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Giornale di Taranto - TRIBUTARIO E FISCALE/ Reati tributari e tenuità del fatto.
Venerdì, 03 Aprile 2015 07:26

TRIBUTARIO E FISCALE/ Reati tributari e tenuità del fatto. In evidenza

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degli Avv.ti  Maurizio Villani e Alessandra Rizzelli.

 


Con Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015, recante “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, in vigore dal 02 aprile 2015, sono state dettate importanti novità in teme di reati penali.

Considerato che le novità normative riguardano tutti indistintamente i reati penali, l’intento del legislatore è indubbiamente quello di ridurre in generale  il contenzioso innanzi all’autorità giudiziaria penale, in modo tale da alleggerire il carico di lavoro dei tribunali laddove ne sussistano i presupposti.

Nello specifico, l’art. 1 del citato decreto legislativo prevede l’introduzione nel codice penale dell’art. 132-bis, rubricato “Esclusione della punibilità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena.”.

Con tale articolo si stabilisce che, per i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore ai cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, è esclusa la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma c.p., l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

In particolare, ai sensi del richiamato art. 133, primo comma, c.p., l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Viceversa, il comportamento è da ritenersi abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Alla luce di tanto, tale novità normativa coinvolge inevitabilmente anche alcuni dei reati tributari previsti e disciplinati dal D.Lgs. n. 74/2000, ed in particolare i seguenti delitti: