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Mercoledì, 18 Dicembre 2019 01:37

ANTEPRIMA/ Ecco il testo della bozza del Decreto salva Taranto: si cercano le coperture In evidenza

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Previsto un fondo di solidarietà  di solidarieta' 50mln per lavoratori

 

 

 

"Al fine di sostenere la tutela dei lavoratori Ex Ilva in Amministrazione straordinaria è istituito, per l'anno 2020, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo straordinario con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro denominato "Fondo di solidarietà Lavoratori Ex Ilva in Amministrazione straordinaria” destinato alla riqualificazione e alla mobilità professionale, nonché al reinserimento occupazionale".  

E' quanto si legge nella bozza di decreto legge per Taranto, 32 pagine in cui sono individuati interventi a sostegno del lavoro, per l’università, a tutela della salute, in materia di infrastrutture e di sostegno all’attività economica. Le coperture  sono da individuare. Ecco il testo completo della bozza che si compone dei seguenti capitoli.   

-MISURE URGENTI A TUTELA DEL LAVORO

-MISURE A FAVORE DELL’UNIVERSITA’, DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE

-MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE

-MISURE URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE

-MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ ECONOMICA DELL’AREA DI TARANTO

 

 

 

 

 

INDICE

CAPO I – MISURE URGENTI A TUTELA DEL LAVORO

 

Art. 1 “Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale Transhipment”

Art. 2 “Fondo di solidarietà per i lavoratori EX ILVA”

Art. 3 “Fondo in favore dei lavoratori dell’ILVA percettori di NASPI”

Art. 4 “Misure in favore di lavoratori dell’ILVA in cassa integrazione”

Art. 5 “Disposizioni urgenti in materia di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga”

Art. 6 “Misure a sostegno dello sviluppo e dell’occupazione della Città di Taranto”

 

CAPO II – MISURE A FAVORE DELL’UNIVERSITA’, DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE

 

Art. 7 “Polo Universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro”

Art. 8 “Disposizioni in marito allo sviluppo dei tecno-poli”

 

CAPO III – MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE

 

Art. 9 “Potenziamento dei presidi sanitari dell’Area di Taranto”

Art. 10 “Istituzione del SIN Taranto-Statte”

Art. 11 “Misure a tutela della fauna marina”

Art. 12 “Applicazione dell’articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 alle Zone economiche speciali”

Art. 13 “Disposizioni per l’attuazione del Programma di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’intera area di Taranto”

 

CAPO IV – MISURE URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE

 

Art. 14 “Piano infrastrutture ultimo miglio e greenways nelle Zone Economiche Speciali”

 

CAPO V – MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ ECONOMICA DELL’AREA DI TARANTO

 

Art. 15 “Contributi a sostegno della valorizzazione dell’identità culturale originaria della città di Taranto e di promozione dello sviluppo nel territorio”

Art. 16 “Rivalsa IVA”

Art. 17 “”Estensione e rifinanziamento della Zona Franca Urbana

 

CAPO VI - ULTERIORI INTEVENTI A SOSTEGNO DELL’AREA DI TARANTO

 

Art. 18 “Interventi urgenti dei quattro Comuni dell’Area di crisi di Taranto”

Art. 19 “Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande e orchestre musicali di Taranto”

Art. 20 “Interventi per demolizione strutture abusive nella Città Vecchia di Taranto”

Art. 21 “IMU Taranto”

 

CAPO I

MISURE PER LA TUTELA OCCUPAZIONALE

 

Art. 1

(Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale transhipment)

 

1. All’articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. Al comma 1, le parole “trentasei mesi” sono sostituite dalle seguenti “sessanta mesi”;

b. Al comma 7, dopo le parole “per l’anno 2019,” sono aggiunte le seguenti “11,2 milioni di euro per l’anno 2020 e 11,5 milioni di euro per l’anno 2021.”

 

 

Conseguentemente XXX (COPERTURA DA INDIVIDUARE)

 

 

Relazione illustrativa e tecnica

L'articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, avente lo scopo di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali.

 

L'Agenzia, nella quale sono confluiti i lavoratori in esubero delle imprese operanti ai sensi dell'articolo 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container, che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di ammortizzatori sociali per il sostegno al reddito dei lavoratori, avrebbe dovuto avere durata triennale.

In alcuni casi, l’effettiva presa in carico dei lavoratori da parte dell’Agenzia è avvenuta dopo un anno di distanza rispetto all’iniziale previsione normativa. Pertanto, diventa fondamentare, per il concreto raggiungimento dello scopo dell’Agenzia stessa, il superamento del vincolo temporale di 36 mesi del menzionato decreto-legge, consentendo, quindi, una proroga delle attività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale del porto di Taranto fino al 2022.

Sulla base delle informazioni relative ai pagamenti riferiti all’erogazione dell’indennità in esame, il Coordinamento Generale Statistico attuariale dell’INPS ha quantificato la platea dei beneficiari, attualmente interessati dal provvedimento alla data di settembre 2019, in circa 576 unità. Nella presente relazione tecnica tale numerosità è stata mantenuta costante per l’intero periodo oggetto di valutazione.

Sono state, altresì, formulate le seguenti ipotesi di lavoro: facendo anche riferimento a quanto riportato nella precedente relazione tecnica allegata alla legge 243 del 2016:

- Importo netto massimo giornaliero di CIGS 2019: 43,2 euro;

- N° giornate di mancato avviamento al lavoro: 252;

- Retribuzione media giornaliera 2019: 82,6 euro (pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto);

- Importo medio giornaliero ANF: 5,5 euro.

Gli importi relativi alle retribuzioni ed agli importi massimi di CIGS sono stati opportunatamente rivalutati, fino all’anno 2022, sulla base di parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportate nella Conferenza dei servizi tenutasi il 30 luglio 2019.

L’onere derivante dal provvedimento in esame per l’anno 2020 è pari a 11,2 milioni di euro, di cui 7,2 di indennità CIGS e ANF + 4 di coperture figurative e, per l’anno 2021, è pari a 11, 5 milioni di euro, di cui 7,4 di indennità CIGS e ANF + 4,1 di coperture figurative.

Agli oneri derivanti, pari a 11,2 per l’anno 2020 e 11,5 per l’anno 2021, si fa fronte mediante XXX. (COPERTURA DA INDIVIDUARE)

 

Art. 2

(Fondo di solidarietà per i lavoratori ex ILVA)

1. Al fine di sostenere la tutela dei lavoratori Ex Ilva in Amministrazione straordinaria è istituito, per l'anno 2020, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo straordinario con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro denominato ''Fondo di solidarietà Lavoratori Ex Ilva in Amministrazione straordinaria” destinato alla riqualificazione e alla mobilità professionale, nonché al reinserimento occupazionale.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

(COPERTURA DA INDIVIDUARE)

POSSIBILE COPERTURA FONDO OCCUPAZIONE E FORMAZIONE – COMMA 558

 

 

Relazione illustrativa

La proposta interviene a tutela dei lavoratori Ex Ilva in Amministrazione straordinaria, istituendo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un ''Fondo di solidarietà Lavoratori Ex Ilva in Amministrazione straordinaria” destinato alla riqualificazione professionale e al reinserimento occupazionale, per l'anno 2020.

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma precedente

Relazione tecnica

Per i lavoratori Ex Ilva in Amministrazione straordinaria è istituito per l'anno 2020, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo straordinario con provvista pari a 50 milioni di euro denominato ''Fondo di solidarietà Lavoratori Ex Ilva in Amministrazione straordinaria” destinato alla riqualificazione professionale e al reinserimento occupazionale.

 

Art. 3

(Misure in favore dei lavoratori dell’ILVA percettori di NASPI)

 

1. Per gli anni 2020 e 2021, i lavoratori delle società del gruppo Arcelor Mittal, già dipendenti dei complessi aziendali del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria, nonché i lavoratori dipendenti del medesimo Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria, che siano percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) ricevono l’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Si applicano i commi da 2 a 5 dell’articolo 9, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 in quanto compatibili.  

2. Al datore di lavoro che assume negli anni 2020 e 2021 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori di cui al comma 1 è riconosciuto, per una durata non superiore a trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro su base annua, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

3. Negli anni 2020 e 2021, ai lavoratori di cui al comma 1 che accettano una offerta di lavoro per un posto collocato a più di centocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del lavoratore è riconosciuto, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, un contributo mensile, per la durata di dodici mesi, pari al trattamento di NASpI che sarebbe stato altrimenti corrisposto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16,1 milioni di euro per l’anno 2020, a 21,1 milioni di euro per l’anno 2021, a 17, 4 milioni di euro per l’anno 2022, a 10 milioni di euro per l’anno 2023, 1,4 milioni di euro per l’anno 2024, 1 milione di euro per l’anno 2025 e a 0,6 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede a valere ….. (COPERTURA DA INDIVIDUARE)

 

Relazione tecnica relativa alla stima dell’onere derivante dalla concessione dello sgravio concesso ai datori di lavoro per l’assunzione dei lavoratori in NASPI licenziati da ILVA –ARCELOR MITTAL

(La relazione tecnica è stata predisposta considerando che la norma abbia effetto a partire dal 1 gennaio 2020).

Il provvedimento in esame impatta su una platea di 13.117 lavoratori dipendenti da ILVA – Arcelor Mittal. Per tale platea, dagli archivi gestionali dell’INPS, è stato desunto l’importo medio mensile di retribuzione imponibile che nel 2019 è pari a 2.027 euro.  

Della platea complessiva, ai fini della stima dell’onere derivante dall’esonero contributivo, si è ipotizzata l’assunzione a tempo indeterminato del 15% dei lavoratori nel 2020 e il 6% nel 2021, raddoppiando le percentuali di assunzioni a tempo indeterminato da percettori NASPI (con caratteristiche di stabilità di impiego) a normativa vigente per tener conto dell’effetto attrattivo della norma per i datori di lavoro.

L’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro considerata ai fini della stima dell’onere di sgravio è pari a 33,8%. La durata dello sgravio è pari a 36 mesi con decorrenza ipotizzata da metà anno sia per le assunzioni nel 2020 che per quelle 2021. Considerati i livelli retributivi della platea dei lavoratori coinvolti, si è prudenzialmente considerato il limite massimo di sgravio per ciascun lavoratore assunto (8.060 euro nel 2020).

L’importo dell’assegno di ricollocazione considerato ai fini della valutazione del relativo onere è pari a 3.800 euro per le assunzioni a tempo indeterminato.

Nel caso di insuccesso occupazionale per i richiedenti l’assegno è previsto comunque un costo fisso per il servizio denominato Fee4services (regolamento ANPAL per assegno di ricollocazione) per un importo massimo pari a 106,5 euro da erogarsi solo sotto determinate condizioni. Non avendo statistiche al riguardo l’ipotesi prudenziale effettuata è che venga sempre pagato per ciascun richiedente non rioccupato.

Ai fini della determinazione degli oneri derivanti dall’incentivo per i lavoratori che accettano un’offerta di lavoro collocata oltre centocinquanta chilometri di distanza dalla propria residenza, si ipotizza che tale fattispecie interessi il 20% dei lavoratori assunti e pertanto 550 soggetti con un importo medio di prestazione NASPI nel 2019 pari a 703 euro mensile.

Gli importi delle retribuzioni, dei tetti di sgravio e delle prestazioni sono state rivalutate fino al 2022 sulla base dei parametri contenuti nella nota di aggiornamento del Documento di economia e Finanza 2019, deliberato in data 30 settembre 2019 e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportate nella Conferenza dei servizi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze tenutasi in data 30 luglio 2019.  

Si è infine tenuto conto degli effetti fiscali relativi:

✓ alle minori entrate contributive derivanti dall’agevolazione all’assunzione;

✓ alla all’incentivo per accettazione offerta di lavoro collocato a più di centocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del lavoratore.

 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli effetti finanziari al lordo e al netto degli effetti fiscali derivanti dalla norma:

1A31436C-DF35-4338-B433-43026879F260.pdf

 

Art. 4

(Misure in favore dei lavoratori dell’ILVA in cassa integrazione)

1. All’articolo 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i lavoratori delle società del gruppo Arcelor Mittal, già dipendenti dei complessi aziendali del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria, nonché per i lavoratori dipendenti del medesimo Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria, con riferimento agli accordi conclusi a decorrere dal 1° gennaio 2020 il limite massimo di nove mensilità è incrementato a dodici.”;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i lavoratori delle società del gruppo Arcelor Mittal, già dipendenti dei complessi aziendali del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria, nonché per i lavoratori dipendenti del medesimo Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria, con riferimento agli accordi conclusi a decorrere dal 1° gennaio 2020 il contributo mensile di cui al primo periodo è pari al 100 per cento”;

c) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

“6-bis.  In deroga a quanto previsto dal comma 6, per gli accordi conclusi a decorrere dal 1° gennaio 2020, al datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato i lavoratori di cui al comma 4, terzo periodo, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,  l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro su base annua, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a trentasei mesi.

6-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 6, per gli accordi conclusi a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai datori di lavoro che trasformino il contratto a tempo determinato dei lavoratori di cui al comma 4, terzo periodo, nel corso del suo svolgimento, in contratto a tempo indeterminato è riconosciuto il beneficio contributivo nella misura e nel limite massimo di importo di cui al comma 6-bis per una durata non superiore alla differenza fra trentasei mesi e la durata dell’esonero di cui il datore di lavoro ha già usufruito per il medesimo lavoratore.

6-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori di cui al comma 4, terzo periodo, rientranti negli ambiti aziendali o nei profili professionali a rischio di esubero che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria autorizzato è riconosciuto in un'unica soluzione un contributo pari al doppio del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

6-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori di cui al comma 4, terzo periodo, che accettano una offerta di lavoro collocata a più di centocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, è riconosciuto, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, un contributo mensile, per la durata di dodici mesi, pari al trattamento di integrazione salariale straordinaria che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.”.

6-sexies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a… a decorrere dal 2020, si provvede mediante …. (COPERTURA DA INDIVIDUARE)

 

 

Relazione illustrativa

 

Normativa vigente

 

L’articolo 24-bis del decreto legislativo 148/2015 disciplina l’assegno di ricollocazione, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per i lavoratori beneficiari di trattamento di integrazione salariale straordinaria richiesta per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale. Tale opportunità concessa nell’ambito della procedura di consultazione prevista dall’art. 24 del decreto legislativo 148/2015 al momento della richiesta di intervento di integrazione salariale da parte dell’aziende che prevedono un piano di gestione degli esuberi prevede che le richieste potranno riguardare in ogni caso un numero di lavoratori non superiore al numero di esuberi previsti negli accordi. Il lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro può richiedere individualmente all’ANPAL l’attribuzione dell’assegno di ricollocazione spendibile presso i centri per l’impiego o i soggetti privati accreditati per l’intera durata del programma di cassa integrazione. Come incentivo per il lavoratore ad utilizzare l’assegno di ricollocazione la norma prevede che all’esito positivo del percorso di ricollocazione:

i. le somme eventualmente corrisposte dal datore di lavoro uscente al lavoratore in sede di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non sono assoggettate a contribuzione previdenziale, fino a un ammontare massimo pari a 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;

ii. il lavoratore abbia diritto alla corresponsione di un importo pari al 50 per cento del trattamento di cassa integrazione straordinaria non goduto;

iii. la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è ridotta del 50% nel limite massimo di 4.030 euro per l’anno 2018, rivalutato annualmente:

✓ per i primi diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

✓ per una durata non superiore a dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Che aumenta di ulteriori 6 mesi nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato.

 

Proposta di modifica normativa

La proposta di modifica normativa ha l’obiettivo di ampliare le agevolazioni previste nel caso di scelta dell’assegno di ricollocazione da parte del lavoratore dipendente da ILVA-Arcelor Mittal sia dal lato del lavoratore sia dal lato dell’azienda che procede all’assunzione.

Il comma 4 dell’articolo 24-bis del d. lgs. 148/2015 prevede che il lavoratore che usufruisca dell’assegno di ricollocazione e che accetti l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore beneficia dell’esenzione del reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite come conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità. Su questo punto, la modifica di cui alla lettera a) del presente emendamento, estende il limite massimo da nove a dodici mensilità.

Il comma 5, si dispone che, nei casi di accettazione dell’offerta di lavoro, il lavoratore ha inoltre diritto a ricevere un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto. Con la modifica di cui alla lettera b) del presente emendamento, il contributo in questione viene elevato dal 50 per cento al 100 per cento.

Il comma 6 riguarda gli incentivi al datore di lavoro che assume il lavoratore di cui al comma 4. Al datore in questione è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo pari a 4.030 euro su base annua (rivalutato sulla base del tasso d’inflazione rilevante). Con la modifica di cui alla lettera c), comma 6-bis, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato passa dal 50 per cento al 100 per cento e il limite massimo su base annua viene elevato da 4.030 a 8.060 euro. In ordine alla durata dell’esonero contributivo riconosciuto al datore, l’emendamento provvede ad aumentarne la durata. In particolare, la modifica di cui alla lettera c), comma 6-bis eleva da diciotto a trentasei mesi la durata massima dell’esonero previsto in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato. Nei casi di assunzione a tempo determinato viene confermata la durata massima di 12 mesi previsti a normativa vigente e la misura dell’esonero pari al 50 per cento nel limite massimo di 4.030 euro annui. Nei casi in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto a tempo determinato venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta nella misura del 100 per cento e nel limite massimo 8.060 euro per una durata non superiore alla differenza fra trentasei mesi e la durata dell’esonero di cui il datore di lavoro ha già usufruito per il medesimo lavoratore.

Con il comma 6-ter si prevede che i lavoratori interessati dagli accordi di ricollocazione, rientranti negli ambiti aziendali o nei profili professionali a rischio di esubero che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro il periodo di cassa integrazione straordinaria autorizzato è riconosciuto in un'unica soluzione un contributo pari al doppio del trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto. La misura risponde al fine di garantire un incentivo che supporti in concreto la libera iniziativa economica dei lavoratori a rischio di esubero.

Infine, il comma 6-quater introduce il diritto, per i lavoratori che accettano un’offerta di lavoro collocata oltre centocinquanta chilometri di distanza dalla propria residenza, di ottenere, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, un contributo mensile, per la durata di dodici mesi, pari al trattamento di integrazione salariale straordinaria mensile che avrebbero percepito se non avessero accettato tale offerta.

 

Relazione tecnica relativa alla stima dell’onere derivante dalla concessione dell’assegno di ricollocazione ai lavoratori

in cassa integrazione straordinaria dipendenti da ILVA -ARCELOR MITTAL

 

Stima effetti finanziari

La stima è stata effettuata considerando che la norma abbia effetto per accordi sottoscritti da ILVA-Arcelor Mittal a partire dal 1° gennaio 2020.

Non avendo evidenze statisticamente robuste sui casi di applicazione dell’articolo 24-bis del decreto 148/2015 in vigore per accordi validi dal 1° gennaio 2018 si sceglie di prendere a riferimento le stesse ipotesi e basi tecniche utilizzate per la relazione tecnica dell’introduzione della norma.

Per la valutazione degli effetti finanziari è stato considerato il numero di lavoratori interessati dal provvedimento in esame dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal sulla base delle risultanze degli archivi gestionali dell’Istituto nel 2019 pari a 13.117 unità.

Si ipotizza inoltre che, individualmente, tutti i lavoratori scelgano di aderire all’accordo.

Si è dunque considerato che il numero di assunzioni per soggetti provenienti da CIGS è pari al 4,25% del totale dei lavoratori in CIGS di cui 1,25% a tempo indeterminato, si è ipotizzato, per tener conto dell’effetto attrattivo della norma in esame e della particolare specializzazione dei lavoratori coinvolti, un tasso di rioccupazione da CIGS quadruplo rispetto a quello registrato e quindi ulteriormente aumentato rispetto alle previsioni effettuate in sede di relazione tecnica dell’introduzione dell’assegno di ricollocazione nel quale era stato ipotizzato un tasso di rioccupazione doppio rispetto a quello registrato. Pertanto, il numero di assunzioni annue incrementali considerate è pari a 1.110 di cui 330 a tempo indeterminato. Si è ipotizzato di tali assunzioni che il 70% avvenga nel 2020 e il restante nel 2021. Si è inoltre ipotizzato un tasso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato pari al 50%.

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari, sulla base dei pagamenti diretti per CIGS da parte dell’INPS nel 2018, si è tenuto conto di un costo medio mensile della prestazione CIGS pari a 1.070 euro, della retribuzione media mensile pari a 2.140 euro e una riduzione media dell’orario di lavoro pari al 70%. Si è inoltre ipotizzata una durata media residua di CIGS pari a 6 mesi.

Per valutare l’effetto in termini di finanza pubblica dell’incremento in termini di numero di mensilità dell’agevolazione fiscale (dalle attuali nove mensilità alle dodici previste dalla proposta) sulle somme offerte dal datore di lavoro in sede di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si è fatta l’ipotesi prudenziale dell’utilizzo dell’incremento massimo previsto dalla norma (3 mensilità) e si è ipotizzata un aliquota media di tassazione separata (aliquota alla quale sarebbero state sottoposte le somme in oggetto per incentivo all’esodo) pari al 22%.

Ai fini della determinazione degli oneri derivanti dall’agevolazione contributiva in caso di assunzione si è ipotizzato che la durata dell’agevolazione sia massima per gli assunti a tempo indeterminato e mediamente pari a 36 mesi per gli assunti a tempo determinato (comprese eventuali trasformazioni). Considerati i livelli retributivi della platea dei lavoratori coinvolti si è prudenzialmente considerato il limite massimo di sgravio per ciascun lavoratore assunto (8.060 euro nel 2020).

L’importo dell’assegno di ricollocazione considerato ai fini della quantificazione del relativo onere è pari a 3.800 euro per le assunzioni a tempo indeterminato e pari a 1.500 euro per le assunzioni a tempo determinato.

Nel caso di insuccesso occupazionale per i richiedenti l’assegno è previsto comunque un costo fisso per il servizio denominato Fee4services per un importo massimo pari a 106,5 euro da erogarsi solo sotto determinate condizioni. Non avendo statistiche al riguardo l’ipotesi prudenziale effettuata è che venga sempre pagato per ciascun richiedente non rioccupato.

Ai fini della determinazione degli oneri derivanti dall’incentivo all’autoimprenditorialità si è ipotizzato che possa interessare annualmente circa 200 lavoratori, il 1,5% dei soggetti interessati (percentuale ritenuta ragionevolmente in linea rispetto alle incidenze registrate sulle richieste di anticipazioni Naspi annuali rispetto al totale delle prestazioni Naspi di disoccupati con elevata durata della prestazione) e che la durata media della cassa residua possa essere di 9 mensilità.

Ai fini della determinazione degli oneri derivanti dall’incentivo per i lavoratori che accettano un’offerta di lavoro collocata oltre centocinquanta chilometri di distanza dalla propria residenza, si ipotizza che tale fattispecie interessi il 10% dei lavoratori assunti e pertanto 230 soggetti.

Gli importi delle prestazioni sono stati rivalutati fino al 2022 sulla base dei parametri contenuti nella nota di aggiornamento del Documento di economia e Finanza 2019, deliberato in data 30 settembre 2019 e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportate nella Conferenza dei servizi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze tenutasi in data 30 luglio 2019.

 

Nella stima degli oneri, prudenzialmente, non si è tenuto conto degli effetti di contenimento della spesa derivante dal mancato riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di cassa non goduta.

Si è infine tenuto conto degli effetti fiscali relativi:

✓ alle minori entrate contributive derivanti dall’agevolazione all’assunzione;

✓ alla cassa integrazione residua corrisposta al dipendente.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli effetti finanziari al lordo e al netto degli effetti fiscali derivanti dalla norma:

 

CFF7F206-49E6-4FF3-93C0-D76F070FE66B.pdf

 

Art. 5

(Disposizioni urgenti in materia di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga)

1.Le Regioni e le province autonome, al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale  relativi  a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero  dello  Sviluppo Economico o delle Regioni e delle Province autonome, nel limite massimo delle risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 44,  comma  6-bis,  del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3, art. 26 ter del D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, possono concedere per il periodo massimo di 12 mesi, prorogabili per non più di ulteriori 12 mesi, le prestazioni di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, a seguito di autorizzazione da parte dell’INPS a cui compete l’accertamento della disponibilità finanziaria.

2. Per la concessione della Cassa Integrazione in Deroga, le Regioni o le Province Autonome dovranno recepire specifico accordo per la concessione della prestazione, sottoscritto con le aziende e le parti sociali costituite al tavolo regionale di crisi, in cui prevedere l’applicazione di misure regionali di politiche attive a favore dei lavoratori fruitori dell’ammortizzatore sociale.

 

Relazione illustrativa e tecnica

La disposizione si rende necessaria per salvaguardare i livelli occupazionali ed accompagnare i progetti di rilancio aziendale o di reindustrializzazione delle (sole) aziende le cui crisi risultano seguite dalle unità di crisi regionali e che non posseggono i requisiti per accedere alla Cassa Integrazione Ordinaria e/o Straordinaria ovvero abbiano fruito del numero massimo di settimane di CIGS e/o CIGO concedibili ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Nelle more dell’attuazione di piani di risanamento aziendale, anche le società in house delle Province e dei Comuni, altrimenti escluse dall’accesso alle prestazioni di Cassa Integrazione Ordinaria e/o Straordinaria, potrebbero fruire della CIGD – Cassa Integrazione Guadagni in Deroga.

 

La disposizione subordina la concessione della prestazione di CIGD da parte delle Regioni, per il periodo massimo di 12 mesi, prorogabili per massimo ulteriori 12 mesi:

 

-a) alla effettiva residua disponibilità delle risorse assegnate alle regioni ai sensi dell'art.44, comma 6 bis del Decreto Legislativo n. 148/2015, previa autorizzazione dell'INPS che monitora e verifica tale disponibilità, in quanto Ente Erogatore;

 

-b) all'applicazione di politiche attive, a carico della Regione, a favore dei lavoratori percettori della prestazione da impegnare in percorsi di formazione e di riqualificazione professionale.

 

Di seguito i dati sulla copertura finanziaria:

 

-1) i dati INPS aggiornati alla data del 26 settembre 2019, attestano che la Regione Puglia dispone di risorse residue, di cui al comma 6 bis, art.44, Decreto legislativo 148/2015, pari ad Euro 17 Milioni circa rivenienti dall'anno di gestione 2016, Euro 25 Milioni circa dall' l'anno 2015, Euro 21 Milioni circa dall'anno 2014. Quindi, è abbondantemente garantita la copertura dei costi delle prestazioni attivabili e stimabili in pochi milioni di Euro.

 

-2) Non sussistono oneri a carico della Finanza Pubblica poichè le risorse dell'art.44, comma 6 bis, del decreto legislativo 148/2015 sono già assegnate alle Regioni.

 

In allegato, i dati del monitoraggio INPS attestanti le risorse residue nel fondo di cui al comma 6 bis, art. 44, decreto legislativo 148/2015, ancora nella disponibilità della Regione Puglia.

 

Art. 6

(Misure a sostegno dello sviluppo e dell’occupazione nella città di Taranto)

 

1. Allo scopo di sostenere lo sviluppo economico e i livelli occupazionali della città di Taranto, il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità e di compatibilità  ambientale dell’Arsenale militare marittimo, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato ad assumere, per il triennio 2020-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede tarantina di almeno cinque anni, un contingente massimo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso.

2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:

a)  105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2020;

b)  105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;

c)  105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022.

3.  Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 873.684 per l'anno 2020, di euro 4.368.420 per l'anno 2021, di euro 7.863.156 per l'anno 2022 e di euro 10.484.208 a decorrere dall'anno 2023.”.

 

Agli oneri di cui al comma 3, si provvede mediante …….(COPERTURA DA INDIVIDUARE)

 

 

Relazione illustrativa

 

Nell’ambito dell’informativa adottata del Presidente del Consiglio dei Ministri sul c.d. “Cantiere Taranto” è stata condivisa l’opportunità di avviare un percorso virtuoso a sostegno dello sviluppo economico e dell’occupazione della città.

Al riguardo, nell’ambito degli interventi a favore del Sud, e con particolare riferimento alla critica situazione occupazionale che affligge la città di Taranto, il Ministero della difesa si assume l’onere di provvedere alla rivitalizzazione funzionale dell’Arsenale militare marittimo di Taranto attraverso interventi di carattere formativo e supporto logistico a favore delle maestranze civili dello stabilimento. In tale contesto, onde assicurare con un programma pluriennale una maggiore efficienza, adeguamento della compatibilità ambientale e un più elevato grado di produttività e sviluppo economico della città e del complesso arsenalizio (bacini, officine, centri tecnici e manutentivi, etc.), risulta indispensabile prevedere l’assunzione, nel triennio 2020-2022, di 315 operai specializzati da immettere rapidamente nel tessuto produttivo cittadino, assicurando loro un congruo periodo di permanenza nell’area, anche allo scopo di rafforzare gli interventi di riqualificazione già in atto nella citata struttura arsenalizia. Tali assunzioni sono, peraltro, volte a ripianare solo parzialmente le consistenti vacanze organiche, conseguenza dei ripetuti blocchi delle assunzioni e della contrazione delle facoltà assunzionali che hanno interessato le pubbliche Amministrazioni negli anni recenti, nel rispetto scrupoloso delle dotazioni organiche previste dalla legislazione vigente e senza considerare i pensionamenti (circa 120 unità) che avverranno nel triennio considerato.

 

 

 

Relazione tecnica

 

L’emendamento recepisce le indicazioni emerse nell’ambito dell’informativa sul c.d. “Cantiere Taranto” ed è volto ad autorizzare l’assunzione straordinaria, nel triennio 2020-2022, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente,  nei limiti della dotazione organica e nel rispetto dell’articolo 2259-ter del Codice dell’ordinamento militare, recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, così come introdotto dall’articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n.  8, di un contingente massimo di n. 315 unità di personale civile non dirigenziale con profilo tecnico appartenente all’Area II, con posizione economica F2. Ciò per assicurare la funzionalità, la compatibilità ambientale e la continuità dell'efficienza dell'area produttiva industriale del Ministero della difesa presso la città e a sostegno dei livelli occupazionali e dello sviluppo complessivo dell’area tarantina. Le assunzioni di cui trattasi [315 unità ripartite nel triennio 2020-2022] sono in linea con le previsioni del Codice dell’ordinamento militare [articolo 2259-ter] laddove prevede la riduzione a 20.000 unità dell’organico del personale civile del Ministero della difesa da conseguire alla data del 1° gennaio 2025. Ciò è confermato dai dati sulle cessazioni per limiti di età del personale di I, II, e III Area funzionale, dai quali emergono pensionamenti certi per 8.734 unità (di cui: n. 465 nel 2018; n. 670 nel 2019; n. 939 nel 2020; n. 1.188 nel 2021; n. 1.545 nel 2022; n. 1.836 nel 2023; n. 2.091 nel 2024), che portano, appunto, al 1° gennaio 2025 a una consistenza effettiva di 16.902 unità (compresi dirigenti, professori e ricercatori) al netto delle possibili assunzioni ordinarie. Si tratta di un dato ben al di sotto della dotazione organica a regime di 20.000 unità e, dunque perfettamente in linea con le assunzioni proposte.  

Agli oneri derivanti dalle assunzioni straordinarie di cui trattasi, per un importo complessivo a regime pari a euro € 10.484.208,00 (di cui euro € 873.684,00 per l'anno 2020, euro € 4.368.420,00 per l'anno 2021, euro € 7.863.156,00 per l’anno 2022 ed euro € 10.484.208,00 a regime, a decorrere dall'anno 2023), si provvede mediante ……………….…….(COPERTURA DA INDIVIDUARE)

 

 

Di seguito si riporta la tabella di quantificazione degli oneri ripartiti per ciascuna annualità del triennio considerato.

 

QUALIFICA PROFILO

ASSUNZIONI 2020

ASSUNZIONI 2021

ASSUNZIONI 2022

COSTO UNITARIO

COSTO ANNO 2020

COSTO ANNO 2021

COSTO ANNO 2022

COSTO COMPLESSIVO

AREA SECONDA

105

105

105

€ 33.283,20

€ 873.684,00

€ 4.368.420,00

€ 7.863.156,00

€ 10.484.208,00

 

 

CAPO II

MISURE A FAVORE DELL’UNIVERSITA’, DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE

 

Art. 7

(Polo Universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro)

 

1. Al fine di rafforzare le possibilità di accesso agli studi universitari in un territorio particolarmente colpito dalle alterazioni dell’ambiente e del sistema economico-produttivo nonché per il potenziamento delle attività di ricerca a tutela della salute umana e del riequilibrio sostenibile, l'Università degli studi di Bari istituisce, in via sperimentale, nella sede decentrata di Taranto, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2020/2021 al 2022/2023, il polo Universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro. 

2. Per la promozione delle attività del Polo universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro è autorizzata la spesa aggiuntiva di 9 milioni di euro, a favore dell'Università degli studi di Bari per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022,  mediante incremento delle risorse destinate all’FFO e sulla base di un piano strategico predisposto dalla stessa in coerenza con le finalità di cui al comma 1 e con le linee generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università adottate dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43. Ai fini dell’assegnazione delle sopraindicate risorse, con il predetto piano strategico viene fra l’altro prevista l’istituzione da parte dell’Università di Bari di un corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia con sede a Taranto a decorrere dall’a.a. 2020/2021, ferme restando le procedure di accreditamento di cui al D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 e relative alla programmazione nazionale degli accessi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 2 agosto 1999, n. 264. RIDUZIONE DEL FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA DI RICERCHE SVOLTE DA UNIVERSITA, ENTI ED ESTITUTI DI RICERCA PUBBLICI E PRIVATI – (COMMA 275)

3. Allo scadere del triennio di operatività, previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del  sistema  universitario  e della ricerca dell’intera offerta formativa accreditata presso la  sede decentrata di Taranto, si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 2, comma 5, lett. a), punto 2,  del dpr. 27 gennaio 1998, n. 25, all’istituzione dell’università degli studi di Taranto. Le relative coperture finanziarie sono da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.

Relazione illustrativa e tecnica

La norma prevede l’istituzione, in via sperimentale, a partire dall’anno accademico 2020/2021, per un triennio, del Polo Universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro da parte dell’Università degli Studi di Bari.

La ratio della proposta consiste nell’agevolare l’accesso agli studi universitari in un territorio colpito dalle alterazioni ambientali e nel potenziare le attività di ricerca volte alla tutela della salute e del riequilibrio sostenibile. Si fa presente che gli Atenei possono definire la propria offerta formativa anche in sedi decentrate nel rispetto delle linee generali d’indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario ai sensi dell’art. 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43. Per il corrente triennio 2019-2021 tali linee generali d’indirizzo sono definite con il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 25 ottobre 2019, n. 989.

Per il sostegno dell’iniziativa viene attribuito all’Università degli Studi di Bari e finanziato un importo pari a 9 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022, mediante incremento delle risorse destinate all’FFO e sulla base di un piano strategico predisposto dall’Università in coerenza con le sopraindicate linee generali di indirizzo. Con lo stesso piano strategico, ai fini dell’assegnazione delle predette risorse, l’Università di Bari provvede all’istituzione di un corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia presso la sede decentrata di Taranto a partire dall’anno accademico 2020/2021, ai sensi della normativa vigente in materia.

Alla fine del primo triennio di attività, previa valutazione positiva dell’intera offerta formativa accreditata presso la sede di Taranto da parte dell’ANVUR, si provvede con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, all’istituzione dell’Università di Taranto nell’ambito della successiva programmazione del sistema universitario ai sensi del d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e le risorse sono da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.

La norma comporta un onere di spesa di spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020; 2021; 2022. Per la eventuale copertura delle spese successive al triennio indicato sarà necessario un ulteriore provvedimento legislativo che individui la necessaria copertura finanziaria.

 

Art. 8

 

(Disposizioni in merito allo sviluppo del Tecnopolo del Mediterraneo)

 

1. Per potenziare l’operatività della fondazione denominata “Istituto di ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, commi 732 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca. (DA VERIFICARE)

2. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione della stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale

 

 

CAPO III

MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE

 

Art. 9

(Potenziamento dei presidi sanitari dell’area di Taranto)

1. Al fine di garantire la necessaria e indifferibile attività di prevenzione e controllo dello stato di salute della popolazione residente e domiciliata nel Comune di Taranto, la Regione Puglia definisce e attua un programma straordinario di potenziamento della prevenzione primaria, secondaria e di presa in carico assistenziale, ivi compresi screening volontari e gratuiti, per la diagnosi precoce delle patologie correlate agli inquinanti ambientali presenti nell’area di Taranto e per l’effettuazione di indagini epidemiologiche sull’incidenza e prevalenza delle medesime patologie. Le attività di screening, nonché i potenziali interventi assistenziali conseguenti alle stesse, sono esentate dalla corresponsione della quota di partecipazione alla spesa sanitaria.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti del Servizio sanitario della Regione Puglia possono procedere per l’anno 2020 ad un aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, con ore aggiuntive da assegnare a tempo indeterminato nel rispetto dell’Accordo Collettivo Nazionale vigente, nel limite di spesa complessivo di euro 3 milioni a valere sulle risorse di cui….

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti del Servizio sanitario della Regione Puglia indicono tempestivamente, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale esercente le professioni sanitarie, individuato nel programma straordinario di cui al comma 1, nel limite di spesa complessivo di euro 12 milioni per il 2021 e di euro 15 milioni per il 2022 a valere sulle risorse di cui……..(COPERTURA DA INDIVIDUARE)

4. Alle assunzioni di cui al comma 3 si provvede in deroga ai vincoli assunzionali previsti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse finalizzate all’attuazione dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(COPERTURA DA VERIFICARE)

 

 

Relazione illustrativa

La presente proposta normativa ha l’obiettivo di garantire l’attività di prevenzione e controllo dello stato di salute della popolazione residente nell’area di Taranto.

La proposta muove dalla necessità ed urgenza di implementare l’attività di monitoraggio dello stato di salute della popolazione residente e domiciliata nell’area di Taranto, prevedendo che sia la stessa Regione a definire ed attuale un programma straordinario di potenziamento della prevenzione primaria, secondaria e di presa in carico assistenziale, ivi compresi screening volontari e gratuiti, per la diagnosi precoce delle patologie correlate agli inquinanti ambientali presenti nell’area di Taranto e per l’effettuazione di indagini epidemiologiche sull’incidenza e prevalenza delle medesime patologie.

Gli screening da erogare gratuitamente agli abitanti delle aree a rischio potranno essere, a titolo esemplificativo, i seguenti: TAC del torace in alta definizione, screening di massa per la prevenzione dei tumori, screening per patologie respiratorie e per patologie neonatali, etc.

A tal fine, la norma prevede che le attività di screening, nonché i potenziali interventi assistenziali conseguenti alle stesse, siano esentati dalla corresponsione della quota di partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket).

Inoltre, al fine di garantire la qualità delle cure e la diagnosi precoce delle patologie più incidenti, la norma dispone che i competenti enti del Servizio sanitario della Regione Puglia indicano tempestivamente, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale esercente le professioni sanitarie. Tali assunzioni – tenuto conto della straordinarietà delle misure sanitarie, di prevenzione e controllo, da effettuare sul territorio regionale – avverranno in deroga ai vincoli assunzionali previsti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario, nei limiti di spesa indicati.

La norma sempre per le medesime finalità prevede altresì la possibilità di procedere ad un aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, con ore aggiuntive da assegnare a tempo indeterminato nel rispetto dell’Accordo Collettivo Nazionale vigente nei limiti di spesa indicati.

 

Relazione tecnica

Gli interventi previsti dalla presente proposta normativa, concernenti la realizzazione di un programma straordinario di prevenzione e presa in carico assistenziale della popolazione residente nell’area di Taranto (comma 1), nonché la possibilità di procedere ad un aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna (comma 2), la conseguente assunzione straordinaria di un contingente di personale (comma 3) comportano maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, con riferimento al comma 1, la norma prevede l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per gli screening nonché per le prestazioni assistenziali conseguenti agli stessi.

Al riguardo, si possono stimare gli oneri relativi all’attuazione di tale disposizione tenendo conto dei dati relativi al totale dei ticket sulla specialistica ambulatoriale corrisposti all’Asl di Taranto (ivi inclusi, ad esempio, anche gli interventi di chirurgia ambulatoriale), contabilizzati nel CE consuntivo 2018, che ammontano a 6,5 mln di euro per il settore pubblico. Per il settore privato, che non è contabilizzato nel CE consuntivo, si può stimare un ticket della specialistica ambulatoriale pari ad altri 4 milioni di euro, tenuto conto che nella Asl di Taranto il settore privato pesa il 40%.

Pertanto, in via prudenziale, tenendo conto dei ticket corrisposti per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dall’ASL di Taranto, gli oneri derivanti dall’attuazione di tale disposizione sono pari a circa 10,5 milioni di euro annui da valere sulle risorse finalizzate all’attuazione dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Relativamente poi alla possibilità di aumentare il numero delle ore della specialistica ambulatoriale interna, di cui al comma 2, tenendo presente che il costo medio orario della specialistica ambulatoriale al lordo degli oneri riflessi è di circa 49 euro, gli oneri complessivamente derivanti dall’incremento delle ore dipenderanno dall’effettivo fabbisogno della Regione. Ai predetti oneri derivanti dall’attuazione di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui…..(COPERTURA DA INDIVIDUARE)

 

Con riferimento al comma 3, la norma proposta prevede la possibilità per gli enti del Servizio sanitario della Regione Puglia di indire procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione a tempo indeterminato di personale esercente le professioni sanitarie, nel limite di spesa ivi indicato a valere sul fondo di cui…..

(COPERTURA DA INDIVIDUARE) 

Per il periodo successivo al biennio 2021-2022 il costo dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato sarà coperto con lo stanziamento di nuove risorse da reperirsi con apposto provvedimento.

Prospetto riepilogativo delle assunzioni:

Con riguardo all’anno 2021, nel rispetto del limite di spesa pari a 12 milioni di euro, si provvede:

a) Quanto a € 8.000.000,00 con l’assunzione di 75 medici;

b) Quanto a € 3.000.000,00 di euro con l’assunzione di 61 infermieri;

c) Quanto a € 1.000.000,00 di euro con l’assunzione di 22 tecnici sanitari.

Posto che il costo unitario annuo per le predette professioni è:

euro 105.832,00 per i medici; euro 48.739,00 per gli infermieri; euro 45.583,00 per i tecnici sanitari.

 

Con riguardo all’anno 2022, nel rispetto del limite di spesa pari a 15 milioni di euro, si provvede:

a) Quanto a € 9.524.000,00 con l’assunzione di 90 medici;

b) Quanto a € 3.899.120,00 con l’assunzione di 80 infermieri;

c) Quanto a €1.549.822,00 con l’assunzione di 34 tecnici sanitari.  

 

Art. 10

(Istituzione del “SIN Taranto- Statte”)

 

1. All’articolo 1, comma 735, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, le parole“finalizzata ad

assicurare un indirizzo strategico unitario per lo sviluppo delle aree ex-ILVA che ricadono sotto la gestione commissariale del Gruppo ILVA nonché la realizzazione di un piano per la riconversione produttiva della città di Taranto” sono sostituite dalle parole seguenti “finalizzata alla realizzazione di un piano per la riconversione produttiva della città di Taranto”.

2. E’ istituito il Sito di interesse nazionale denominato “SIN Taranto e Statte”. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con apposito decreto a definire  la perimetrazione del nuovo “SIN di Taranto e Statte” che comprende, oltre all’attuale “SIN di Taranto” di cui all’articolo 1, comma 4, lettera f), legge 9 dicembre 1998, n. 426, anche le cosiddette “Aree escluse” di cui all’articolo 12, comma 3, DPCM 29 settembre 2017 e le cosiddette “collinette ecologiche”, nonché altre aree non comprese nell’attuale SIN ma ad esso connesse sotto il profilo degli effetti ambientali.  Dalla perimetrazione di cui al periodo precedente sono escluse le aree sulle quali la competenza procedimentale per le bonifiche è della regione in base alla normativa vigente. Con il medesimo decreto il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a definire gli indirizzi strategici per la programmazione delle misure necessarie nell’area del nuovo SIN di Taranto e Statte. Dalla data della perimetrazione di cui al presente comma è soppresso il “SIN di Taranto” di cui all’articolo 1, comma 4, lettera f), legge 9 dicembre 1998, n. 426.

3. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Commissario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del SIN di Taranto e Statte che esercita i poteri di cui all’articolo 1 del decreto legge 7 agosto 2012, n. 129 convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171. Il Commissario resta in carica per la durata di quattro anni, prorogabili con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del precedente Commissario nominato ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 7 agosto 2012, n. 129 convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, che cessa dalle sue funzioni all’atto della nomina del nuovo commissario di cui al presente comma. Al fine dell’esercizio dei poteri e della predisposizione del Piano di interventi di cui al comma 4, il Commissario si avvale delle risorse di cui all’articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertita in legge 4 marzo 2015, n. 20,  comprese le risorse impegnate e trasferite a favore del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica del Sin di Taranto, il quale è tenuto al trasferimento delle stesse al Commissario di cui al presente comma all’atto della nomina dello stesso. Il Commissario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica in materia di bonifiche, utilizzando a tali fini le risorse di cui al precedente periodo.

4. Il Commissario è incaricato di predisporre, entro 180 giorni dalla nomina, un Piano di interventi per la bonifica, l’ambientalizzazione e la riqualificazione per le aree del nuovo “SIN Taranto e Statte”. Ai fini della definizione delle misure contenute nel Piano è indetta dal Commissario apposita Conferenza di Servizi ai sensi della legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il Piano è adottato con decreto del Commissario.

5. Per l’attuazione del Piano resta fermo che, per le misure sulle cosiddette “Aree escluse” di cui all’articolo 12, comma 3, DPCM del 29 settembre 2017, i Commissari di ILVA S.p.A. in A.S. sono i soggetti deputati all’utilizzo dei fondi del Patrimonio destinato, derivante dall’autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria a condurre un’operazione di prestito obbligazionario intestato al Fondo unico giustizia delle somme del sequestro penale alla famiglia Riva.

6. Ai fini di cui al comma precedente il Commissario, in un’apposita sezione del piano, su richiesta dei commissari ILVA, individua una lista di interventi, con relativo ordine di priorità e con una stima dei costi per ciascun intervento, che possono essere realizzati utilizzando le somme oggetto di confisca. I predetti interventi devono essere individuati nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 11 febbraio 2016, n. 232.

7. Il Commissario riferisce ogni quattro mesi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito allo stato di attuazione degli interventi contenuti nel Piano, nonché alla Conferenza di cui al comma 4.

8. ISPRA verifica l’attuazione degli interventi contenuti nel Piano e riferisce almeno ogni tre mesi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito allo stato di attuazione, anche all’esito di apposite ispezioni.

 

Relazione illustrativa

Nell’area dello stabilimento ILVA di Taranto l’attività di risanamento ambientale si caratterizza per la compresenza di ben cinque soggetti, ognuno con competenze specifiche, senza alcun strumento di raccordo e/o coordinamento dell’attività degli stessi; Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), Commissario Straordinario SIN, Autorità Portuale, Regione Puglia e Commissari ILVA per le cd. “Aree escluse”. Tale articolazione e frammentazione di competenze incide naturalmente sull’efficacia e l’effettività delle attività di bonifica e/o risanamento ambientale.

In tale contesto, appare necessario un apposito intervento normativo al fine di:

 modificare quanto previsto all’art. 735 legge del 30 dicembre 2018, n. 145, eliminando le seguenti parole “ad assicurare un indirizzo strategico unitario per lo sviluppo delle aree  ex-ILVA che ricadono sotto la gestione commissariale del Gruppo ILVA”, in quanto essendo già stabilite - nel Piano rifiuti di cui al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 e agli articoli 9 e 12 del DPCM del 29/9/2017 (Piano ambientale 2017) - misure ambientali sulle Aree escluse dal nuovo perimetro dell’AIA dell’installazione AIA ArcelorMittal, appare incongruente che la competenza anche per i nuovi interventi sia in capo ad una Commissione presieduta dal Ministro dello sviluppo economico;

 istituire un nuovo SIN, denominato “SIN di Taranto e Statte”, con apposito decreto del Ministro dell’ambiente, che definisca una nuova perimetrazione, che ricomprenda anche le c.d. “Aree escluse” nel nuovo perimetro dell’installazione AIA ArcelorMittal, nonché altre aree attualmente non comprese nell’attuale SIN;

 specificare che il soggetto deputato alla definizione degli indirizzi strategici e alla adozione delle misure necessarie ad assicurare la tutela ambientale e della salute umana nell’area del nuovo SIN di Taranto e Statte è il Commissario nominato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale deve predisporre e approvare un Piano di misure per la bonifica, l’ambientalizzazione e la riqualificazione nuovo SIN, indicendo apposita conferenza di servizi per la definizione di tutte le misure necessarie. Il Commissario riferisce quadrimestralmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito allo stato di attuazione degli interventi contenute nel Piano. L’autorità di controllo per la verifica dei cronoprogrammi dell’attuazione degli interventi contenuti nel Piano individuati nel nuovo SIN di Taranto e Statte, sia a titolarità pubblica che privata, è ISPRA, che riferisce trimestralmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito allo stato di attuazione, ad esito di appositi sopralluoghi in campo;

 prevedere che il Commissario, in un’apposita sezione del piano, su richiesta dei Commissari ILVA individui una lista di interventi, con relativo ordine di priorità e con una stima dei costi per ciascun intervento, che possono essere realizzati utilizzando le somme oggetto di confisca. I predetti interventi devono essere individuati nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 607, della l. 11 febbraio 2016, n. 232;

 per l’attuazione del Piano resta fermo che, per le misure sulle cosiddette “Aree escluse” di cui all’articolo 12, comma 3, del DPCM del 29 settembre, i soggetti deputati per l’utilizzo dei fondi del Patrimonio destinato, derivante dall’autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria a condurre un’operazione di prestito obbligazionario intestato al FUG delle somme del sequestro penale alla famiglia Riva, sono i Commissari di ILVA S.p.A. in A.S.. In tal modo si assicura il massimo rispetto del provvedimento del Giudice che ha disposto la confisca.

Il provvedimento in esame risponde alle necessità evidenziate.

Nello specifico il comma 1 dispone che all’articolo 1, comma 735, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole “finalizzata ad assicurare un indirizzo strategico unitario per lo sviluppo delle aree ex-ILVA che ricadono sotto la gestione commissariale del Gruppo ILVA nonché la realizzazione di un piano per la riconversione produttiva della città di Taranto” sono sostituite dalle seguenti: “finalizzata alla realizzazione di un piano per la riconversione produttiva della città di Taranto”.

Il comma 2 prevede l’istituzione del sito di interesse nazionale denominato “SIN Taranto e Statte” che sostituisce il “SIN di Taranto” di cui all’articolo 1, comma 4, lettera f. della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Si stabilisce, altresì, che, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con apposito decreto da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, provvede a definire la perimetrazione del nuovo “SIN Taranto e Statte”, comprensivo, oltre che dell’attuale SIN, anche delle cosiddette “Aree escluse” disciplinate dall’articolo 12, comma 3, del DPCM del 29 settembre 2017 e le cosiddette “collinette ecologiche”, nonché altre aree non comprese nell’attuale SIN ma ad esso connesse sotto il profilo degli effetti ambientali.  Dalla menzionata perimetrazione sono escluse le aree sulle quali la competenza procedimentale per le bonifiche è della regione in base alla normativa vigente. Ulteriormente si stabilisce che con il medesimo decreto il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a definire gli indirizzi strategici per la programmazione delle misure necessarie nell’area del nuovo SIN di Taranto e Statte. Da ultimo si dispone che dalla perimetrazione è soppresso il Sin di Taranto.

Il comma 3 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione è nominato un Commissario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione della città di Taranto che esercita i poteri di cui all’articolo 1 del decreto legge del 7 agosto 2012, n. 129 convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171. Il Commissario resta in carica per la durata di quattro anni, prorogabili con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il nuovo Commissario subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del precedente Commissario nominato ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 7 agosto 2012, n. 129 convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171 che, pertanto, cessa dalle sue funzione all’atto della nomina del nuovo Commissario di cui al presente comma. Per consentire al Commissario l’esercizio dei poteri allo stesso assegnati e la predisposizione, e successiva attuazione, del Piano di interventi per la bonifica, l’ambientalizzazione e la riqualificazione di cui al comma 4, è previsto che lo stesso si avvale delle risorse di cui all’articolo 6 del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1 e, in particolare, delle risorse impegnate e trasferite a favore del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica del SIN di Taranto, il quale è tenuto al trasferimento delle stesse al nuovo Commissario all’atto della nominaE’ previsto, inoltre, che il Commissario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica in materia di bonifiche, utilizzando le risorse di cui al menzionato articolo 6 del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1.

Il comma 4 attribuisce al Commissario l’incarico di predisporre un Piano di interventi per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione della città di Taranto per le aree del nuovo “SIN Taranto e Statte”. Per consentire la definizione delle misure contenute nel Piano è indetta dal Commissario apposita Conferenza di Servizi ai sensi della legge del 7 agosto 1990, n. 241. Si prevede che il Piano di cui al comma 5 è adottato con decreto del Commissario.

Il comma 5 stabilisce che per l’attuazione del Piano resta fermo che, per le misure sulle cosiddette “Aree escluse” di cui al citato articolo 12, comma 3, del DPCM del 29 settembre 2017, i Commissari di ILVA S.p.A. in A.S. sono i soggetti deputati all’utilizzo dei fondi del Patrimonio destinato, derivante dall’autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria a condurre un’operazione di prestito obbligazionario intestato al FUG delle somme del sequestro penale alla famiglia Riva.

Il comma 6 stabilisce che il Commissario, in un’apposita sezione del piano, su richiesta dei commissari ILVA, individua una lista di interventi, con indicazione dell’ordine di priorità e con una stima dei relativi costi, che possono essere realizzati utilizzando le somme oggetto di confisca. I predetti interventi devono essere individuati nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 607, della l. 11 febbraio 2016, n. 232.

Il comma 7 prevede che il Commissario debba riferire quadrimestralmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sullo stato di attuazione degli interventi contenuti nel Piano, nonché alla Conferenza dei Servizi di cui al comma 4.

Il comma 8 individua in ISPRA l’autorità di controllo per la verifica dell’attuazione degli interventi contenuti nel Piano. La stessa Ispra è tenuta a riferire trimestralmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito allo stato di attuazione degli interventi di cui al menzionato Piano, anche all’esito di apposite ispezioni.

 

 

Relazione tecnica

Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura ordinamentale per cui non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 3, si evidenzia che la copertura degli oneri conseguenti alla realizzazione del Piano per la bonifica, l’ambientalizzazione e la riqualificazione del Sito di interesse nazionale di cui al comma 4, nonché per la predisposizione di apposite convenzioni con società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, ovvero per consentire al Commissario di avvalersi  del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici, è garantita dalle risorse previste dall’art. 6 del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1. In particolare, si rappresenta che le delibere CIPE n. 17/2003 e n. 83/2003 ivi richiamate, hanno stanziato in favore del "Progetto di risanamento ambientale e di sviluppo economico sostenibile nel Mar Piccolo di Taranto" la somma di € 26.000.000,00, che è stata disciplinata nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto l'11 giugno 2004 tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Regione Puglia e Commissario delegato per l'emergenza ambientale della Regione Puglia.

Con determina dirigenziale prot. 171 dell'08.04.2016 sono stati trasferiti € 20.800.000,00 a favore del Commissario Straordinario di Taranto. Di tali risorse risulta che a luglio 2019 è stata impegnata la somma di € 9.406.126,16 mentre risultano liquidati € 4.474.034,74. Di conseguenza vi sono ancora € 11.393.873,84 a disposizione del nuovo Commissario che potranno essere utilizzati per la copertura dei suddetti costi.

I commi 4, 5 e 7 individuano le funzioni del Commissario ed i soggetti deputati all’utilizzo dei fondi del Patrimonio destinato, per cui non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto concerne i costi degli interventi di cui al comma 6 gli stessi troveranno copertura finanziaria utilizzando le somme oggetto di confisca. Non si determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’attività di controllo di cui al comma 8 rientra nei compiti di Ispra per cui non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 11

(Misure a tutela della fauna marina)

 

1. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla definizione delle misure per la protezione e la tutela dei mammiferi marini dalle minacce che gravano sul loro habitat, da rispettare nella porzione della piattaforma continentale ricadente nel Golfo di Taranto, delimitata dalla congiungente Capo di Leuca e Punta Alice e appartenente alla Baia storica del Golfo di Taranto di cui al D.P.R. 26 aprile 1977, n. 816.

2. L’articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è modificato come segue:

dopo la lettera ee-septies) è aggiunta la lettera:

“ee-octies) Isole Cheradi;”

3. Ai sensi della legge 6 dicembre 1992, n. 394, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Regione Puglia e sentita la Conferenza Unificata, è istituita la riserva naturale statale “Isole Cheradi”.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 presente articolo, quantificati in euro  250.000,00 per l’anno 2020, e in euro 100.000,00 a decorrere dall’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell’ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3 del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 a decorrere dall’anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell’ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Relazione illustrativa

I Cetacei ed i loro habitat elettivi sono protetti, in Mediterraneo, da diversi strumenti legislativi:

• la Convenzione di Washington (CITES, 1975), relativa al commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione;

• la Convenzione di Berna (1981) sulla conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali in Europa;

• la Convenzione di Bonn (CMS, 1983) relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica;

• la Direttiva 92/43/CEE, cosiddetta “Habitat” (1992), relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche;

• la Convenzione di Barcellona, in particolare il Protocollo ASPIM (1999) per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo, che riporta tutti i cetacei presenti in Mediterraneo nell’annesso II – “List of endangered or threatened species”);

• l’Accordo regionale ACCOBAMS (Accordo sulla Conservazione dei Cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e della zona Atlantica adiacente, 2006).

Tutti i suddetti strumenti di indirizzo normativo evidenziano che le principali cause di aumento della probabilità di rischio di estinzione dei Cetacei sono ascrivibili soprattutto alle interazioni con l’uomo e richiedono che i Paesi segnatari adottino tutte le misure atte alla loro protezione, in maniera particolarmente pregnante gli ultimi tre sopra riportati.

Studi scientifici nazionali e internazionali, documentano le attività che producono interazioni negative con i cetacei, tra queste: la pesca, la probabilità di collisioni con navi mercantili o imbarcazioni da diporto specie per i Cetacei di grandi dimensioni; l’inquinamento dei mari con particolare riferimento a quello chimico da farmaci, organoclorurati, PCB, petrolio, rifiuti di plastica e metalli pesanti; l’impatto acustico delle attività di prospezione geologiche nonchè l’inquinamento sonoro prodotto dal crescente traffico navale.

A questa serie di minacce deve aggiungersi che sussiste una scarsa conoscenza di base della bio-ecologia per molte specie di Cetacei in numerose aree del pianeta, non escluso il Mediterraneo.

Per quanto riguarda il Mar Ionio, le informazioni disponibili su scala di bacino segnalano la presenza di 8 diverse specie di cetacei e, con riferimento al Golfo di Taranto, le osservazioni raccolte a partire dal 2009 con un monitoraggio condotto dall’Università degli Studi di Bari insieme alla Jonian Dolphin Conservation, hanno evidenziato che tre di queste specie, la stenella S. coeruleoalba (Meyen, 1833) il tursiope T. truncatus (Montagu, 1821) ed il grampo G. griseus (Cuvier, 1812), sono residenti con popolazioni strutturate in adulti, giovani e cuccioli.

Questi delfini, già valutati negli studi scientifici come vulnerabili o in pericolo, potrebbero essere esposti alle diverse minacce antropiche sopra richiamate – dal traffico navale mercantile, all’uso di sonar militari ad alta intensità, all’inquinamento chimico del porto di Taranto, ai diversi programmi di prospezione geosismica finalizzati alla ricerca di idrocarburi assentiti o in fase di valutazione da parte del MISE.

Inoltre, l’intero Golfo di Taranto offre habitat elettivi per numerose specie di Cetacei Odontoceti e Misticeti: la presenza di un sistema di canyon che raggiunge a meno di 10 miglia dalla costa le batimetriche dei 1000 metri sia lungo il versante Pugliese salentino sia lungo quello Lucano e Calabrese sembra poter sostenere (attraverso i meccanismi del coupling pelagico-bentico) la presenza di popolazioni di delfini, capodogli e balene che qui sembrano risiedere in maniera persistente o comunque molto frequente.

L’importante presenza dei cetacei nel Golfo di Taranto fa sì che da diversi anni siano attive realtà che svolgono attività di whale-watching, tra cui la Jonian Dolphin Conservation (scelta come una delle 20 eccellenze nazionali per rappresentare la Regione Puglia ad Expo 2015).

Ad oggi costituisce la prima attrazione turistica in provincia di Taranto e il numero di “ricercatori per un giorno” ospitati  annualmente a bordo delle imbarcazioni della JDC è cresciuto dal 2009 al 2018 segnando un incremento percentuale pari al 400% e registrando il numero massimo di 11000 visitatori nel 2018.

Il 35% dei circa 10000 visitatori medi annui, sono turisti stranieri che esprimono volontariamente i loro feedback positivi sui social media (Instagram, Facebook, Trip Advisor). L’attività di dolphin and whale watching conta circa 200 giornate annue, con oltre 7500 miglia nautiche percorse ed il successo di avvistamento dei cetacei si è attestato intorno al 95% (Carlucci e Fanizza 2019 - Documento allegato e relativa bibliografia). Particolarmente interessante il numero dei 3500 giovani under 15 coinvolti ogni anno, attraverso i numerosi progetti di educazione ambientale offerti alle scuole presenti su tutto il territorio regionale e nazionale.

Un dato altrettanto importante è costituito dal numero di posti di lavoro generati negli ultimi 10 anni. Nel 2009 tutti gli operatori impegnati nel progetto erano volontari della JDC, mentre nel 2018 si è registrato il numero di 12 operatori dotati di contratto di lavoro.

Attualmente, nessuna misura volta alla conservazione a lungo termine delle popolazioni di cetacei è stata applicata nell’area del Golfo di Taranto.

Pertanto, l’istituzione di un’area di salvaguardia per tutto il Golfo di Taranto costituisce un essenziale ed efficace strumento di tutela di questo patrimonio di diversità biologica marina. A tal fine, la base giuridica per la previsione normativa è la legge 23 maggio 1980 n. 290, di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie a ciascuno dei due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977, di cui si riporta la cartografia

 

Relazione tecnica

La previsione di cui al comma 1 non comporta oneri finanziari dedicati, in quanto prevede la sola individuazione delle misure di protezione e di tutela dell’area del Golfo di Taranto per la cui applicazione saranno impegnati gli organi preposti alle attività di sorveglianza in mare.

Per quanto riguarda il comma 2, lo stanziamento previsto di euro 250.000,00 per l’anno 2020 assicura le attività necessarie all’istituzione e primo avviamento dell’area marina protetta (installazione delle boe di perimetrazione e di individuazione della zona A di massima tutela, cartellonistica, promozione, ecc), mentre lo stanziamento a regime di euro 100.000,00 a decorrere dal 2021 è destinato ad assicurare le attività gestionali.

Per quanto riguarda il comma 3, lo stanziamento di euro 100.000,00 a decorrere dall’anno 2020 è destinato all’istituzione e al primo avviamento della Riserva naturale statale, nonché al suo funzionamento ordinario.

Ai suddetti oneri, di cui al comma 2 e al comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell’ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

 

 

 

 

Art. 12

(Applicazione dell’articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 alle Zone economiche speciali)

 

All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, dopo la lettera a-sexies), è aggiunta la seguente:

 

a-septies). Le ZES possono comprendere anche le aree definite Siti di interesse nazionale, alle quali si applica l’art. 252-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla riconversione industriale dei siti di interesse nazionale (SIN).

10. Agli oneri derivanti dalla stipula di accordi di programma di cui al comma 1, dell’art. 252-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si fa fronte mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 88 della legge di bilancio 2020 (POSSIBILE COPERTURA GREEN NEW DEAL)

 

Relazione illustrativa e tecnica        

La proposta in questione si rende necessaria, in quanto si inserisce nel progetto di riconversione industriale dell’Area di Taranto e, più nello specifico, dei siti di interesse nazionale (SIN).

Gli interventi possono essere sostenuti con risorse pubbliche (fonte statale o regionale) da individuare con appositi accordi, sulla base dell’estensione delle aree stesse e del programma di riconversione industriale previsto dall’azienda che intende insediarsi in aree SIN e procedere alla bonifica e/o alla messa in sicurezza delle aree medesime.

Allo scopo, sono stati già sottoscritti appositi Accordi di Programma, con i relativi impegni delle parti sia in termini di sviluppo industriale che di risorse finanziare da impegnare nelle bonifiche.

Agli oneri derivanti dalla stipula di accordi di programma di cui al comma 1, dell’art. 252-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si fa fronte mediante riduzione del “Fondo Green New Deal”, istituito con la legge di bilancio 2020.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Art. 13

 

(Disposizioni per l’attuazione del Programma la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’intera area di Taranto)

 

 

1. Al fine di assicurare un adeguato e stabile supporto tecnico-amministrativo all’attuazione del “Programma la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’intera area di Taranto” di cui all’art. 6, comma 1, del citato decreto legge decreto legge 5 gennaio 2015 n.1, e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del medesimo decreto, e allo scopo di massimizzare le ricadute ambientali, sociali ed economiche delle relative attività, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, istituita ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è individuata quale struttura di supporto del Commissario Straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, tenuto conto della stretta correzionale tra la pianificazione e programmazione in ambito di distretto idrografico e le misure inerenti la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto che nello specifico interessano direttamente le risorse suolo e risorse acqua ed il sistema territoriale connesso.

2. L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale è autorizzata, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nell’ambito della dotazione organica di cui al DPCM 4 aprile 2018, a bandire e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, nel triennio 2020-2022, un contingente complessivo di personale pari a 112 unità, così ripartito: per l’anno 2020, 4 dirigenti di livello non generale, 28 unità Cat. C/C1 e 10 unità Cat. B/B1, per l’anno 2021, 3 dirigenti di livello non generale, 26 unità Cat. C/C1 e 8 unità Cat. B/B1, per l’anno 2022, 3 dirigenti di livello non generale, 24 unità Cat. C/C1 e 6 unità Cat. B/B1. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 699.248,13 per l’anno 2020, di euro 3.909.020,15 per l’anno 2021 e di euro 5.555.628,59 a decorrere dall’anno 2022”.

3. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 699.248,13 per l’anno 2020, di euro 3.909.020,15 annui dall’anno 2021 e di euro 5.555.628,59 annui a decorrere dall’anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

 

 

CAPO IV

MISURE URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE

 

Art. 14

(Piano infrastrutture ultimo miglio e greenways nelle Zone Economiche Speciali)

 

 

Modifica DL 91/2017 (Decreto Mezzogiorno)

 

1. Al fine di assicurare il rapido completamento delle infrastrutture presenti Zone economiche speciali di cui all’articolo 4, il Presidente del Comitato  di indirizzo di cui all’articolo 4, comma 5, segnalano, al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e al Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni, le opere pubbliche incompiute, funzionali allo sviluppo dei territori interessati, tra quelle ricomprese nell’elenco –anagrafe di cui all’articolo 44-bis del decreto -  legge 6 dicembre 2011,  n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il cui grado di avanzamento è pari almeno al 60% dell’intera opera e il cui completamento ha subito dei ritardi per ragioni ascrivibili all’iter autorizzativo o ad eventuali situazioni di sequestro.

2. In base ai dati forniti, il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e il Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri, con il supporto di Investitalia, predispongono un elenco, per ciascuna ZES istituita, delle opere considerate strategiche il cui completamento riveste particolare rilievo per lo sviluppo del territorio.

3. Gli elenchi di cui al comma 2 sono approvati con Delibera CIPE che, eventualmente, dispone l’assegnazione dei fondi per tutte le nuove infrastrutture ricadenti nelle ZES e per quelle necessarie alla loro interconnessione.

4. Per le nuove infrastrutture, di cui al comma 3, sono destinati 2 milioni di euro per l’anno 2020 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147.

5. Gli interventi volti a garantire il completamento delle opere infrastrutturali contenute negli elenchi di cui al comma 2, nonché tutti gli interventi funzionali alla rapida realizzazione delle suddette opere, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

6. Al fine di accelerare il completamento dell’opera, il Presidente del Comitato di indirizzo può convocare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, una conferenza di servizi, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate al procedimento, che siano tenute ad adottare atti d’intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. I termini di durata della conferenza di servizi sono ridotti alla metà. e il Commissario delegato è il soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n.241 del 1990.

7. In caso di sequestro preventivo o probatorio dell’opera da realizzare o di una parte necessaria e funzionale al completamento della stessa, il Presidente del Comitato di indirizzo, con relazione tecnica motivata sulla qualificazione strategica dell’opera, sull’interesse pubblico generale e sulla permanenza di costi per la collettività a seguito del sequestro disposto, richiede al Giudice delle indagini preliminari (GIP) il dissequestro al solo fine di completare l’opera. Il Giudice delle indagini preliminari, sentito il Pubblico Ministero, adotta entro dieci giorni il provvedimento di dissequestro ai fini del presente comma. In caso di diniego, il Giudice delle indagini preliminari motiva le ragioni del mancato dissequestro.

8. Per lo svolgimento delle attività indicate nei precedenti commi, il Presidente del Comitato di indirizzo può avvalersi dell’Autorità di Sistema portuale di riferimento, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Il Commissario delle ZES istituite può richiedere all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in relazione alle opere da completare e alla tipologia degli interventi da attivare, le forme di vigilanza collaborativa di cui all’articolo 4 del “Regolamento in materi di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi” adottato dall’ANAC in data 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.300 del 29 dicembre 2014.

10. All’articolo 2, della legge 9 agosto 2017, n. 128, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Al fine di contribuire allo sviluppo del turismo e della mobilità dolce e sostenibile e con l’obiettivo di stimolare lo sviluppo dei territori delle Zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono individuate e approvate con delibera CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee ferroviarie dismesse del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in quanto ricadenti nei predetti ambiti, le quali possono essere convenientemente riconvertite in infrastrutture “verdi” finalizzate al turismo ed alla mobilità “dolce” non motorizzata (greenways).

1-ter. All’onere derivante dal comma precedente sono destinati 2 milioni di euro per primi interventi da avviarsi nell’anno 2020, 13 milioni di euro per l’anno 2021 e 13 milioni per l’anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147.».

 

Relazione illustrativa e tecnica

L’intervento normativo è volto a rafforzare le Zone economiche speciali introducendo un ulteriore articolo al decreto-legge n. 91 del 2017 per il “Piano infrastrutture ultimo miglio e greenways nelle Zone Economiche Speciali”.

La prima parte interviene per assicurare il rapido completamento delle infrastrutture presenti nelle Zone economiche speciali, tramite le segnalazioni, da parte dei Presidenti dei comitati di indirizzo delle ZES istituite, delle opere pubbliche incompiute, funzionali allo sviluppo dei territori interessati, il cui grado di avanzamento è pari almeno al 60% dell’intera opera e il cui completamento ha subito dei ritardi per ragioni ascrivibili all’iter autorizzativo o ad eventuali situazioni di sequestro.

Gli elenchi delle opere sono approvati con Delibera CIPE che, eventualmente, dispone l’assegnazione dei fondi per tutte le nuove infrastrutture ricadenti nelle ZES e per quelle necessarie alla loro interconnessione.

Per le nuove infrastrutture sono destinati 2 milioni di euro per l’anno 2020 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147.

La seconda parte prevede, invece, un ulteriore beneficio a favore delle Zone economiche speciali, che deriverà dallo sviluppo, nei territori interessati, di infrastrutture “verdi” finalizzate al turismo ed alla mobilità “dolce” non motorizzata (greenways) che saranno realizzate sulle linee ferroviarie dismesse.

All’onere derivante sono destinati 2 milioni di euro per primi interventi da avviarsi nell’anno 2020, 13 milioni di euro per l’anno 2021 e 13 milioni per l’anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e coesione.

 

 

CAPO V

MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO DELL’AREA DI TARANTO

 

Art. 15

(Contributi a sostegno della valorizzazione dell’identità culturale originaria della città di Taranto e di promozione dello sviluppo nel territorio)

 

1. Al fine di valorizzare l’identità culturale originaria della città di Taranto e di promuovere lo sviluppo nel territorio, danneggiato dalla crisi del settore siderurgico, sono attribuiti contributi, pari a 100 mila euro per l’anno 2020, 5 milioni di euro per l’anno 2021 e 10 milioni per l’anno 2022 per il finanziamento di specifici progetti.

2. I progetti di cui al comma 1, anche in funzione dello sviluppo dei circuiti di promozione culturale e turistica , compresi quelli d’interesse per la costa ionica e per i comuni contermini e quelli di ambito interregionale, consistono in interventi di recupero, restauro, riutilizzo sostenibile e rigenerazione urbana, con particolare riguardo alla valorizzazione delle aree di interesse archeologico, compresi i siti archeologici subacquei, delle strutture storiche, delle componenti artistiche e dei contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali.  

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la selezione dei progetti di cui al comma 1 e per la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 100 mila euro per l’anno 2020, 5 milioni di euro per l’anno 2021 e 10 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 406 della legge di Bilancio 2020 (COPERTURA Fondo potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici)

 

Relazione illustrativa e tecnica

La norma si propone di valorizzare l’identità culturale della città di Taranto attraverso la promozione nel territorio di specifici progetti in grado di coniugare cultura e turismo. In particolare, si prevede lo stanziamento di risorse per la realizzazione di progetti volti ad interventi di recupero, restauro, riutilizzo sostenibile e rigenerazione urbana, con particolare riguardo alla valorizzazione delle aree di interesse archeologico, compresi i siti archeologici subacquei, delle strutture storiche, delle componenti artistiche e dei contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali. La definizione delle modalità e delle procedure per la selezione dei progetti e la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari sono rimesse ad un successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 100 mila euro per l’anno 2020, 5 milioni di euro per l’anno 2021 e 10 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui al comma 406 della legge di Bilancio 2020.

 

 

 

Art. 16

(Rivalsa Iva)

1. All’articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. In deroga alla disciplina di cui al comma 2, le imprese creditrici, ammesse al passivo della procedura concorsuale, verso le Amministrazioni Straordinarie, ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa, di cui al decreto legge n. 88 del 2012 e successive modificazioni possono anticipare l’emissione della nota di variazione dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura a titolo di acconto del 50 per cento dell’imponibile originario.

2-ter. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis, si provvede a valere sulle risorse residue confiscate dallo Stato e confluite nel Fondo Unico di Giustizia.».

 

Relazione illustrativa e tecnica

La proposta emendativa si rende necessaria al fine di consentire la rivalsa dell’Iva versata dalle imprese che hanno fornito beni o svolto servizi verso le Amministrazioni straordinarie, ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa, e che sono state ammesse al passivo della procedura concorsuale.

Nello specifico, le imprese sopracitate, nelle more della definizione del giudizio, possono chiedere la rivalsa dell’Iva già versata in relazione alle fatture emesse nei confronti dell’azienda in amministrazione straordinaria.

Qualora al termine della procedura concorsuale dette imprese fornitrici vedano riconosciuta, in tutto o in parte, la propria pretesa creditizia, le stesse sono tenute a versare nuovamente l’Iva dovuta in proporzione al credito riscosso.

Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis, si provvede a valere sulle risorse residue confiscate dallo Stato e confluite nel Fondo Unico di Giustizia.

 

 

Art. 17

(Rifinanziamento della Zona Franca Urbana di Taranto)

 

 

In elaborazione.

 

CAPO VI

ULTERIORI INTEVENTI A SOSTEGNO DELL’AREA DI TARANTO

 

Art. 18

(Interventi urgenti dei quattro Comuni dell’Area di crisi di Taranto)

 

1. Al fine di sostenere la riqualificazione dei quattro Comuni dell’area di crisi di Taranto, i Comuni di Statte, Montemesola, Massafra e Crispiano trasmettono, al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica, l’elenco dei progetti da approvare con Delibera CIPE che, inoltre, dispone l’assegnazione dei fondi per le nuove iniziative programmate.

 

 

Art. 19

(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande e orchestre musicali di Taranto)

 

1. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo il Fondo, per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande e orchestre musicali di Taranto, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 150 mila euro a decorrere dall'anno 2020.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 402 della legge di bilancio 2020 (COPERTURA FONDO PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLE BANDE MUSICALI)

Relazione illustrativa e tecnica

La proposta prevede l’istituzione di un Fondo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande e orchestre musicali di Taranto, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 150 mila euro a decorrere dall'anno 2020.

I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo saranno successivamente declinati in un decreto del ministero dei Beni culturali e del Turismo.

Agli oneri derivanti si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, istituito con legge di Bilancio.

 

 

 

Art. 20

(Interventi per demolizione strutture abusive nella Città Vecchia di Taranto)

1. Al fine di sostenere l’opera di riqualificazione della Città Vecchia di Taranto, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2020 e 3 milioni per l’anno 2021 per sostenere il comune di Taranto nella demolizione di strutture presenti nella sopracitata area e dichiarate abusive.

2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

Relazione illustrativa e tecnica

La proposta si rende necessaria al fine di supportare la riqualificazione del territorio della Città di Taranto, in particolare quello della Città Vecchia.

La proposta di norma prevede di sostenere il Comune di Taranto nella demolizione di strutture presenti nella suddetta area e dichiarate abusive.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

Art. 21

(Imu Taranto)

1.Al fine di contribuire al ristoro ambientale della città di Taranto, l’Imposta Municipale Unica (IMU) di spettanza statale sugli immobili di categoria catastale D, ricadenti nel medesimo Comune, per le annualità 2020, 2021 e 2022, è destinata al Comune di Taranto per essere impiegata in interventi strutturali inerenti la riqualificazione urbana, l’efficientamento energetico e i servizi sociali.».

2. Agli oneri derivanti si fa fronte (COPERTURA DA INDIVIDUARE)

 

Relazione illustrativa e tecnica

La proposta emendativa si rende necessaria per far fronte alla grave crisi economica della Città di Taranto. Nello specifico, si interviene per contribuire al ristoro ambientale della Città, destinando l’Imposta Municipale Unica (IMU), di spettanza statale sugli immobili di categoria catastale D, ricadenti nel medesimo Comune, per le annualità 2020, 2021 e 2022, al Comune di Taranto per essere impiegata in interventi strutturali inerenti la riqualificazione urbana, l’efficientamento energetico e i servizi sociali.

Agli oneri derivanti dalla suddetta proposta si fa fronte mediante. … (COPERTURA DA INDIVIDUARE)

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