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Sabato, 13 Febbraio 2021 15:44

LA SENTENZA/ Il TAR di Lecce respinge il ricorso di ArcelorMittal contro l’ordinanza del sindaco “pericolo immanente e permanente per i tarantini” , entro 60 giorni lo spegnimento degli impianti inquinanti In evidenza

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 “Pericolo immanente e permanente” per i cittadini di Taranto dalle emissioni del siderurgico ArcelorMittal. Inoltre, ArcelorMittal non ha collaborato col Comune di Taranto dopo che il sindaco Rinaldo Melucci ha firmato mesi fa l’ordinanza sulle emissioni inquinanti. Lo afferma la prima sezione del Tar di Lecce disponendo con sentenza, pubblicata oggi, che entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento devono comportarsi le operazioni di spegnimento degli impianti del siderurgico di Taranto perché fonte di danni ambientali. “Gli adempimenti richiesti dal sindaco di Taranto - scrive Tar Lecce, prima sezione presieduta dal giudice Antonio Pasca % avrebbero richiesto anzitutto – in contesto di doverosa e leale collaborazione - una significativa attività di ulteriore indagine diagnostica sul piano tecnico e sul piano gestionale, preordinata alla individuazione delle criticità”. 

 

Invece la “nota di ArcelorMittal del 22 marzo 2020 si limita sostanzialmente ad affermare, in evidente contraddizione, rispetto all’evidenza storica e ai puntuali riscontri derivanti anche dalla relazione di Arpa Puglia, di non essersi verificate significative anomalie di funzionamento degli impianti nei periodi considerati (e ciò sulla base dei rilevamenti della rete interna) e di ritenere pertanto che gli eventi emissivi indicati non siano attribuibili all’attività dello stabilimento siderurgico”. Esaminando l’ordinanza del sindaco, impugnata sia da ArcelorMittal che da Ilva in amministrazione straordinaria, Tar Lecce afferma che anzitutto è stato chiesto alle due società - la prima gestore della fabbrica, la seconda proprietaria impianti -, “ciascuna per quanto di sua competenza, di individuare e localizzare le anomalie all’interno degli impianti di produzione e di eliminare le criticità”. Per il Tar, “l’adempimento di tale disposizione avrebbe dovuto comportare anzitutto una attività di analisi sia dal punto di vista tecnico degli impianti e del sistema di controllo e di monitoraggio, sia dal punto di vista di eventuali criticità gestionali”. Ma per il Tar “non si può dire” che ArcelorMittal e Ilva in as “vi abbiano ottemperato, ponendo in essere la dovuta attività di indagine preliminare”

 

 Circa la tesi dei legali di ArcelorMittal, secondo cui nei giorni 20-26 febbraio 2020 non si sarebbe verificata alcuna anomalia degli impianti, appaiono contraddette anzitutto dalla nota aziendale dove si  “porta a conoscenza che nelle prime ore di oggi 26 febbraio 2020 sono stati avvertiti, da una parte del personale dipendente AMI odori presumibilmente legati a gas. Le segnalazioni sono pervenute esternamente allo stabilimento in corrispondenza del parcheggio di Direzione e di quello della Portineria A”. Secondo il Tar, “deve ritenersi quindi provato che i fenomeni emissivi indicati nell’impugnata ordinanza sono stati determinati da malfunzionamento tecnico, difettosa attività di monitoraggio e di pronto intervento, nonché criticità nella gestione del rischio e nel sistema delle procedure di approvvigionamento di forniture e di negligente predisposizione di scorte di magazzino”. Secondo i giudici, “dalle risultanze acquisite, si evince altresì che tali criticità e anomalie possono ritenersi risolte solo in minima parte e che, viceversa, permangono astrattamente le condizioni di rischio del ripetersi di siffatti gravi accadimenti emissivi, i quali del resto non possono certo dirsi episodici, casuali e isolati. Permangono - ad esempio – le criticità connesse alla mancata sostituzione dei filtri MEEP, alla mancata copertura dei nastri trasportatori e dei parchi, nonché il difettoso e/o intermittente funzionamento della rete di rilevamento delle emissioni” scrive ancora la prima sezione Tar Lecce. I giudici rammentano poi che “l’ordinanza contingibile e urgente”, impugnata da ArcelorMittal e Ilva in as, “è volta a prevenire il ripetersi, via via più frequente, di immissioni in atmosfera in grado di determinare grave danno alla salute della popolazione residente, oltre che in considerazione dell’elevato allarme sociale che siffatti episodi emissivi determinano in una popolazione già assolutamente provata”. Per Tar Lecce, quindi, “proprio tale situazione comprova la piena sussistenza del presupposto grave pericolo per la salute e per la vita dei cittadini, che nel caso della città di Taranto deve ritenersi immanente e permanente”

Giornalista1

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