Lunedì, 28 Settembre 2026 15:16

EX ILVA/ Procura generale: No a seconda istanza di sospensiva, salute priorità In evidenza

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La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano chiede che sia rigettata anche la seconda istanza di sospensiva presentata alla stessa Corte da Ilva e da Acciaierie d’Italia in merito al decreto del 27 luglio con il quale é stata ordinata entro 90 giorni la fermata dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto (scadenza 90 giorni) poiché inquinante e nociva alla salute. La Procura Generale il 3 settembre aveva detto no anche alla prima istanza delle due società, poi rigettata dalla Corte l’11 settembre. Adesso la seconda istanza é stata presentata da Ilva e Acciaierie un vista dell’udienza a Milano del 30 settembre e della pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili. Quest’ultima ha fissato l’udienza il 20 ottobre per esaminare i ricorsi straordinari che sempre Ilva e Acciaierie hanno presentato il mese scorso contro il decreto di fermata disposto dalla Corte d’Appello di Milano a luglio. Angelo Renna, sostituto del procuratore generale, nel nuovo parere, che non é vincolante per la Corte d’Appello, chiede che “la Corte dichiari, in via principale, inammissibile il ricorso per difetto dei presupposti di legge e per carenza di interesse e, comunque, nel merito lo rigetti”.

“La Corte territoriale afferma espressamente che, dopo la modifica dell’art. 41 Cost., l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute o all’ambiente, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che individua nella tutela della salute un limite intrinseco all’attività produttiva”. dice la Procura Generale nel suo parere  La Procura Generale sostiene che “tale principio, asse portante del decreto impugnato, non risulta in alcun modo inciso dalla sopravvenienza invocata dalle ricorrenti”, ovvero Ilva e Acciaierie. Per la Procura Generale, “la fissazione dell’udienza dinanzi alle Sezioni Unite per il 20 ottobre 2026 non modifica il quadro fattuale accertato dalla Corte di merito: non elimina il rischio sanitario, non lo attenua, non ne differisce l’incidenza. La Corte d’Appello ha ritenuto che tale rischio sussista attualmente e richieda un intervento immediato, senza ulteriori dilazioni”. “Nel merito - dice ancora la Procura Generale - occorre rilevare come dall’ampia motivazione del decreto n. 425/2026 emerga che la Corte d’Appello di Milano ha fondato la propria decisione su un nucleo di argomentazioni del tutto insensibili alla sopravvenienza richiamata dalle ricorrenti. Il decreto chiarisce che la misura inibitoria è stata adottata per eliminare un rischio sanitario attuale, desunto da una pluralità di fonti: la sentenza della CGUE del 25 giugno 2024, la nuova Aia 2025, le Valutazioni di Danno Sanitario, i rapporti delle autorità sanitarie, le consulenze tecniche e il principio di precauzione”. 

Per la Procura Generale, “la Corte meneghina ha ritenuto che l’attività dell’area a caldo esponga la popolazione a un rischio non procrastinabile, che deve essere eliminato senza ulteriori ritardi, indipendentemente dalla durata del giudizio di legittimità. Il decreto non fonda mai il proprio bilanciamento sulla prospettiva temporale del giudizio di Cassazione, né considera la durata del processo come elemento decisivo. Il parametro temporale non è parte del ragionamento della Corte, che ha invece valorizzato la prevalenza del diritto alla salute quale bene primario, non ulteriormente comprimibile neppure per un periodo breve”. E ancora, scrive la Procura Generale alla Corte d’Appello di Milano (sezione imprese) per il provvedimento presidenziale del primo presidente della Corte di Cassazione, quello che fissa appunto l’udienza il 20 ottobre sui ricorsi straordinari contro il decreto di fermata dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto, non può ricondursi alla “nozione di ‘mutamento delle circostanze’. Il mutamento delle circostanze, nel sistema delle misure cautelari, riguarda esclusivamente fatti nuovi, sopravvenuti, oggettivi e incidenti, tali da modificare la situazione sostanziale o processuale valutata dal giudice che ha emesso il provvedimento cautelare. Il provvedimento presidenziale del 16 settembre 2026 - dice la Procura Generale sull’atto che ha fissato l’udienza in Cassazione per il 20 ottobre - non incide sul quadro fattuale relativo al rischio sanitario accertato dalla Corte d’Appello, non modifica la situazione giuridica sostanziale delle parti, non introduce nuovi elementi di diritto rilevanti ai fini del bilanciamento operato nel decreto n. 425/2026, non è un fatto esterno imprevedibile, ma un atto organizzativo interno alla Corte di Cassazione, espressivo delle sue prerogative istituzionali”. Infine, sostiene la Procura Generale, “la fissazione dell’udienza in data anteriore al termine previsto per lo spegnimento degli impianti esclude, anziché giustificare, la necessità di un nuovo intervento cautelare. La prossimità della decisione delle Sezioni Unite rende evidente l’assenza del pregiudizio prospettato dalle ricorrenti, poiché il giudice di legittimità sarà posto nelle condizioni di pronunciarsi tempestivamente prima che si producano gli effetti asseritamente irreversibili richiamati nell’istanza”. 

    

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