REGIONE - Mitilicoltura, Di Gioia: "Avviata la procedura per la richiesta dello stato di crisi"
Scritto daSCUOLA/ INAUGURAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO AL LEONARDO DA VINCI DI MARTINA FRANCA.
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Cerimonia di apertura del nuovo anno scolastico dell'Istituto Leonardo Da Vinci a Martina Franca, il giorno 12 settembre p.v. alle ore 9.00, presso l’Aula Magna dell’Istituto in contrada Pergolo. Contestualmente si terrà l'inaugurazione dei laboratori specialistici del nuovo indirizzo "ODONTOTECNICO" dei Servizi Socio Sanitari.
IL PUNTO SU Spese per sponsorizzazioni e loro deducibilità.
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degli Avv.ti Maurizio Villani e Iolanda Pansardi
La sponsorizzazione è, come affermato nella risoluzione del 14 novembre 2002, n. 356/E, “un contratto bilaterale a prestazioni corrispettive, in base al quale il soggetto sponsorizzato o sponsee si obbliga nei confronti dello sponsor ad effettuare determinate prestazioni pubblicitarie dietro versamento di un corrispettivo che può consistere in una somma di denaro, in beni o servizi, che lo sponsor deve erogare direttamente o indirettamente”.
L’Agenzia e la dottrina prevalente ritengono, correttamente, che le spese di sponsorizzazione debbano avere lo stesso trattamento di quelle di pubblicità, a condizione che il loro scopo sia quello di reclamizzare un prodotto commerciale oppure il nome o il marchio dell’impresa e che siano corrisposte a fronte di un obbligo sinallagmatico del soggetto beneficiario.
Orbene durante i controlli l’amministrazione finanziaria sempre più frequentemente contesta l’indeducibilità dei costi di sponsorizzazione. Ed infatti, le condizioni per la deducibilità delle spese per la sponsorizzazione del marchio aziendale continuano ad essere al centro di numerosi interventi della Cassazione in attesa che alle problematiche interpretative possa essere data una soluzione normativa.
Esaminiamo allora, qui di seguito alcune sentenze che possono risultare utili al contribuente nella sua difesa per portare in deduzione i costi in oggetto ai sensi dell’art. 109, c. 5, del D.P.R. 917/1986.
Ecco che, la Corte con la sentenza n. 25100 del 25 settembre 2014 ha affermato che l’impresa che intende dedurre i costi per la sponsorizzazione del proprio marchio deve dimostrare l’utilità per lo sviluppo dell’attività commerciale, l’idoneità a influenzare le scelte della clientela (anche potenziale), l’effettività delle prestazioni rese e la congruità della spesa sostenuta.
A tal proposito, cosi come chiarito dalla recente sentenza della Suprema Corte n. 3770 del 25 febbraio 2015, deve infatti ribadirsi che la pubblicità da tempo non svolge più un ruolo puramente informativo limitato alla notizia dell'esistenza di un prodotto già introdotto sul mercato, poichè lo sviluppo della produzione industriale di massa ha fatto assumere al messaggio pubblicitario la funzione di sensibilizzare preventivamente l'interesse dei consumatori verso beni o servizi ancora non offerti concretamente: un tal tipo di spesa deve perciò essere qualificata come inerente all'esercizio d'impresa anche quando sia sostenuta prima ancora che l'offerta del bene o del servizio pubblicizzato si sia in concreto realizzata (Cass. nn. 14350 del 1999, 6502 del 2000).
Ciò porta, a fortiori, a dover escludere che, nell'attuale mercato "globalizzato", ai fini della sussistenza del requisito dell'inerenza delle spese di pubblicità debba sussistere un legame territoriale tra l'offerta pubblicitaria e l'area geografica in cui l'impresa svolge la propria attività.
Ciò vuol dire che così come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità negli ultimi tempi, la deducibilità del costo non postula che esso sia stato sostenuto per realizzare una specifica componente attiva del reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all’impresa, ovvero che tale onere sia “stato sostenuto al fine di svolgere un’attività potenzialmente idonea a produrre utili”.
Questi i chiarimenti di due interessanti sentenze della Suprema Corte la n. 20054 e la n. 20055 del 24 settembre 2014, in linea con quanto stabilito, secondo orientamento (Cass. n. 6548/2012; Cass. n. 12168/2009, n. 16826/2007 e n. 7340/2008).
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha pure riconosciuto l’inerenza di costi derivanti da contratti stipulati a favore di un terzo, in quanto funzionalmente utili alla propria attività (Cass. n. 6548/2012, e n. 24065/2011). In tale sede, è stato altresì precisato che: <<l’inerenza è una nozione pre-giuridica, di origine economica, legata all’idea del reddito come entità necessariamente calcolata al netto dei costi sostenuti per la propria produzione>>. Sotto tale profilo, pertanto, “inerente” è tutto ciò che – sul piano dei costi e delle spese – appartiene alla sfera dell’impresa, in quanto sostenuto nell’intento di fornire a quest’ultima un’utilità, anche in modo indiretto. A contrario, non è invece inerente all’impresa tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell’imprenditore. (Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 12.02.2013 n° 3340).
Nella sentenza n. 6502 del 2000, la Suprema Corte di Cassazione ha detto a chiare lettere che "solo all'imprenditore spetta" il compito di "valutare" gli atti diretti a porre le premesse indispensabili per lo svolgimento o il rafforzamento di una data attività imprenditoriale: sicché i costi relativi a detti atti "non possono che ritenersi deducibili, in quanto inerenti all'attività d'impresa".
Stando poi all’interpretazione dottrinale prevalente (ex multis G. Zizzo, I redditi d'impresa, in G. Falsitta, Manuale di diritto tributario. Parte speciale, Padova, 1997, pag. 219.) della regola dell’inerenza, appartengono alla categoria delle spese inerenti "tutte le spese sostenute nell'interesse della realizzazione del programma economico dell'impresa" e che pertanto sono suscettibili "di arrecare una utilità all'attività produttiva dell'impresa, sia pur in via soltanto indiretta e mediata".
In tal senso non si dimentichi infatti mai che la norma è, nei fatti concludenti e nella propria genesi, generalista; non potrebbe essere diversamente, in quanto è praticamente impossibile che il Legislatore riesca a prevedere la molteplicità di casistiche che le variegate realtà di impresa imporrebbero: proprio per questo, ad avviso di chi scrive, esiste un principio generale come quello dell'inerenza, con la finalità appunto di calare la norma generale nel particolare, ovviamente con l'onere della prova riversata sul contribuente, ben consapevole che, diversamente, proprio per evitare gli abusi (normalmente improvabili), sono in essere limitazioni parziali alla deducibilità o addirittura l'integrale indeducibilità.
E' indubbio che l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di massimizzare le condizioni di opinabilità interpretativa di quei contesti normativi laschi, come appunto l'inerenza dei costi.
Si ritiene, peraltro, che il concetto di inerenza è un principio di carattere generale in cui tocca al contribuente fornire elementi di chiarezza laddove le ultime decisioni giurisprudenziali di cui sopra hanno sicuramente dato un contributo ad una deducibilità dei costi a maglie più larghe.
La legislazione in materia di reddito d'impresa, così come è scritta, può prevedere quindi limitazioni, esclusioni parziali, condizioni particolari, certamente con lo spirito di evitare abusi, ma non può arrivare mai ad escludere aprioristicamente e totalmente la deduzione di un componente negativo di reddito, sostenuto nell'esercizio di un'attività imprenditoriale se regolarmente documentato e se sono rispettati i principi fondamentali della competenza, dell'oggettiva determinazione o presumibile determinabilità dell'onere, e quello di inerenza ancor più se dimostrata: perché questo non è scritto in nessuna norma, tanto meno nel Tuir.
Peraltro, sul punto recentissima anche la decisione della giurisprudenza di merito CTR Brescia 3421/15 del 20 luglio 2015secondo cuinon è ammissibile alcun sindacato da parte del Fisco sull’economicità e congruità dei costi sostenuti dall’impresa per pubblicità e/o sponsorizzazione di un’associazione sportiva dilettantistica. In sostanza,è illegittimo l’accertamento dell’antieconomicità di una sponsorizzazione, se è fondato solo sull’assenza di maggiori ricavi conseguiti in quell’anno. Quella riguardante la pubblicità è una scelta dell’imprenditore cui non può automaticamente conseguire l’indeducibilità del costo. Ciò significa, infatti, che non si può avere alcuna certezza sui maggiori ricavi conseguibili, tanto più che il riscontro sui risultati raggiunti è possibile solo a posteriori, quando cioè l’esercizio è già concluso. Va da sé, quindi, che anche un’errata valutazione dell’imprenditore sulla forma pubblicitaria scelta, non si può certo sanzionare con l’indeducibilità fiscale.
Ed ancora, per una buona difesa del contribuente oltre la citazione giurisprudenziale di cui sopra, si consiglia di conservare la documentazione quale ad esempio foto di eventi, di striscioni, di tabelloni ecc. che dimostrino le modalità di esecuzione della sponsorizzazione/pubblicità ovvero come è stato eseguito il contratto. Tale contratto, poi, deve contenere in modo accurato e preciso gli accordi, le prestazioni da eseguire, i tempi, le modalità e le tariffe. Utile alla congruità del costo è la verifica delle tariffe ordinariamente applicate sul mercato per ciascuna prestazione pubblicitaria. Infine è opportuno provare il concreto sostenimento del costo laddove è necessario un metodo di pagamento tracciabile ovvero assegni, ricevute bancarie, bonifici escludendo i contanti.
Avv. Iolanda Pansardi
Vertenze Taranto, Loredana Capone: "Massimo impegno della Regione"
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"Le vertenze che interessano la provincia di Taranto hanno la massima attenzione del presidente, mia e di tutta la giunta regionale".
Così l'assessore regionale allo Sviluppo economico Loredana Capone conferma l'impegno del governo Emiliano ad affrontare le questioni legate al lavoro ancora oggetto di vertenze, in un territorio, come quello di Taranto, così produttivo da essere trainante non solo per la Puglia ma per tutto il territorio nazionale.
"Sulla questione del Paisiello - spiega l'assessore - abbiamo sollecitato il governo nazionale a condividere una soluzione. Per Isola Verde sono allo studio misure di rilancio del piano industriale pur in considerazione del fatto che, come tutte le partecipate delle Province, anche questa è interessata dalle misure di razionalizzazione richieste dal governo".
"Quanto a Marcegaglia - continua Loredana Capone - non abbiamo affatto rinunciato alla ricerca di un nuovo soggetto imprenditoriale che accompagni sia il rilancio industriale dello stabilimento che la ricollocazione dei lavoratori".
"Su tutti questi fronti non siamo disposti ad abbassare la guardia. Peraltro, i recenti risultati ottenuti sul fronte dell'attrazione degli investimenti ci fanno ben sperare sull'attrattività che la Puglia, con il proprio sistema di incentivi, continua ad esercitare per gruppi industriali nazionali ed esteri. Vorrei ricordare che siamo stati noi, per primi in Italia, ad anticipare il nuovo ciclo dei fondi strutturali attivando ben 7 incentivi".
IL FATTO/ Per avviare un Bed and Breakfast in condominio non occorre autorizzazione dell'Assemblea.
Scritto da Giornalista1
Lo stabilisce una sentenza della Cassazione. di AMEDEO COTTINO
Per aprire un Bed and Breakfast o un’attività di affittacamere in un condominio non è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea condominiale. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con la sentenza n.24707/2014. Il motivo è che dato che non si tratta di un’attività che può arrecare pregiudizio agli altri condomini.
Destinazione d’uso
In più l’apertura dell’attività di Bed and Breakfast all’interno di un condominio non obbliga ad apportare una variazione della destinazione d’uso. Per la Cassazione le attività di Bed & Breakfast e di affittacamere non implicano un utilizzo diverso degli immobili rispetto alle civili abitazioni. I giudici hanno infatti ricordato come i giudici di merito avevano anche evidenziato come la destinazione d’uso a “civile abitazione” sia proprio un presupposto per poter svolgere in appartamento un’attività di Bed and Breakfast.
Autorizzazione Condominio
Ma ancora più importante è che non si ritiene che tali attività possano arrecare danni agli altri condomini, quindi chiunque sia in possesso di un appartamento situato all’interno di un condominio può decidere di affittarlo senza che l’assemblea condominiale possa impedirlo o vietarlo a monte. Eventuali divieti o sanzioni previsti dal regolamento condominiale sono da considerarsi nulli, con un’unica eccezione: il caso in cui si possa dimostrare mediante prove concrete che le persone che sono ospiti del Bed and Breakfast arrechino danni materiali o immateriali al condominio e/o ai condomini. Solo in questo caso può essere richiesta la chiusura del B&B.
TARANTO/ IL COMMERCIO IN VIALE LIGURIA E’ IN AFFANNO
Scritto da Giornalista1
Attività commerciali che hanno chiuso per le ferie estive e che non alzeranno le serrande. L’area commerciale di viale Liguria registra i segni della crisi.
Sembrava che la dinamica viale Liguria con le sue vivaci traverse commerciali fosse in grado di reggere i colpi della difficile congiuntura economica che ha investito il commercio tarantino. Un’isola felice, agli occhi dei frequentatori di passaggio. In realtà i primi segnali della crisi – per gli addetti ai lavori - erano evidenti già da tempo, avverte il presidente della Delegazione di quartiere, Giuseppe Spafadino. La situazione ora non lascia spazio a dubbi: la crisi ha raggiunto anche viale Liguria, troppe le saracinesche chiuse. Il turnover delle attività che prima garantiva un certo ricambio, non ce la fa a bilanciare le chiusure.
Certamente la difficile congiuntura economica – evidenzia Spadafino - non ha lasciato indenne l’area, ma vi sono peraltro una serie di carenze della zona che non aiutano il commercio. Il riferimento in particolare è alle problematiche del traffico e della sosta che si teme siano risolte non provvedimenti che potrebbero rivelarsi non idonei in questo momento. E inoltre vi sono i problemi storici di sempre: la raccolta rifiuti, la pubblica illuminazione, la manutenzione del verde. Problematiche quest’ultime strettamente connesse: la crescita incontrollata degli alberi contribuisce infatti ad oscurare la strada e soprattutto crea coni di ombra sulle attività commerciali.
E’ chiaro che in un momento come l’attuale occorre mettere in campo tutte le azioni utili per sostenere il commercio e per indurre la gente a desiderare di passeggiare in una via accogliente ed attraente. Il commercio vive anche di qualità dell’ambiente urbano e di servizi. E’ necessario pertanto programmare adeguati interventi di gestione degli ambiti urbani che diano vitalità ai quartieri e alle aree urbane del commercio. Vi è necessità di politiche pubbliche delle attività produttive che valorizzino ad esempio le aree mercatali, così importanti per la vita dei quartieri; Italia Montegranaro ha un’area mercatale –via Lucania- di grandi potenzialità. Una riqualificazione del mercato rionale gioverebbe al rilancio dell’intero tessuto commerciale dell’area e doterebbe il quartiere di un’ importante struttura a servizio non solo dei residenti, ma anche degli abitanti delle aree limitrofe.
Al fine di avviare un confronto su queste tematiche Confcommercio chiede un incontro urgente con gli assessori alle Attività Produttive, Gionatan Scasciamacchia ed ai Lavori pubblici, Lucio Lonoce.
REGIONE - Mitilicoltura, Galante (M5S): "Un tavolo tecnico per il settore"
Scritto daIl Consigliere regionale del M5S Marco Galante ha partecipato a un incontro, presso Confcommercio Taranto, per affrontare l’emergenza che sta colpendo il settore della mitilicoltura in città. Le temperature eccezionalmente elevate delle scorse settimane hanno provocato danni ingenti, dalle prime stime si tratterebbe di 15 o addirittura 30 milioni di euro di perdite. Pare irrilevante per Taranto e ancor di più per i miticoltori la vuota solidarietà di chi per campanilismo promuove il consumo del frutto cittadino alla pari dell’allarmismo di coloro che intimano di non cibarsene. “E’ fondamentale – dichiara Galante – che si concretizzi la prospettiva emersa durante il confronto di un Tavolo tecnico che definisca interventi di ristoro per il settore ma anche e soprattutto che interessi il “Sistema Taranto” nel suo complesso: una cabina di cui dovrebbero far parte Amministrazione, Camera di Commercio, imprese, Università, CNR, per un rilancio di carattere progettuale del territorio, lontano anni luce dal modello di sviluppo cancerogeno fino ad oggi in piedi, e volto pertanto a valorizzare turismo, cultura, impresa ecocompatibile, agricoltura e artigianato. Spetta al Legislatore sostenere questo sforzo e il Gruppo regionale del Movimento 5 Stelle supporterà concretamente questo sforzo. E’ previsto per oggi – continua Galante - l’incontro tra l’assessore Di Gioia e il consigliere Pentassuglia per l’individuazione di fondi capaci di offrire sostegno ai miticoltori tarantini, a cui la calura ha distrutto i molluschi in fase di accrescimento e i semi che avrebbero dato il frutto per l’anno successivo, molto richiesti anche dagli allevatori nazionali e stranieri. Auspico che anche i miei colleghi consiglieri regionali della provincia jonica – conclude - siano pronti a collaborare per risolvere al meglio la situazione”.
AGRICOLTURA - Sava e Castellaneta tagliano l'Imu agricola. Coldiretti: "Gli altri Comuni seguano l'esempio"
Scritto daLe amministrazioni comunali di Castellaneta e Sava hanno risposto positivamente all’appello lanciato da Coldiretti Taranto rispetto alla necessità di alleggerire il peso dell’IMU per i terreni agricoli.
L'APPUNTAMENTO - Giornata per la salvaguardia del Creato, mons. Santoro all'Expo 2015
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In occasione delle celebrazioni per la Giornata nazionale per la custodia del Creato – ricorrenza creata per esprimere la responsabilità dei credenti nei confronti della Creazione e rafforzare l’alleanza tra uomo e ambiente – il 5 settembre alle 11.00, alConference Centre di Expo Milano 2015, si terrà un convegno promosso dalla CEI e dal Padiglione della Santa Sede. È possibile seguire la diretta dei lavori sul sito www.chiesacattolica.it/lavoro
Il titolo dell’evento –“Laudato si’. Rinnovare l’umano per custodire il Creato”– si ispira al magistero di Papa Francesco, che alla custodia del Creato ha voluto dedicare la sua nuova Enciclica, e richiamerà l’attenzione sullo stretto legame esistente tra l’alimentazione dei popoli, lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia dell’ambiente.
L’incontro è promosso dall’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro, l’Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport e il Servizio Nazionale per il progetto culturale della CEI.
Intervengono:
- S.E. mons. Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto e Presidente della Commissione CEI per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace
- Gian Luca Galletti, Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
- Simone Morandini, Fondazione Lanza
- Pierluigi Malavasi, Alta Scuola per l’Ambiente dell’Università Cattolica
- fra Roberto Lanzi, Comunità monastica di Siloe
Le conclusioni sono affidate a mons. Fabiano Longoni, dell’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della CEI.
La partecipazione all’incontro, che si terrà al Conference Centre di Expo, fanno sapere dalla diocesi di Taranto, è gratuita, ma per entrare nell’area di Expo Milano 2015 è necessario essere muniti di biglietto.