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Giornale di Taranto - ASpI e MiniASpI (indennità di disoccupazione): comunicazioni solo via Web
Giovedì, 11 Settembre 2014 14:10

ASpI e MiniASpI (indennità di disoccupazione): comunicazioni solo via Web In evidenza

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Al via la modalità telematica esclusiva per l'obbligo di comunicazione previsto per i percettori delle prestazioni ASpI e mini ASpI dalla Riforma del Lavoro Fornero.

A cura di Amedeo Cottino

Dal 19 agosto è terminato il periodo transitorio (iniziato il 18 giugno) che consentiva di inviare all’INPS anche in modalità cartacea la comunicazione dei dati inerenti la posizione dei beneficiari di ASpI e Mini ASpI in caso di svolgimento di attività di lavoro. A partire da tale termine ha quindi preso il via la modalità telematica esclusiva per comunicare all’Istituto eventuali variazioni, ovvero tutti gli eventi che nel corso della fruizione della prestazione hanno effetto sul diritto, la misura e la durata delle prestazioni stesse. Si tratta dell’obbligo di comunicazione previsto per i percettori delle prestazioni ASpI e mini ASpI introdotte dalla Riforma del Lavoro Fornero in sostituzionedelle prestazioni di disoccupazione ordinaria non agricola e disoccupazione speciale edile.

Lavoro autonomo o parasubordinato

Nel caso in cui intraprendano attività di lavoro autonoma o parasubordinata, tali soggetti devono informare l’INPS del reddito annuo previsto per l’attività intrapresa entro un mese dal suo inizio dell’attività e del reddito effettivamente percepito nell’anno di fruizione della prestazione. In base alle informazioni ricevuto l’INPS, nel caso in cui il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ridurrà il pagamento dell’indennità di un importo pari all’80% dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Lavoro subordinato

Nel caso in cui il percettore svolga attività di lavoro subordinato, non è necessaria alcuna comunicazione all’INPS, poiché questo ne viene a conoscenza per mezzo della comunicazione obbligatoria di assunzione UNILAV. All’interno dei modelli è comunque possibile specificare l’inizio e l’eventuale fine di una attività di lavoro subordinato per ovviare a casi di omessa o tardiva comunicazione da parte del datore di lavoro.

Modelli Online

Sul sito INPS sono disponibili i modelli ASpI-COM (Mod. SR137) e Mini ASpI-COM (Mod.SR138), modelli che sostituiscono il vecchio modello DS56 bis. Per l’invio telematico delle comunicazioni è possibile utilizzare:

·         il servizio WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;

·         il servizio Contact Center integrato – n. 803164 da telefono fisso e n. 06164164 da cellulare;

·         i servizi dei patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Determinazione e aliquote 2014-2017

Calcolo degli importi di ASpI e mini ASpI da liquidare in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 comunicati dall'INPS.

Con la Circolare numero 101/2014, l’INPS ha fornito le indicazioni e le aliquote di contribuzione necessarie per il calcolo degli importi di ASpI e mini ASpI per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017.

Quadro normativo

Tale indicazione interessa le tipologie di lavoratori per i quali la Riforma del Lavoro Fornero (Legge 28 giugno 2012 n. 92) , ha previsto l’estensione della nuova indennità di disoccupazione ASpI ad alcune tipologie di lavoratori che in precedenza non rientravano nel campo di applicazione dell’assicurazione contro la disoccupazione:

·         soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970, con rapporto di lavoro subordinato;

·         personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.

La Riforma Fornero ha però disposto che tale estensione avvenisse con un allineamento graduale del contributo ASpI all’aliquota contributiva ordinaria ASpI dell’1,61% (1,31% + 0,30%) per gli anni dal 2013 al 2017 (Decreto attuativo n. 79412 del 18 febbraio 2014 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 118/2014).

Istruzioni INPS

Con la Circolare n. 101 l’INPS fornisce le istruzioni attuative del Decreto interministeriale n. 79412/2014 specificando:

·         l’ammontare dell’aliquota e della prestazione;

·         le modalità di calcolo della prestazione in presenza di contribuzione piena e di contribuzione ridotta nel periodo di riferimento;

·         le istruzioni operative e gli aspetti procedurali per la gestione delle domande anno 2014 liquidate con percentuale relativa all’anno 2013.

Aliquote e prestazioni

Per quanto concerne l’ammontare dell’aliquota e della prestazione, le indennità ASpI e miniASpI sono liquidate in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione, ovvero in determinate percentuali della misura delle indennità calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22  dell’art.  2  della  legge  28 giugno 2012, n. 92. Più in particolare:

·         con riferimento all’anno 2014 l’importo è pari al 40% della misura delle indennità;

·         con riferimento all’anno 2015 l’importo è pari al 60% della misura delle indennità;

·         con riferimento all’anno 2016 l’importo è pari all’80% della misura delle indennità;

·         con riferimento all’anno 2017 l’importo è pari al 100% della misura delle indennità.

Per ulteriori informazioni consultare la Circolare INPS n.101/2014