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Mercoledì, 30 Luglio 2014 16:09

Edoardo Winspeare, alla ricerca dell'autenticità

Scritto da

di Luisa Campatelli

C’è tutta la delicatezza e la forza delle immagini, dei volti, dei dialoghi in salentino stretto e per questo sottotitolati nell’ultimo film di Edoardo Winspeare  “In Grazia di Dio”, intenso ritratto della Puglia e delle donne meridionali.

Il regista dai modi gentili, anche sul set,  in quel microcosmo dove- come ha raccontato lo stesso Winspeare- spesso  la gente viene trattata male, perché diventa luogo di lotte di potere , <Avete presente la metafora  sul potere del  film “Prova d’Orchestra” di Fellini?”. Ma quando si fanno film con pochi soldi, come nel mio caso, il minimo è essere gentili , creare un clima di armonia. Diciamo che è anche una questione di intelligenza, di furbizia…”>. In tanti hanno risposto martedì sera all’appuntamento con l’incontro con l’autore che ha preceduto la proiezione del film nell’ambito del cartellone “Una Banca e una Spiaggia Differenti”, varato dalla BCC San Marzano di San Giuseppe e dallo Yachting Club che, per il secondo consecutivo propone incontri ravvicinati con autori, registi, attori e scrittori, per favorire anche in piena estate un momento di aggregazione all’insegna della cultura.

Sul palco c’è anche il produttore cinematografico Alessandro Contessa, inseparabile compagno di viaggio di Winspeare, accolti e presentati dal direttore generale della BCC di San Marzano Emanuele Di Palma.

Come  spiega il regista, il film narra la storia di persone che per  salvarsi scelgono la terra, la famiglia. Quella famiglia che nonostante i conflitti e gli odi  dà sostanza al senso di appartenenza, all’essere  e sentirsi comunità. Soprattutto nei momenti difficili.

L’interpretazione anche questa volta è stata affidata ad attori non professionisti.

<Quello che cerco-  sottolinea Winspeare- è soprattutto l’autenticità. Ecco perché gli attori si esprimono nella lingua che parliamo sempre.  Il fascino dell’Italia sta anche nel fatto che questo Paese è come un continente in cui si parlano tante lingue diverse. Quello che io cerco di raccontare è proprio questa diversità, per poi arrivare a trasmettere sentimenti universali >.

<C’è stato un tempo in cui noi pugliesi –  prosegue il regista- non avevamo coscienza di essere pugliesi, così il nostro dialetto veniva scambiato per siciliano e noi stessi non avevano consapevolezza della nostra unicità. E’ accaduto con Domenico Modugno e con tanti altri…>.

C’è la Puglia, in questo film, e ci sono le donne, una in particolare, la protagonista, Celeste Casciaro, che è anche la moglie del regista.

<Ci siamo innamorati durante le riprese de “Il Miracolo”- ricorda Winspeare con un sorriso che lo fa sembrare un ragazzino, malgrado i baffi scuri – il film girato a Taranto.>

Celeste Casciaro sale sul palco e parla dell’orgoglio delle donne del Sud, della durezza del suo personaggio, una donna ferita che deve prendere decisioni gravi, come spesso capita alle donne <capaci di sopportare, di sacrificarsi, di mantenere i piedi per terra, di fronte a uomini che spesso rimangono piccoli.>

Applausi. Il film può incominciare.

 

Profili pratici e sviluppi giurisprudenziali a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 80/2014 in materia di omesso versamento Iva

Normativa

La disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto è ad oggi contenuta nel Decreto Legislativo n. 74/2000 che individua le fattispecie delittuose con riferimento alle violazioni in materia di obblighi dichiarativi documentali e di versamento.

Le fattispecie delittuose che in questa sede interessa analizzare sono disciplinate dall’art. 4 (infedele dichiarazione) e dall’art 5 (omessa dichiarazione) che richiedono rispettivamente una soglia di punibilità superiore ad euro  103.291,38 euro per la dichiarazione infedele, ed euro 77.468,53 per l’omessa dichiarazione.

Si precisa, altresì,  che nel quadro originario della riforma del 2000  non erano previste fattispecie delittuose riguardanti l’omesso versamento di imposte essendo state, tali sanzioni,  introdotte solo nel 2004 e nel 2006.

Ed infatti, originariamente il D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 741, rubricato “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”, si inseriva in un più ampio contesto di depenalizzazione dei reati minori, laddove obiettivo principale era quello di punire penalmente solo i comportamenti aventi un particolare grado di antigiuridicità e insidiosità in campo fiscale, lasciando nel campo delle sanzioni amministrative le violazioni tributarie di minore entità.

Solo nel 2004, l’art. 1, comma 414, della L. n. 311/2004 (Finanziaria per il 2005), ha integrato il quadro normativo delineato dal citato Dlgs. N. 74/2000 inserendo l’art 10 bis (Omesso versamento di ritenute certificate) con l’obiettivo di sanzionare con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versasse, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai soggetti sostituiti, per un ammontare superiore a € 50.000 per ciascun periodo di imposta.

Due anni dopo, l’ articolo 35, comma 7, D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, entrato in vigore il 4 luglio 2006,  ha introdotto nel contesto del predetto decreto l’articolo 10 ter  (Omesso versamento di Iva) che  punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi l’imposta sul valore aggiunto,  dovuta sulla base della dichiarazione annuale e  per un ammontare superiore a € 50.000, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.

A titolo esemplificativo si consideri che sono puniti quei soggetti che non provvedono al versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo fissato per il 27 dicembre (nell’arco del periodo di imposta il contribuente è tenuto a versamenti IVA mensili o trimestrali, nonché al versamento dell’acconto e del saldo, il delitto si perfeziona con l’omesso pagamento dell’IVA nel medesimo termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, e coincide pertanto con il 27 Dicembre dell’anno successivo rispetto a quello per il quale è dovuta l’IVA).

Tali reati hanno completato il quadro dei delitti tributari contenuti nel Titolo II ed hanno dato vita ad una serie di strumenti repressivi di violazioni in linea con quelli che sono sostanzialmente i doveri fondamentali a cui il contribuente è tenuto a conformarsi: l’obbligo di presentazione della dichiarazione (Capo I dei delitti in materia di dichiarazione), l’obbligo di tenuta e conservazione della documentazione fiscale (Capo II dei delitti in materia di documenti) e l’obbligo di pagamento delle imposte (Capo II dei delitti in materia di pagamenti).

Successivamente, nel 2011, in un’ottica di inasprimento delle sanzioni penali, con modifica legislativa intervenuta con il D.L. n. 138/2011 (convertito nella l. 148/2011)  è stata disposta una riduzione della soglia di punibilità delle condotte delittuose previste agli artt. 4 e 5 d. lgs. 74/2000 ad euro 50.000 ed euro 30.000.

Dunque, secondo quanto disposto dal D.L. n. 138/2011, a decorrere dal 17 settembre 2011 per  l'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 (infedele dichiarazione) è punito con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 50.000,00 euro e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro.

Per l’'art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000 (omessa dichiarazione), così come modificato dal D.L. n. 138/2011  punisce con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000,00 euro.

Orbene, già da un’analisi prima facie del quadro complessivo appena sopra delineato, appare evidente che l’abbassamento delle soglie indicate negli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 74/2000 ha donato armonia ed equilibrio ad un contesto in cui, anteriormente alle modifiche introdotte nel 2011, relativamente al reato di omesso versamento IVA (soglia di punibilità di euro 50.000) era previsto un trattamento sfavorevole rispetto a quello delle fattispecie di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 74/2000, penalmente rilevanti solo con il superamento della soglia di punibilità stabilita, rispettivamente, in euro 103.291,38 e in euro 77.468,53 di imposta evasa.

Premesso il fondamento legislativo sul quale si incardina tutta la questione costituzionale appresso esposta, è ora possibile addentrarsi nella questione in oggetto, procedendo ad un’analisi ed una successiva valutazione della sentenza costituzionale. 

Con ordinanza del 17 settembre 2013 il Tribunale di Bergamo riteneva la  violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione in relazione  all’art. 10-ter del Dlgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui, in relazione ad omissioni di versamenti Iva realizzatesi fino al 17 settembre 2011, è prevista una soglia di punibilità di euro 50.000, inferiore a quelle stabilite, originariamente e fino all’intervento modificativo concretizzatosi con D.L. n. 138/2011 (conv. nella L. n. 148/2011) per la dichiarazione infedele e l’omessa dichiarazione degli artt. 4 e 5 del medesimo decreto legislativo, prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 138 del 2011 (rispettivamente euro 103.291,38 ed euro 77.468).

Secondo il Tribunale di Bergamo, fino alle modifiche apportate dal Dl 138/2011 (in vigore dal 17 settembre 2011), la soglia di punibilità prevista per i reati di infedele dichiarazione ( art. 4) e omessa presentazione  (art. 5) era di gran lunga superiore rispetto a quella prevista per l'omesso versamento dell'Iva. Infatti per l'omessa dichiarazione era necessario un superamento di 77.468 euro e per la dichiarazione infedele di oltre 103.000 euro, mentre per il delitto di omesso versamento Iva era ed è sufficiente il superamento di una soglia pari a 50.000 euro con la <<paradossale>> conseguenza che il contribuente che dopo aver presentato la dichiarazione annuale IVA  ometta il versamento dell’imposta, sia soggetto ad un trattamento più sfavorevole rispetto a quello riservato al contribuente che non presenti la dichiarazione o presenti una dichiarazione infedele, occultando il debito di imposta.

Secondo il Tribunale di Bergamo, dunque, tale disparità di trattamento si poneva in evidente contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

Con sentenza n. 80/2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10-ter (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma della Legge 25 giugno 1999, n. 205, articolo 9), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38.

La norma censurata, nel prevedere, per effetto del richiamo all'art. 10- bis dello stesso d.lgs., una soglia di punibilità più bassa (50,000 euro) di quelle previste  (anteriormente alle modifiche introdotte con il d.l. n. 138 del 2011, aggiunto dalla legge di conversione n. 148 del 2011) per i reati di omessa dichiarazione (77.468,53 euro) e di dichiarazione infedele (103.291,38 euro), lede il principio di uguaglianza per le conseguenze sanzionatorie palesemente illogiche che ne derivano. 

Secondo la Corte, infatti, "il contribuente che, al fine di evadere l’IVA, presenta una dichiarazione infedele, tesa ad occultare la materia imponibile, o non presenta affatto la dichiarazione, tiene una condotta certamente più “insidiosa” per l’amministrazione finanziaria - in quanto idonea ad ostacolare l’accertamento dell’evasione (e, nel secondo caso, a celare la stessa esistenza di un soggetto di imposta) - rispetto a quella del contribuente che, dopo aver presentato la dichiarazione, omette di versare l’imposta da lui stesso autoliquidata (omissione che può essere dovuta alle più varie ragioni, anche indipendenti da uno specifico intento evasivo, essendo il delitto di cui all’art. 10-ter a dolo generico)”.

La Corte ha rilevato che nel caso in cui l'IVA dovuta si situi nell'intervallo tra le soglie previste dai citati artt. 4 e 5 da un lato, e 10 ter dall'altro, ne  conseguirebbe un trattamento deteriore per chi ha regolarmente presentato la dichiarazione IVA senza versare l'imposta dovuta e dichiarata rispetto a chi non l’ha presentata o l'ha presentata infedele, senza comunque versare l'imposta.

Orbene, secondo la disciplina antecedente alla pronuncia della Consulta, per un contribuente debitore verso l'Erario ai fini IVA per un importo superiore a 50.000 euro ma inferiore a 77.468,53 risultava decisamente più "conveniente"  omettere del tutto la dichiarazione piuttosto che presentarla regolarmente ed omettere il versamento, perché nel primo caso non risulterebbe commesso alcun tipoo di reato, essendo l'imposta evasa inferiore alla soglia di punibilità prevista dall'art. 5, mentre nel secondo caso sarebbe incorso nel delitto di cui all'art. 10-ter.

Allo stesso modo, era più vantaggioso per il contribuente omettere di dichiarare elementi attivi della base imponibile IVA corrispondenti ad una imposta evasa inferiore a 103.291,38 euro, rispetto alla presentazione di una dichiarazione contenente tutti gli elementi per la determinazione dell'obbligazione tributaria, seguita però dal mancato versamento.

Con la conseguenza, evidentemente irragionevole, che quanti decidevano di occultare (in tutto o in parte) materia imponibile venivano a trovarsi in una condizione più favorevole nonostante avessero tenuto una condotta certamente più “insidiosa” per l’amministrazione finanziaria, in quanto idonea ad ostacolare l’accertamento dell’evasione, rispetto a chi, invece, dichiarava fedelmente tutti gli elementi dell'obbligazione tributaria salvo poi omettere il versamento dell'imposta dichiarata, magari solo per ragioni contingenti legate alle difficoltà del ciclo economico.

Per questo si è ritenuto sussistente la lesione del principio di eguaglianza, reputando come “incontestabilmente più gravi sul piano dell'attitudine lesiva degli interessi del fisco” le condotte di cui agli artt. 4 e 5, rispetto a quella dell'art. 10 ter (come emerge dal raffronto delle rispettive pene edittali e dalla maggiore insidiosità delle prime rispetto alla seconda).

La Corte ha concluso, affermando che” … al fine di rimuovere nella sua interezza la riscontrata duplice violazione del principio di eguaglianza è necessario evidentemente allineare la soglia di punibilità dell’omesso versamento dell’IVA – quanto ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011 – alla più alta fra le soglie di punibilità delle violazioni in rapporto alle quali si manifesta l’irragionevole disparità di trattamento: quella, cioè, della dichiarazione infedele (euro 103.291,38).”

Nuova giurisprudenza

Successivamente alla pubblicazione della sentenza in questione, sempre in tema di omesso versamento IVA, la Cassazione ha già fatto menzione della decisione costituzionale, equivalente ad una modifica normativa,  in due recentissime sentenze del 13 giugno 2014, n. 25171 e del 13 giugno 2014, n. 25186, tuttavia applicando la predetta pronuncia soltanto nella prima.

Ed infatti, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 13 giugno 2014 n. 25171 ritiene che  <<non avendo l'imputato tempestiva consapevolezza dell'obbligo penalmente rilevante a suo carico, non sussiste l'elemento psicologico>> e pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata  perche' il fatto non sussiste, essendo l'imposta di cui il ricorrente ha omesso il versamento (pari ad euro 73.457,00 per l'anno 2005) inferiore alla "soglia" cui fa riferimento la sentenza della Corte Costituzionale.  Ed infatti, a fondamento di tale pronuncia la Corte ha correttamente considerato che  pur essendo l'imputato obbligato al pagamento dell'Iva gia' prima del luglio 2006, non puo' essere applicata la sanzione penale per condotte per le quali non era prevedibile al momento della loro commissione l'applicazione della suddetta sanzione (si veda anche sul punto Cass. 23 giugno 2014, n. 27070 ; Cass 10.07.2014 n. 30297 in cui  è stato dichiarato l’ annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato in quanto  l'importo dell’Iva evasa  non era superiore ad euro 103.291,38,  non risultava superata la soglia di punibilita').

In senso contrario, lo stesso giorno, con sentenza del 13 giugno 2014  n. 25186, la Suprema Corte,  con riferimento all’omesso versamento di imposta (pari ad euro 105 445 00) nell’anno 2010,  ha evidenziato che l'imposta di cui la ricorrente ne ha omesso il versamento è superiore alla "soglia" cui fa riferimento la sentenza costituzionale, rilevando altresì, che l'omissione riguarda l'anno 2010, per cui l'imposta andava versata, in forza della Legge 29 dicembre 1990, n. 405, articolo 6, comma 2, il 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento, vale a dire, nel caso di specie, il 27 dicembre 2011.  Come è stato precedentemente precisato, l’ultimo anno di riferimento per il quale la pronuncia è rilevante è il 2009 (scadenza 27 dicembre 2010) e pertanto, nel caso di specie, correttamente la Corte ha applicato la normativa.

Analisi generale e profili pratici della pronuncia

Tale pronuncia comporterà  delle immediate conseguenze sotto un profilo pratico, non essendo più sanzionabile penalmente chi ha omesso di versare Iva:

  • relativa ai periodi di imposta 2005 (scadenza 27 dicembre 2006), 2006 (scadenza 27 dicembre 2007), 2007 (scadenza 27 dicembre 2008); 2008 (scadenza 27 dicembre 2009); 2009 (scadenza 27 dicembre 2010), ferma restando ovviamente l'eventuale intervenuta prescrizione per taluna di tali fattispecie,
  • per un importo superiore a 50.000 ma inferiore a 103.291,38 euro;
  • se l'eventuale sentenza di condanna non sia già passata in giudicato.

L’ultima annualità per la quale la pronuncia è rilevante è il 2009, il cui termine di consumazione del reato omissivo era il 27.12.2010.

Per valutare le condotte non punibili dovrà farsi riferimento alla data di commissione del reato, cioè il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in contestazione.

In relazione alla formula assolutoria da adottarsi  si ritiene che quella più idonea sia rappresentata dall'insussistenza del fatto.

Conseguentemente alla declaratoria d’illegittimità costituzionale, la soglia di punibilità per la sanzionabilità penale,  con riguardo ai soli anni d'imposta fino al 2010, è di 103.291,38 euro e pertanto, il mancato superamento della predetta somma comporta l’inesistenza di uno degli elementi costitutivi del reato.

Non sarebbe corretta la formula del non essere il fatto più previsto dalla legge come reato, perché la sentenza d’illegittimità costituzionale determina l'insussistenza ab origine degli elementi costitutivi del reato, tra i quali è compreso il mancato superamento della soglia.

Vi è un ultimo profilo da segnalare, rispetto al quale sarà opportuna una riflessione più articolata (e che in questo contributo non è possibile compiere).

L’incostituzionalità ha riguardato la fattispecie dell’art. 10 ter, mentre continuano a configurare reato le ipotesi di omesso versamento delle ritenute certificate superiori a 50.000 euro antecedenti al 2011.

La sentenza non può avere effetti diretti sul giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10 bis per i fatti commessi fino al 17.7.2011, per somme non versate il cui ammontare è oggetto della questione di legittimità costituzionale accolta dalla Corte con la sentenza commentata.

La pronuncia si fonda su circostanze specifiche del debito IVA, che ha come parametro di comparazione le fattispecie di cui agli artt. 4 e 5 d. lgs. 74/2000 (aventi a oggetto, appunto, la dichiarazione IVA e non la dichiarazione modello 770 relativo alle ritenute certificate).

Non si esclude che possa essere prospettata una questione di costituzionalità rispetto alla fattispecie di cui all’art. 10 bis, il cui unico fondamento potrebbe consistere nella diversità di trattamento di inadempimenti fiscali aventi la medesima gravità, quello IVA e quello delle ritenute certificate.

Conclusioni

In conclusione,  la Corte Costituzionale, al fine di rimuovere la riscontrata violazione del principio di eguaglianza ritiene che si debba procedere ad una allineamento della soglia di punibilità dell’omesso versamento dell’IVA (relativamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011 e dunque con riguardo agli anni d'imposta fino al 2010)  alla più alta fra le soglie di punibilità delle violazioni in rapporto alle quali si manifesta l’irragionevole disparità di trattamento: quella, cioè, della dichiarazione infedele (euro 103.291,38). Dal 2010 in poi si applicano, invece, le nuove soglie di punibilità introdotte dal D.L. n. 138/2011, per cui il reato scatta se l'imposta evasa è superiore a 50.000,00 euro.

 

 

 

Avv. Maurizio Villani

Dott.ssa Antonella  Villani

 

 

AVV. MAURIZIO VILLANI

Avvocato Tributarista in Lecce

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

www.studiotributariovillani.it- e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.


Martedì, 29 Luglio 2014 18:00

Pini abbattuti,l'Amiu

Scritto da
Sette pini abbattuti in via Pio XI, la protesta di cittadini e associazioni alla ricerca di una ragione che giustificasse un'azione apparentemente ingiustificabile. A parziale chiarimento della vicenda interviene l'Amiu con una nota stampa.
<Gli abbattimenti di alberi ad alto fusto- scrive l'Amiu- non sono previsti dal contratto di servizio che lega
Amiu SpA e Comune ma sono disposti volta per volta dagli uffici comunali competenti. Nel caso
specifico, quindi, l’azienda ha rispettato un preciso mandato della direzione Ambiente, corredato
dalla relazione di un agronomo che certificava la necessità dell’intervento.
Gli alberi abbattuti, in ogni caso, saranno sostituiti con altre essenze arboree.>

“Renzi sostiene che l’Ilva sia questione nazionale. Ha ragione, ma alle parole devono seguire i fatti e l'Ilva non è l’unica grande vertenza che incombe su Taranto”. Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia, Pietro Lospinuso.
“Domani – prosegue - si terrà la manifestazione per la raffineria, che dà lavoro a circa 500 persone dirette e altrettante indirette a cui sono vicino ed esprimo la mia solidarietà. Oggi, invece, a Gela Sindaci, sindacati, cittadini manifesteranno uniti contro  l’annuncio dell’Eni di voler bloccare gli investimenti, così come auspicato anche dal vescovo. Perché Taranto, appunto, non è solo Ilva, da cui dipende tra l’altro un intero indotto di riferimento, fatto di piccole e medie imprese, che stanno subendo la crisi dello stabilimento e dell’intero settore con dipendenti in attesa dello stipendio da mesi. Solo questo basta per definire i contorni di una vera e propria emergenza occupazionale ed economica. Assistiamo anche ad un inspiegabile ostruzionismo da parte delle istituzioni locali agli investimenti dell’Eni per la raffineria e per il progetto Tempa Rossa: investimenti che ammontano a circa 320 milioni di euro solo su Taranto e che avrebbe garantito 300 posti di lavoro. Una linea seguita dal Comune, anche dopo l’autorizzazione concessa dal ministero, che si pone in netta contraddizione con gli indirizzi decisi dallo stesso ente quando in passato diede il suo parere favorevole al progetto”.
“Non possiamo condividere le preoccupazioni sui rischi ambientali – evidenzia l’esponente del PdL-FI - giacché il traffico petrolifero di Taranto sarebbe di gran lunga inferiore a quello di tante altre città italiane ed il ministero ha autorizzato il progetto solo a condizione che non si superi l’attuale livello di emissioni. Tagliare le gambe all’iniziativa – in un momento in cui l’Eni sta chiudendo le raffinerie in tutta Italia perché in rosso nei bilanci - rappresenta una scelta scellerata per il nostro territorio che ha già perso metà flotta di Ever green e la Mercegaglia, per citarne solo alcune. Abbiamo anche dei pericolosi precedenti a farci impensierire sul futuro di Taranto: lo stesso copione si seguì, infatti, anche per l’Enipower, progetto strategico che avrebbe dato lavoro a centinaia di persone, prima approvato e poi bocciato dal Comune di Taranto. Con il brillante risultato di aver perso 300 milioni di euro di investimenti e 500 posti di lavoro. Per questo ci appelliamo al premier Renzi affinché valuti l’opportunità di intervenire anche a tutela dell’indotto petrolifero e dello sviluppo portuale. Un porto frequentato e trafficato, in linea con gli standard ambientali e sanitari, non può che giovare a tutta la nostra economia, dalla ristorazione al commercio”.
“Diversamente – conclude Lospinuso - rischiamo che vengano cancellati i segmenti produttivi di Taranto, mettendo in ginocchio imprese e lavoratori, per colpa di ritrosie ideologiche prive di fondamento che hanno già chiuso le porte ad altre importanti occasioni di crescita e sviluppo economico del territorio”.

<Sull'Orchestra Magna Grecia, come sulle altre ICO della Puglia, manterremo l'impegno.- è quanto scrive in una nota stampa il consigliere regionale Pd Michele Mazzarano.
In questi giorni di preparazione dell'assestamento di bilancio, che discuteremo e approveremo in Consiglio,- sottolinea Mazzarano- abbiamo condiviso con l'Assessore Silvia Godelli e con i consiglieri di Taranto, Bari e Lecce, la necessità di un'apposita destinazione finanziaria straordinaria alle ICO (Istituzioni Concertistiche Orchestrali) pugliesi per far fronte alle situazioni di criticità in cui versano.
Anche l'Orchestra Magna Grecia, istituzione blasonata e riconosciuta a livello nazionale, potrà beneficiare di tale possibilità.
L'impegno del Consiglio regionale - conclude Mazzarano-è mirato a far fronte alle situazioni debitorie ma soprattutto alla stabilita' lavorativa dei musicisti di tutte le ICO pugliesi>. 

La Fondazione SAN RAFFAELE CITTADELLA DELLA CARITA’ di TARANTO eroga per il sesto anno consecutivo  quattro  borse di studio della cifra di 1.000 euro cadauna, per un totale  di 4.000 €  per l’anno scolastico 2014/15,  a:

·         N. 2 studenti frequentanti le classi quarta e quinta  della Scuola Secondaria Superiore

·         N. 1 studente frequentante il Seminario Arcivescovile “Poggio Galeso”

·         N. 1 studente frequentante la LUMSA o l’Istituto Romano Guardini

·         N.1 studente frequentante il Centro di Formazione professionale “Mons. G.Motolese” di Malindi, Kenya, Africa.

 

Tutta l’attività del  corrente anno è realizzata in collaborazione con l’Arcidiocesi di Taranto. In occasione delle cerimonia di premiazione della quarta edizione, il 5 novembre 2012, l’Arcivescovo di Taranto, mons. Filippo Santoro, concludendo la cerimonia, disse:  “E’importante   mantenere viva la memoria di una personalità che è stata straordinaria sia per la Chiesa che per la città di Taranto. In questo momento abbiamo bisogno di esempi che ci aprano l’intelligenza e il cuore al bene comune, perciò  un concorso come questo rappresenta un momento interessante soprattutto per le nuove generazioni, perché  i ragazzi abbiano dinanzi agli occhi il positivo per affrontare le sfide del presente”.

 

Questo è lo spirito che guida il CDA della Fondazione, che vuole continuare a tenere vivo il ricordo di mons. Motolese,  grande testimone del 900, determinante nella storia, nello sviluppo sociale e nella spiritualità della città di Taranto per un periodo di tempo lunghissimo.  Ogni anno la cerimonia si tiene  il 5 novembre, suo genetliaco,  per stringersi idealmente alla sua figura, e  per esprimere riconoscenza per il suo operato. Il futuro si costruisce sulle fondamenta delle memoria storica, e si nutre dell’amore verso la propria terra, le proprie origini, le certezze del passato. I giovani hanno bisogno di conoscere le grandi figure che hanno caratterizzato la storia della città,  e che hanno donato tutto di sé per il bene comune.  Era questo mons. Motolese, un uomo che si spendeva per gli altri, che ha fatto del cristianesimo incarnato nel sociale il proprio impegno diuturno, che ha testimoniato con l’esempio l’amore per Cristo e la Chiesa Universale. 

La traccia del corrente anno, scelta dall’arcivescovo mons. Filippo Santoro, di concerto con il CDA della Cittadella della Carità, verte su : Taranto città di frontiera, città di accoglienza; San Cataldo patrono dei forestieri.  Gli studenti, per partecipare all’assegnazione delle Borse di studio, dovranno presentare un elaborato, a scelta tra  Articolo giornalistico /Tema o  Realizzazione multimediale entro le ore 12 del 22 ottobre 2014. La cerimonia di premiazione verrà effettuata mercoledì, 5 novembre 2014, alle ore 10.30.

Per partecipare al concorso gli studenti interessati possono rivolgersi al proprio Istituto di riferimento o chiedere informazioni all’ufficio U.R.P. – dott.ssa Gabriella Ressa, email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , tel 099/4732294 (preferibilmente di mattina). Info sul sito della Fondazione San Raffaele Cittadella della Carità: www.cittadelladellacarita.it

 

Aveva chiesto ad un'anziana pensionata quasi 3mila euro spacciandosi per amico di un suo nipote bisognoso di una somma di danaro destinata allo sblocco di un indennizzo. Ben vestito, dai modi gentili, senza alcuna inflessione dialettale, quell'uomo  dall'apparente età di 30 anni era quasi riuscito a convincere la malcapitata pensionata, ma grazie alla residua diffidenza della signora e  all'immediato intervento della Polizia il "piano" è andato a monte. L'ennesimo tentato raggiro che avrebbe dovuto vedere come vittima una 85enne è accaduto a Martina Franca ieri mattina. Ad aver allertato le Forze dell'Ordine è stato il direttore dell'Istituto di credito presso cui  la  donna si era recata per prelevare quanto l'ignoto truffatore le  aveva chiesto. Stando alla ricostruzione dei fatti operata dalla Questura, la pensionata sarebbe stata avvicinata dal sedicente amico del nipote subito dopo esser uscita da una chiesa. Carpita abilmente la fiducia della signora, l'uomo avrebbe sostenuto di aver bisogno  di 2.800 euro che dovevano servire per pagare l'onorario di un notaio che, a sua volta, avrebbe dovuto emettere un assegno a favore del fantomatico nipote della donna come indennizzo per un incidente stradale. Per risultare credibile, il truffatore si sarebbe messo in contatto telefonicamente con un complice che, fingendo di essere il familiare in questione, avrebbe rassicurato l'85enne invitandola a recarsi in banca per prelevare la  somma richiesta. Seppur dubbiosa, l'anziana avrebbe accettato di farsi accompagnare dal malvivente nell'Istituto bancario, dove però il tentato raggiro ha cominciato a sgretolarsi. Messo al corrente della situazione proprio dalla pensionata, il direttore della banca  non credendo alla storiella del notaio, del nipote e dell'indennizzo ha subito segnalato ogni cosa alla Polizia. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti non sono però riusciti a rintracciare il truffatore il quale, evidentemente, intuito che il suo disegno criminoso era ormai fallito aveva ritenuto di dileguarsi. Alla luce dell'episodio, sono state avviate indagini volte ad identificare il protagonista della vicenda. Ma non  solo. La Questura ricorda che è a disposizione il vademucum "Non ci casco" che, rivolto proprio ad anziane vittime di raggiri, aiuta a capire come comportarsi in situazioni simili a quella che visto coinvolta l'85enne di Martina.

Pubblichiamo di seguito il vademecum.

“VADEMECUM” CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI

 

Buongiorno signora, sono un amico di suo figlio che mi deve dare dei soldi per l’acquisto di un computer e mi ha detto di passare da lei...” questa è soltanto una delle tante scuse che ormai quasi quotidianamente, i truffatori adoperano nei confronti di anziani o di persone sole.

Falsi appartenenti alle forze dell’ordine, assistenti sociali, sacerdoti,sono molti i travestimenti che i truffatori professionisti usano per ingannare le persone più deboli

Le vittime di questi raggiri in costante aumento nel nostro paese, sono soprattutto gli ultrasessantenni che, grazie all’abilità di questi malviventi, cadono con più facilità nella loro trappola.

 

 

Le banche e le poste sono sicuramente fra le mete più ambite dei truffatori che aspettano, solitamente, le loro vittime all’esterno degli istituti con l’obbiettivo di farsi consegnare il denaro appena prelevato. Le modalità per raggirare le persone sono disparate.

Succede spesso che una persona anziana dopo aver fatto un prelievo venga seguita da qualcuno che, poco dopo, si presenta come un funzionario di banca.

In genere il finto funzionario suona il campanello di casa dicendo che potrebbe esserci stato un errore da parte della banca e che è necessario fare una verifica sul numero di serie delle banconote appena ritirate per accertarsi che sia tutto a posto. A quel punto l’anziano consegna i soldi e il truffatore,fingendo di contarli o controllarli, con estrema abilità, li sostituisce con banconote false.

Per questo ricordate sempre che nessun funzionario di banca vi cercherà mai a casa per controllare le banconote o i numeri seriali delle  stesse.

 

 

 

·     FALSA EREDITÀ

Stessa procedura per quanto riguarda una falsa eredità da consegnare.

In questo caso il truffatore cerca un vecchio amico a cui dovrebbe consegnare del denaro relativo ad una eredità.

Ferma una persona anziana per chiedere informazioni sull’amico, ma nessuno sa niente finché un passante, complice del truffatore, si ferma e dice che quella persona è morta. A quel punto viene prospettata all’anziano la possibilità che l’eredità possa essere elargita a lui ma per farlo serve un anticipo per il notaio. Ovviamente la cifra deve essere pagata subito.

 

 

·     RIPULIRVI LA GIACCA

Molto più diffusa e più vecchia è la truffa del gelato o del caffè sulla giacca.

Nella maggior parte dei casi i malviventi che mettono in atto questa truffa sono donne con bambini, ma a volte anche ragazzi che, con un gelato o un caffè in mano, urtano la vittima designata facendoglielo cadere sulla giacca.

Poi, con la scusa di ripulirla, la invitano a togliersela e gli rubano il portafogli.

 

·     FALSA BENEFICENZA

In questo caso il protagonista è quasi sempre un signore ben vestito in genere sui 50, 60 anni circa,spesso con accento straniero,che si finge un medico o un rappresentante di una casa farmaceutica alla ricerca di un deposito per donare medicinali a scopo di beneficenza.

Ferma la vittima per strada, normalmente in quartieri borghesi, e

gli chiede informazioni su questo deposito. La persona fermata ovviamente non sa dargli nessuna indicazione. Guarda caso subito

dopo passa una seconda persona che finge di sapere dove si trova il deposito ma dice che è stato chiuso.

La donazione allora può avvenire solo tramite notaio ma serve un anticipo in danaro che la persona incaricata della beneficenza non ha a disposizione in quel momento.

L’anziano fermato per strada viene convinto che se dà un contributo alla beneficenza può avere anche una percentuale ad una condizione: di fornire il denaro necessario per il notaio. A quel punto la vittima, ormai convinta, viene anche accompagnata a ritirare una discreta cifra (che di solito si aggira su qualche migliaio di euro).

Poi viene fatta salire sull’auto insieme ai due “compari” per andare dal notaio.

Durante il tragitto i truffatori si ricordano che sicuramente servirà una marca da bollo, quindi si fermano dinanzi ad un ufficio postale o tabaccaio e chiedono alla vittima di andare ad acquistarla. Appena la vittima scende dal mezzo, ovviamente i malviventi fuggono.

 

·     FALSI FUNZIONARI ED IMPIEGATI

I malviventi che si spacciano per falsi funzionari o impiegati generalmente si presentano alla porta di persone anziane con la scusa di dover verificare la posizione pensionistica o contributiva; ovvero per controllare i contatori del gas della luce e del telefono, ma in realtà il loro scopo è quello di raggirare le persone facendosi consegnare soldi, sottraendo beni o altre cose di valore. Ricordatevi che prima di fare dei controlli nelle case gli enti competenti avvisano i cittadini affiggendo dei cartelli all’interno della loro sede istituzionale vale a dire Comune, Provincia ecc.

 

DECALOGO CONTRO LE TRUFFE... E NON SOLO

·     Prima di aprire la porta ad uno sconosciuto, anche se veste l’uniforme o dichiara di essere dipendente di azienda di pubblica utilità,è necessario verificare da chi è stato mandato e per quali motivi.

·     Importantissimo accertarne l’identità richiedendo un documento e tesserino aziendale. Se non si ricevono rassicurazioni, non bisogna aprire la porta per alcun motivo e la prima cosa da fare è chiamare il “113”.

·     Ricordare sempre che nessun ente o azienda di pubblica utilità manda personale a casa per il pagamento delle bollette per rimborsi.

·     Nessun ente manda personale a casa per sostituire banconote false date erroneamente.

·     Non fermarsi mai per strada per dare ascolto a chi offre facili guadagni o a chi chiede di poter controllare i nostri soldi o il nostro libretto della pensione anche se chi ci ferma e ci vuole parlare è una persona distinta e dai modi affabili.

·     Nel corso di operazioni di prelievo o versamento in banca o in un ufficio postale, possibilmente è sempre bene farsi accompagnare, soprattutto nei giorni in cui vengono pagate le pensioni o in quelli di scadenze generalizzate.

 

·     Se qualcuno ha il dubbio di essere osservato all’interno della banca o dell’ufficio postale è opportuno farlo presente agli impiegati o al personale di vigilanza. Se questo dubbio assale per strada la prima cosa da fare è quella di entrare in un negozio o cercare un poliziotto ovvero una compagnia sicura.

·     Durante il tragitto di andata e ritorno dalla banca o dall’ufficio postale,con i soldi in tasca, mai fermarsi con sconosciuti e mai farsi distrarre.

·     Ricordare sempre che nessun cassiere di banca o di ufficio postale insegue per strada i clienti per rilevare un errore nel conteggio del denaro che ha consegnato.

·     Quando si utilizza il bancomat è bene essere prudenti: evitare di operare se ci si sente osservati.

·     Per qualunque problema e per chiarire qualsiasi dubbio chiamate subito il ‘113”, i militari saranno a vostra completa disposizione per aiutarvi.

·     In generale, per tutelarvi dalle truffe, vi consigliamo: diffidate sempre dagli acquisti molto convenienti e dai guadagni facili: spesso si tratta di truffe o di merce rubata;non partecipate a lotterie non autorizzate e non acquistate prodotti miracolosi o oggetti presentati come pezzi d’arte o di antiquariato se non siete certi della loro provenienza;non accettate in pagamento assegni bancari da persone sconosciute; non firmate nulla che non vi sia chiaro e chiedete sempre consiglio a persone di fiducia più esperte di voi.

 

QUANDO CHIAMI IL 113

Quando avete dei dubbi o sorgono dei problemi, ricordate che potete chiamare, a qualsiasi ora del giorno o della notte il numero di emergenza “113”, oppure, negli orari d’ufficio, l’utenza telefonica della Stazione Carabinieri del vostro comune.

 

All’Operatore che risponde alla vostra telefonata fornite, con calma, le seguenti informazioni:

Date il vostro nome e cognome, senza timore, perché i vostri dati personali saranno trattati con la massima riservatezza. Le richieste anonime possono creare ostacolo ad un pronto intervento dell’equipaggio Polizia di Stato od altra forza di polizia.

 

Dite da dove state chiamando e qual è il vostro numero telefonico, l’Operatore vi richiamerà qualora cadesse la linea.

Raccontate brevemente cosa è successo o cosa sta ancora accadendo, specificando il luogo del fatto.

Ascoltate attentamente le direttive che vi fornisce l’Operatore del 113 e non riattaccate il ricevitore finché lo stesso Operatore non ve lo dice.

 

TI CONSIGLIAMO, INOLTRE…

 

Se hai bisogno di una copia delle chiavi di casa rivolgiti, se possibile, ad un ferramenta di fiducia ed evita di scrivere nome ed indirizzo sul portachiavi.

Se perdi le chiavi, cambia subito la serratura!

Se abiti in un piano basso o in una casa indipendente, metti delle grate alle finestre oppure dei vetri antisfondamento.

Illumina con particolare attenzione l’ingresso e le zone buie. Se all’esterno c’è un interruttore della luce, proteggilo con una grata o con una cassetta metallica per impedire che qualcuno possa disattivare la corrente.

Cerca di conoscere i tuoi vicini, scambiatevi i numeri di telefono per poterli contattare in caso di prima necessità.

Non mettere al corrente tutte le persone di tua conoscenza dei tuoi spostamenti (soprattutto in caso di assenze prolungate).

Se abiti da solo, non fallo sapere a chiunque.

In caso di assenza prolungata, avvisa solo le persone di fiducia e concorda con uno di loro che faccia dei controlli periodici.

Non lasciare mai la chiave sotto lo zerbino o in altri posti facilmente intuibili e vicini all’ingresso. Non lasciare biglietti di messaggio attaccati alla porta che avvertono che in casa non c’è nessuno.

Considera che i primi posti esaminati dai ladri, in caso di furto, sono gli armadi, i cassetti, i vestiti, l’interno dei vasi, i quadri, i letti ed i tappeti.

Se hai degli oggetti di valore, fotografali e riempi la scheda con i dati considerati utili in caso di furto (il documento dell’opera d’arte).

Conserva con cura le fotocopie dei documenti di identità e gli originali di tutti gli atti importanti (rogiti,contratti, ricevute fiscali, etc.).

Nel caso in cui ti accorgi che la serratura è stata manomessa

o che la porta è socchiusa, non entrare in casa e chiama immediatamente il 113. Comunque,se appena entrato ti rendi conto

che la tua casa è stata violata,non toccare nulla, per non

inquinare le prove, e telefona subito al Pronto Intervento.

 

 

CONSIGLI UTILI PER COLORO CHE VIVONO ED OPERANO CON PERSONE ANZIANE SOLE

 

CONSIGLI PER FIGLI, NIPOTI E PARENTI

 

Non lasciate soli i vostri anziani, anche se non abitate con loro, fatevi sentire spesso ed interessatevi dei loro problemi.

Ricordate sempre loro di adottare tutte le cautele necessarie nei contatti con gli sconosciuti. Se hanno il minimo dubbio fate capire loro che è importante chiedere aiuto a voi, ai vicini di casa od alle Forze dell’Ordine.

Ricordate che, anche se non ve lo chiedono, hanno bisogno di voi.

 

CONSIGLI PER I VICINI DI CASA

 

Se nel vostro palazzo abitano anziani soli, scambiate ogni tanto quattro chiacchiere con loro. La vostra cordialità li farà sentire meno soli.

Se alla loro porta bussano degli sconosciuti esortateli a contattarvi per chiarire ogni dubbio. La vostra presenza li renderà più sicuri.

Segnalate alle Forze dell’Ordine ogni circostanza anomala o sospetta che coinvolga gli anziani vostri vicini di casa.

 

CONSIGLI PER GLI IMPIEGATI DI BANCA O UFFICIO POSTALE

 

Quando allo sportello si presenta un anziano e vi fa una richiesta spropositata di danaro contante, perdete qualche minuto a parlare con lui. Basta qualche piccolo accorgimento ad evitare dei drammi.

Spiegate agli anziani che all’esterno delle banche e degli uffici postali nessun impiegato effettua controlli, tanto meno si reca presso le loro case per effettuarli. Per ogni minimo dubbio, esortateli a contattarvi.

 

 

 

“Possiamo aiutarvi”

ad affrontare e risolvere i piccoli problemi di tutti i giorni

 

“Potete aiutarci”

a capire le vostre esigenze per orientare meglio le nostre attività

 

 

Martedì, 29 Luglio 2014 08:09

Sindacale

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Martedì, 29 Luglio 2014 08:02

credito

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