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Giornale di Taranto - I Rettori delle Università di Puglia e Molise chiedono la modifica del Decreto legge 12 settembre 2013 n. 104 sulle “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”
Venerdì, 08 Novembre 2013 07:16

I Rettori delle Università di Puglia e Molise chiedono la modifica del Decreto legge 12 settembre 2013 n. 104 sulle “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” In evidenza

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Mobilitazione compatta ieri, 5 novembre, dei Rettori delle Università di Puglia e Molise per evitare che il Decreto legge 12 settembre 2013 n. 104 sulle “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, possa trasformarsi in legge. Nei prossimi giorni infatti, il Decreto Legge 104/2013, che penalizza le università del Sud, sarà discusso al Senato per la sua definitiva conversione. Alle conferenze stampa, tenutesi in contemporanea in tutte le sedi universitarie di Bari, Foggia, Lecce e Campobasso, nelle quali è stato presentata e diffusa una mozione comune e sottoscritta, è seguita la stesura e condivisione di un emendamento aggiuntivo di modifica al Decreto Legge. Il documento è stato inviato al Ministro, ai parlamentari della regione, alla Conferenza dei Rettori, al Consiglio Nazionale Universitario. I Rettori delle Università di Puglia e Molise chiedono, attraverso l’emendamento, che dopo l’art. 21 Decreto legge 12 settembre 2013 n. 104 venga aggiunto il seguente articolo, denominato Art. 21 bis: 1. Per ogni Istituzione Universitaria Statale le assegnazioni dei punti organico relative all’anno 2013 e per gli anni successivi sono effettuate nel limite massimo dei punti organico rivenienti dalle cessazioni dell’anno 2012 e seguenti del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, tenuto conto della sostenibilità e dell’equilibrio economico - finanziario e patrimoniale di ciascun Ateneo e delle disposizioni di cui all’art. 7 comma 6 del D. L.vo 29.3.2012, n. 49. 2. Il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca definisce, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 31.12.2013, il costo standard unitario di formazione per studenti da determinarsi tenuto conto dei contesti economici, territoriali e infrastrutturali e delle altre voci di costo di cui all’art. 8 del D. L.vo 29.3.2012, n. 49. 3. Al fine di garantire l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, le risorse aggiuntive per la quota di incentivazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università e i contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi all’anno 2013 e successivi, saranno definiti tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 11 del D.P.C.M. 9 aprile 2001. 4. Le spese relative agli stipendi a carico delle Università corrisposte al personale universitario docente e tecnico amministrativo che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ridotte di un terzo ai fini del calcolo dell’indicatore di cui all’art. 5 comma 1 del D. L. 29.3.2012 N. 49. 5. Per l’esercizio finanziario 2014 e successivi, gli interventi relativi all’attribuzione della quota base del Fondo per il funzionamento ordinario delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari terranno conto degli indici di deprivazione sociale elaborati dall’ISTAT relativi agli anni immediatamente precedenti.