LA PRONUNCIA E' DEL TRIBUNALE DI TARANTO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO CHE HA ORDINATO ANCHE L’IMMEDIATA CESSAZIONE DEL COMPORTAMENTO E LA PUBBLICAZIONE NELLA BACHECA AZIENDALE DELLA DECISIONE.
Il segretario provinciale della FP CGIL di Taranto, Mino Bellanova, rende noto che il Tribunale del Lavoro di Taranto, con ordinanza del 11 Marzo 2013, depositata in cancelleria il 12 Marzo 2013, ha condannato la società Lombardi s.r.l. per condotta antisindacale tenuta nei confronti della FP CGIL.
La segreteria provinciale dell’Organizzazione Sindacale espone come la detta società di igiene ambientale, che ad oggi gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nei comuni di Leporano e Pulsano, sin dall’assunzione dei detti appalti, benché trattenga le quote associative dalla retribuzione dei lavoratori iscritti alla FP CGIL ometta sistematicamente di versare le stesse al sindacato, privandolo in tal modo delle necessarie risorse finanziarie finalizzate al proprio sostentamento ed alla propria attività.
A seguito di tale illegittimo e perdurante contegno la FP CGIL, in data 30/12/2014, assistita dall’Avv. Luca Bosco dell’Ufficio Vertenze Legali CGIL, ha proposto ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori.
Il Tribunale del Lavoro Taranto, in persona del Giudice Dott. Giovanni De Palma, investito della vicenda, ha rilevato come per costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione “il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versanti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività”, statuendo, dunque, come “la condotta datoriale integra gli estremi del comportamento antisindacale, […]”.

