Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Preferenze sui cookie
Giornale di Taranto - BRACCIO DI FERRO/ Senza esclusione di colpi la replica (67 pagine) depositata dai legali di ArcelorMittal: ecco i passaggi salienti
Sabato, 01 Febbraio 2020 12:45

BRACCIO DI FERRO/ Senza esclusione di colpi la replica (67 pagine) depositata dai legali di ArcelorMittal: ecco i passaggi salienti In evidenza

Scritto da 
Vota questo articolo
(0 Voti)

“Pur nella ipotesi in cui si ritenesse che la protezione legale tutelasse soltanto condotte volte specificamente ad attuare il piano ambientale, sarebbe impossibile eseguire il contratto perché le obbligazioni di entrambi le parti includono le “attività e le misure di tutela ambientale e sanitaria previste nel Piano ambientale”. Peraltro l’attività produttiva nello stabilimento di Taranto e l’attuazione del Piano ambientale sono geneticamente, esecutivamente e funzionalmente inscindibili”. Lo dicono gli avvocati di ArcelorMittal nella replica di difesa presentata al Tribunale di Milano in vista dell’udienza del 7 febbraio, memoria che AGI ha avuto modo di visionare.

ArcelorMittal con l’atto di citazione presentato a Milano chiede il recesso dal contratto di fitto dell’ex Ilva adducendo una serie di ragioni. I commissari hanno risposto con un ricorso cautelare urgente finalizzato a bloccare l’uscita di ArcelorMittal. “La protezione legale - si specifica nella memoria di ArcelorMittal - tutelava lo stesso esercizio dell’attività industriale che è così divenuto impossibile in conseguenza della sua abrogazione”. Nella memoria, gli avvocati scrivono inoltre che “Am ha continuato a gestire l’impianto solo perché ha aderito alla “richiesta formulata dal presidente del Consiglio dei ministri di mantenere il normale funzionamento degli impianti e garantire la continuità produttiva” durante la negoziazione di un nuovo contratto con il Governo e i commissari straordinari” anche in base all’invito formulato dal Tribunale di Milano con decreto del 18 novembre scorso. E comunque AmInvestco, società di ArcelorMittal, “ha precisato che il proprio impegno era subordinato all’assenza di “provvedimenti penali ostativi o che, comunque, comportino il serio e concreto rischio di sanzioni penali”. 

 

 “Eliminata la protezione legale, l’attività dell’affittuario è costantemente è inevitabilmente esposta a contestazioni che possono giustificare l’imposizione di quegli stessi vincoli (in primis i sequestri penali causati da problemi ambientali) al cui venir meno è condizionata l’obbligazione di acquisto”. 

“L’eliminazione della protezione legale - si asserisce - rende impossibile il verificarsi delle condizioni a cui è subordinato il trasferimento dei rami di azienda che è il fulcro della intera operazione”. 

“La protezione legale - si scrive ancora - è un requisito essenziale e un presupposto logico di efficacia del contratto così che la relativa abrogazione “ha fatto venire meno il presupposto che giustificava il presupposto giuridico” .

Si ribadisce che Ilva ha fornito una “rappresentazione alterata dei presupposti di fatto rilevanti” dell’operazione atta a “viziare il processo formativo della volontà negoziale di Am”. 

Una delle motivazioni del dolo, è la vicenda dell’altoforno 2,per la quale la multinazionale imputa a Ilva il fatto di non aver descritto le reali condizioni dell’impianto, ovvero che era soggetto ad un nuovo sequestro senza facoltà d’uso da parte della Magistratura di Taranto con conseguente spegnimento. Rischio poi scongiurato il 20 settembre e il 7 gennaio scorsi con due distinti pronunciamenti del Tribunale del Riesame di Taranto che ha accolto i ricorsi presentati dai legali di Ilva in as. Gli avvocati di ArcelorMittal ribadiscono il “dolo omissivo” in quanto “le informazioni di cui si discute riguardano tematiche che sono state oggetto di (quantomeno insufficiente) disclosure nella fase precontrattuale”. Per gli avvocati, quanto evidenziato giustifica “l’annullamento del contratto per dolo delle ricorrenti a prescindere da “quanto disposto nell’ordnanza del 7 gennaio 2020 del Tribunale del Riesame di Taranto” su Afo2”.

Gli avvocati di ArcelorMittal ritengono “diffamatori” gli “asseriti danni a impianti di interesse strategico nazionale derivanti dalla presunta mala gestio di Am o dalle modalità con cui avrebbe inteso restituirli a Ilva”. Nella memoria gli avvocati scrivono, a supporto della loro tesi, che “i commissari straordinari”, quelli di Ilva che resta proprietaria degli impianti mentre ArcelorMittal è gestore in fitto, “non hanno insistito per la discussione e decisione del presente giudizio cautelare nemmeno dopo la scorsa udienza”. Ci si riferisce a quella fissata il 20 dicembre a Milano, che era già uno slittamento di quella (la prima) del 27 novembre. Udienza del 20 dicembre rinviata al 7 febbraio anche perché è intervenuto in quella sede un preaccordo tra ArcelorMittal e Ilva in as col quale le parti si impegnavano a negoziare il riassetto della società per tutto gennaio. Ma per gli avvocati di ArcelorMittal “nessun ragionevole operatore (tantomeno dei commissari di nomina governativa) lascerebbe degli impianti di interesse strategico nazionale per oltre “due mesi” nelle mani di uno spregiudicato imprenditore pronto a sabotarli e a danneggiarli”.  Per gli avvocati, “è ormai altrettanto evidente che le modalità di riconsegna degli impianti programmate da Am erano specificatamente atte “a preservarne l’integrità in pendenza della retrocessione dei rami di azienda” “.

 

“Am, andando ben oltre i propri obblighi contrattuali, sarebbe disposta a concordare - in buona fede e anche sotto la supervisione dell’ecc.mo giudicante - le modalità per garantire la più agevole restituzione dei rami di azienda e venire incontro alle esigenze di Ilva (mentre quest’ultima si è limitata ad opporre il proprio pervicace rifiuto a riprendere la gestione)”. E per gli avvocati, inoltre, “quand’anche il temporaneo spegnimento degli impianti avesse qualche ripercussione, non sussiste alcun elemento idoneo a dimostrare un “pericolo imminente e irreparabile” per lo stabilimento che giustifichi l’intervento cautelare ex art. 700 c.p.c”. Si osserva infine che “i lamentati rallentamenti della capacità produttiva sono dipesi da fattori indipendenti dalla volontà di Am, fra cui le vicende relative ad Afo2 e il generale andamento del ciclico mercato dell’acciaio e le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime conseguenti al sequestro del molo 4”. Si tratta del molo adibito allo scarico delle materie prime, sequestrato dalla Procura di Taranto dopo la tragedia di metà luglio, quando una tromba d’aria fece crollare in parte una gru provocando la caduta in mare e la morte dell’operatore che era nella cabina di guida. Sporgente a tutt’oggi sequestrato. 

 

“Il rischio di frustrare “lo scopo al quale era finalizzata la lunga procedura competitiva” per la vendita dei rami di azienda e lasciare “irrisolte le situazioni ambientali delle aree interessate” non deriva da condotte di Am, bensì da una precisa scelta governativa e politica diretta alla “riconversione e riqualificazione industriale” dello stabilimento di Taranto, attuata anche attraverso l’eliminazione della protezione legale, ossia delle “condizioni per la realizzazione dell’originario piano ambientale (e del piano industriale) nello stabilimento e nella area a caldo”. Questo è quanto scrivono gli avvocati di ArcelorMittal Romano Vaccarella, Giuseppe Scassellati Sforzolini, Ferdinando Emanuele, Roberto Bonsignore, Francesca Gesualdi, Roberto Argeri, Francesco Iodice e Andrea Mantovani nella memoria di 67 pagine, “è soltanto da queste scelte legislative (adottate in piena coscienza delle loro conseguenze sull’attività degli stabilimenti tarantini), come dall’ingiustificato rifiuto di accettare la restituzione dello stabilimento da parte delle ricorrenti”, Ilva in as, “e dall’indisponibilità governativa di trovare una soluzione a livello istituzionale, che deriverebbero i rischi paventati nel ricorso e nella memoria avversari a preteso (e insussistente) fondamento delle domande cautelari”

 

“Lungi dal manifestare “insofferenza per l’interesse pubblico”, Am ha soltanto rilevato che quest’ultimo non può giustificare la violazione delle generali regole sul contraddittorio nel processo civile; anzi, é anche nell’interesse pubblico che tali regole devono essere rispettate”. Lo scrivono gli avvocati di ArcelorMittal, replicando così alla Procura di Milano che nella sua memoria, presentata giorni fa, aveva appunto addebitato alla multinazionale “insofferenza” per l’interesse pubblico e ciò perché la stessa Procura ha preso posizione sul contenzioso tra ArcelorMittal e Ilva in as. Per gli avvocati, “le dichiarazioni rese al pubblico ministero” - ci si riferisce alle persone ascoltate a novembre scorso dopo l’apertura delle due inchieste da parte delle Procure di Milano e Taranto - “non hanno alcuna “valenza probatoria privilegiata” perché il pubblico attesta soltanto che sono state rese è certamente non attesta certamente la loro intrinseca veridicità, che semmai spetta al giudice del processo penale verificare nel contraddittorio fra le parti”. I legali di ArcelorMittal contestano poi i ricorsi ad adiuvandum presentati da Regione Puglia, Comune di Taranto e Codacons perché “non hanno chiarito, neppure nelle memorie autorizzate, quale sarebbe il loro necessario “rapporto giuridico sostanziale” con le ricorrenti che sarebbe pregiudicato dal  rigetto del ricorso, essendosi limitati a ribadire la propria natura di enti esponenziali di interessi pubblici o collettivi”.

 

 “Affermare che Am non si sia “nel passato mai veramente preoccupata” della “permanenza” della protezione legale, è assurdo e contrario a buona fede”. Senza contare le frequenti interlocuzioni con i commissari straordinari e gli esponenti del Governo, oltre sette mesi prima di inviare la lettera del recesso, Am ha pubblicamente comunicato che l’eventuale eliminzione della protezione legale avrebbe avuto un “impatto dirompente sul contratto”, impedendole “di proseguire l’attività produttiva presso lo stabilimento di Taranto”, nonchè legittimandola a esperire alcuni rimedi contrattuali e legali, incluso l’esercizio del diritto di recesso”. 

 

 “Dopo innumerevoli giri di valzer le ricorrenti... non escogitano nulla di meglio che aggrapparsi alla solita ciambella sgonfia della “inutilità” dello scudo penale quale “doppione” dell’esimente ex art. 51 c.p.”. “Chiariamo per l’ennesima volta - scrivono gli avvocati - che la protezione legale”, il famoso scudo abolito da un nuovo decreto legge lo scorso anno in fase di conversione, “non aveva, nè poteva avere, ad oggetto soltanto l’attività intrinsecamente attuativa del solo Piano ambientale ma anche e soprattutto l’attività produttiva che doveva e dovrebbe svolgersi contestualmente”. E infine, dicono ancora i legali,”come si fa seriamente a sostenere che la protezione legale sarebbe inutile o irrilevante per l’attività produttiva se anche nei giorni scorsi la Procura della Repubblica di Taranto “ha chiesto di non procedere per tre fascicoli di indagine aperti negli anni scorsi (per disastro ambientale, inquinamento dell’acqua e dell’aria)” proprio perché “era in vigore” tale protezione all’epoca dei fatti”. E “tali procedimenti avevano ad oggetto ipotesi di reato intimamente connesse alle obbligazioni contrattuali di Am”

 

  “Non occorre essere giuristi di chiara fama (quali sono gli autori dei pareri prodotti da Am, ai quali la ricorrente non è riuscita a contrapporre una sola riga) per capire che la protezione legale - attenendo all’attività produttiva in se e non soltanto all’attività esecutiva del piano ambientale -  non aveva, e non ha, bisogno alcuno di essere esplicitamente menzionata nella clausola del recesso”. Per i legali, “il passaggio da “protetta” a “meramente lecita” dell’attività produttiva - ed era “protetta” anche nel corso della procedura di gara! E poi al momento dell’aggiudicazione! E infine al momento della stipula di entrambi i contratti! - è tale da alterare profondamente (ben più profondamente di una modifica del Piano ambientale!) l’assetto del contratto”. “Costituisce - scrivono ancora gli avvocati nella memoria vista da AGI  - una banale mistificazione (stavolta il termine è pertinente) sostenere che nulla è successo perché, in se considerato, il piano ambientale è rimasto immutato”. Per i legali, “più che una misitificazione, poi, è una vera e propria assurdità affermare che “il c.d. Scudo penale è delmtutoche neutro ed estraneo alla gestione industriale dello stabilimento di Taranto”.