio in modo del tutto incomprensibile ed infondato notifica al contribuente, l’avviso, sulla base dell’inconsistente motivazione , come ad esempio, che “la determinazione del nuovo classamento e della relativa rendita catastale è stata eseguita con stima diretta sulla base degli elementi economici e quantitativi con riferimento al biennio economico 1988-89” .
Perizia
Ecco che è necessario contrapporre alle risultanze ottenute dalle verifiche effettuate dall’Agenzia del Territorio quelle derivanti, da una perizia giurata in originale redatta da un ingegnere che dimostri che, operando con due distinti procedimenti di stima (stima con metodo sintetico-comparativo e stima indiretta con determinazione del valore di mercato del bene immobile attraverso il valore di ricostruzione), si conferma il medesimo valore di mercato per il bene oggetto del ricorso, valore, peraltro, riportato in sede di presentazione Docfa. E’ necessario precisare che per “stima diretta” si intende la stima effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali non è possibile fare riferimento al sistema delle tariffe. La stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 19215 del 2012 ha stabilito che, in conformità al DPR 1142/1949, se la valutazione per il riclassamento per gli immobili di categoria D è stata fatta attraverso la comparazione con immobili simili, ma senza stima diretta, l’atto impositivo è annullabile poiché è sempre necessario il sopralluogo, tranne che per il caso in cui sia prodotto una perizia di parte. La Suprema Corte ha affermato testualmente “Invero il canone determinativo del classamento e della conseguente attribuzione della rendita catastale per gli immobili di categoria D deve basarsi, a norma del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 art. 34, sulla stima diretta, che tenga conto delle caratteristiche del bene, potendo all’uopo essere utilizzate le risultanze emergenti dalla perizia prodotta dalla parte interessata senza necessità di sopralluogo”.
- CTU
Si consiglia di chiedere, inoltre, alla Commissione Tributaria la nomina di un C.T.U. affinché lo stesso chiarisca definitivamente l’infondatezza della pretesa impositiva avanzata dall’Ufficio nei confronti del ricorrente.
Giurisprudenza su casi particolari
La cessione di un impianto fotovoltaico in corso di costruzione o la realizzazione dello stesso sopra un terreno agricolo non comporta alcun mutamento né ai fini Iva né ai fini della destinazione del terreno ospitante. Questi sono in estrema sintesi i due concetti espressi rispettivamente dalla CTR di Milano con la sentenza n. 3602/36/2014 e dalla CTP di Brindisi con la sentenza n. 1032/2/2014.
Con la sentenza della CTR di Milano i giudici milanesi hanno affrontato la questione di un’operazione di compravendita avente ad oggetto il diritto di superficiee un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica in corso di costruzione, alla quale era stata applicata l’Iva, in quanto qualificata dal cedente come una mera cessione di beni. Di diverso avviso è stata invece l’Agenzia delle Entrate, la quale, con l’avviso di accertamento poi impugnato, sosteneva l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 15%, oltre alla imposta catastale del 1% e ipotecaria del 2%, giustificando tale scelta impositiva mediante l’inquadramento della compravendita in questione come un’operazione avente ad oggetto un terreno agricolo, sul quale era ospitato l’impianto in corso di costruzione.
L’assoggettamento ad Iva dell’operazione, sulla quale è stata chiamata ad esprimersi la CTR di Milano, assume ancora più rilevanza considerando la circostanza che l’oggetto della compravendita è un impianto fotovoltaico in corso di costruzione, già censito al catasto fabbricati nella categoria “fabbricato in corso di costruzione” e poi regolarmente censito nella categoria catastale D/10, in quanto rispondente ai criteri indicati dalla stessa Agenzia delle Entrate con la C.M. n.36/E/2013. Come dire: se con la citata circolare affermi, al ricorrere di specifici parametri, la qualifica di immobile di un impianto fotovoltaico, lo stesso bene non può essere qualificato anche come terreno agricolo.
La sentenza della CTP di Brindisi n. 1032/2/2014, invece, ha risolto una questione in materia di ICI, ma con effetti anche ai fini IMU e TASI, originata dalla costruzione di diversi impianti fotovoltaici a pannelli su un terreno agricolo di proprietà di terzi. La questione trae origine dal fatto che una società agricola aveva concesso in affitto un proprio terreno avente destinazione urbanistica agricola produttiva (ricadente in zona E1). Su una porzione dell’immobile la stessa società affittuaria beneficiava anche dei diritti di superficie e di servitù per cavidotto, elettrodotto, accesso e passaggio. Inoltre, sulla porzione immobiliare in questione, sono stati realizzati alcuni impianti fotovoltaici. A distanza di alcuni anni, il Comune competente tuttavia ha accertato alla società in questione l’omesso versamento dell’ICI e la mancata presentazione della relativa dichiarazione.
La Commissione tributaria provinciale di Siena, Sezione Prima,sent. n. 94/01/12 del 24/5/2012dà ragione al contribuente su un ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale con cui veniva attribuita la cat. D/1 ad una pensilina per parcheggi situata nell'area di servizio, dotata di copertura di pannelli fotovoltaici.
La Società aveva presentato una docfa chiedendo il classamento in cat. E/1, ma l'Agenzia del territorio aveva negato tale classamento ritenendo trattarsi di un opificio destinato alla produzione di energia elettrica.
Infine,la CTP di Bari con sentenza n. 184/2011 ha accolto il ricorso di una società proprietaria di un immobile del quale l’Agenzia del territorio aveva variato il classamento, senza dar prova dell’applicazione del metodo della stima diretta prevista per gli immobili rientranti tra le categorie speciali. Ebbene, la CTP di Bari ha affermato che “la stima diretta conseguente all’effettivo sopralluogo dell’immobile, avrebbe consentito di appurarne le caratteristiche e qualità, oltre che ad osservare le disposizioni di legge e di prassi amministrativa, per una determinazione della valutazione finale quale risultato dell’esame dell’intero compendio produttivo nella sua interezza. La mancata adozione, pertanto, del metodo della stima diretta nonché la mancanza del predetto sopralluogo invalidano ab origine ed in modo insanabile l’attività stessa di classificazione posta in essere dall’Agenzia del Territorio.”
Avv. Maurizio Villani
Avv. Iolanda Pansardi
AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
www.studiotributariovillani.it- e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
1. Introduzione
Il sistema solare fotovoltaicoè un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico. Gli impianti fotovoltaici sono costituiti da un insieme di pannelli, meglio noti come moduli fotovoltaici, a loro volta composti da una pluralità di celle fotovoltaiche. Detti impianti possono concorrere a creare una centrale fotovoltaica oppure possono essere collocati su fondi agricoli ed utilizzati ai fini della conduzione dell'attività agricola svolta. Spesso i pannelli solari sono inseriti nella costruzione di edifici oppure vi sono installati in seguito e possono essere più o meno integrati con l'architettura del fabbricato.
L'impianto fotovoltaico, attraverso i moduli di cui si compone, cattura le radiazioni solari per trasformarle in energia elettrica. Si genera così corrente continua, che grazie ad un macchinario, definito inverter,viene convertita in corrente alternata, idonea a servire i normali congegni elettrici. All'impianto è, poi, associato un contatore che consente di controllare e contabilizzare l'energia prodotta.
I pannelli solari possono essere utilizzati singolarmente oppure insieme ad altri ed in tal caso costituiscono un vero e proprio impianto. In genere i moduli fotovoltaici sono collocati su una struttura di sostegno composta da un reticolato di pali metallici adagiati o infissi sulla superficie interessata, che può essere un fondo oppure lastrico solare. Nel caso in cui la struttura di sostegno sia semplicemente poggiata al suolo si parla di impianti "a terra". In altri casi l'impianto è perfettamente integrato con la costruzione che è atto a servire.
Si rende, quindi, opportuno operare una distinzione tra le diverse tipologie installative degli impianti fotovoltaici, che si classificano in:
a) non integrati;
b) parzialmente integrati;
c) integrati.
L'installazione può definirsi non integrata quando la disposizione dei pannelli fotovoltaici non si inserisce armoniosamente nella morfologia dell'involucro, che funge unicamente da supporto, ed i moduli non svolgono alcuna prestazione complementare rispetto all'organismo edilizio, al di fuori della produzione energetica. Esempio di questo tipo di impianti sono le installazioni di pannelli fotovoltaici su cavalletti metallici collocati al di sopra di coperture piane.
Gli impianti fotovoltaici semi-integrati non sostituiscono i materiali che costituiscono la superficie d'appoggio, ma vengono installati su tetti inclinati oppure su piani e terrazze attraverso l'ausilio delle strutture di sostegno. L'integrazione architettonica è, dunque, solo parziale, ma comunque sussiste una certa armonia estetica. Possono, ad esempio, essere considerati parzialmente integrati quei moduli fotovoltaici installati su terrazze circondate da balaustre, che li nascondano almeno parzialmente. Generalmente gli impianti parzialmente integrati vengono utilizzati su fabbricati già esistenti.
Sono, infine, impianti fotovoltaici integratiquelli composti da pannelli che s'inseriscono completamente nella struttura architettonica di cui fanno parte e contribuiscono a formare un vero e proprio "involucro energetico". Ciò avviene per i fabbricati di nuova costruzione, quando i moduli fotovoltaici sostituiscono i materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici, avendo, pertanto, la stessa inclinazione e funzionalità architettonica. Talvolta i pannelli sostituiscono la parte trasparente o semi trasparente di facciate o lucernari, garantendo l'illuminazione degli ambienti interni.
L'impianto fotovoltaico può, inoltre, essere "ad isola" (o stand alone), qualora non sia connesso ad una rete di distribuzione, ma dotato di dispositivi (rectius batterie) volti ad accumulare e conservare l'energia prodotta, che dunque, è destinata a sopperire al fabbisogno energetico del fabbricato in cui è collocato.
Più spesso l'impianto è "in rete" (o grid connected), ossia connesso ad una rete elettrica di distribuzione privata o pubblica già esistente; nel primo caso l'energia prodotta viene destinata all'uso del produttore, che può anche decidere di immetterla sul mercato, nel secondo caso viene senz'altro venduta a terzi.
Ulteriore distinzione riguarda i piccoli impianti fotovoltaici in rete e le centrali fotovoltaiche. I primi non superano in genere la potenza di 20 KW e si trovano installati su edifici privati che possono usufruire del servizio. Le centrali fotovoltaiche hanno una potenza ben superiore e sono predisposte per la produzione di energia da destinare al mercato.
2. Normativa
Numerosi i provvedimenti di incentivazione di tali strumenti finalizzati a favorirne la diffusione.Si tratta di un contributo erogato solitamente per 20 anni, in base all'energia prodotta annualmente (conti energia dal I al IV) e alla quantità di energia prodotta e auto consumata (V Conto Energia). Tale contributo rappresenta la principale voce di ricavo per il soggetto responsabile dell'impianto e ha la funzione di ristorare il medesimo soggetto titolare dell'impianto del costo sostenuto per l'investimento nonché di sostenere la produzione di energia mediante lo sfruttamento dell'impianto fotovoltaico per un lungo periodo (circolare 19 luglio 2007, n. 46/E).
Il primo provvedimento concreto in tal senso è stato il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, emanato in attuazione della direttiva comunitaria 2001/77/Ce del 27 settembre 2001, concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
Le fonti rinnovabili sono normativamente definite dall'articolo 2, comma 1, lettera a), che le individua come «le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas)». Caratteristica fondamentale delle fonti rinnovabili rispetto a quelle energetiche fossili (carbone, petrolio, gas), è la natura di sorgenti di energia non esauribili.
La fonte principale che definisce la tariffa incentivante è l'articolo 7 del dlgs n. 387/2003 che, al comma 2, nell'individuare i criteri per l'erogazione degli incentivi, alla lettera d) precisa che essi consistono in una «specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio».
I criteri di erogazione della tariffa incentivante, differenziata a seconda della potenza dell'impianto fotovoltaico, sono stati definiti, in primis dai decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 , dal decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, pubblicato nella G. U. 23 febbraio 2007, n. 45, e da altri ancora succedutisi nel tempo.
Il meccanismo introdotto dai citati decreti per la corresponsione di tale tariffa prevede che l'incentivo venga erogato — per un periodo di venti anni — in ragione dell'energia fotovoltaica prodotta annualmente dall'impianto medesimo, mentre la tariffa in parola non viene corrisposta quando l'impianto non produce energia.
Ne deriva che la ratio di tale incentivo, denominato anche «Conto Energia», non è tanto quella di favorire la realizzazione dell'investimento, bensì quella di sostenere la produzione di energia mediante lo sfruttamento dell'impianto fotovoltaico.
L'investimento iniziale, pertanto, non viene ridotto per effetto della corresponsione dei predetti incentivi, ma può solo essere recuperato nel tempo attraverso la produzione di energia che, come detto, viene «premiata» mediante la corresponsione di una somma pari alla tariffa incentivante, che varia in base alla potenza dell'impianto, moltiplicata per l'energia prodotta nell'anno.
Gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio fra il 31 Maggio 2011 ed il 31 Dicembre 2016 sottostanno alle disposizioni incentivanti previste dal decreto del Quarto Conto Energia formalizzato con Decreto Ministeriale n. 05/05/2011.
Esso stabilisce tariffe incentivanti ben definite in relazione agli incentivi per il fotovoltaico 2012 e 2013 ma, a partire dal primo semestre dell'anno 2013 e così sino all'anno 2016 le tariffe incentivanti assumeranno un valore cosiddetto omnicomprensivo a riguardo dell'energia fotovoltaica immessa nel sistema elettrico.
In riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016 bisognerà dunque calcolare le tariffe sulla base del suddetto valore omnicomprensivo.
Il calcolo delle tariffe incentivanti effettuato sulla base di un valore omnicomprensivo sta a significare che gli incentivi previsti per gli anni compresi tra il 2013 ed il 2016 non verranno più erogati sulla base del totale dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico ma esclusivamente a riguardo della quota energetica che sarà effettivamente immessa nella rete elettrica.
Il GSE ha dunque dato indicazione, per gli anni 2014, 2015 e 2016, delleriduzioni percentuali da applicare alle tariffe incentivanti a riguardo del semestre precedente. Nello specifico, per quanto riguarda gliincentivi per impianti solari fotovoltaici si tratta di:
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Una riduzione del 13% per il 1° e 2° semestre del 2014
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Una riduzione del 15% per il 1° e 2° semestre del 2015
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Una riduzione del 30% per il 1° e 2° semestre del 2016
Per quanto riguarda dunque gli anni 2015 e 2016 gli impianti fotovoltaici innovativi e a concentrazione accederanno alle tariffe previste per gli impianti solari fotovoltaici.
Qualificazione giuridica degli impianti fotovoltaici
Orbene è di fondamentale importanza chiarire se trattasi di qualificazione mobiliare o immobiliare degli impianti fotovoltaici, come desumibile dalla disciplina civilistica, giacchè diversa sarà la disciplina fiscale applicabile, e l'eventuale accatastamento.
In particolare, la definizione di bene immobile è contenuta nell'art. 812 c.c., ai sensi del quale «sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo». Al secondo comma si precisa, poi, che «sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati a esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione». I beni mobili sono, invece, definiti in via residuale, nel senso che sono tali le entità giuridicamente rilevanti che non rientrano nella definizione di cui ai citati primi due commi dell'art. 812 c.c.
In altri termini, salvo quelli ontologicamente tali (i.e., suolo, sorgenti, corsi d'acqua), altri beni possono essere considerati immobili solo laddove sussista un (loro) rapporto di «unione» o «incorporazione» al suolo, causato da fenomeni naturali o dall'opera dell'uomo. Tale rapporto non deve necessariamente essere permanente, purché la transitorietà non risulti in una relazione di eccessiva precarietà.
Peraltro, nell'evoluzione giurisprudenziale in materia, i concetti di «unione» e «incorporazione» sono stati oggetto di prese di posizione assai dissonanti: in alcuni casi, i giudici hanno fatto propria la tesi della necessità di un'immedesimazione organica con il suolo, con conseguente perdita dell'individualità fisica, giuridica e funzionale del bene; in altre circostanze - peraltro numericamente prevalenti - si è ritenuto che l'«immobilizzazione» (dei beni) non implica la necessaria stabilità del relativo rapporto di «unione» o «incorporazione» con il suolo..
In ogni caso, la dottrina prevalente, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra descritti, tende a preferire un «criterio funzionale», in base al quale «andrebbero considerati immobili i beni suscettibili di utilizzazione permanente o almeno duratura nel luogo in cui si trovano» o, comunque, «quegli oggetti dei diritti la cui idoneità a realizzarne il contenuto implica una relazione funzionale con il luogo in cui si trovano»..
3. Circolari
Assai altalenante è apparsa, nel tempo, la posizione dell'Amministrazione finanziaria in merito alla qualificazione giuridica degli impianti fotovoltaici e alle relative conseguenze in termini di trattamento fiscale. In effetti, in passato, l'Agenzia delle entrate, facendo applicazione proprio del suddetto «criterio funzionale», ha avuto modo - in più di un'occasione - di ribadire la natura di bene mobile degli impianti in rassegna, a prescindere dalle loro dimensioni (e potenza). Ciò, in base ad argomentazioni del seguente tenore:
a) «un impianto fotovoltaico non costituisce impianto infisso al suolo in quanto normalmente i moduli che lo compongono (i pannelli fotovoltaici) possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità» (circolare n. 46/E del 2007);
b) «si ritiene, in linea generale, che siano diversi da quelli infissi al suolo - in conformità a quanto contenuto nella circolare n. 46/E del 2007, cit., emanata in relazione agli incentivi per gli impianti fotovoltaici - gli impianti e i macchinari che possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità (...) ciò vale anche per i beni "stabilmente" e "definitivamente" incorporati al suolo, purché gli stessi possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza "antieconomici" interventi di adattamento» (circolare n. 38/E del 2008);
c) «l'impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo in quanto normalmente i moduli che lo compongono (i pannelli solari) possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità (cfr. circolare n. 46/E del 2007, cit.) (...). Si è in presenza di beni immobili quando non è possibile separare il bene mobile dall'immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbono essere effettuati antieconomici interventi di adattamento» (circolare n. 38/E del 2010)..
Non può, peraltro, sottacersi la posizione di segno opposto adottata dall'Agenzia del territorio, prima dell'incorporazione nell'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 3/T del 2008, poi confermata con la nota 10 marzo 2009, n. 14223 e, infine, con la nota 22 giugno 2012, n. 31892. In tali occasioni, si è affermato che i pannelli fotovoltaici posizionati permanentemente sul suolo possono essere assimilati alle turbine delle centrali idroelettriche e che il complesso dei beni, costituito dal suolo e dalla serie di pannelli costituenti l'impianto fotovoltaico, configurerebbe un «opificio» (categoria D/1), avente autonoma rilevanza catastale e, quindi, natura di bene immobile. Si precisa che la richiamata posizione del Territorio risulta riferita alle centrali fotovoltaiche, ovvero agli impianti di grandi dimensioni, capaci di produrre energia eccedente il mero fabbisogno di auto-consumo e, dunque, destinata alla vendita sul mercato.
Come emerge dalla ricostruzione che precede, il quadro di prassi si è, senz'altro, contraddistinto, negli anni, per un elevato grado di ambiguità.
4. Circolare n. 36/E del 2013
Con la circolare n. 36 del 19 dicembre 2013, l'Agenzia delle Entrate fa il punto sull'annosa questione della qualificazione mobiliare o immobiliare degli impianti fotovoltaici, analizzando le conseguenti implicazioni fiscali nel comparto delle imposte dirette ed indirette. In particolare, in relazione al tema di interesse, la circolare fa proprio, anche ai fini fiscali, l'approccio di origine catastale, per cui sono da considerare «unità immobiliari» tutti i fabbricati (o porzioni di essi), nonché le costruzioni ancorate o infisse al suolo, che presentano una propria autonomia funzionale e reddituale.
Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche, occorre accertare la relazione con l'immobile che li ospita e valutarne l'eventuale esistenza di una rilevante funzionalità e capacità reddituale, a prescindere dal mezzo di unione utilizzato.
Sono, pertanto, considerati beni immobili tutte le installazioni (fotovoltaiche) che:
- costituiscono una centrale di produzione di energia autonomamente censibile in categoria D1 («opifici») o D10 (i.e., nel caso siano ospitati da immobili aventi i requisiti di ruralità);
- sono poste sulle pareti o sul tetto di un edificio ovvero sono realizzate su aree di pertinenza (comuni o esclusive) di un fabbricato, le quali, pur non essendo assoggettate ad obblighi di autonomo accatastamento, integrano il valore capitale (o l'ordinaria redditività) dell'immobile cui sono collegati di una percentuale almeno pari al 15%.
Sono, invece, beni mobili gli impianti fotovoltaici di dimensione e potenza tale da essere prevalentemente destinati alla produzione energetica per consumo domestico. Ciò accade quando risulta rispettato almeno uno dei seguenti requisiti:
i) la potenza nominale dell'impianto non è maggiore di 3 chilowatt per unità immobiliare servita;
ii) la potenza complessiva in chilowatt non supera tre volte il numero di unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto;
iii) il volume complessivo delle installazioni (fotovoltaiche) ubicate al suolo non supera i 150 mc.
La questione è delicata, perché in genere un impianto di 3 kW è esattamente quello che serve per coprire i consumi di una famiglia-tipo. Fino a qualche anno fa, però, gli incentivi erano così ricchi che molti proprietari hanno scelto di installare impianti un po' più potenti, così da massimizzare l'incasso delle "tariffe incentivanti": quando il tetto di casa era abbastanza spazioso, molti hanno scelto moduli da 4, 6 o anche 10 kW di potenza (in media, 1 kW richiede circa 7 metri quadrati di superficie). Sono proprio queste le situazioni in cui bisogna verificare se la rendita catastale dell'unità immobiliare va aggiornata o no.
Quando il fotovoltaico è al servizio di un'unità immobiliare già accatastata, la circolare delle Entrate ribadisce che la variazione catastale è obbligatoria solamente quando il valore dell'impianto supera il 15% della rendita catastale. Piccolo problema: per il proprietario è impossibile valutare da solo se il rapporto viene superato o no. Anche perché il risultato finale dipende dalla rendita di partenza, che può essere molto diversa a seconda della categoria catastale: molte villette, ad esempio, non sono iscritte in Catasto come A/7 (villini), ma come A/2 (abitazioni civili), e proprio per questo valgono meno agli occhi del fisco. In questi casi, arrivare all'obbligo di aggiornamento catastale potrebbe essere più facile. Al contrario, sulle abitazioni di recente costruzione (o dove la rendita catastale è stata aggiornata per grandi lavori di ristrutturazione) sarà più difficile che il valore dell'impianto fotovoltaico sul tetto incida per oltre il 15 per cento. La conclusione comunque è una sola: per fare una valutazione corretta bisogna coinvolgere un professionista abilitato, come un geometra, perché valuti se è necessario aggiornare la rendita. Di quanto? Impossibile generalizzare, perché di fatto l'impianto farà salire la rendita di una o più "classi", ma si può ipotizzare che su una villetta con una rendita di 1.200 euro l'incremento sarà – almeno – di 250 euro.
Imposte dirette
Prima di entrare nel merito degli aspetti fiscali degli impianti fotovoltaici, è necessario ricordare che l'amministrazione finanziaria, fino alla circolare n. 36/E del 2013, qualificava gli impianti fotovoltaici come beni mobili.
Infatti, nella Circolare n. 46/2007 veniva indicato come coefficiente di ammortamento da applicare agli impianti fotovoltaici il 9% che corrisponde al coefficiente applicabile alle «Centrali termoelettriche» secondo la tabella allegata al D.M. del 31 dicembre 1988. In considerazione del fatto che la categoria impianti fotovoltaici non è contemplata nella tabella, l'amministrazione finanziaria, al fine di determinare il coefficiente, ha fatto riferimento a beni che presentano caratteristiche similari a quelli in esame.
Alla luce della nuova posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate, se gli impianti fotovoltaici si qualificano come beni immobili si applica un coefficiente di ammortamento del 4%, facendo riferimento al settore dell'energia elettrica e, quindi, mutuando il coefficiente di ammortamento da beni similari per impiego e vita utile non essendo contemplato nella tabella lo specifico coefficiente.
Se gli impianti fotovoltaici non risultano accatasti separatamente, si applica il coefficiente di ammortamento previsto per l'unità immobiliare che li ospita (ad es. 3% come nel caso degli immobili).
Diversamente, se gli impianti fotovoltaici costituiscono beni immobili autonomamente accatastati è necessario ai fini dell'ammortamento applicare la disciplina dello scorporo del valore del terreno così come prevista dal D.L. n. 223/2006, in modo tale da rendere indeducibile l'ammortamento delle aree sulle quali insistono gli impianti fotovoltaici.
Il costo da attribuire all'area sottostante gli impianti fotovoltaici sarà pari al maggiore tra:
- il valore separatamente esposto in bilancio nell'anno di acquisto;
- il 30% del costo di acquisto complessivo dell'immobile comprensivo del valore dell'area.
Si applica il 30% tenuto conto che gli impianti fotovoltaici hanno natura di immobili industriali a prescindere dalla classificazione catastale, essendo destinati alla produzione di energia.
Infine, l'Agenzia delle Entrate precisa che se il terreno su cui insistono gli impianti fotovoltaici è detenuto in forza di un diritto di superficie a tempo determinato la disciplina dello scorporo di cui al D.L. n. 223/2006non si applica, se invece il diritto di superficie è a tempo indeterminato allora risulta applicabile in quanto assimilabile all'acquisto in proprietà.
Se invece gli impianti fotovoltaici si qualificano come beni mobili si applica un coefficiente di ammortamento pari al 9% come previsto nella Circolare n. 46/2007.
Sempre ai fini dell'ammortamento, qualora l'immobile che ospita gli impianti fotovoltaici sia di proprietà di un terzo, fattispecie peraltro piuttosto ricorrente, allora gli stessi si qualificano come spese incrementative su beni di terzi. In base al principio contabile OIC n. 24 tali costi sono da iscrivere fra le immobilizzazioni immateriali nella voce BI7) «altre immobilizzazioni immateriali» se non possano essere separati dai beni immobili che li ospitano, in questo caso l'ammortamento si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione tenuto conto dell'eventuale rinnovo.
Sempre secondo il principio contabile se la spesa incrementativa (l'impianto fotovoltaico) è dotata di una propria autonomia rispetto all'immobile che lo ospita allora l'impianto deve essere iscritto fra le immobilizzazioni materiali nella categoria di riferimento e ammortizzato secondo quanto previsto nella circolare in commento, se immobile al 4%, altrimenti al 9%.
Imposte indirette
La qualificazione degli impianti fotovoltaici come beni immobili o mobili assume rilevanza anche nel comparto delle imposte indirette (Iva).
Se gli impianti in esame hanno natura di beni immobili, allora in caso di cessione degli stessi da parte di un soggetto passivo Iva si applica l'art. 10, comma 1, nn. 8-bis) e 8-ter) del D.P.R. n. 633/72e, quindi, il regime di esenzione, fatto salvo il caso in cui il cedente abbia manifestato l'opzione per l'imposizione.
Ai fini del momento impositivo, trattandosi di beni immobili, in base all'art. 6D.P.R. n. 633/72, la cessione si considera effettuata al momento della stipulazione dell'atto, mentre sotto il profilo procedurale, se il cedente soggetto passivo Iva ha manifestato l'opzione per l'imponibilità, si applica l'art. 17, comma 6, lett. a-bis) D.P.R. n. 633/72, che prevede l'obbligo del reverse charge in caso di cessione di fabbricati strumentali per i quali è stata manifestata l'opzione per l'applicazione dell'Iva.
Il cessionario, soggetto passivo Iva, integra la fattura con aliquota Iva al 10%.
Per effetto del principio di alternatività Iva registro, l'assoggettamento ad Iva (sia in regime di imponibilità con applicazione del reverse charge che in regime di esenzione) dell'atto di cessione dell'impianto fotovoltaico comporta l'applicazione dell'imposta di registro nella nuova misura fissa di euro 200,00 e delle imposte ipo-catastali nelle vecchie misure proporzionali rispettivamente al 3% e 1%.
Qualora l'impianto fotovoltaico qualificato come bene immobile sia ceduto da un privato e, quindi, fuori dal campo di applicazione dell'Iva, si applica l'imposta di registro nella misura proporzionale del 9% e le imposte ipo-catastali in misura fissa pari ad euro 50 ciascuna, tenuto conto delle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 23/2011alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in caso di trasferimenti immobiliari a decorrere dall'1° gennaio 2014.
Qualora gli impianti fotovoltaici abbiano natura di beni mobili sono soggetti ad Iva con aliquota del 10%, nel caso la cessione venga effettuata da un privato non si applica l'Iva venendo a mancare il requisito soggettivo, ma l'imposta di registro in misura pari al 3%.
Visto il deciso cambio di rotta, la stessa Agenzia delle Entrate ha precisato nella circolare in commento che, in virtù di quanto previsto all'art. 10 dello Statuto del Contribuente, sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai contribuenti ai fini delle imposte dirette e indirette sulla base dei precedenti documenti di prassi.
In particolare, se l'impianto fotovoltaico sulla base delle indicazioni rese nei precedenti documenti interpretativi è stato qualificato dal contribuente come bene mobile applicando un coefficiente di ammortamento nella misura del 9%, gli eventuali maggiori ammortamenti dedotti non devono essere rettificati.
6.Società di comodo
La circolare n. 36/E del 2013 passa poi ad esaminare, sempre sotto il profilo delle imposte dirette, la disciplina delle società di comodo essendo in linea di principio applicabile anche ai soggetti che operano nel settore del fotovoltaico.
Come noto la disciplina si basa sull'applicazione di prestabiliti coefficienti a determinati asset patrimoniali il cui risultato determina l'ammontare di ricavi minimi da conseguire per non risultare società di comodo.
La circolare precisa che ai fini del calcolo del test di operatività si deve assumere il coefficiente del 6% previsto per i beni immobili a prescindere dalla qualifica degli impianti fotovoltaici come beni immobili o mobili (per i quali il coefficiente sarebbe del 15%).
Inoltre come si apprende dalla circolare, in considerazione del fatto che il settore di energia elettrica da fonte fotovoltaica è un mercato a prezzi predefiniti, l'Agenzia delle Entrate valuterà favorevolmente gli interpelli presentati dalle società che dimostrano con idonea documentazione le motivazioni per cui i ricavi conseguiti non sono pari a quelli presunti dal legislatore.
Quindi, pur non costituendo la fattispecie in esame una causa di esclusione dall'applicazione della disciplina sulle società di comodo, presenta comunque degli elementi di cui tenere conto proprio perché non si può prescindere dal particolare funzionamento di questo mercato in cui la vendita di energia avviene a prezzi imposti.
Il contribuente potrà presentare l'interpello in cui motiverà che non consegue ricavi almeno pari a quelli stimati dalla legge in quanto:
in caso di vendita indiretta, la vendita dell'energia avviene sulla base di prezzi stabiliti dal GSE;
in caso di vendita diretta (borsa o un grossista), ricorrono situazioni oggettive che non permettono il conseguimento di ricavi in misura tale da superare il test di operatività.
Infine, l'Agenzia delle Entrate precisa che le considerazioni effettuate in materia di società di comodo per le società che producono e vendono energia con impianti fotovoltaici valgono solo in caso di mancato conseguimento di ricavi per un importo pari o superiore a quello presunto dalla legge, tali considerazioni non possono essere estese all'ipotesi di società di comodo da perdita sistemica.
7. Difesa del contribuente: alcuni suggerimenti utili
Con la circolare n. 36 del 19 dicembre 2013, come detto sopra, l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulla intricata vicenda della qualificazione mobiliare o immobiliare degli impianti fotovoltaici, analizzando le conseguenti implicazioni fiscali nel comparto delle imposte dirette ed indirette.
I proprietari delle case che hanno installato sui propri tetti un impianto fotovoltaico tra 3 e 20 kWp, pertanto, saranno costretti ad aggiornare la rendita catastale come avessero costruito dei nuovi vani, in proporzione al valore del proprio impianto. Il fisco, quindi, dopo aver spinto i cittadini a godere dei generosi incentivi disponibili in passato grazie al Conto Energia (finanziamenti che sono stati poi spalmati sulla bolletta di tutti gli utenti), presenta il conto ai circa 312mila proprietari di case sulle quali sono stati collocati gli impianti e, di fatto, aumenta le tasse sulla casa a chi ha investito sul proprio immobile, seppure dimostrandosi più sensibile alle questioni delle energie rinnovabili. Lo spostamento di rendita o di classe catastale comporta infatti un aumento dell’Irpef, dell’Imu e della Tares, e della imposta di registro in caso di vendita, corrispettivo all’aumento della rendita conseguente all’accatastamento dell’impianto stesso.
Cosa fare qualora si riceva, e si vuol contestare, un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, che varia in aumento la rendita catastale proposta:
-
proporre ricorso alla Commissione Tributaria tramite un avvocato esperto del settore. Il momento decisivo ai fini della possibilità di difendersi è la notifica al contribuente dell’avviso di accertamento di rideterminazione della rendita catastale relativa all’impianto fotovoltaico di sua proprietà.
Entro 60 giorni dalla data di ricezione della notifica, è infatti possibile impugnare singolarmente il nuovo classamento davanti alle Commissioni Tributarie territorialmente competenti, contestando la regolarità del procedimento per:
- Nullità del provvedimento per difetto di motivazione
Il provvedimento impugnato è del tutto privo di motivazione, poiché l’Agenzia del Territorio ha provveduto alla nuova determinazione di classamento e rendita catastale, senza alcuna indicazione e motivazione degli elementi obiettivi assunti a riferimento per la determinazione dello stesso.
Del resto, l’articolo 7 della legge n. 212/2000 rubricato: “chiarezza e motivazione degli atti” stabilisce espressamente, al primo comma, che: “gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’art 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione …”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17576 del 10/12/2002 e con la successiva sentenza del 14 aprile 2004, n. 7080, ha affermato che i principi espressi nelle disposizioni della legge n. 212/2000 o dalla stessa desumibilihanno una rilevanza del tutto particolare nell’ambito della legislazione tributaria ed una sostanziale superiorità, quali norme primarie, rispetto alle altre disposizioni vigenti in materia.
Da ultimo, poi, la Suprema Corte, con la recente sentenza n. 10982/2009 depositata il 13 maggio 2009 ha rilanciato in termini forti lo Statuto del contribuente, riprendendo il contenuto di alcune precedenti pronunce (sentenze nn. 21513/2006 e 17516/2002). In quanto norme a valenza costituzionale perché attuative di principi costituzionali, le norme dello Statuto dei diritti del contribuente devono trovare, quindi, diretta ed immediata applicazione in materia tributaria.
Peraltro, la Suprema Corte con la sentenza n. 9629 del 13 giugno 2012 afferma: <<quando attribuisce un nuovo classamento ad un’unità immobiliare, l’Agenzia del Territorio deve rendere possibile la conoscenza da parte del contribuente dei presupposti del riclassamento e pertanto specificare: a) se il mutato classamento sia dovuto a trasformazioni specifiche subite dall’unità immobiliare, indicandole; b) se il nuovo classamento consegua ad una revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, indicando l’atto con il quale tale revisione è stata effettuata>>.
E, sempre nello stesso senso, con la recente sentenza n. 11370 del 6 luglio 2012 la Cassazione ha stabilito che: <<è illegittimo l’atto di attribuzione di nuova rendita catastale se l’Agenzia del Territorio nel motivarlo utilizza formule “generiche e stereotipate” adattabili a qualsivoglia immobile>>. ( CTP Treviso 24.09.2001 n. 89 ). Come ad esempio: riportare nelle motivazioni semplicemente: “Elementi estimali per determinare la rendita catastale con riferimento all’epoca censuaria 1988/89” ma senz’altro null’altro aggiungere in merito al criterio di determinazione del valore catastale. Ne deriva che, la lesione del diritto alla difesa è vistosa perché il contenuto dell’avviso di accertamento in esame non consente al contribuente di operare alcun controllo.
-Infondatezza nel Merito
L’avviso di accertamento impugnato con cui l’Agenzia del Territorio provvede a variare la situazione catastale proposta in sede di presentazione di DOCFA, con rilevante aumento di rendita è illegittimo ed infondato, altresì, nel merito.
Ed infatti, l’Ufficio in modo del tutto incomprensibile ed infondato notifica al contribuente, l’avviso, sulla base dell’inconsistente motivazione , come ad esempio, che “la determinazione del nuovo classamento e della relativa rendita catastale è stata eseguita con stima diretta sulla base degli elementi economici e quantitativi con riferimento al biennio economico 1988-89” .
Perizia
Ecco che è necessario contrapporre alle risultanze ottenute dalle verifiche effettuate dall’Agenzia del Territorio quelle derivanti, da una perizia giurata in originale redatta da un ingegnere che dimostri che, operando con due distinti procedimenti di stima (stima con metodo sintetico-comparativo e stima indiretta con determinazione del valore di mercato del bene immobile attraverso il valore di ricostruzione), si conferma il medesimo valore di mercato per il bene oggetto del ricorso, valore, peraltro, riportato in sede di presentazione Docfa. E’ necessario precisare che per “stima diretta” si intende la stima effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali non è possibile fare riferimento al sistema delle tariffe. La stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 19215 del 2012 ha stabilito che, in conformità al DPR 1142/1949, se la valutazione per il riclassamento per gli immobili di categoria D è stata fatta attraverso la comparazione con immobili simili, ma senza stima diretta, l’atto impositivo è annullabile poiché è sempre necessario il sopralluogo, tranne che per il caso in cui sia prodotto una perizia di parte. La Suprema Corte ha affermato testualmente “Invero il canone determinativo del classamento e della conseguente attribuzione della rendita catastale per gli immobili di categoria D deve basarsi, a norma del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 art. 34, sulla stima diretta, che tenga conto delle caratteristiche del bene, potendo all’uopo essere utilizzate le risultanze emergenti dalla perizia prodotta dalla parte interessata senza necessità di sopralluogo”.
- CTU
Si consiglia di chiedere, inoltre, alla Commissione Tributaria la nomina di un C.T.U. affinché lo stesso chiarisca definitivamente l’infondatezza della pretesa impositiva avanzata dall’Ufficio nei confronti del ricorrente.
Giurisprudenza su casi particolari
La cessione di un impianto fotovoltaico in corso di costruzione o la realizzazione dello stesso sopra un terreno agricolo non comporta alcun mutamento né ai fini Iva né ai fini della destinazione del terreno ospitante. Questi sono in estrema sintesi i due concetti espressi rispettivamente dalla CTR di Milano con la sentenza n. 3602/36/2014 e dalla CTP di Brindisi con la sentenza n. 1032/2/2014.
Con la sentenza della CTR di Milano i giudici milanesi hanno affrontato la questione di un’operazione di compravendita avente ad oggetto il diritto di superficiee un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica in corso di costruzione, alla quale era stata applicata l’Iva, in quanto qualificata dal cedente come una mera cessione di beni. Di diverso avviso è stata invece l’Agenzia delle Entrate, la quale, con l’avviso di accertamento poi impugnato, sosteneva l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 15%, oltre alla imposta catastale del 1% e ipotecaria del 2%, giustificando tale scelta impositiva mediante l’inquadramento della compravendita in questione come un’operazione avente ad oggetto un terreno agricolo, sul quale era ospitato l’impianto in corso di costruzione.
L’assoggettamento ad Iva dell’operazione, sulla quale è stata chiamata ad esprimersi la CTR di Milano, assume ancora più rilevanza considerando la circostanza che l’oggetto della compravendita è un impianto fotovoltaico in corso di costruzione, già censito al catasto fabbricati nella categoria “fabbricato in corso di costruzione” e poi regolarmente censito nella categoria catastale D/10, in quanto rispondente ai criteri indicati dalla stessa Agenzia delle Entrate con la C.M. n.36/E/2013. Come dire: se con la citata circolare affermi, al ricorrere di specifici parametri, la qualifica di immobile di un impianto fotovoltaico, lo stesso bene non può essere qualificato anche come terreno agricolo.
La sentenza della CTP di Brindisi n. 1032/2/2014, invece, ha risolto una questione in materia di ICI, ma con effetti anche ai fini IMU e TASI, originata dalla costruzione di diversi impianti fotovoltaici a pannelli su un terreno agricolo di proprietà di terzi. La questione trae origine dal fatto che una società agricola aveva concesso in affitto un proprio terreno avente destinazione urbanistica agricola produttiva (ricadente in zona E1). Su una porzione dell’immobile la stessa società affittuaria beneficiava anche dei diritti di superficie e di servitù per cavidotto, elettrodotto, accesso e passaggio. Inoltre, sulla porzione immobiliare in questione, sono stati realizzati alcuni impianti fotovoltaici. A distanza di alcuni anni, il Comune competente tuttavia ha accertato alla società in questione l’omesso versamento dell’ICI e la mancata presentazione della relativa dichiarazione.
La Commissione tributaria provinciale di Siena, Sezione Prima,sent. n. 94/01/12 del 24/5/2012dà ragione al contribuente su un ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale con cui veniva attribuita la cat. D/1 ad una pensilina per parcheggi situata nell'area di servizio, dotata di copertura di pannelli fotovoltaici.
La Società aveva presentato una docfa chiedendo il classamento in cat. E/1, ma l'Agenzia del territorio aveva negato tale classamento ritenendo trattarsi di un opificio destinato alla produzione di energia elettrica.
Infine,la CTP di Bari con sentenza n. 184/2011 ha accolto il ricorso di una società proprietaria di un immobile del quale l’Agenzia del territorio aveva variato il classamento, senza dar prova dell’applicazione del metodo della stima diretta prevista per gli immobili rientranti tra le categorie speciali. Ebbene, la CTP di Bari ha affermato che “la stima diretta conseguente all’effettivo sopralluogo dell’immobile, avrebbe consentito di appurarne le caratteristiche e qualità, oltre che ad osservare le disposizioni di legge e di prassi amministrativa, per una determinazione della valutazione finale quale risultato dell’esame dell’intero compendio produttivo nella sua interezza. La mancata adozione, pertanto, del metodo della stima diretta nonché la mancanza del predetto sopralluogo invalidano ab origine ed in modo insanabile l’attività stessa di classificazione posta in essere dall’Agenzia del Territorio.”
Avv. Maurizio Villani
Avv. Iolanda Pansardi
AVV. MAURIZIO VILLANI Avvocato Tributarista in Lecce PATROCINANTE IN CASSAZIONE
www.studiotributariovillani.it-
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Il rinvio del consiglio comunale evidenzia l’inadeguatezza della politica locale che scarica le proprie responsabilità sui dirigenti comunali, rei di non aver portato a compimento l’iter procedimentale delle proposte di delibere iscritte nella seduta del consiglio comunale. In realtà l’ordine del giorno dei lavori del consiglio è redatto dalla conferenza dei capigruppo che dovrebbe iscrivervi solo i provvedimenti la cui istruttoria è conclusa e corredata di tutti i pareri previsti. Se, invece, i capigruppo consiliari dopo aver convocato un consiglio comunale si accorgono di aver iscritto ai lavori circa 40 provvedimenti incompleti dovrebbero essere loro a spiegare il proprio operato. In merito, poi, alla decisione di convocare il consiglio comunale in seduta permanente, gli stessi avrebbero dovuto spiegare attraverso quali modalità questa soluzione poteva essere attuata visto che non esistono norme che lo consentono e che, al termine della giornata, ciascun consigliere è andato via non essendo in corso alcun consiglio permanente neanche di natura simbolica come proclamato. Pertanto, è ora di finirla con iniziative prive di significato e ricche di incoerenza. Infatti, a Taranto il Partito Democratico ed il sindaco si dicono contrari al progetto Eni, sicchè dinnanzi all’iniziativa intrapresa dal loro governo dovrebbero avviare le opportune interlocuzioni con i propri rappresentanti romani per far prevalere le proprie ragioni; diversamente, come giusto che sia, assumersi le responsabilità nei confronti dei tarantini anche dell’azione del governo di cui sul territorio sono espressione. La maggioranza al comune di Taranto invita, invece, furbescamente l’intero consiglio comunale a riunirsi a Roma come se non appartenesse a quella stessa parte politica che ha presentato l’emendamento pro Tempa Rossa. Tutto ciò con l’avallo del centro destra che, invece di portare alla luce tali contraddizioni ed esercitare il proprio ruolo di opposizione, sottoscrive in sede di conferenza dei capigruppo tutte le indecenze avanzate dalla maggioranza. Rispetto a ciò non posso che prendere le distanze nella speranza che si avvii immediatamente un nuovo corso per la città di Taranto che, a differenza di quello attuale, veda il centrodestra uscire dall’ambiguità ed essere realmente alternativo al fallimento sotto gli occhi di tutti prodotto dalla sinistra negli ultimi dieci anni.
Giampaolo Vietri – Consigliere Comunale – Forza Italia
Fino a nuova disposizione, in materia di Benefici previsti per i lavoratori esposti all'amianto (art. 13 della legge n.257/1992, come modificato dalla legge n. 271/93), l’INPS farà riferimento al messaggio n.303 del 20 novembre 2001 (periodi di contribuzione figurativa, tra cui quello derivante da aspettativa per motivi politici e sindacali, ex legge n. 300/1970).
È quanto chiarito giovedì 18 dicembre scorso, dal direttore dell’INPS di Taranto Tommaso Chimenti, alle organizzazioni sindacali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, rappresentate rispettivamente da Pietro Berrettini, Fernando Colopi e Cosimo Amatomaggi.
Come è noto, i periodi di contribuzione figurativa, rivalutabili con l'attribuzione dei benefici in parola, sono, allo stato, quelli di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità, secondo le istruzioni di cui alla circolare n.255 del 10 novembre 1993, diramata a seguito direttiva ministeriale.
La questione generale riguardante la valutazione dei periodi coperti da contribuzione figurativa, ai fini del conseguimento dei benefici pensionistici previsti per i lavoratori esposti all'amianto, è stata più volte esaminata da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il predetto Dicastero, al quale è stata recentemente risottoposta la questione, con particolare riguardo ai periodi di aspettativa per motivi politici e sindacali, coperti da contribuzione figurativa ai sensi della legge n.300/1970, ha precisato quanto segue:
"Allo stato, la rivalutazione si applica, oltre che al periodo di lavoro effettivamente svolto, anche a quello di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità, periodi da ritenere utili sia ai fini del conseguimento del requisito dei dieci anni di esposizione, sia ai fini della moltiplicazione per il coefficiente di 1,5.
Pertanto, in linea generale, non si ritiene opportuno modificare tale orientamento, non potendosi considerare utili, ai fini della considerazione del periodo di esposizione, altri periodi di contribuzione figurativa, tra cui quello derivante da aspettativa per motivi politici e sindacali, ex legge 300/1970.
Tuttavia, nel singolo caso specifico, ove il lavoratore, che ha goduto dell'aspettativa sindacale, dimostri all'ente competente di essere stato comunque esposto all'amianto, in quanto svolgeva la sua attività in azienda, i periodi di provata esposizione significativa all'amianto possono essere riconosciuti utili ai fini del conseguimento dei benefici previsti dalla normativa in oggetto".
Sulla base della predetta direttiva ministeriale, in presenza di attestazione di esposizione all'amianto rilasciata dall'INAIL, in conformità alle istruzioni diramate in materia, potrà procedersi alla rivalutazione dei periodi di aspettativa per motivi politici e sindacali, coperti da contribuzione figurativa accreditata ai sensi della legge n.300/1970.
Al tavolo il direttore dell’INPS Chimenti ha confermato il tutto, dichiarandosi disponibile nell’eventualità a sollecitare gli uffici del territorio all’applicazione di quanto contenuto nel messaggio INPS 303 del 20/11/2001.
L’INPS di Taranto, infine, per assicurarsi che tutte le pratiche dei lavoratori – in possesso dei requisiti di pensionamento immediato - possano essere evase, entro il 31 gennaio 2015, effettuerà un monitoraggio.
Le notizie trapelate nelle ultime ore circa la ripresa dell’attività degli altiforni Ilva, e quindi sullo stop impresso alle procedure di messa in sicurezza degli impianti, arrivano a rasserenare un clima gravato da ancora molte incognite sul futuro dello stabilimento.
Accogliamo pertanto con estremo favore il tempestivo intervento, in tal senso, di chi ha consentito che non si arrivasse alla vigilia del previsto decreto sull’Ilva con una situazione già irrimediabilmente compromessa, peraltro dopo anni di tentativi, a tutti i livelli e con grandi sforzi, di mantenimento della continuità produttiva ed occupazionale della complessa struttura. Un intervento che, (se la notizia dovesse trovare conferma), vedrebbe direttamente in campo il Prefetto di Taranto.
Allo stesso tempo, prendiamo atto del ruolo assunto da parte dell’Eni, che ha operato in una vicenda così complicata nell’alveo della legittimità rispettando percorsi che imponevano scelte obbligate e scadenze rigorose. Un iter –contemplato nei casi di aziende a rischio di default- perfettamente in linea con quanto avviene nel settore gas in Italia ed in Europa per forniture di questa importanza e a tutela della stessa Eni e dei suoi azionisti.
E fin qui la vicenda di questi giorni, che si avvia ad una decisiva schiarita.
Tutto quello che riguarda la questione Ilva, per il resto, ha potuto finora godere di una corsia privilegiata e del carattere di urgenza e straordinarietà: prova ne è l’imminente decreto – l’ennesimo – che, salvo imprevisti, dovrebbe essere varato alla vigilia di Natale, consentendo di fronteggiare alla presenza di un quadro più chiaro e delineato la forte incognita dei mesi a venire.
Un passaggio, il prossimo, a cui Confindustria Taranto guarda con grande fiducia e con un (dovuto) cauto ottimismo, in considerazione delle -ancora troppe – criticità che compongono lo scenario complessivo del caso Ilva.
Appare ancora lastricato di cocci, infatti, il percorso delle aziende dell’indotto, sulle quali incombono, qualunque siano gli sviluppi della vicenda (e parliamo dell’acquisizione dell’acciaieria, che sia pubblica o privata) ancora grandi dubbi al momento non risolvibili, che alimentano inevitabilmente all’interno di queste realtà un allarme ed una crisi devastante che perdura da oramai troppi mesi.
Senza entrare, in questa occasione, nel merito delle sorti della grande fabbrica, e senza pertanto esprimere valutazioni affrettate, non possiamo però che auspicare, oltre ad una ottimale risoluzione della vertenza sicuramente più complessa finora passata nelle mani del Governo, la salvaguardia di questa grande platea di piccole e medie imprese, impegnate da sempre a garantire la produzione e la vita stessa della più grande acciaieria europea, e con essa una filiera che ancora oggi alimenta l’economia dell’intero Paese.
di Vito MASSIMANO
Renzi promette di nazionalizzare l’Ilva ma nel frattempo quello che è sicuro è che Tempa Rossa si farà. Renzi promette di valorizzare la storia e la cultura di Taranto in chiave turistica ma intanto le linee di comunicazione da e per la città sono degne del Congo.
Se qualcuno glielo chiedesse, Renzi annuncerebbe anche la presa della Bastiglia pur di compiacere l’uditorio. A volte non resiste a strappare l’applauso mentre altre volte promette qualcosa su un tema per ammorbidire l’interlocutore su un altro argomento (e fotterlo).
Visto il pregresso ed osservando i fatti concludenti, siamo istintivamente portati a non fidarci di lui.
Ma crediamogli per un attimo e proviamo ad immaginare un’Ilva nazionalizzata (o ad azionariato misto pubblico/privato) sulla scorta di una fantomatica Legge Marzano potenziata.
Il primo obiettivo sul quale la nuova proprietà (a proposito e la vecchia?) dovrà concentrarsi è quello legato al risanamento degli impianti.
Ciò dovrebbe servire a rendere ecocompatibili gli impianti riportando nel contempo l’azienda in bonis dal punto di vista finanziario rendendola competitiva sul mercato (non come faceva Riva il quale era competitivo in spregio di tutto e tutti) per poi venderla ai privati.
Ipotesi suggestiva anche se il problema che la città dovrebbe sforzarsi di comprendere, uscendo dalla logica industrialisti/ecologisti, non è tanto legato al futuro dell’azienda.
Quello non dovrebbe essere in discussione perché l’Italia e Taranto, in questo frangente, non possono fare a meno della ferriera per una serie complessa di motivi.
Il vero quesito è cosa si intenda per risanamento.
Il risanamento è l’AIA ed i pannicelli caldi creati da Clini in poi? Per risanamento si intende l’introduzione delle migliori tecnologie in circolazione al momento o significa coprire i parchi minerari buttando l’acquetta sul fossile?
Se risanamento significherà lucidare le ciminiere o mettere i fiorellini nelle aiuole, non lamentiamoci poi se tra dieci anni ci saranno ancora patologie neoplastiche sopra la media mentre il turismo sarà vacuo argomento da salotto . E non dovremo stupirci nell’apprendere tra qualche anno che le falde acquifere ed il sottosuolo continueranno ad essere impregnati di ogni veleno possibile ed immaginabile (adesso se ne parla solo sommessamente). E non dovremo fingere sorpresa nemmeno quando un giorno scopriremo che la discarica di Mater Gratiae è piena di rifiuti che (probabilmente in parte) nulla hanno a che fare con la produzione di acciaio.
Capisco che è cosa complicata, ma in questo momento è più importante mettere le cose in chiaro e chiedere a Renzi come e quando intenda agire più che battergli le mani facendo la figura dei beoti o dargli contro facendo inutili battaglie ambientaliste con annesso dilettantesco salto nel vuoto.
La risposta del Premier è scontata, già la conosciamo: #Tarantostaiserena. E sappiamo in altri casi com’è andata. Almeno non ci saremo fatti prendere per i fondelli. Almeno avremo agito con realismo evitando di passare per burundiani in attesa degli aiuti dal mondo civilizzato. Almeno si saprà con precisione di chi è la responsabilità senza che nessuno la attribuisca all’isterismo di una città senza un progetto. Almeno avremo provato a tirare fuori il sangue da una rapa.
Grande partecipazione alla cerimonia di consegna delle borse di studio della Scuola Secondaria di I grado “Colombo” di Taranto, intitolate alla memoria di Cosimo Palagiano, un alunno della 1^ classe, tragicamente scomparso.
E’ stato un significativo momento di condivisione tra studenti, famiglie e insegnanti, un modo per affermare l’importanza della “buona scuola”, quella che forma, educa, accoglie. Obiettivo pienamente raggiunto, quindi, per il preside Massimo Romandini e il suo validissimo staff di insegnanti e collaboratori. In particolare, il dirigente scolastico ha voluto ringraziare la prof.ssa Vincenza Mantovani e la prof.ssa Angela Picciarelli che lo hanno affiancato nelle fasi di organizzazione e svolgimento dell’evento. Anche quest’anno all’appuntamento non ha voluto mancare la consigliera regionale Annarita Lemma che, come ha tenuto a sottolineare, ha partecipato nelle vesti di professoressa. Tra una premiazione e l’altra ci sono stati piacevoli intermezzi musicali a cura della prof.ssa Francesca Boccuni Boccuni. In sottofondo, la contagiosa allegria dei ragazzi, felici di riabbracciare i prof lasciati un anno fa e nello stesso tempo desiderosi di far sentire tutto il loro affetto alla famiglia di Cosimo Palagiano.
Per il quinto anno consecutivo le borse di studio sono state assegnate a cinque studenti che, nel passato anno scolastico, hanno conseguito il voto massimo all’esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione.
Quest’anno le borse di studio hanno premiato l’impegno di Cerabona Claudia, Cofano Luca, Gentile Eleonora, Palumbo Annarita e Squillino Alessandro; nell’occasione, inoltre, sono stati consegnati anche attestati di merito a tutti gli ex studenti della “Colombo” che nell’anno scolastico 2013-2014, nello stesso esame di giugno, hanno riportato la votazione di “Dieci” o “Dieci e lode”.
È stata quindi l’occasione per attribuire il giusto riconoscimento agli studenti che hanno dimostrato tutto il loro impegno e valore negli studi, e che continuano a segnalarsi per i brillanti risultati nelle scuole di secondo grado, ma anche per ricordare la bella figura di Cosimo Palagiano, uno studente, strappato tragicamente alla vita, che tutti alla “Colombo” hanno ancora nel loro cuore per la sua semplicità e la sua correttezza.
Ecco l'elenco completo degli studenti premiati.
Gli alunni 10/10 lode destinatari delle borse di studio risultano:
· Cerabona Claudia
· Cofano Luca
· Gentile Eleonora
· Palumbo Annarita
· Squillino Alessandro
|
classe |
10/10 lode |
classe |
10/10 |
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3^A |
Chiochia Alessandra |
3^A |
Maggi Carlotta |
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3^A |
Gentile Eleonora |
3^A |
Prenna Anna |
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3^A |
Melucci Matteo |
3^B |
Di Noi Antonio |
|
3^B |
Carone Francesco Mattia |
3^C |
Barnaba Valeria |
|
3^B |
Mastromarino Paola |
3^C |
Bleve Alessio |
|
3^B |
Mazzuto Franco Matteo |
3^C |
Dalessandro Roberto |
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3^B |
Schiavone Pierfrancesco |
3^C |
Danese Giovanni |
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3^B |
Sette Gabriele |
3^C |
di Castri Gloria |
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3^C |
Cerabona Claudia |
3^D |
Battista Niccolò |
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3^C |
Ramirez Giulia |
3^D |
Cagnazzo Lucia |
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3^C |
Vecchi Valeria |
3^D |
Solito Sarah |
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3^C |
Vella Lucilla |
3^E |
Lecce Federica |
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3^E |
Caramia Antonio |
3^E |
Pupino Barbara |
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3^E |
Mistretta Giulia |
3^H |
Mazzone Martina |
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3^E |
Palumbo Annarita |
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3^F |
Tommasi Rebecca |
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3^H |
Cofano Luca |
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3^H |
Squillino Alessandro |
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3^I |
Otomo Kioko |
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