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Giornale di Taranto - La Cassazione contro le banche: devono provare d’aver notificato gli estratti conto corrente
Giovedì, 11 Settembre 2014 19:39

La Cassazione contro le banche: devono provare d’aver notificato gli estratti conto corrente In evidenza

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Opposizione al decreto ingiuntivo: l’istituto di credito non solo deve produrre in causa gli estratti conto, ma dare anche prova di averli, di volta in volta, comunicati al cliente.

A cura di Amedeo Cottino

Nel caso in cui la banca notifichi, al proprio cliente, un decreto ingiuntivo per lo scoperto sul conto corrente e quest’ultimo proponga opposizione davanti al tribunale (per esempio, sollevando eccezioni come l’applicazione di tassi usurari, l’anatocismo o conteggi non esatti), l’istituto di credito, per poter vincere la causa, è tenuto non solo a produrre i singoli estratti conto, ma deve anche dimostrare di averli comunicati, di volta in volta, al correntista in modo di consentirgli di contestarli. La legge, infatti, prevede che il cliente abbia sempre 60 giorni di tempo dalla ricezione dell’estratto conto inviatogli dalla banca per impugnare gli importi ivi indicati (leggi: “Come contestare l’estratto conto bancario”).

 

È questa la sintesi di una interessantissima ordinanza emessa dalla Cassazione: un provvedimento che, in un periodo in cui le istituzioni sembrano favorire gli interessi delle banche (leggi: “Il Governo reintroduce l’anatocismo”), spezza invece una lancia a favore del cittadino [1].

 

Ricordiamo che la banca può ottenere il decreto ingiuntivo solo producendo il “saldaconto”: e ciò per via di tale procedimento che è certamente caratterizzato da maggiore speditezza e sommarietà (attenzione però: molti decreti ingiuntivi per finanziamenti e mutui sono mulli!). Ma poi, nell’eventuale giudizio di opposizione promosso dal correntista, l’istituto non può più limitarsi a richiamare tale documento, ma deve dimostrare, con ulteriori elementi, che la sua pretesa è fondata. Tali prove sono:

 

1. il contratto di conto corrente;

 

2. tutti gli estratti conto emessi durante il rapporto; questi ultimi, infatti, che costituiscono un elemento più analitico per verificare l’esistenza del credito vantato, certificano in dettaglio le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo contabile con le condizioni attive e passive praticate dalla banca al cliente. E hanno dunque una valenza probatoria ben più forte del saldaconto;

 

3. la dimostrazione che, nel corso del rapporto di conto corrente, la banca ha, di volta in volta,comunicato tali estratti conto al cliente, in modo che quest’ultimo avesse contezza delle voci della documentazione contabile non direttamente in giudizio, ma già prima. Ed è proprio questo l’aspetto più interessante e innovativo della sentenza in commento. Le banche, infatti, sono solite (almeno sino ad oggi) inviare tali comunicazioni con posta semplice e non con raccomandata a.r. Con la conseguenza che il creditore avrà un compito, se non impossibile, assai arduo nel fornire tale dimostrazione. Parrebbe, così, di immaginare – qualora il precedente fosse confermato anche dalle successive sentenze – che le banche non avrebbero più alcuna possibilità di recuperare i propri crediti…

 

In definitiva, è sempre l’istituto di credito ad avere l’onere della prova (e al correntista basta contestare gli interessi sul conto per obbligare la banca alla prova contraria): facile o difficile che essa sia.

In pratica

Se il debitore propone opposizione al decreto ingiuntivo, la banca non solo deve produrre in causa tutti gli estratti conto, ma deve anche dimostrare di averli periodicamente comunicati al cliente: una prova che, allo stato attuale, sarà assai difficile da raggiungere, posta la – pessima – abitudine degli istituti di credito di fornire le suddette comunicazioni solo con posta semplice e non con raccomandata a.r.