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Giornale di Taranto - San Giorgio/ Dopo la lettera aperta, pronta risposta del Sindaco Grimaldi e controrisposta del lettore.
Sabato, 27 Giugno 2015 08:19

San Giorgio/ Dopo la lettera aperta, pronta risposta del Sindaco Grimaldi e controrisposta del lettore. In evidenza

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TESTO DELLA PRIMA LETTERA

Questo è il terzo anno consecutivo che il Comune di San Giorgio Ionico (TA) salassa i cittadini proprietari di pertinenze dell’abitazione principale (box, cantine ecc..).

Probabilmente le delibere del Consiglio Comunale emesse a riguardo andrebbero verificate ma fino ad oggi non intervenuto è nessuno.

Voglio perciò denunciare questa situazione.

L'aspetto discutibile sta nell’applicazione  della quota variabile alle pertinenze (Per le utenze domestiche censite nelle categorie catastali C/2 - C/6 – C/7 il nucleo familiare di riferimento per la tassazione di dette pertinenze si considera pari ad una unità.).

Significa che chi ha una cantina di 5 m2 dovrà pagare di quota variabile € 44,484 + la quota fissa che è pari a € 1,228 al m2, per un totale di oltre € 50 (cinquanta).

Mentre le utenze non domestiche (categoria 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) pagano 1,099 al m2, quindi un magazzino di 5 m2 pagherà solo € 5 (cinque)

Altri Comuni come quelli di Faggiano e Roccaforzata nelle proprie delibere hanno inserito il seguente articolo: Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa

della tariffa, considerando assorbita dall’abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti

della stessa. 

Tra gli errori a mio avviso commessi da alcuni Comuni, specie nel passaggio dalla Tarsu alla Tares e poi Tari, spesso ricorre il calcolo della quota variabile delle utenze domestiche, che va computata una sola volta per nucleo familiare, anche se l’immobile possiede più di una pertinenza (per es. garage, soffitta, cantina, ecc.), all. 1, punto 4.2. D.P.R. 158/1999, ove sono individuati i criteri di calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.

E non è stata applicata la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 art. 647

…., al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Le delibere a cui faccio riferimento sono disponibili sui siti dei Comuni o sul MEF.

TESTO DELLA RISPOSTA DEL SINDACO GIORGIO GRIMALDI

 

intanto avrei preferito che mettesse il suo  cognome  in ogni caso venga negli uffici a terzo piano cosi le daremo tutte le spiegazioni possibili,    in qunto al sottoscritto la pertinenza che ha è il garage sotto casa come il 90% delle famiglie di san giorgio j   cordialità  giorgio grimaldi

Prosegue la polemica fra il Primo Cittadino del Comune ionico e un lettore-elettore sull'applicazione della Tari.

TESTO DELLA RISPOSTA AL SINDACO

 

Egregio Sig. Sindaco,

Il mio cognome ha poca importanza, ho scritto a Lei, perché avrei voluto una sua risposta, poiché le delibere e i regolamenti Comunali non li fanno gli impiegati del Comune, e comunque, una risposta dagli uffici del terzo piano come ha detto lei l’ho avuta l’anno scorso ed è la seguente:

Gentile contribuente,

le segnaliamo che non si tratta di errori, ma di scelte regolamentari effettuate al fine della prima applicazione del tributo e relative alle modalità di tassazione delle pertinenze, al fine di distribuire sull'intera platea delle unità immobiliari il carico tributario.

Le confermiamo tuttavia che questa Amministrazione valuterà eventuali altre possibili scelte regolamentari da adottare in merito, al fine di non applicare alle pertinenze delle utenze domestiche la quota variabile del tributo.

Distinti saluti

Servizio Tributi

Comune di San Giorgio Jonico

L’ultima frase di questa risposta mi aveva dato un po’ di fiducia, che purtroppo ho perso con la delibera di quest’anno in cui le pertinenze domestiche che come Lei ha detto hanno il 90% delle famiglie di San Giorgio Ionico pagano:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

 

Q.FISSA (IMP. €/MQ.)

Q.VARIABILE (€)

NUCLEI FAMILIARI CON N. 1 COMPONENTI

1,228

44,484

 

Per le utenze domestiche censite nelle categorie catastali C/2 - C/6 – C/7 il nucleo familiare di riferimento per la tassazione di dette pertinenze si considera pari ad una unità.

Questo significa che per una cantina di 5 m2, paga € 50,624 (eurocinquanta/62),

per un box di 15 m2, paga € 62,904 (eurosessantadue/90).

Mentre le utenze non domestiche:

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Numero categoria

 

Attività con omogenea potenzialità

di produzione dei rifiuti

QUOTA FISSA

QUOTA VARIABILE

TARIFFA AL MQ. (€)

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

 

0,641

0,458

1,099

L’utenza non domestica per una cantina di 5 m2, paga € 5,495 (eurocinque/50),

per un box di 15 m2, paga € 16,485 (eurosedici/49).

Tutto questo è previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 19/05/2015, per l’anno 2015.

Si evince in modo fin troppo chiaro che come ha detto Lei il 90% delle famiglie di San Giorgio Ionico, con la sola quota fissa pagano più delle utenze non domestiche, se poi aggiungiamo la quota variabile, lascio il pensiero a chi legge, pensare cosa sia pagare e/o avere una pertinenza a San Giorgio Ionico.

Ho voluto precisare il Comune perché la maggior parte dei Comuni d’Italia ha inserito nelle proprie delibere:

 Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall’abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. (vedi per esempio delibere FAGGIANO, ROCCAFORZATA ecc.).

Nel fare una ricerca su internet riguardo alle pertinenze domestiche ho trovato:

“Tra gli errori commessi da alcuni Comuni, specie nel passaggio dalla Tarsu alla Tares e poi Tari, spesso ricorre il calcolo della quota variabile delle utenze domestiche, che va computata una sola volta per nucleo familiare, anche se l’immobile possiede più di una pertinenza (per es. garage, soffitta, cantina, ecc.), all. 1, punto 4.2. D.P.R. 158/1999, ove sono individuati i criteri di calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.”

L’anno scorso l’Ufficio Tributi del Comune ha scritto:

Le confermiamo tuttavia che questa Amministrazione valuterà eventuali altre possibili scelte regolamentari da adottare in merito, al fine di non applicare alle pertinenze delle utenze domestiche la quota variabile del tributo.

Quest’anno la risposta la vorrei da Lei e/o da tutti i Consiglieri Comunali, tenga presente che una risposta non la deve solo a me, ma come ha detto Lei al 90% delle famiglie di San Giorgio Ionico, e sa perché la voglio scritta, perché: “Verba volant, scripta manent.”.

Vorrei avere una risposta anche per le domande che le avevo fatto, ovvero i centri di raccolta denominati isole ecologiche, e, superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.

Nulla comunque vieta di porre rimedi agli errori commessi, però tenga presente che: “Errare humanum est, perseverare autem diabolicum”.

In attesa di una risposta vera!  La saluta Francesco