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Giornale di Taranto - Notizie utili/ Canone Rai, guida al pagamento
Lunedì, 18 Gennaio 2016 15:21

Notizie utili/ Canone Rai, guida al pagamento In evidenza

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Quest’anno si inizierà a pagare dal 1 luglio e il pagamento verrà effettuato mediante addebito nella bolletta elettrica. Ma non tutti sono tenuti a farlo. Guida caso per caso alle esenzioni

 
 
 
 
 

Rai WayIn questi giorni i conduttori dei notiziari Rai non ci ricordano più che “il canone va pagato entro il 31 gennaio”. La legge è cambiata. Quest’anno si inizierà a pagare dal 1 luglio e il pagamento verrà effettuato mediante addebito nella bolletta elettrica. In sostanza fra circa 5 mesi e mezzo nella fattura per la fornitura elettrica sarà inserita la voce di € 70, perché comprenderà le rate dei mesi precedenti (da gennaio a luglio). I restanti € 30 saranno spalmati nelle successive bollette. Così si arriverà alla quota di € 100, come sancito dalla legge di Stabilità. L’importo è stato ridotto di € 13,50.

Chi deve pagare il canone Rai in bolletta?
Chi possiede un televisore e sia intestatario di un contratto per l’utenza elettrica. L’imposta si paga solo sulla prima casa e una sola volta per famiglia, a condizione che i coniugi e i figli siano tutti residenti nello stesso immobile. Nel caso di coniugi con residenze in luoghi diversi, allora la società elettrica addebiterà il canone su entrambe le case.

Lo stesso vale per i figli: se cambiano residenza dovranno pagare il canone, anche se l’appartamento è preso in locazione o dato in comodato. Il nuovo concetto della legge è questo: “La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica”.

I coinquilini (studenti/lavoratori) devono o non devono pagare?
Il canone dovrà essere pagato dalla persona a cui è intestato il contratto di fornitura di energia elettrica, che non necessariamente è il proprietario di casa, ma può essere anche uno studente o un lavoratore che ha sottoscritto un contratto di locazione. Anche se il televisore non è di sua proprietà o non è funzionante: importa il possesso.
E se ci sono anche 2 coinquilini, questi ultimi devono pagare l’importo per intero? Per essere chiari, in questa casa si dovrebbero pagare 3 canoni? Su questo non c’è ancora chiarezza: si attende per la fine del mese il relativo decreto attuativo.

E se l’utenza non è intestata a nessuno dei coinquilini e tutti sono privi di un regolare contratto di locazione? Allora ci troviamo di fronte agli abbonamenti speciali. Nel merito l’immobile può risultare un affittacamere, quindi, si legge sul sito www.abbonamento.rai.it , essendo nella categoria D, il titolare dovrà pagare per l’intero anno € 407,35 di canone.

Conviventi e partite IVA
I conviventi, ossia due persone non sposate, ma nello stesso stato di famiglia, non devono pagare un canone a testa, ma uno. I titolari di partite Iva versano l’imposta solo se posseggono il televisore in ufficio. Gli uffici, gli studi e gli esercizi commerciali dovranno pagare, qualora abbiano un televisore, tramite il bollettino postale e non in bolletta.

Chi non deve pagare il canone Rai in bolletta?
Chi non ha il televisore. Per dimostrarlo è obbligatoria una dichiarazione da inviare all’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalità che saranno definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia. La comunicazione deve essere spedita ogni anno: chi dichiara il falso va incontro a sanzioni anche penali.

Se avete una seconda abitazione dove vi è un televisore, non dovete pagare un secondo abbonamento. Buone notizie anche per i possessori delle nuove tecnologie: la normativa non fa riferimento a smartphone, tablet e Pc.
Nulla è cambiato rispetto alle comunicazioni di variazioni intervenute nel corso dell’anno: per esempio, dichiarazione all’Agenzia delle entrate per cessioni, cambi di residenza, furti (allegare denuncia), conferimento in discarica (allegare la documentazione attinente) e morte dell’abbonato.

È esente dal pagamento una persona con almeno 75 anni di età e un reddito non superiore a 8.000 euro lordi l’anno. Una piccola felicità per molti nonni.

 

Fonte CODACONS