Il Capo Gruppo PdL alla Regione Ignazio Zullo interviene vicenda degli operatori sanitari stabilizzati in base a principi vendoliani esaltanti la stabilità del lavoro e recepiti nelle leggi di Vendola (L.R. 40/2007) e successivamente destabilizzati a seguito dell’intervento della decisione della Corte Costituzionale n° 42/2011, decisione che statuizioni dell’A.G. adita dagli operatori interessati non può essere applicata retroattivamente al rapporto di lavoro di natura privatistica consolidatosi in epoca antecedente ed in pendenza di consolidamento definitivo del rapporto contrattualizzato tra le parti. Vale a dire che quegli operatori avrebbero dovuto continuare a stare al loro posto nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato ormai consolidatosi con le ASL. E, mentre l’ASL Bat molto egregiamente e antesignanamente ritrovava una via virtuosa di conciliazione e di ripristino della stabilità del lavoro dei propri operatori destabilizzati senza oneri per il SSR e quindi per la collettività, l’ASL Bari si inventava una procedura, francamente innovativa, di stabilità condizionata tuttora in essere, l’ASL Taranto proseguiva nel contenzioso fino a giungere oggi alla soccombenza, ritrovandosi non solo a stabilizzare come per l’ASL Bat ma anche a dover risarcire il danno che, se per un ricorrente ammonta a circa 21 mila euro, per tutti i destabilizzati di quella ASL ammonterebbe a oltre 1 milione di euro. Nonostante l’ASL deve fronteggiare l’emergenza-ambientale e sanitaria di Taranto e del suo territorio e ci sia necessità di specialisti e figure professionali ricomprese nei 51 operatori sanitari destabilizzati,la Direzione Generale, per quanto mi risulta, starebbe per ricorrere in Cassazione per contrastare la nota Sentenza della Corte d’Appello di Taranto che ha reintegrato un dirigente medico destabilizzato con l’ovvio intento di ridestabilizzare quel ricorrente reintegrato in servizio senza, come ci si aspettava, operare quelle stesse procedure conciliative per tutti i 51 operatori destabilizzati che comunque servono all’ASL come hanno già fatto le ASL Bat e Bari. Al Presidente Vendola e all’Assessore Gentile formulo, quindi, alcune domande: sostenete davvero la stabilità del lavoro o quelle norme vi servivano solo per fini elettorali? Vi sembra giusto che nella stessa Regione, nell’ASL Bat ci siano operatori di serie A, nell’ASL di Bari operatori di serie B in odore di promozione mentre nell’ASL di Taranto ci debbano essere operatori penalizzati? Ed infine, vi sembra questa la Puglia migliore?”. Il Consigliere regionale del PdL, Pietro Lospinuso rivolge invece un’interrogazione al Presidente della Regione, Nichi Vendola e l’Assessore alle Politiche della Salute, Elena Gentile per conoscere “quali iniziative intenda assumere il Governo regionale per indurre anche la ASL di Taranto ad accedere alla stessa procedura per sanare il contenzioso in corso con i 51 dirigenti medici da essa ‘destabilizzati’”. Lospinuso nel fare presente che “dopo la ASL Bat anche il Policlinico di Bari ha provveduto a sanare, tramite ‘conciliazione’, il contenzioso con i dirigenti medici ospedalieri ‘destabilizzati’ e che la Corte d’Appello di Lecce-Sezione di Taranto ha condannato la Asl di Taranto a reintegrare un dirigente medico, con l’aggravio del pagamento dei danni” chiede al governo regionale “perché non si adotta la stessa procedura per gli altri destabilizzati?”
Una rete del giovane tarantino Francesco Fonzino ha chiuso sul 4 a 1 a favore del Taranto la partita che si è giocata allo Stadio Miramare con la formazione del Manfredonia. La neo promossa squadra foggiana nulla ha potuto contro la forte squadra rossoblù allenata dal tecnico Maiuri. Una compagine quella tarantina che si è imposta in una trasferta insidiosa e che porta a 4 i punti in classifica, ma soprattutto dimostra tutta la sua grande forza d'attacco, come ha più volte ribadito sin dall'inizio di campionato il Presidente Fabrizio Nardoni. Una vittoria che "fa sangue" nl senso che è una bella iniezione di fiducia per tutta la società ionica pronta già ad entrare in campo domenica prossima 15 settembre allo Stadio Iacovone con la compagine napoletana del Mariano Keller che ha vinto in casa per 1 a 0 la partita disputata contro il forte Monopoli.
“Il piano di investimenti avanzato a suo tempo dalla società friulana QBELL leader nella produzione di televisori e schermi TV, con cui si prefiggeva d rilevare l’ex Miroglio di Ginosa, è fallito miseramente. Le trattative concertate con l’Assessorato regionale al Lavoro sono state sospese per sopraggiunte difficoltà di liquidità finanziaria lamentate dalla QBELL, la quale molto probabilmente se ne tornerà nella sua Friuli. All’attualità, resta il dramma di almeno 195 lavoratori appartenenti agli ex stabilimenti tessili di Ginosa e Castellaneta per i quali si prospetta un futuro molto incerto causa la mancata ricollocazione lavorativa attesa ormai da quattro anni. A mio avviso, si può e si deve risolvere la vertenza lavorativa in questione; sarà necessaria tuttavia, una migliore e più razionale concertazione di idee e di proposte a tutti i livelli istituzionali se si vorrà dare spazio ad altre potenziali trattative. Penso che sarebbe opportuno svolgere al più presto un’approfondita indagine di mercato per meglio individuare le imprese interessate a rilevare gli ex stabilimenti della Miroglio che, non va dimenticato, si estendono per 14 ettari con una copertura di ben 54.000 mq. La ‘ratio’ per attrarre imprese potenzialmente interessate ad acquisire le strutture della ex-Miroglio di Ginosa e Castellaneta e a procedere quindi alle relative assunzioni è rappresentata dalla qualità del capitale umano per il quale vi sarebbero fondi pubblici per una sua riqualificazione professionale; da bonus che si identificano con la cessione volontaria di ciascun dipendente del proprio TFR a favore dell’impresa subentrante che andrebbe ad investirli nel ciclo della produzione; dalla concessione infine di consistenti sgravi fiscali e di finanziamenti pubblici che andrebbero a supportare gli investimenti operati dall’impresa interessata all’operazione. Insomma gli ingredienti per un processo di riconversione industriale dell’ex-Miroglio sono reali e possono costituire un polo d’attrazione per quelle imprese che intendano espandersi ed incrementare i loro fatturati attraverso la cultura del lavoro e dell’onestà imprenditoriale. Ritengo altresì, che qualora la vertenza in questione non dovesse trovare uno ‘sbocco’ accettabile, occorrerebbe allora, per i circa duecento ex lavoratori, una riqualificazione professionale al fine di reimpiegarli a piccoli gruppi, ovvero ‘spacchettati’ anche nelle diverse realtà cooperativistiche operanti sul territorio jonico come ad esempio nel campo dell’agricoltura o del turismo così come in quello di altri settori produttivi. A tal proposito invito i sindaci i cui territori sono drammaticamente interessati dalla crisi dell’ex gruppo Miroglio ad esperire un’indagine conoscitiva dell’attuale mercato imprenditoriale locale al fine di meglio individuare le aziende disposte ad assumere, ciascuna per il proprio, un ristretto numero di ex lavoratori della Miroglio; tanto, per una più razionale distribuzione dei medesimi che attualmente sono in CIG. Diffidiamo da grandi complessi industriali come la QBELL o altre che con il pretesto di voler risolvere il dramma occupazionale dei nostri lavoratori con pseudo piani d’investimenti, nella realtà vogliono invece speculare sui vari bonus fiscali e finanziari messi a disposizione dal competente Ministero del Lavoro, dalla Regione e anche dagli stessi lavoratori attraverso il loro TFR. Piuttosto, tali benefici molto più opportunamente andrebbero indirizzati verso le nostre piccole e medie aziende locali che non avendo dimensioni da grande industria, meglio potrebbero gestire una crisi economica e comunque non ci ritroveremmo a gestire vertenze occupazionali lunghe, complicate e di difficile se non impossibile risoluzione. Occorre allora un cambio di mentalità, oserei dire un cambio di cultura nella visione complessiva del ‘fare imprenditoria’. Finiamola con il consentire soprattutto alle aziende settentrionali di depredare le risorse del nostro territorio in termini di capitale umano, aziendali e finanziari con l’illusione che ci risolvano il problema attraverso il classico colpo di bacchetta magica, quando in realtà il loro inverecondo scopo invece è esclusivamente quello di attuare la politica del ‘mordi e fuggi’. Ridare dignità ai tanti ex lavoratori attualmente in CIG deve costituire una priorità politica, un’emergenza morale ed istituzionale. Per farlo però è necessario riqualificarli professionalmente per destinarli ad un lavoro differente da quello svolto precedentemente così da coinvolgerli in un nuovo processo produttivo. Penso ad esempio alla manutenzione dei numerosi servizi comunali: dalla raccolta differenziata, al ripristino del zone a verde come alla semplice pitturazione di aule scolastiche; attività che potrebbero essere affidate soprattutto ad imprese che dimostrino di aver assunto ex lavoratori in CIG. Chiedo infine ai sindaci coinvolti nella dolorosa questione della ex Miroglio, attualmente alle prese con il dramma di tanti ‘ex lavoratori’ e con quello della disoccupazione giovanile, di divenire essi stessi, i veri artefici di una nuova stagione politica locale che non li veda però spettatori passivi di decisioni politiche calate dall’alto; piuttosto managers istituzionali con idee e proposte tali da generare le cosiddette attrattive imprenditoriali in grado di offrire dunque soluzioni concrete e ‘su misura’ ai differenti problemi occupazionali dei loro concittadini. Da ultimo credo che nelle tante vertenze lavorative che hanno ‘toccato’ lavoratori pugliesi, Vendola abbia avuto un ruolo tanto nefasto quanto insignificante nella risoluzione delle stesse, al punto che si è originata una sfiducia popolare, intimamente legata alla politica sciatta e cialtrona espressa dalla massima carica politico-istituzionale regionale, sempre più distante dalla realtà socio-economica del suo territorio, e sempre più vicina al mondo edulcorato delle vetrine televisive. L’accanimento ad esempio con cui il nostro Presidente chiede la decadenza dalla carica da parlamentare di Berlusconi ‘docet’”
13 etichette pugliesi entrano nuovamente nel gotha di Tre Bicchieri: la guida del Gambero Rosso dedicata alla migliore produzione enologica italiana. Questo riconoscimento inorgoglisce e sprona assieme – dice Fabrizio Nardoni – congratulandosi con le cantine entrate nel palmares dell’importante struttura sinonimo di qualità in ambito eno-gastronomico mondiale – perché dietro il pubblico encomio vi è il lavoro di tanti produttori, tecnici ed esperti che testimoniano del grande valore vitivinicolo della Puglia. Valore che la pubblica amministrazione e il governo regionale ha il dovere di custodire e sostenere in tutte le sue forme. Un successo che premia la scelta e l’attenzione delle politiche regionali verso i vitigni autoctoni – afferma ancora l’Assessore alle Risorse Agroalimentari pugliese - e che conferma il ruolo della Puglia nell’ambito delle potenzialità di mercato espresse da un settore in costante crescita. Le etichette premiate quest’anno da Tre Bicchieri del Gambero Rosso sono: Primitivo di Manduria d.o.c. Es 2011 – Gianfranco Fino Primitivo di Manduria d.o.c. La Signora 2010 – Morella Primitivo di Manduria d.o.c. Dunico 2010 – Accademia dei Racemi Gioia del Colle Primitivo d.o.c. 17° – Cantina Polvanera Gioia del Colle Primitivo d.o.c. Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto 2010 – Chiaromonte Gioia del Colle Primitivo d.o.c. Parco Largo 2011 – Plantamura Salice Salentino d.o.c. Riserva 2010 – Leone de Castris Salice Salentino d.o.c. Riserva 2010 Selvarossa – Cantina Due Palme Castel del Monte d.o.c. Riserva Vigna Pedale 2010 – Torrevento Primitivo del Salento i.g.t. Torcicoda 2011 – Tormaresca Susumaniello Salento Rosso i.g.t. Torretesta 2011 – Tenute Rubino Salento Rosso i.g.t Merula 2011 – Carvinea Salento Rosso i.g.t MLV 2010 – Masseria Li Veli
Militari del Gruppo di Taranto, supportati da un’unità cinofila antidroga, nell’ambito di controlli finalizzati al contrasto dei traffici illeciti, hanno individuato, in una zona periferica del capoluogo jonico, un terreno sul quale erano coltivate piante di marijuana alte fino a due metri e mezzo, destinate all’illegale lavorazione e successiva vendita. Il terreno è attiguo ad un’abitazione privata, ove risiede il trentenne tarantino R.F., gia’ noto alle forze dell’ordine, il quale, aderendo alla specifica richiesta formulata dai finanzieri, consegnava spontaneamente alcune stecche di hashish, contenute sia all’interno di una scatola di latta che in una busta trasparente, per un peso di circa 25 grammi. Avendo il fondato motivo di ritenere che nell’abitazione potesse essere rinvenuta altra sostanza stupefacente, le Fiamme Gialle eseguivano una perquisizione, che consentiva di rinvenire, abilmente occultati, altri tre panetti di hashish del peso di oltre 300 grammi. Il responsabile veniva pertanto tratto in arresto per il reato di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed associato alla casa circondariale di Taranto.
Taranto da anni vive una emergenza sanitaria legata alle neoplasie. Pur non essendo medico e pur non disponendo di dati, codice 048 o altri, sono convinto di ciò perché, quando mi reco nell’ottimo Reparto di oncologia dell’Ospedale Nord, vedo i tanti malati in attesa che venga loro somministrata la chemioterapia, e perché ogni giorno vengo a conoscenza di amici ammalati di tumori. Per questo, in assoluta solitudine, da anni auspico, anche con interrogazioni scritte in Regione Puglia, che da subito si potenzino le capacità sanitarie in campo oncologico dell’Ospedale Moscati, con l’acquisto di una seconda PET-TAC e la realizzazione di nuovi Reparti quali la chirurgia toracica, la chirurgia estetico-ricostruttiva e la pneumologia. Non è vero, dunque, che tutta la politica non si sia preoccupata della attuale crescita dei tumori a Taranto, mentre è vero, purtroppo, che per anni molti politici tarantini a Bari hanno preferito non affrontare concretamente il problema limitandosi invece a promettere la futuribile costruzione di un nuovo megaospedale… Al di là dell’atteggiamento della “politica”, di fronte a questa emergenza una sanità responsabile non dovrebbe né creare inutili allarmismi, né sminuire il fenomeno, ma dovrebbe collaborare con la Comunità locale, non solo con le Istituzioni a livello nazionale e regionale, per monitorarlo e, grazie agli studi statistici, realizzare proiezioni che indichino il possibile sviluppo futuro. Mi sembra che il governo della Regione, invece, non abbia fatto nulla di tutto ciò, non fornendo i dati statistici in suo possesso a tutta la Comunità locale e non dialogando con essa, peraltro lo stesso atteggiamento avuto nell’estate di anni addietro quando, in occasione del rilascio dell’esenzione ticket, obbligò tanti malati tarantini a trascorrere intere notti in strada davanti agli uffici della ASL Taranto… Non entro nel merito di cosa possano indicare questi dati, in primis il famoso codice “048”, ma di certo rappresentano una base da cui partire, magari integrati e confrontati con quelli del Registro dei Tumori. Questi dati vengono resi pubblici oggi dal mondo del volontariato, quell’associazionismo che compie una encomiabile sensibilizzazione della cittadinanza su temi di fondamentale importanza, quali il diritto inalienabile alla vita e alla salute. Di fronte alla particolare emergenza che vive il nostro Territorio, ritengo si debba istituire a Taranto, e non a Bari o a Roma, un Tavolo di concertazione “dedicato” alle neoplasie cui partecipino l’ASL Taranto, le Istituzioni locali, i rappresentanti degli Operatori sanitari e, in base al principio di sussidiarietà, il mondo dell’associazionismo. Dovrebbe essere questo il “luogo” in cui condividere con la collettività i dati in possesso dell’ASL e, soprattutto, dovrebbero essere individuati gli esperti in statistica-sanitaria in grado di analizzarli e interpretarli al meglio secondo criteri scientifici riconosciuti a livello internazionale, un’attività che nelle altre nazioni europee è “normale amministrazione”. La nostra Comunità, dopo essere stata penalizzata per anni dall’inquinamento, ha diritto di sapere cosa l’aspetta e, soprattutto, i Tarantini devono sapere se nel prossimo futuro, e non tra otto anni quando forse sarà realizzato il nuovo ospedale, l’ASL sarà in grado di curarli efficacemente senza costringerli a lunghe file nei corridoi o, peggio ancora, ad andare a curarsi in altre regioni. Arnaldo Sala Consigliere regionale PdL
Sabato, 07 Settembre 2013 09:39

PORTO DI TARANTO punto e a capo. di Michele Conte

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Si è avuta finalmente la conferma che i lavori di adeguamento della darsena del Molo Polisettoriale, per come incardinati nell’accordo per lo sviluppo…del 26 aprile 2012 non potranno essere terminati entro i 24 mesi stabiliti anche perché non risultano nemmeno ancora appaltati. Lo ha confermato nel corso della chiacchierata pubblica tenutasi il 4 u.s. nell’ambito del ciclo di conferenze dal titolo : “NON C’E’ DEMOCRAZIA SENZA VERITA’ (itinerari, anche economici, di speranza) organizzate dall’associazione “La Città che vogliamo”, Il Presidente dell’Autorità Portuale di Taranto nonchè Commissario Straordinario alle opere di infrastrutturazione del Porto ritenute indispensabili per ricondurre il Porto all’agibilità precedente lo spostamento (2011), al Pireo, delle linee di Evergreen che scalavano (2001-2011) il terminal contenitori tarantino realizzato alla fine degli anni novanta ed avviato agli inizi degli anni 2000, con un record di oltre 850 mila contenitori lavorati nell’anno 2006 ridottisi gradatamente fino a poco più di 250.000 nel 2012 . i lavori di adeguamento, per come incardinati nell’ Accordo per lo sviluppo… del 26 aprile 2012. Questo slittamento sicuramente comporterà, come primo effetto, la scadenza del primo biennio di cassa integrazione per i lavoratori di TCT e determinerà disagi ai lavoratori e nuovi impegni alle parti sociali per garantire sostegno all’occupazione. Il Presidente dell’A.P. nell’affermare che i lavori non potranno essere completati nei 24 mesi, inopinatamente previsti ad aprile 2012 ( chi possiede minimi rudimenti di lavori pubblici ha avuto chiaro, da subito, che il termine dei lavori non poteva minimamente coincidere con i tempi ipotizzati anche per chi avesse avuto capacità prodigiose!) , ha anche però assicurato che il termine previsto nell’Accordo… non è un termine perentorio , ma è un termine ordinatorio … che potrà quindi coincidere con le date indicate in apposito cronoprogramma da redigere congiuntamente da Autorità Portuale, TCT SpA ( Hutchinson + Evergreen + azionista di minoranza) e Sogesid SpA. I Ministeri e gli altri Enti pubblici si sono defilati o hanno dato ampio mandato ai tre soggetti per risolvere il problema dei tempi? Non resta a questo punto che sperare che TCT nelle sue componenti societarie accetti e concordi un altro termine (perentorio o ordinatorio che sia) per dare finalmente certezza ai lavoratori e al territorio. Dobbiamo sperare che Evergreen (parte sostanziale del pacchetto societario di Tct, perché detiene nelle sue mani il traffico e le merci) non abbia trovato nel Porto del Pireo migliori rese nelle attività di imbarco e sbarco, economie di scala nelle attività generali, di stoccaggio, di esecuzione delle operazioni doganali, convenienze di vicinanza ai territori di distribuzione delle merci trasportate e di quanto altro possa determinare la convenienza di un vettore a scalare un porto situato in una regione geografica piuttosto che in altra e in generale una migliore funzionalità della gestione portuale in generale. Però si evidenzia un’altra criticità dell’accordo: al titolo PIANO DI INTERVENTI si legge: al punto a. ” intervento di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli, funzionali alla realizzazione della cassa di colmata c.d. “Ampliamento del V Sporgente”;… e poi ancora …”Con riferimento all’intervento, indicato al punto a., l’avvio dei lavori del MISP dell’ex area Yard Belleli risulta PROPEDEUTICO alle attività oggetto del presente protocollo, in quanto l’insieme delle operatività progettuali che concorrono, a diverso peso, alla definizione del presente Accordo risultano interconnesse alla realizzazione di tali opere. Per cui, quando ci si accinge a definire il cronoprogramma delle attività di reciproco impegno per la soluzione della crisi, a che punto è la bonifica della falda dello Yard Belleli o quantomeno la sua messa in sicurezza? Se non si mette in sicurezza la falda dello Yard Belleli non si può realizzare la cassa di colmata , non si possono fare i dragaggi e se non si possono fare i dragaggi è INUTILE procedere al rinforzo della banchina del molo polisettoriale, sarebbero oltre ottanta milioni di euro pubblici spesi inutilmente! Nel caso della non soluzione della messa in sicurezza della falda dello Yard Belleli si dovrebbe pensare che la stessa progettazione della cassa di colmata possa essere messa in dubbio.
Nel corso della giornata del 6 settembre sono stati effettuati due arresti da parte dei Carabinieri delle province di Bari e Bat: a Molfetta un 38enne per furto, a Trani (BT) uno scippatore seriale Nella prima operazione i Carabinieri della Compagnia di Molfetta hanno arrestato un 38enne romeno con l'accusa di furto. L'uomo è stato bloccato dopo essersi impossessato di alcuni vestiti, indossandoli, all'interno di un centro commerciale del luogo. La refurtiva è stata restituita all'avente diritto mentre il 38enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Trani, è stato associato presso la locale casa circondariale. Nella seconda i Carabinieri della Stazione di Trani hanno arrestato con l'accusa di furto con strappo continuato un 20enne di Bisceglie, già noto alle Forze dell'Ordine, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Trani, su richiesta della locale Procura della Repubblica. I Carabinieri, al termine di una attività d'indagine coordinata della Procura della Repubblica di Trani, sono riusciti a raccogliere numerosi elementi indiziari a carico del giovane attribuendogli la paternità di quattro furti con strappo ai danni di altrettanti pensionati commessi in strada a Trani nei mesi di giugno, luglio e agosto di quest'anno. Fondamentali per l'attività di indagine sono state le descrizioni del malfattore fornite dalle vittime e da alcuni testimoni che hanno assistito ai "colpi". In particolare il 20enne ha avvicinato in strada i pensionati e con la scusa di chiedere alcune informazioni ha improvvisamente strappato la catenina in oro dal collo delle vittime per poi dileguarsi velocemente. Tratto in arresto il giovane, è stato associato presso la casa circondariale di Trani.
La Regione Puglia riconosce € 500,00 mensili per un massimo di cinque mesi per partecipare a percorsi di politica attiva del lavoro attivati presso i Centri per l’Impiego territorialmente competenti ivi inclusi percorsi formativi finanziati dalla Regione e/o dalle Province. Destinatari sono i disoccupati che al 31 dicembre 2012 hanno maturato il diritto a godere degli ammortizzatori sociali in deroga e che hanno perso tale diritto per l’anno 2013, per effetto dell’accordo tra Regione e parti sociali e datoriali siglato l' 1 febbraio 2013 e s.m.i., per i seguenti motivi: 1. hanno usufruito di mobilità ordinaria ai sensi della L.223/1991 successivamente al 1 gennaio 2009; 2. nel quadrimestre gennaio-aprile 2013 hanno superato i 24 mesi di autorizzazione di mobilità in deroga. Le istanze possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 24/9/2013 fino alle ore 12,00 del 24/10/2013 tramite CAF o patronati accreditati.
Venerdì, 06 Settembre 2013 19:10

Relazione illustrativa del codice del processo tributario

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Premessa - Relazione illustrativa

 

 

La crisi della giustizia italiana è sotto gli occhi di tutti. Le ragioni sono molteplici e complesse. Il superamento di detto stato crisi richiede misure organiche e non estemporanee e parziali, come purtroppo è successo e sta succedendo soprattutto (ma non esclusivamente) nell'ambito del processo civile, con l'effetto di accentuare e non eliminare le inefficienze. Un'organica disciplina codicistica non è la panacea di tutti i mali, ma costituisce un tassello indispensabile dell'opera di creazione di un sistema giudiziario in grado di garantire l'effettività del diritto di azione (art. 24 Cost.) e la certezza del diritto.

Il presente progetto di legge è un tentativo di dotare di questo tassello la giurisdizione tributaria.

La sua redazione è opera dei prof.ri Cesare Glendi, professore emerito di diritto processuale civile e di diritto tributario, e Alberto Comelli, professore di diritto tributario nonchè del loro allievo Dr. Carlo Soncini: mi onoro di essere loro collega nell'Università degli studi di Parma e di essere stato loro chiamato a collaborare nella mia attuale veste di parlamentare. E non mi appare retorico, neanche in questo contesto, sottolineare l'importanza di collaborazioni di questo tipo per una legislazione di qualità e frutto dell'esperienza professionale, non delle logiche burocratiche.

 

Analisi del progetto di legge

 

1. Nell’ambito di una prolungata progressione evolutiva, che dalla vecchia disciplina del contenzioso tributario dispersa nella legislazione prerepubblicana, grazie al primo organico testo contenuto nel d.p.r. n. 636/1972, è poi approdata nel testo del d. lgs. n. 546/1992, ormai sono maturi i tempi per la dotazione di un vero e proprio “Codice del processo tributario”, in grado di allinearsi, pur quale ultimo arrivato, al Codice di procedura civile e al Codice del processo amministrativo.

Occorre preliminarmente avvertire che nel testo non è contenuta, in quanto presupposta e aliunde da rivedere, magari in sede attuativa, la normativa sulla composizione organizzativa dei giudici tributari e delle relative segreterie, così come oggi vigente, la cui modificazione, che in ogni caso non incide in alcun modo sull’assetto disciplinare contenuto nel Codice, dipende essenzialmente da future scelte di politica-economica al momento ancora premature e variamente orientabili per il mantenimento di un giudice tributario misto (in parte togato e in parte laico) ovvero per l’istituzione di una vera e propria magistratura tributaria interamente professionalizzata e a tempo pieno, tanto se di provenienza togata, quanto se di provenienza laica, peraltro sempre reclutabile concorsualmente, con modalità e costi ancora da definire.

Fatta questa precisazione, nel nuovo testo comunque già si parla di tribunali tributari e di corti d’appello tributarie, in quanto è ormai da tutti condiviso l’impiego di queste denominazioni, che icasticamente mettono in luce l’assunzione della giurisdizione tributaria e del processo tributario al rango delle giurisdizioni e dei processi contermini.

Il testo predisposto è improntato a criteri di generalità (riguardando tutte le liti tributarie, individuate in rigorosa aderenza ai precetti costituzionali, così come interpretati dalla Corte costituzionale), di equilibrata salvaguardia delle parti, enti titolari del potere impositivo ed esattivo e destinatari dei relativi provvedimenti (così da uniformarsi ai principi costituzionali in materia e in specie a quello del giusto processo consacrato dal nuovo art. 111 Cost.), e di semplicità regolamentare (integrando e adeguando la disciplina attualmente contenuta nel d. lgs. n. 546/1992, senza peraltro trascurare, ed anzi preservando, tutte le positività che hanno connotato la predetta normativa, che già aveva segnato un notevole miglioramento, da tutti riconosciuto, rispetto a quella precedentemente contenuta nel d.p.r. n. 636/1972).

2.Venendo all’analisi del suo contenuto, il testo si struttura in quattro libri, riguardanti, nell’ordine: I) Disposizioni generali; II) Il processo tributario di primo grado; III) Le impugnazioni; IV) I riti speciali.

3.Il libro primo (“Disposizioni generali) comprende 40 articoli, suddivisi in quattro Titoli, che trattano, nell’ordine: “Dei giudici tributari e dei loro ausiliari”, “Delle parti e dei loro difensori”, “Dell’esercizio dell’azione”, “Degli atti del processo  tributario”.

              Il Titolo I, “Dei giudici tributari e dei loro ausiliari, è suddiviso in cinque capi: “Della giurisdizione tributaria”, “Della competenza dei giudici tributari”, “Astensione e ricusazione dei giudici tributari”, “Dei poteri del giudice tributario”, “Ausiliari del giudice tributario”.

Il Capo I (“Della giurisdizione tributaria”) è composto da cinque articoli nei quali sono disciplinati i capisaldi della giurisdizione tributaria, esercitabile dai tribunali tributari, dalle corti d’appello tributarie e dalla Sezione tributaria della Corte Suprema di cassazione. Ne viene definito accuratamente l’ambito, e se ne disciplinano le patologie (difetto di giurisdizione) e i rimedi specifici (regolamento preventivo di giurisdizione), con l’aggiunta (art. 5) di una  importante specifica regolamentazione  della c.d. translatio iurisdictionis modellata sulle peculiarità del transito dell’azione nel processo tributario e dal processo tributario verso giurisdizioni contermini, nel quadro generalmente prestabilito dall’art. 59 della l. n. 69/2009.

Nel Capo II (“Della competenza dei giudici tributari”), composto dagli articoli 6, 7, 8, sono dettate le regole essenziali sulla competenza dei giudici tributari, mantenendo sostanzialmente quelle, semplicissime, già contenute nel d.lgs. n. 546/1992, che hanno dato ottimi risultati a livello pratico, riducendo al minimo le questioni sulla competenza dei giudici in questo processo, favorendo la celerità dell’iter processuale e riducendo i costi del contenzioso.

Ovviamente, si è avuto cura di sintonizzare la regolamentazione dei termini alle modifiche recentemente  intervenute nel processo civile, in modo da valorizzare il criterio dell’uniformità pur nel rispetto della specialità della disciplina.

La sola variante attiene al concorso tra impugnazione della sentenza declinatoria della competenza e riassunzione presso il giudice ad quem, che nella normativa tuttora vigente non risulta regolato, dando luogo a qualche inconveniente procedurale, che con la nuova disciplina viene ad essere adeguatamente superato e risolto. 

Nel Capo III (“Astensione e ricusazione dei giudici tributari”), composto dagli articoli da 9 a 11, sono stati “levigati” i tradizionali istituti dell’astensione (obbligatoria e facoltativa) e della ricusazione dei giudici tributari, senza peraltro apportare significativi scostamenti rispetto ai parametri generali contenuti nel codice di procedura civile, che sono del resto richiamati anche dal recente codice del processo amministrativo.

Nel Capo IV (“Dei poteri del giudice tributario”), composto dagli articoli 12 a 15, si sono invece ridefiniti, in modo chiaro e preciso, i poteri, rispettivamente, decisori (art. 12), cautelari (art. 13), cognitori (art. 14) ed istruttori (art. 15) dei giudici tributari, così da formarne una loro amalgamata sintesi rappresentativa, completando la scarna normativa attualmente dettata, in termini generali, nel solo art. 7 del d. lgs. n. 546/1992, riguardante, con non propriamente felice collocazione, i poteri istruttori accanto al potere di disapplicazione degli atti generali.

Nel Capo V (“Ausiliari del giudice tributario”), composto da una sola norma (art. 16) contiene una preziosa regola di raccordo tra questi soggetti (che appartengono ad altre amministrazioni) e i giudici (di cui sono e restano ausiliari), così da risolvere inconvenienti pratici manifestati nella prassi applicativa.

              Il Titolo II “Delle parti e dei loro difensori, è composto, senza suddivisione in capi, da cinque articoli (17 – 21), nei quali si è fornita una più completa e aggiornata disciplina dei profili soggettivi del processo tributario, tenuto specificamente conto delle innovazioni ordinamentali posteriormente intervenute rispetto all’originario tessuto normativo contenuto nel d. lgs. n. 546/1992. E’ stata, in particolare, riveduta la disciplina sulle parti (avendo soprattutto riguardo al più ampio ambito dei soggetti dotati di potere impositivo) e dei difensori delle parti private (limitando la pletorica e disorganica regolamentazione ancora vigente, benché superata dall’esperienza maturata e dall’evoluzione del processo tributario ad instar di quello civile).

E’ stata inoltre aggiornata la disciplina sulle spese, adeguandola alle modifiche intervenute per il processo civile e ai più aggiornati insegnamenti della giurisprudenza in materia.

              Il Titolo III “Dell’esercizio dell’azione, anch’esso senza suddivisione in capi, oltre ad una disposizione di generale inquadramento (art. 22), detta (all’art. 23) una più estesa disciplina sui processi litisconsortili (così da ovviare ai gravi inconvenienti determinati su questo versante dalla lacunosa normativa oggi vigente), introducendo anche un’apposita disposizione (art. 24) sul c.d. cumulo oggettivo, coniugando rigore con concretezza, così da superare, disciplinandole, mancanze ed incertezze manifestatesi in sede applicativa.

              Il Titolo IV “Degli atti del processo tributario, è composto da 16 articoli (25 a 40), ripartiti in quattro capi (“Delle forme degli atti in generale”, “Dei provvedimenti del giudice”, “Delle comunicazioni e delle notificazioni degli atti”, “Dei termini”) e costituisce un’autentica novità per il processo tributario. La legge processuale tributaria attualmente in vigore, infatti, non contiene una compiuta disciplina degli atti del processo tributario. Nel colmare la lacuna, siccome imposto dalla portata di lex generalis che si è inteso dare al nuovo prodotto legislativo, si è fatto essenziale riferimento alla disciplina del processo civile, adattandola, però, alle peculiarità del processo tributario, in modo da facilitare l’opera dell’interprete, in tal modo appropriatamente sollevato dall’onere di una non facile continua interlocuzione col modello processualcivilistico.

E’ stata, inoltre, rivisitata e completata la disciplina formale dei provvedimenti del giudice e sono state rivedute e aggiornate le disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni degli atti del processo tributario.

Infine, è stata inserita una norma (art. 39) sul computo dei termini, che agevola il compito di uniformizzazione con quanto previsto dal codice civile e del codice di procedura civile sull’argomento, di grande rilevanza pratica.

4.Il secondo libro (Il processo tributario di primo grado”) è formato da 42 articoli dislocati in quattro titoli: “Introduzione del giudizio”, “Trattazione della controversia”, “Della decisione della causa”, “Sospensione, interruzione ed estinzione del processo”.

              Il Titolo I, “Introduzione del giudizio”, suddiviso in quattro capi (“Il ricorso”, “La costituzione in giudizio delle parti”, “Iscrizione a ruolo e formazione dei fascicoli”, “Motivi aggiunti”), nei suoi quindici articoli (da 41 a 55), contiene la disciplina dell’introduzione del processo di cui trattasi. Si è mantenuto l’inquadramento del d. lgs. n. 546/1992. Ma ne sono state revisionate le disposizioni più significative, come quella relativa al ricorso (con appositi aggiustamenti), all’individuazione degli atti autonomamente impugnabili (conservando il principio della loro predeterminazione normativa, ma ampliandone la platea, tenendo conto delle modificazioni normative sopravvenute e degli orientamenti espressi a livello interpretativo da parte della Suprema Corte), delle forme della costituzione in giudizio della parte ricorrente (art. 46), della parte resistente (art. 47) e di altri soggetti (art. 48). E’ stata anche ritoccata la disciplina dei termini ed è stata infine ampliata e meglio articolata la regolamentazione dei motivi aggiunti (artt. 53, 54, 55), che aveva dato luogo a difficoltà applicative, riesaminando e risolvendo tutte le criticità emerse dall’esperienza giurisprudenziale.

              Il Titolo II, “Trattazione della controversia”, è composto di sei articoli, riguardanti, in successione, la nomina del relatore e la fissazione dell’udienza (art. 56), l’avviso d’udienza (art. 57), la presentazione di documenti prima dell’udienza (art. 58), la presentazione di memorie prima dell’udienza (art. 59), la discussione in pubblica udienza (art. 60) e la riunione dei ricorsi (art. 61).

In queste disposizioni, improntate a criteri di massima semplicità, si è concentrata tutta la regolamentazione della fase centrale del processo tributario. Si sottolinea l’abolizione di tutti i riti abbreviati, non essendosi più fatto riferimento ai cosiddetti procedimenti presidenziali (previsti dagli artt. 27 e 28 d. lgs. n. 546/1992), che non hanno dato grandi risultati sul piano operativo e funzionale, e si è anche abolita l’alternativa fra trattazione in camera di consiglio e trattazione in pubblica udienza (oggi risultante dagli artt. 33 e 34 del d. lgs. n. 546/1992), optandosi per un unico metodo di trattazione in pubblica udienza, che appare maggiormente rispettoso dei principi costituzionali e che viene ormai comunemente seguito nella pratica.

              Il Titolo III, “Della decisione della causa, è formato da sei articoli, ripartiti in due capi (rispettivamente dedicati alla “Sentenza” e alla “Pubblicazione, comunicazione e notificazione della sentenza”) nei quali è disciplinata la fase decisoria del processo. Viene completata e omogeneizzata la disciplina dispersa nell’attuale d. lgs. n. 546/1992, accorpando in un contesto sistematicamente organizzato tutto quanto attiene alla formazione, al contenuto e alla tipologia delle sentenze, nonché alla loro pubblicazione, comunicazione e notificazione.

              Il Titolo IV, “Sospensione, interruzione ed estinzione del processo è composto di quattordici disposizioni, ripartite in quattro Capi, riguardanti progressivamente “La sospensione del processo “ (Capo I), “L’interruzione del processo” (Capo II), “Disposizioni comuni sulla sospensione e interruzione del processo” (Capo III), “L’estinzione del processo” (Capo IV), con i quali è stata revisionata la disciplina dei tre istituti, solitamente (anche se impropriamente) incasellati nella categoria delle “vicende anomale del processo” (che ha sostituito la vecchia, ma forse più appropriata, formula dei cc.dd. incidenti del processo). Le disposizioni di questo capo formano ora una disciplina completa e adeguata alle peculiarità del processo tributario.

Si segnalano, in particolare, la norma appositamente dedicata alla “sospensione del processo a seguito di querela di falso” (art. 68), che sopperisce ad un vuoto normativo per il processo tributario, molto avvertito nella pratica, la diversificata disciplina delle varie forme di interruzione e del relativi effetti, l’esaustiva regolamentazione delle molteplici tipologie di estinzione del processo (per rinuncia al ricorso, per inattività delle parti, per cessazione della materia del contendere).

Ovviamente, nel dettare questa disciplina, si è tenuto conto dell’abolizione del rito presidenziale, privilegiando, per i provvedimenti di sospensione e d’interruzione del processo, la forma dell’ordinanza collegiale (art. 75), e prevedendo, invece, per ogni pronuncia di estinzione la forma della sentenza (art. 81), che consente l’ingresso agli ordinari mezzi d’impugnazione.

5.Il terzo libro (“Le impugnazioni”) si compone di 24 articoli, suddivisi in quattro titoli, riguardanti, in progressione, “Le impugnazioni in generale”, “L’appello”, “Il giudizio davanti alla sezione tributaria della corte di cassazione”, “La revocazione”,

              Il Titolo I, “Le impugnazioni in generale”, è costituito da tre soli articoli, nei quali si fissano le regole fondamentali, sui mezzi d’impugnazione (art. 82), sui termini per impugnare le sentenze (art. 83) e sulle norme applicabili (art. 84), così da ben circoscrivere la disciplina del sistema delle impugnazioni del processo tributario rispetto a quella generalmente contenuta nel codice di procedura civile, evidenziandone i tratti di conformità e le peculiarità differenziali. 

              Il Titolo II, “L’appello, in 12 articoli, contiene una disciplina dell’istituto, redatta sulla falsariga di quella oggi vigente, ma arricchita da un’attenta individuazione di tutti i profili di particolarità rispetto alle regole contenute nel codice di procedura civile, oggetto di recenti modifiche, che mal si adattano al processo tributario, dove l’appello ha un ruolo di essenziale rilievo per l’attuazione del giusto processo, consentendo, attraverso un moderato allentamento delle preclusioni processualcivilistiche, pur nel mantenuto rigore delle forme, di rimediare alle non infrequenti lacune svoltosi in giudizio di primo grado, in cui non sempre operano difensori e giudici specialmente qualificati.

La disciplina approntata, non ostante l’inevitabile tecnicismo delle tematiche che ne fanno parte (appello incidentale, devoluzione di questioni ed eccezioni non specificamente riproposte, nuove domande, nuove eccezioni, nuove prove, rimessione della causa dal secondo al primo grado), si presenta ora in forme lineari così da poter essere rispettate ed osservate da tutti gli operatori con maggiore facilità.

              Il Titolo III “Il giudizio davanti alla sezione tributaria della corte di cassazione è formato da tre disposizioni (artt. 97, 98, 99) che presentano aspetti sicuramente innovativi, mirando a risolvere l’attuale situazione di “crisi“ in cui versa il terzo grado di giudizio in materia. L’istituzione della Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha segnato un grande progresso. Ma l’alacrità dei suoi componenti, data la grande mole di gravami oltre il secondo grado, non consente l’ottenimento di risultati adeguati. In attesa di nuovi assetti ordinamentali, che necessitano però di modifiche a livello costituzionale, si è delineata per il terzo grado del processo tributario una disciplina uniforme e semplificata, prevedendo anche un numero fisso dei componenti la Sezione tributaria della Corte di cassazione e la costituzione all’interno di cinque sottosezioni e di un collegio unitariamente composto dai presidenti delle cinque sottosezioni per la decisione delle questioni di massima di particolare importanza, così da privilegiare la formazione di una nomofilachia mirata in grado di eliminare in radice i contrasti inconsapevoli di decisioni e costituire linee d’indirizzo idonee a scoraggiare inutili accessi al terzo grado. Le regole procedurali sono contenute nell’articolo 98, mentre nell’art. 99 viene aggiornata la disciplina del giudizio di rinvio, con opportuni adeguamenti anche riguardo ai termini, così da sintonizzarli con quelli ultimamente stabiliti per il processo civile.

              Il Titolo IV “La revocazione, è costituito da 6 articoli (artt. 100 – 105), che preservano, con adeguati aggiornamenti e lievi modifiche, suggerite dall’esperienza dottrinale e giurisprudenziale, la regolamentazione contenuta nel d. lgs. n. 546/1992, che non ha dato luogo a inconvenienti applicativi.

6.Il libro quarto contiene la disciplina dei “Riti speciali”. Le norme che ne fanno parte sono ripartite in tre capi.

Il capo (“Esecuzione delle sentenze e giudizio di ottemperanza”) è formato da quattro articoli, che disciplinano, nell’ordine, la riliquidazione e riscossione a seguito di sentenze (art. 106), i rimborsi a seguito di sentenza (art. 107), il rilascio di copia di sentenza in forma esecutiva (art. 108) e il giudizio di ottemperanza (art. 109). Trattasi di una disciplina migliorativa di quella vigente, tendente a rendere ancora più funzionale la concreta esecuzione della sentenza, che, soprattutto attraverso il giudizio di ottemperanza, introdotto dal d. lgs. n 546/1992, ha comunque già dato ottimi risultati.

Il capo II (“Il procedimento cautelare”) è composto di 8 articoli, con i quali si è uniformizzata e generalizzata la disciplina del procedimento cautelare, attualmente contenuta negli artt. 47 e 47 bis del d. lgs. n. 546/1992 e negli artt. 19, comma 2, e 23, comma 3, del d. lgs. n. 472/1997. In particolare, è stata espressamente estesa la tutela cautelare anche ai giudizi d’appello e di revocazione (art. 110) e sono stati specificamente regolati i modi e le forme della tutela cautelare in pendenza di ricorso per cassazione (art. 111).

Il capo III (“Il procedimento di conciliazione in pendenza di giudizio”) si compone di quattro articoli (118, 119, 120, e 121), con i quali, in forma autonoma e collocazione volutamente terminale e residuale, si è delineata una nuovissima disciplina del procedimento di conciliazione, espressamente stabilendo che esso possa aver luogo durante la pendenza dell’intero giudizio, nelle forme e con le modalità appositamente studiate in modo da consentire alle parti tutte di addivenire ad una composizione conciliativa delle liti pendenti, superando così opportunamente la grave limitazione della legislazione vigente (art. 48 d. lgs. n. 546/1992), che ammette solo in primo grado la conciliazione nel processo tributario.

La nuova disciplina dovrebbe consentire la cessazione dell’inutile protrarsi di contenziosi, pur dopo mutati assetti legislativi, costituzionali e giurisprudenziali, così da evitare inutili sprechi di attività giurisdizionale.

7.Dall’analitica rappresentazione dei punti salienti della predisposta normativa, è possibile rilevare come essa adeguatamente si affianchi ratione materiae a quelle che attualmente regolano il processo civile e quello amministrativo, completando in tal modo la disciplina formale delle tre giurisdizioni, civile, amministrativa e tributaria.

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