Mercoledì, 23 Ottobre 2013 06:17
Un gol per la Lilt fa il pieno di partecipazione e solidarietà. Il torneo di calcio a 5 ha raccolto fondi per la Lega Tumori
Scritto da Giornalista1
Solidarietà da campioni a favore della campagna Nastro Rosa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. L’hanno espressa, con azione concreta, le cinque squadre amatoriali tarantine che nei giorni scorsi si sono contese la prima edizione del torneo di calcio a 5 Un gol per la Lilt.
La manifestazione ha coinvolto un totale di circa 50 amatori di diverse età, pronti a mettersi in gioco, oltre che per spirito sportivo, per sostenere fattivamente la Lilt nella sua battaglia quotidiana per la prevenzione oncologica. Il ricavato delle iscrizioni dei partecipanti, infatti, è stato devoluto alla sezione provinciale dell’associazione, per aiutarla nel raggiungimento dei suoi obiettivi.
Un gesto di grande sensibilità, con il quale i partecipanti di un torneo tutto al maschile hanno dimostrato di condividere gli intenti della campagna di prevenzione del tumore al seno Nastro Rosa, che ogni anno impegna la Lilt nazionale (e quella ionica) in diverse iniziative per tutto il mese di ottobre.
Per la cronoca, la finale del torneo, giocata domenica 20 ottobre, presso la struttura sportiva del Circolo Tennis di Taranto, ha visto trionfare i ragazzi del Faggiano F.C., composto da Cosimo Damiano Vagali, Elio Vagali, Gianluca Vagali, Santo Fontana, Gabriele Monaco, Giovanni Fina, Cosimo Mattesi e dal capitano Claudio Zaccaria. «Dedichiamo questa vistoria - ha dichiarato quest’ultimo, a fine partita - a tutte quelle persone che troppo spesso affrontano problemi di salute come i tumori, che rappresentano le partite più difficili da vincere nella vita».
Pubblicato in
Sanità, Sociale & Salute (medicina)
Mercoledì, 23 Ottobre 2013 05:59
La nuova stagione del Crest, la sesta al TaTÀ. Il Presidente Clara Cottino, si chiede: Fino a quando il TaTÀ un teatro abitato?
Scritto da Giornalista1
«Con acrobazie e con amore diamo avvio a questa nuova stagione, con passione abbiamo scelto gli spettacoli e tutte le attività che ancora una volta gemmeranno da essi. I sei titoli in abbonamento per “Periferie” confermano il nostro lucido progetto di portare a Taranto il teatro di qualità, una drammaturgia che si nutre dei problemi della contemporaneità, non per farne inchiesta o scandalo, ma con poesia, con arte». Al cospetto della stampa locale, lunedì 21 ottobre, nel foyer del teatro di via Deledda, la direzione artistica del Crest, Clara Cottino e Gaetano Colella, ha presentato la stagione 2013/14, la sesta al TaTÀ. Oltre ai cartelloni delle rassegne di teatro “Periferie” e di pomeridiane domenicali per famiglie “favole&TAmburi“, prossimi al via, è stata illustrata la variegata offerta di teatro per le scuole (“Scena futura” e “La scena dei ragazzi Più“) e di attività di promozione e formazione.
Il Presidente Clara Cottino, si chiede: Fino a quando il TaTÀ un teatro abitato?
Stagione teatrale 13/14, la n. 6 del teatro TaTÀ, a 36 anni di vita del Crest di Taranto.
Numeri. Numeri da giocarsi al lotto, perché solo una vincita di lotteria può salvare lo
spettacolo pugliese. Può salvarci dall’insipienza, dall’insofferenza della pubblica
amministrazione a tutti i livelli, più perniciosa dei tagli della economia e della spending
review.
Progetti interessanti, innovativi, utilmente operativi, pluripremiati in tante sedi, che
hanno reso l’immagine di una Puglia felix per lo spettacolo, naufragano, si incagliano
nella palude della burocrazia italiana, pugliese, tarantina, poggibonsina. In tutto il
mondo/paese trionfa un’amministrazione autoreferenziale. Ci sono le eccezioni,
persone che lodiamo e sosteniamo. Ma la palude avanza.
Con acrobazie e con amore diamo avvio a questa nuova stagione, con passione
abbiamo scelto gli spettacoli e tutte le attività che ancora una volta gemmeranno da
essi. I sei titoli in abbonamento per “Periferie” confermano il nostro lucido progetto di
portare a Taranto il teatro di qualità, una drammaturgia che si nutre dei problemi della
contemporaneità, non per farne inchiesta o scandalo, ma con poesia, con arte.
Pensiamo, ad esempio, al tema della violenza sulla donna, della violenza domestica, che
vedremo trattato per mano di Valter Malosti nello scespiriano “Lo stupro di Lucrezia”, di
César Brie in “Indolore” e di Rafael Spregelburd in “Lucido” messo in scena da
Costanzo/Rustioni. Pensiamo al tema della “caduta”, la caduta all’inferno di chi aveva
soldi e potere e non li ha più, di chi aveva un lavoro e non lo ha più, trattato da Paolo
Sorrentino il cui romanzo ha ispirato Iaia Forte e il suo “Hanno tutti ragione”, e poi da
Michele Santeramo in “La rivincita” a cui la regia di Leo Muscato regala leggerezza. Ed
ancora Babilonia Teatri con “Pinocchio”, uno spettacolo nato con Gli Amici di Luca, una
compagnia teatrale costituita da persone uscite dal coma.
Agli spettacoli in abbonamento si affiancano poi due nuovi progetti, non potevamo
ignorare quanto il dramma Taranto-Ilva – ambiente-lavoro-salute - abbia scosso e
coinvolto l’intera Italia, ispirando anche la giovane produzione teatrale, quella under35,
per spettacoli che parlano di Taranto, di noi tutti infine. Con il progetto “Ossigenarsi a
Taranto” presenteremo nella stessa serata due diverse produzioni: “L’eremita
contemporaneo - Made in Ilva” degli Instabili Vaganti e “My personal Tarànto” di
Isabella Mongelli.
Il lavoro sarà al centro anche di “La memoria che resta”, il progetto che realizzeremo
con Armamaxa teatro (di Enrico Messina e Micaela Sapienza) per Re|mix, nuova tappa
del percorso della rete una.net. Un laboratorio e due spettacoli: “Croce e fisarmonica” in
matinée per gli Istituti Superiori e “Braccianti” in serale, per approfondire il rapporto tra
le nostre compagnie, ma anche per sviluppare insieme nuove riflessioni ed esiti teatrali
sulle trasformazioni del lavoro nella nostra terra: braccianti, metalmezzadri, operai.
Aria diversa per i bambini, cui la rassegna domenicale “favole&TAmburi” regalerà favole
e storie a piene mani: Cenerentola, Pinocchio, Biancaneve, Re Leone, Sposa sirena,
L’uccello di fuoco, e molto altro; come i giochi di animazione per ingannare l’attesa nel
foyer, a cura delle animatrici di TaTÀ Junior, alle quali anche quest’anno sarà affidato il
servizio “Il TaTÀ si fa tata”, che consente ai genitori di partecipare agli spettacoli serali e
ai loro figli di giocare… all’ora della nanna.
Molte compagnie presenteranno i loro spettacoli anche nell’ambito della rassegna
destinata alle scuole a cura del TPP e del Crest, alla quale speriamo davvero possa
affiancarsi quella promossa dal Comune di Taranto. L’entusiasmo e l’impegno con cui le
scuole hanno risposto negli ultimi anni non meritano il drastico taglio di repliche
paventato.
Agli studenti degli Istituti Superiori è dedicata “Scena futura”, che vede in replica alcune
delle compagnie di Periferie, ma registra anche il ritorno a Taranto con il suo nuovo
spettacolo su Giovanni Pascoli di Gabriele Duma, attore, musicista e regista nostro
emigrato.
Ancora una volta ci saranno i laboratori di formazione per i diversi livelli: dall’approccio
curioso alla formazione di giovani professionisti. La novità è costituita dalla scelta della
goldoniana “La bottega del caffè” quale paradigma formativo da studiare, conoscere,
tradire.
Questo e altro ancora, perché il TaTÀ è davvero un teatro abitato, abitato
quotidianamente da clara, sandra, angela, gaetano, francesca, tore, cinzia, cristina, vito,
leopoldo, giovanni, nicoletta, delia, carla, luana, walter e da quanti collaborano con noi.
Fino a quando? Certamente finchè ci sarà il progetto della Regione Puglia ed il
finanziamento Fesr. Poi, magari altre istituzioni scopriranno che esistiamo.
Pubblicato in
Eventi
Etichettato sotto
Mercoledì, 23 Ottobre 2013 05:47
I Crediti di imposta, alla luce della legge di Stabilità 2014. CLICK DAY – POSSIBILE INCOSTITUZIONALITA’
Scritto da Giornalista1
Nella tormentata vicenda dei crediti d’imposta, nei mesi scorsi è intervenuta l’interessante ordinanza interlocutoria n. 09026/13, depositata in cancelleria il 12/04/2013, della Corte Suprema di Cassazione – Sez. Sesta Civile – T – che, per quanto riguarda la particolare procedura del “click day”, ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, dichiarando rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del disposto del comma 1 dell’art. 29 del D.L. n. 185/2008, convertito in Legge, con modificazioni con la L. n. 2/2009, nella parte in cui non fa salvi i diritti e le aspettative sorti, ai sensi dell’art. 1, comma 280 e seguenti, della L. n. 296/06, in relazione alle attività di ricerca e sviluppo avviate prima del 29/11/2008, nonché del combinato disposto del comma 2, lett. a), e del comma 3, primo periodo e prima parte della lett. a), del medesimo art. 29 del D.L. n. 185/2008.
Prima di commentare l’interessante ordinanza della Corte di Cassazione, è importante fare un excurcus storico della normativa del credito d’imposta in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo avviate prima del 29/11/2008, anche se i principi esposti possono valere per altri tipi di crediti d’imposta. I commi da 280 a 283 dell’articolo 1 della legge finanziari 2007 n. 296/06 (abrogati per il disposto dell’articolo 23, settimo comma, del decreto legge n. 83/12, convertito con la legge n. 134/12, e del numero 42 del relativo allegato 1, ma applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame) avevano attribuito alle imprese a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009 un credito d’imposta, fruibile in compensazione nel modello F24, pari al 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo; se i costi di ricerca e sviluppo si riferivano a contratti stipulati con università ed enti pubblici il credito di imposta era riconosciuto nella percentuale del 15%, poi aumentato al 40% dal comma 66 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 n. 244/07. I costi a cui si rapportava il diritto al credito di imposta non potevano superare, a mente del comma 281, l’importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta (poi elevato a 50 milioni di euro dal comma 66 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 n. 244/07).
La legge non fissava alcun tetto globale alla erogazione dei crediti di imposta, nè prevedeva limiti di copertura del minor gettito fiscale derivante dalla relativa fruizione da parte dei contribuenti; conseguentemente, il singolo contribuente non era tenuto alla presentazione di alcuna istanza preventiva di ammissione al beneficio e poteva fruire del credito (nella misura risultante dall’applicazione della percentuale prevista dal comma 280 sul costo per ricerca e sviluppo effettivamente sostenuto, entro il tetto di cui al comma 281) con la mera indicazione del credito stesso nella dichiarazione dei redditi.
Successivamente, con l’articolo 29 del decreto legge 29/11/2008 n. 185, convertito in legge con la legge n. 2/2009 (c.d. decreto anticrisi, adottato nell’intento, enunciato nell’epigrafe, di “fronteggiare l’eccezionale situazione di crisi internazionale”, provvedendo, tra l’altro, a “potenziare le misure fiscali e finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati dal programma di stabilità e crescita approvato in sede europea”), il legislatore, nel primo comma, ha esteso anche al credito di imposta di cui si tratta la disciplina sul monitoraggio dei crediti di imposta dettata dai commi 1 e 2 dell’articolo 5 e del decreto legge 08/07/2002 n. 138, convertito in legge con la legge n. 178/08, e conseguentemente, nel secondo comma, ha previsto un tetto massimo al credito di imposta fruibile da parte delle imprese, definendo i relativi stanziamenti nel bilancio dello Stato (375,2 milioni di euro per l’anno 2008, 533,6 milioni di euro per l’anno 2009, 654 milioni di euro per l’anno 2010 e 65,4 milioni di euro per l’anno 2011).
La suddetta predeterminazione del tetto massimo dell’ammontare del credito d’imposta riconoscibile al sistema delle imprese innovativa rispetto alla disciplina originariamente dettata dalla legge n. 296/06 presupponeva evidentemente l’individuazione di una procedura di selezione delle imprese destinate a fruire concretamente del credito di imposta rispetto a quelle destinate ad essere escluse da tale fruizione per il superamento del suddetto tetto, ossia per l’incapienza dello stanziamento fissato dalla legge nel bilancio statale. Tale procedura di selezione dettata al dichiarato “fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l’effettiva copertura finanziaria” si rinviene nella seconda parte del secondo comma, nonché nel terzo comma, dell’articolo 29 d.l. 185/08.
Con tali disposizioni si stabiliva che, a decorrere dall’anno 2009:
- per la fruizione del credito d’imposta le imprese dovessero inoltrare per via telematica all’Agenzia delle entrate un apposito formulario, valevole come “prenotazione dell’accesso alla fruizione del credito d’imposta”;
- la prenotazione del credito d’imposta per le attività di ricerca avviate a partite dalla data di entrata in vigore del decreto legge 185/2008 (emanato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 29/11/2008) fosse “successiva” rispetto a quella relativa alle attività di ricerca avviate prima della anzidetta data;
- i formulari venissero acquisiti ed evasi dall’Agenzia delle entrate rispettandone rigorosamente l’ordine cronologico di arrivo;
- l’Agenzia delle entrate provvedesse, in via telematica e con procedura automatizzata, a rispondere alle imprese che avevano presentato il formulario, comunicando alle stesse, ove si trattasse di attività già avviate prima del 29/11/2008, “esclusivamente un nulla osta, ai soliti fini della copertura finanziaria” e, ove invece si trattasse di attività avviate a partire dal 29/11/2008, la certificazione dell’avvenuta presentazione del formulario, l’accoglimento della relativa prenotazione, nonché, “nei successivi novanta giorni l’eventuale diniego, in ragione della capienza”.
Nel quinto comma del citato articolo 29, infine, si prevedeva che la procedura per la trasmissione telematica del menzionato formulario fosse attivata entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del formulario medesimo.
In effetti, con provvedimento del 21 aprile 2009, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha stabilito che i formulari per i progetti d’investimento in attività di ricerca e sviluppo già avviati alla data del 28 novembre 2008 dovessero essere presentati, a pena di decadenza dal contributo, dalle ore 10.00 del 06 maggio 2009 (c.d. click day) alle ore 24.00 del 05 giugno 2009.
Giova ancor aggiungere che la capienza degli stanziamenti fu esaurita coni formulari prevenuti nei primi minuti successivi all’apertura della procedura di trasmissione telematica e numerose imprese furono escluse, al pari della odierna ricorrente, dalla fruizione del credito di imposta per costi sostenuti (e sostenendi) in relazione ad attività di ricerca avviate prima dell’entrata in vigore del decreto legge 185/08 (si veda pag. 21 del controricorso, ove la difesa dell’Agenzia delle entrate riferisce che furono emessi “in pochi secondi dall’apertura della procedura n. 29.394 atti, di cui 8.100 di accoglimento delle istanze”).
In concreto si vennero quindi a determinare, con riferimento ai crediti d’imposta per i costi relativi ad attività di ricerca avviate prima dell’entrata in vigore del decreto legge 185/08, le seguenti situazioni:
a) i crediti d’imposta maturati negli anni 2007 e 2008 e utilizzati in compensazione (mediante il modello F24) entro il 31 dicembre 2008 non furono toccati dal decreto legge 185/98 e rimasero validamente fruiti;
b) i crediti d’imposta maturati negli anni 2007, 2008 e 2009 che non erano stati utilizzati entro la data del 31 dicembre 2008 ma di cui era stata autorizzata la fruizione da parte dell’Agenzia delle entrate sono pur essi rimasti validamente fruibili;
c) i crediti d’imposta maturati negli anni 2007, 2008 e 2009 non utilizzati entro la data del 31 dicembre 2008 e di cui non era stata autorizzata la fruizione da parte dell’Agenzia delle entrate per esaurimento dei fondi disponibili sono rimasti non fruibili. Per queste ultime situazioni l’articolo 2, comma 236, della legge 191/09 (finanziaria 2010) ha successivamente autorizzato un ulteriore stanziamento (poi ridotto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 40/10, convertito, con modificazioni, dalla legge 73/10) le cui modalità di utilizzo sono state definite con decreto ministeriale del 4 marzo 2011; tale decreto ha autorizzato la fruizione del 47,53% dei crediti d’imposta relativi ad attività di ricerca avviate prima del 29/11/2008, quali risultanti dai formulari presentati telematicamente che fossero stati denegati per esaurimento delle risorse disponibili.
Non manifestamente infondato appare, il sospetto di illegittimità costituzionale sollevato con riferimento all’articolo 3 Cost..
Dal tenore letterale del comma 280 dell’articolo 1 della legge 296/06 (“A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuita un credito di imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo”) emerge infatti che il credito d’imposta per cui è causa entrava ope legis nel patrimonio dei contribuenti che sostenessero, entro l’arco temporale indicato dalla legge, costi per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, all’atto stesso del sostenimento di tali costi. Si trattava, dunque, di un diritto soggettivo perfetto, il cui fatto costitutivo è indicato dalla legge nel sostenimento di costi per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2007, 2008 e 2009.
Al riguardo, non appare persuasivo l’assunto della difesa erariale secondo il quale nel tempo intercorrente tra la maturazione del credito di imposta (cioè il sostenimento dei costi da cui tale credito deriva) e l’utilizzo del medesimo in compensazione dei debiti tributari, tramite il modello F24 il credito stesso non sarebbe qualificabile come un diritto soggettivo pieno, bensì come un diritto condizionato alla sussistenza di copertura finanziaria. Tale assunto si fonda sul disposto dell’articolo 5 del decreto legge n. 138/02, convertito con la legge 178/2002, rubricato “monitoraggio dei crediti di imposta” ed il cui primo comma, come modificato dalla legge di conversione, recita: “I crediti di imposta previsti dalle vigenti disposizione di legge sono integralmente confermati e, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, possono essere fruiti entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. I soggetti interessati hanno diritto al credito d’imposta fino all’esaurimento delle risorse finanziarie”. Questa disposizione, tuttavia, non operava (fino all’entrata in vigore del decreto legge 185/08) per i crediti di imposta oggetto del presente giudizio, in quanto essa, emanata nel 2002, concerne i crediti “previsti dalle vigenti disposizioni”, ossia quelli previsti dalle disposizioni vigenti nel 2002; mentre i crediti di imposta oggetto del presente giudizio sono stati introdotti solo nel 2006, con la legge n. 269. Ciò è del resto reso palese dal rilievo che solo nel 2008, con il più volte citato articolo 29 del decreto legge 185/08, il legislatore ha esteso il principio del monitoraggio anche ai crediti di imposta oggetto del presente giudizio, fissando il relativo limite di copertura finanziaria (vedi il primo comma del citato articolo 29: “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell’articolo 5, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti d’imposta, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al presente comma, al credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti”). Né, sotto altro profilo, appare concludente la considerazione dell’Avvocatura Generale dello Stato secondo cui al principio del monitoraggio dei crediti di imposta fissato dall’articolo 5 d.l. 138/02 dovrebbe attribuirsi natura di principio generale, attuativo dell’articolo 81 della Costituzione. Indipendentemente dalla fondatezza di tale tesi, è infatti evidente che un principio generale di limitazione del diritto al credito di imposta “fino all’esaurimento delle risorse finanziarie” non potrebbe comunque operare quando, come è avvenuto con la legge n. 296/06, la legge istitutiva del credito di imposta ometta la fissazione di limiti di copertura. Deve quindi ribadirsi che alla data del 29/11/2008, giorno di entrata in vigore del decreto legge 185/08, i contribuenti che avevano già sostenuto, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, costi per attività di ricerca industriale di sviluppo precompetitivo avevano maturato il diritto soggettivo perfetto al credito d’imposta nella percentuale di detti costi prevista dalla legge. L’articolo 29 del decreto legge 185/08, fissando un limite, prima inesistente, alle risorse disponibili per la copertura finanziaria del beneficio de quo, ha inciso sotto due profili sulla posizione dei contribuenti che, avendo già avvito attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, sono stati esclusi dalla fruizione del credito d’imposta, per costoro, infatti, la norma del 2008 ha, in primo luogo, abolito il diritto al credito di imposta già maturato in relazione ai costi già sostenuti e, in secondo luogo, abolito l’aspettativa al credito di imposta maturando in relazione ai costi da sostenere per attività già avviate.
A questo proposito giova aggiungere che la tesi della Commissione Tributaria Regionale secondo cui l’articolo 29 del decreto legge 185/2008 non avrebbe eliso il diritto del contribuente al credito d’imposta maturato alla data del 29/11/2008, ma ne avrebbe solo rinviata la fruizione nel tempo agli esercizi successivi al 2011, non può essere condivisa. Tale tesi riecheggia anche nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 100/E del 19/10/2011, laddove si afferma che “Dall’esame della normativa istitutiva dell’agevolazione e del delineato quadro interpretativo si evince che per le attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008 il diniego del predetto nulla-osta non impedisce la maturazione del credito di imposta ma inibisce l’utilizzo del credito di imposta maturato, nei termini in precedenza specificati, nei relativi periodi di imposta, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili, senza tuttavia escludere la possibilità di un futuro utilizzo in funzione delle disponibilità finanziarie eventualmente stanziate negli esercizi successivi”.
In proposito, osserva la Corte che l’assunto dell’Amministrazione finanziaria secondo cui il diniego di nulla osta non escluderebbe la possibilità che il credito di imposta (maturato e) denegato possa formare oggetto “di un futuro utilizzo in funzione delle disponibilità finanziarie eventualmente stanziate negli esercizi successivi” ha una portata esclusivamente metagiuridica. In termini giuridici, per contro, è ovvio che il diniego di nulla osta non esclude (e non si vede come potrebbe escludere) la possibilità che il legislatore, reintervenendo sulla materia, disponga, stanziando i necessari finanziamenti, la soddisfazione di quei crediti per i quali il nulla osta sia stato negato; ma è altrettanto ovvio che, in assenza di ulteriori futuribili interventi del legislatore, il diniego del nulla osta preclude, alla stregua del disposto dell’articolo 29 d.l. n. 185/08, la possibilità giuridica di soddisfare il credito d’imposta già maturato ed ha, quindi, efficacia estintiva di tale credito.
Quanto all’affermazione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui l’articolo 29 del decreto legge 185/2008 non avrebbe estinto il diritto del contribuente al credito d’imposta maturato alla data del 29/11/2008, ma ne avrebbe solo rinviato la fruizione agli esercizi successivi al 2011, essa risulta del tutto sfornita di fondamento normativo. Nella disciplina del 2008, infatti, non è contenuta alcuna disposizione che differisca agli esercizi successivi al 2011 la fruizione del credito di imposta dei contribuenti ai quali il nulla-osta a tale fruizione venga negato per esaurimento delle risorse finanziarie. E’ appena il caso di notare, in proposito, che la disposizione secondo la quale “la fruizione del credito di imposta è possibile nell’esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi” contenuta nella seconda parte della lettera a) del comma 3 dell’articolo 29 in esame si riferisce alla fruizione del credito d’imposta negli esercizi 2008, 2009, 2010 e 2011 (per ciascuno dei quali il secondo comma dello stesso articolo 29 prevede un apposito stanziamento di bilancio) e non agli esercizi successivi al 2011 (per i quali il decreto legge 185/2008 non prevede alcuno stanziamento).
Il decreto legge 185/2008, in altri termini, non ha dettato, come erroneamente ritiene la Commissione Tributaria Regionale, una disciplina tendente a differire nel tempo il godimento dei diritti già sorti o, altrimenti detto, una disciplina dell’esercizio del diritto che, ferma la relativa sussistenza, ne subordini l’esigibilità all’avveramento di eventi futuri ma certi ma ha abolito tali diritti per tutti coloro che, in base alla procedura di selezione normativamente fissata, non rientrassero nella capienza finanziata del medesimo decreto legge. Di ciò offre decisiva conferma il rilievo che solo con la ulteriore e successiva legge n. 191/09 (finanziaria 2010) si è disposta, con apposito stanziamento di bilancio, una parziale soddisfazione nella percentuale, come sopra accennato, del 47,53% di tali crediti. I quali quindi hanno subito una falcidia del 52,47% della quale nessuna norma di legge, ad oggi, prevede forme di futura reintegrazione, potendosi anzi sottolineare, sul piano storico-fattuale, che le disposizioni che dopo il 2010 hanno istituito ulteriori crediti di imposta per ricerca e sviluppo (articolo 1 del decreto legge n. 70/11, convertito con la legge n. 106/11, e articolo 1, commi 95-97, della legge di stabilità 2013 n. 228/12) non hanno più rifinanziato la fruizione dei crediti d’imposta previsti dalla legge finanziaria 2006 per le attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008.
La disciplina dell’articolo 29 del decreto legge 185/2008 appare allora sospettabile di illegittimità costituzionale, con riferimento all’articolo 3 Cost., nella parte in cui non salvaguarda i diritti e le aspettative al credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296/06, sorti in relazione ad attività di ricerca avviate prima del 29/11/2008.
Il contrasto tra la disciplina in esame ed il parametro di cui all’articolo 3 Cost., appare ravvisabile sotto due distinti profili.
Sotto un primo profilo, per la violazione del principio di tutela dell’affidamento del cittadino nella certezza delle situazioni giuridiche.
La Corte Costituzionale ha infatti varie volte affermato che l’affidamento del cittadino sulla certezza delle situazioni giuridiche, quale essenziale elemento dello Stato di diritto, non può essere leso da disposizioni retroattive, le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti (si vedano le pronunce della Corte Costituzionale nn. 349/85,155/90, 390/95, 111/98, 211/97, 416/99, 525/2000, 446/02, 364/07). Al riguardo si osserva che se non possono ipotizzarsi limiti costituzionali alla potestà legislativa di eliminare o limitare un beneficio fiscale previsto dalla legge per determinate iniziative imprenditoriali, con riferimento alle attività successive all’entrata in vigore della norma abolitiva o limitativa sembra potersi dubitare della conformità al canone della ragionevolezza di una disposizione ablativa di crediti di imposta già entrati nel patrimonio del contribuente, in quanto maturati in relazione a costi già sostenuti, e di aspettative di crediti d’imposta maturandi in relazione a costi ancora da sostenere per il completamento di attività già avviate. Si deve infatti considerare, al riguardo, che nel calcolo di convenienza imprenditoriale posto alla base della decisione di sostenere detti costi il contribuente ha fatto legittimo affidamento sul risparmio fiscale agli stessi normativamente connesso e non appare ragionevole salvaguardare le esigenze di bilancio dello Stato scardinando la programmazione di bilancio delle imprese e, in generale, dei cittadini (sul punto vedi, in particolare, C. Cost. 211/97, citata, laddove chiarisce che “se il legislatore, nell’esercizio del suo potere discrezionale, può, a salvaguardia dell’equilibrio di bilancio, modificare la disciplina pensionistica fino al punto di ridurre il “quantum” del trattamento previsto, deve invece escludersi che, come è avvenuto nella fattispecie, possa addirittura eliminare retroattivamente una prestazione già conseguita”; si veda anche, sul tema delle modificazioni retroattive del quadro giuridico nel quale si sono formate scelte imprenditoriali, C. Cost. 156/07, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di una norma di legge regionale che sacrificava “all’esito di una arbitraria ponderazione, la posizione di altri soggetti (nella specie Azienda Napoletana Mobilità s.p.a.), che, a distanza di un periodo di tempo considerevolmente ampio, avevano fatto giustificato affidamento nell’avvenuto consolidamento della situazione sostanziale nel frattempo creatasi”.
Né, per concludere sul punto, il dubbio di illegittimità costituzionale dell’articolo 29 del decreto legge 185/08 appare dissipato dal richiamo dell’Avvocatura Generale dello Stato alla giurisprudenza della Corte Costituzionale sull’evoluzione della disciplina del credito d’imposta sui nuovi investimenti nelle aree svantaggiate individuate dalla Commissione CE (ordinanze nn. 124/06, 180/07, 185/09), attesa la sostanziale diversità tra l’intervento effettuato dagli articoli 10 d.l. 138/02 e 62 l. 289/02 sulla disciplina originariamente dettata dall’articolo 8 della legge 388/00 per il credito d’imposta connesso a nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (ben riepilogato nella sentenza di questa Corte n. 5324/12) e l’intervento effettuato dall’articolo 29 d.l. 185/08 sulla disciplina dettata dall’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296/06 per il credito d’imposta connesso ad investimenti in ricerca e sviluppo.
Nel caso, infatti, del credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, le modifiche normative recate dall’articolo 10 del decreto legge n. 138/02 relative tanto ai presupposti sostanziali del diritto (la cui attribuzione è stata ristretta a determinati settori produttivi e nei limiti di tetti di copertura prefissati), quanto alle modalità procedimentali del relativo esercizio (che ha cessato di essere automatico, tramite esposizione del credito nella dichiarazione dei redditi, ed è stato subordinato al previo assenso dell’amministrazione, all’esito di apposita istanza del contribuente) sono state introdotte nel rispetto dell’affidamento dei contribuenti nella certezza delle situazioni giuridiche pregresse (si veda il terzo comma dell’articolo 10 d.l. 138/02, come modificato in sede di conversione: Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonché del comma 2, si applicano agli investimenti per cui, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risulta presentata l’istanza di cui al comma 1-bis dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per i quali si verificano gli eventi di cui all’articolo 75, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, per le prestazioni di servizi per le quali vengono previsti contrattualmente stati di avanzamento dei lavori, viene accettato il primo stato di avanzamento dei lavori. Per gli investimenti per i quali il contratto risulta concluso entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche apportate con la medesima legge, anche se gli eventi di cui al citato articolo 75, comma 2, ovvero l’accettazione del primo stato di avanzamento dei lavori si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto). Nessuna portata retroattiva può ascriversi alla successiva imposizione, recata dall’articolo 62 della legge 289/02, di un obbligo informativo a carico sia delle imprese che avevano già conseguito in via automatica il diritto al contributo, sia di quelle che avevano conseguito tale diritto con il previo assenso dell’amministrazione; come infatti precisato nell’ordinanza n. 124/2006 della Corte Costituzionale, l’articolo 62 della legge 289/02 “non dispone per il passato, ma fisa per il futuro un obbligo di comunicazione di dati a pena di decadenza dal contributo, a nulla rilevando che tale decadenza abbia ad oggetto un contributo già conseguito”.
Viceversa, come sopra dimostrato, nel caso del credito di imposta sui costi sostenuti per attività di ricerca, la disciplina introdotta dall’articolo 29 del decreto legge 185/08 ha abolito, per i contribuenti esclusi dalla fruizione del credito d’imposta per esaurimento delle risorse finanziarie, diritti e aspettative già maturati prima dell’entrata in vigore decreto legge.
Il secondo profilo in relazione al quale appare non manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale, sempre con riferimento al parametro dell’articolo 3 Cost., dell’articolo 29 del decreto legge 185/2008 nella parte in cui non salvaguarda i diritti e le aspettative sorti ai sensi dell’articolo 1, commi 280 e segg., l. 296/06, in relazione ad attività di ricerca avviate prima del 29/11/2008 lo si prospetta in linea subordinata rispetto al primo profilo (il quale, ove accolto, risulterebbe assorbente) e si incentra sulle caratteristiche della procedura fissata dalla legge per selezionale, nell’ambito della platea dei contribuenti che alla data del 29/11/2008 avevano già avviato attività di ricerca e sviluppo precompetitivo, quelli destinati a fruire del credito.
Tale procedura, dettata nella seconda parte del secondo comma, nonché nel terzo comma, dell’articolo 29 d.l. 185/08, si compendia nell’inoltro per via telematica all’Agenzia delle entrate di un formulario valevole come prenotazione e nell’acquisizione ed evasione, da parte della predetta Agenzia, dei formulari alla stessa pervenuti, secondo l’ordine cronologico di arrivo.
In proposito si osserva che se in linea generale non può ritenersi irrazionale il ricorso al criterio selettivo, di antichissima tradizione ,prior tempore potior jure nel caso, quale quello in esame, in cui la selezione debba svolgersi tra una platea vastissima di concorrenti e si fondi sul momento di arrivo al destinatario di atti tramessi per via telematica, tale criterio conduce a risultati completamente scollegati non solo dal merito delle ragioni di credito, ma anche dalla solerzia nell’esercizio delle stesse. La risultante di fattori quali la sproporzione tra risorse disponibili e domande, l’ampiezza del numero dei concorrenti, la velocità dei meccanismi di trasmissione informatica determina una selezione sostanzialmente casuale, che si esaurisce in un tempo brevissimo e produce risultati dipendenti prevalentemente dalla potenza e sofisticatezza delle apparecchiature informatiche di cui dispongono i singoli contribuenti o i professionisti che li assistono.
Ciò determina una disparità di trattamento (in ordine alla fruizione del credito di imposta, ad alcuni concessa e ad altri negata) di situazioni eguali (di contribuenti tutti egualmente titolari di crediti di imposta derivanti da attività già avviate alla data del 29/11/2008) in base ad un criterio di priorità cronologica che, per le sue concrete modalità di attuazione, non appare ragionevole (ed è stato abbandonato in sede di definizione delle modalità di utilizzo del rifinanziamento disposto dalla legge 191/09, per le quali il D.M. 04/03/2011 ha fatto ragionevolmente ricorso ad un criterio tipicamente concorsuale, assegnando a ciascun contribuente una percentuale del proprio credito corrispondente al rapporto tra il totale delle risorse disponibili ed il totale delle prenotazioni da soddisfare).
In definitiva, deve giudicarsi non manifestamente infondata, con riferimento all’articolo 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal ricorrente nel primo motivo di ricorso, dell’articolo 29 del decreto legge 185/2008, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 2/2009, sotto i due seguenti profili:
- sotto il primo profilo, nella parte in cui la norma emergente dal disposto del comma 1 di detto articolo (“Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell’articolo 5, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al presente comma, al credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti”) non fa salvi i diritti e le aspettative sorti ai sensi dell’articolo 1, commi 280 e segg., l. 296/06 in relazione ad attività di ricerca avviate prima del 29/11/2008;
- sotto il secondo profilo, subordinato al primo, nella parte in cui la norma emergente dal combinato disposto del comma 2, lett. a) (“per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate p rima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica all’Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal direttore della predetta Agenzia; l’inoltro del formulario vale come prenotazione dell’accesso alla fruizione del credito d’imposta”) e del comma 3, primo periodo e prima parte della lett. a) (“L’agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l’ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati: a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera a), esclusivamente un nulla osta ai soli fini della copertura finanziaria”) stabilisce un meccanismo di selezione dei soggetti autorizzati alla fruizione del credito i cui esiti risultano sostanzialmente casuali.
Pertanto, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, va sollevata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all’articolo 3 Cost., dell’articolo 29 del decreto legge 185/2008, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 2/2009, sotto i due seguenti profili:
- sotto il primo profilo, nella parte in cui la norma emergente dal disposto del comma 1 di detto articolo (“Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell’articolo 5, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al presente comma, al credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti”) non fa salvi i diritti e le aspettative sorti ai sensi dell’articolo 1, commi 280 e segg., l. 296/06 in relazione ad attività di ricerca avviate prima del 29/11/2008;
- sotto il secondo profilo, subordinato al primo, nella parte in cui la norma emergente dal combinato disposto del comma 2, lettera a) (“per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica all’Agenzia delle entrate, entro trena giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l’inoltro del formulario vale come prenotazione dell’accesso alla fruizione del credito d’imposta”) e del comma 3, primo periodo, e prima parte della lettera a) (“L’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l’ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati: a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera a), esclusivamente un nulla osta ai soli fini della copertura finanziaria”) stabilisce un meccanismo di selezione dei soggetti autorizzati alla fruizione del credito i cui esiti risultano sostanzialmente casuali.
- Speriamo che il Legislatore, nel disciplinare i crediti di imposta, in futuro non applichi la suddetta normativa che trasforma il diritto del contribuente ad una assurda “lotteria fiscale”.
- L’istituto dei crediti di imposta è importante per lo sviluppo imprenditoriale, anche se con la recente legge di Stabilità 2014, da oggi al Senato, sono previsti tagli per 18 crediti di imposta, che entro fine gennaio 2014 un D.P.C.M. dovrà rideterminare le percentuali di fruizione, con una riduzione non inferiore al 15%.
- Certo non è questo il modo per favorire lo sviluppo industriale ed uscire dalla pesante recessione economica attuale.
AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce - Patrocinante in Cassazione
www.studiotributariovillani.it - e-mail
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Pubblicato in
Fiscale e Tributario
Etichettato sotto
Martedì, 22 Ottobre 2013 06:58
Pulsano - Adolescenti a scuola di salute e volontariato
Scritto da Giornalista1
Insegnare agli adolescenti a “volersi bene” adottando stili di vita che preservino la loro salute e, tramite il volontariato, il rispetto della legalità.
È lo scopo della manifestazione “La salute nell’adolescenza: prevenzione, rispetto e legalità” che vedrà gli studenti incontrare il volontariato e le istituzioni presso l’Auditorium Papa Wojtyla di Pulsano, sabato prossimo, 26 ottobre, a partire dalle alle ore 8.00.
Interverranno all’iniziativa, tra gli altri, il presidente dell'Associazione di volontariato Reumatici Italiani Anna Onlus, Maria Petraroli, il dirigente scolastico dell’I.I.S.S Mediterraneo, professor Francesco Terzulli, il Sindaco di Pulsano, avvocato Giuseppe Ecclesia, e il Consigliere della Regione Puglia, dottoressa Anna Rita Lemma.
L’iniziativa, organizzata dall'Associazione A.R.I.Anna Onlus in collaborazione con l’I.I.S.S. Mediterrano di Pulsano, rientra in un progetto finalizzato a rafforzare il ruolo determinante della scuola come luogo privilegiato, insieme alla società civile, per la sensibilizzazione, l’educazione e la formazione delle giovani generazioni alla solidarietà ed alla coscienza critica.
L’obiettivo, in particolare, è la promozione del volontariato tra i giovani, tramite lo strumento della progettazione sociale, intesa come veicolo per trasformare e migliorare il proprio territorio. Si è voluto trasmettere ai ragazzi, inoltre, il messaggio che fare volontariato è un vero e proprio stile di vita che li aiuta a sentirsi meglio con se stessi e con gli altri.
Durante “La salute nell’adolescenza: prevenzione, rispetto e legalità”, inoltre, saranno premiati alcuni ragazzi che hanno presentato le migliori relazioni sull’argomento.
Si ricorda che A.R.I.ANNA Onlus ha aperto uno sportello informativo, in collaborazione con il P.U.A. Distrettuale dell’ASL Taranto, con finalità di accoglienza, informazione ed orientamento delle persone affette da patologie reumatiche; la struttura è attiva, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, il martedì, il mercoledì e il giovedì presso il Poliambulatorio del Distretto Socio – Sanitario n° 4 al Quartiere Tramontone – Talsano. Per informazioni telefonare ai numeri 3298033661 - 3935669262
Pubblicato in
Sanità, Sociale & Salute (medicina)
Etichettato sotto
Martedì, 22 Ottobre 2013 06:46
2° Memorial Marco Lospinuso. avvio lunedi 28 ottobre. Un torneo di calcio a 5 per ricodare il giovane scomparso due anni in un incidente stradale
Scritto da Giornalista1
Per ricordare MARCO LOSPINUSO, morto due anni fa in un incidente stradale, dove perse la vita anche un suo carissimo amico, si svolgerà da lunedi 28 ottobre a metà novembre il 2° memorial di calcio a 5 dedicato al giovane scomparso. Quattro le squadre partecipanti.
Pubblicato in
Cultura, Spettacoli & Società
Etichettato sotto
Martedì, 22 Ottobre 2013 06:36
Nuove misure di sostegno al credito per le PMI
Scritto da Giornalista1
Il 30 settembre è scaduto il termine per l’accesso alle “Nuove Misure per il Credito alle PMI” sottoscritto a febbraio scorso tra l’ABI ed i rappresentati del Governo e delle imprese. Attraverso la misura, le banche hanno sospeso fino al 31 luglio circa 106.000 mutui a livello nazionale, pari a 32,3 miliardi di debito residuo con una liquidità liberata superiore a 4,3 miliardi di euro. Se a queste operazioni si aggiungono quelle delle due passate iniziative degli anni 2009-2010 (“Avviso comune” e “Accordo per il credito alle PMI”), si raggiunge un totale di 370.000 mutui sospesi, pari a oltre 100 miliardi di debito residuo, con una liquidità liberata di circa 20 miliardi di euro.
Con il perdurare della crisi, l’ABI sta già lavorando alla nuova stesura dell’Accordo che dovrebbe confermare la sospensione dei mutui, l’allungamento della durata di mutui, anticipazioni bancarie e scadenze del credito agrario di conduzione, nonché la concessione di finanziamenti connessi ad aumenti di mezzi propri delle pmi. Una novità attesa rispetto al passato riguarda un più ampio periodo massimo di allungamento dei mutui. Queste misure, unite al potenziamento dell'operatività del fondo di garanzia per le pmi e lo sviluppo delle reti d’impresa, rappresentano le leve sulle quali sta operando il sistema del credito con l’intento di contrastare la crisi ed attenuare l’impatto di Basilea 3 sulle pmi.
In questo contesto di grande difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, anche la Regione Puglia sta facendo la sua parte utilizzando lo strumento della finanza agevolata per attuare delle politiche di stimolo alla crescita ed a sostegno delle Micro e PMI. Tra gli altri interventi, la Regione ha messo in campo la seconda tranche di contributi rivenienti dall’Asse VI Mis. 6.1.1, stanziando 50 milioni di euro finalizzati alla dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie su operazioni di credito attivate dalle PMI pugliesi. Delle 4 confidi pugliesi destinatarie dei fondi, Confidi Confcommercio Puglia - già Società di Garanzia Commercianti - si è aggiudicata un plafond di € 11.447.003 capace di sviluppare un volume di finanziamenti superiore a 80 milioni di euro. La garanzia assiste le operazioni di finanziamento alle imprese socie nella misura dell’80% del credito erogato dalle banche convenzionate. Gli interventi finanziabili devono essere finalizzati a:
- Investimenti in attivi materiali e immateriali (acquisto immobili aziendali, opere murarie, acquisto arredi, attrezzature e macchinari, ecc.), fino a € 1 mln;
- Riequilibrio finanziario (consolidamento di esposizioni verso il sistema bancario: prestiti, mutui, scoperti di c/c, ecc.), fino a € 800 mila;
- Attivo circolante (acquisto scorte di materie prime e prodotti finiti), fino a € 400 mila;
- Capitalizzazione aziendale, fino a €800 mila.
Le banche aderenti alla convenzione regionale sono: Banca Apulia, Banca del Mezzogiorno, Banca Popolare di Bari, B. Popolare Puglia e Basilicata, B. Popolare Pugliese, Banca Popolare di Milano, BCC di Avetrana, BCC S. Marzano di S. Giuseppe; BCC di Taranto; BCC S. G. Rotondo, Banca della Campania, UBI Carime, MPS, Unicredit.
Info: Confidi Confcommercio Puglia sede di Taranto, Via Berardi 8 - tel 099.4592770 fax 099.4537518
e-mail:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
; sito internet www.confidiconfcommerciopuglia.it
Altri Sportelli informativi presso tutte le sedi Confcommercio imprese per l’Italia della provincia di Taranto
Sede di Taranto: Viale Magna Grecia n. 119, tel. 099.6418148; e-mail
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
;
sito internet www.confcommerciotaranto.it
Pubblicato in
Economia, Lavoro & Industria
Etichettato sotto
Martedì, 22 Ottobre 2013 06:08
Aldo Pugliese Uil Puglia: Cresce la richiesta di cassa integrazione a Taranto. Sempre più frequente in ricorso alla mobilità e ai licenziamenti”
Scritto da Giornalista1
A settembre, con 3,5 milioni diminuiscono in Puglia le ore richieste all’Inps di cassa integrazione (-65,2%) rispetto al precedente dato di agosto, mentre il rapporto con il 2008 –anno di inizio della crisi– segna un preoccupante +174,7%.
Sulla carta, gli indici al ribasso sarebbero positivi ma la realtà purtroppo è ben diversa.
“Per molte aziende – spiega il Segretario Generale della UIL di Puglia e di Bari, Aldo Pugliese – c’è l’enorme difficoltà di aver esaurito le diverse forme di cassa integrazione tanto da ricorrere, laddove possibile, alla mobilità che equivale al licenziamento dei lavoratori. In tal senso, l’Inps registra, rispetto allo scorso anno, un sensibile incremento delle richieste delle istanze di mobilità e di disoccupazione (+22,3%)”.
A settembre 2013, le ore di cassa integrazione autorizzate dall’Inps per interventi ordinari, straordinari ed in deroga in favore delle aziende della provincia di Taranto registrano una riduzione di 93 punti percentuali rispetto al precedente dato di agosto 2013.
Più nel dettaglio, per l’intervento della cassa integrazione ordinaria (Cigo) si segna un rallentamento del 64,7% su agosto scorso (171mila ore rispetto alle 485mila di agosto).
Relativamente alla cassa integrazione straordinaria (Cigs), la quale viene concessa nelle ipotesi di crisi aziendale a differenza di quella ordinaria che invece viene accordata per difficoltà temporanea dell’impresa, decrescono in modo radicale le ore autorizzate dall’Inps rispetto ad agosto 2013, passando dagli esponenziali 7,8 milioni di agosto 2013 a 346mila di settembre.
In ordine agli interventi in deroga (Cigd) si registra un incremento del 35,4% su agosto 2013 (da quasi 54mila ore di agosto a quasi 73mila ore di settembre).
Per la cassa in deroga sono sempre all’ordine del giorno le difficoltà e le incertezze intorno allo strumento. Inoltre, per il 2014 sarebbero in fase di ridefinizione da parte del governo nazionale nuove regole di attribuzione delle risorse per regioni d’Italia sempre più stringenti.
“E’ evidente – continua Pugliese – la confusione che caratterizza la cassa in deroga a cui si somma la palese insufficienza delle risorse stanziate finora dal governo nazionale. Di sicuro, gli incrementi sarebbero stati più consistenti perché un clima del genere scoraggia le aziende a ricorrere alla Cigd con i conseguenti rischi di nuovi licenziamenti.
Ed ancora, altro problema è rappresentato dai finanziamenti nazionali a singhiozzo che generano forti ritardi nei pagamenti con conseguenti gravi danni nei confronti di migliaia di lavoratori. La crisi economica morde sempre più ed il mancato concreto rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga da parte del governo Letta rischia di scatenare una spirale recessiva con nuove criticità occupazionali per il nostro paese. Bisogna ridefinire con serietà lo strumento degli ammortizzatori in deroga eliminando i suddetti limiti, altrimenti, diventerà impraticabile anche per la Puglia, sostenere il reddito dei lavoratori in Cigd così come quelli in mobilità in deroga”.
Pubblicato in
Economia, Lavoro & Industria
Venerdì, 18 Ottobre 2013 05:47
OCM vino: 22 milioni di euro per 900 viticoltori pugliesi. ASSESSORE Fabrizio Nardoni: “Soddisfazione per pieno utilizzo fondi regionali e attenzione verso un comparto-modello per lo sviluppo integrato della nostra regione”
Scritto da Giornalista1
Considero motivo di grande soddisfazione l’eccellente risultato raggiunto nell’ambito del Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo che, grazie all’impegno di tutti i soggetti coinvolti, ha consentito di erogare a favore dei produttori pugliesi la quasi totalità dei fondi riservati loro dall’OCM Vino. Un segnale di attenzione ulteriore rispetto ad un comparto che diventa sempre più non solo modello di sviluppo integrato per la nostra Regione, ma anche un importante tassello del nostro PIL.
Così l’Assessore alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, Fabrizio Nardoni, commenta i dati sulla spesa dell’O.C.M. vino relativi all’esercizio finanziario 2013.
Per la misura “Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti” sono stati liquidati circa 22 milioni di euro tali da consentire a ben 900 viticoltori pugliesi di ristrutturare circa 1.800 ettari di vigneto, con l’utilizzo prioritario di vitigni autoctoni.
Un’ulteriore segnale positivo per l’agricoltura pugliese che, attraverso questa misura dell'OCM vino, vede rinnovare gli impianti viticoli, adeguare le produzioni alle nuove esigenze del mercato, oltre che adottare modelli produttivi e sistemi di gestione vitivinicola finalizzati a conseguire importanti risultati sia in termini di qualità dei vini che di valorizzazione del territorio.
Non da ultimo, il buon risultato raggiunto anche con la misura “Investimenti” che ha consentito di finanziare 48 aziende vitivinicole pugliesi e realizzare punti vendite, sale degustazione, attività di e-commerce “Cantina virtuale” e logistica aziende.
Pubblicato in
Economia, Lavoro & Industria
Venerdì, 18 Ottobre 2013 05:31
TARANTO - OPERAZIONE ANTIDROGA DELLA GUARDIA DI FINANZA :UN ARRESTO, UNA DENUNCIA A PIEDE LIBERO E DODICI SEGNALAZIONI AL PREFETTO
Scritto da Giornalista1
IMilitari del Gruppo di Taranto hanno intensificato negli ultimi giorni i controlli finalizzati a contrastare l’illecito traffico di sostanze stupefacenti.
L’attività operativa, condotta con il prezioso supporto delle un’unità cinofile antidroga, ha interessato il Borgo, la Citta’ Vecchia, il Terminal bus del porto mercantile, oltre che i quartieri “Tamburi”, “Paolo VI” e “Salinella”, ove sono stati identificati numerosissimi giovani.
Nel particolare, durante un controllo, i finanzieri hanno notato due persone che si aggiravano con fare sospetto in Città Vecchia.
Durante le fasi di identificazione, C.S., di anni 24, nato a Taranto ma domiciliato a Trebisacce (CS), già noto alle forze dell’ordine, mostrava inequivocabili segni di nervosismo alle domande poste dai militari. Per tale motivo intervenivano i cani antidroga che, grazie al loro infallibile fiuto, consentivano di rinvenire addosso alla persona un panetto di hashish del peso di oltre 50 grammi.
Nel corso dello stesso intervento anche un ventiduenne, proveniente dalla stessa cittadina calabrese, veniva denunciato a piede libero.
C.S. veniva tratto in arresto per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed associato alla casa circondariale di Taranto.
L’esito dell’attivita’ operativa svolta complessivamente nel capoluogo jonico consentiva di sequestrare numerose dosi di sostanze stupefacenti, tra eroina, hashish e marijuana, nonche’ di segnalare al Prefetto dodici giovani assuntori.
Pubblicato in
Cronaca, Politica & Attualità
Etichettato sotto
Venerdì, 18 Ottobre 2013 05:22
Per il presidente del Consiglio regionale della Puglia Onofrio Introna il Rapporto Svimez è stato impietoso, il Governo rilanci il Sud ora e subito”
Scritto da Giornalista1
“Un Mezzogiorno da cataclisma, penalizzato e tartassato, dimenticato dai governi, che non lo hanno affatto ignorato, invece, quando andava spremuto per ricavare gettito fiscale”. Per il presidente del Consiglio regionale della Puglia Onofrio Introna, il nuovissimo, devastante rapporto Svimez diffuso oggi è “un documento impietoso di un ritardo incolpevole, una ‘cartolina’ del Sud in macerie che grida vendetta”. Più tasse e meno spesa pubblica rispetto al Nord, desertificazione industriale, occupati sotto i 6 mln come solo nel 1977: “ha ragione il ministro Trigilia a commentare con sgomento questi dati, ma il responsabile della coesione territoriale e il premier Enrico Letta siano coerenti con le loro dichiarazioni, trasformando il ritorno del Mezzogiorno al centro dell'agenda politica in una serie di misure concrete nella legge di stabilità che ha avviato il suo percorso.
Governo nazionale e Parlamento – aggiunge Introna - prendano atto dell’urgenza di correggere rotta a una lunga deriva padanocentrica, che ha retrocesso il Meridione sotto ogni aspetto, come il rapporto ha messo duramente in evidenza . E il conto lo stanno pagando i nostri lavoratori, le nostre famiglie, gli anziani e soprattutto le ragazze e i ragazzi del Sud, costretti ad emigrare come i loro nonni, a svendere altrove il loro impegno, a garantire ad altri il valore aggiunto della loro preparazione”.
Lo Svimez certifica che dal 2007 al 2011 nelle regioni meridionali è cresciuta la pressione fiscale, specie in conseguenza dei piani di rientro sanitario, mentre è crollata la spesa pubblica. Quindi, al contrario di quello che si crede, è il Settentrione a consumare maggiori risorse statali. Il Pil non cresce (al Centro-Nord fa segnare invece un +0,9%), l’industria meridionale arretra a valori del 2007, la disoccupazione tocca indicatori da Anni ‘90 e il tasso di occupazione in età 15-64 è del 43,8% (63,8% nel resto d’Italia): nemmeno un occupato intero (in termini statistici) ogni due persone. Cifre da Terzo Mondo.
“Quando il ministro Carlo Trigilia dice che ‘non ci può essere ripresa in Italia se non si risolve il nodo storico di un tema che sembra scomparso’, ci dobbiamo attendere una maggiore sensibilità e soprattutto percorsi virtuosi per rilanciare l’economia meridionale”, continua Introna. “In questa nuova attenzione per il Mezzogiorno, il Governo potrà trovare alleate le Regioni del Sud e in particolare la Puglia e gli enti locali, che non faranno mancare il loro convinto contributo alla sfida per rilanciare il Paese”.
Pubblicato in
Economia, Lavoro & Industria