Lunedì, 31 Agosto 2026 08:33

EX ILVA-STOP AREA A CALDO/ Anche Acciaierie d'Italia ricorre in Cassazione contro il decreto In evidenza

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“La Corte d’Appello, disponendo la sospensione immediata delle attività dell’area a caldo per profili del tutto diversi da quelli considerati dal decreto del Tribunale, ha integralmente sostituito la propria misura inibitoria a quella disposta dal Tribunale, essendo venuta meno la possibilità per AdI di avvalersi della misura rimediale indicata dal Tribunale per evitare la sospensione delle attività di produzione dell’acciaio”. Lo scrivono gli avvocati Luisa Torchia e Marco Annoni nel ricorso straordinario alla Corte di Cassazione da parte di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria contro il decreto con cui il 27 luglio la Corte d’Appello di Milano ha ordinato, per inquinamento e danni alla salute, la fermata dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. Giorni che scadono a fine ottobre.

     La richiesta alla Suprema Corte è che il decreto della Corte d’Appello sia cassato. Il ricorso di AdI in as segue quello che Ilva in as ha presentato per la stessa ragione alla Suprema Corte alla vigilia di Ferragosto. I ricorsi lato azienda sono quindi due: della proprietà degli impianti, Ilva in as, e del gestore degli stessi, Acciaierie d’Italia in as. A febbraio scorso è stato il Tribunale di Milano a pronunciarsi sul ricorso contro l’ex Ilva presentato da un gruppo di cittadini di Taranto e dall’associazione “Genitori Tarantini”. Il Tribunale, rilevando che l’Aia rilasciata dall’ex Ilva dal ministero dell’Ambiente nell’estate 2025 presentava carenze relativamente ad alcune prescrizioni ambientali, aveva stabilito che le stesse andavano ridefinite e dettagliate - soprattutto nell’articolazione e nei tempi - entro il 24 agosto 2026, altrimenti il siderurgico avrebbe dovuto fermarsi. Nel ricorso straordinario in Cassazione, Acciaierie d’Italia sostiene che “il decreto impugnato testualmente ha disposto l’accoglimento della ‘richiesta di inibitoria’ formulata dai cittadini e ‘in parziale riforma’ del decreto del Tribunale, ha ordinato ad AdI e AdIH (nonché a Ilva) ‘la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento Ilva di Taranto’ assegnando un termine di novanta giorni per le operazioni di sospensione. In tal modo - scrivono i legali di Acciaierie - la Corte d’Appello ha però integralmente superato il decreto del Tribunale, adottando una pronuncia del tutto incompatibile con quanto disposto dal giudice di primo grado. 

Anche quest’ultimo - si afferma nel ricorso alla Suprema Corte - aveva infatti ritenuto illegittime e disapplicate alcune misure dell’Aia 2025 (e quindi l’Aia medesima) e aveva disposto la sospensione dell’attività produttiva dello stabilimento a far data dal 24.8.2026. Ma in relazione agli specifici profili di illegittimità ritenuti sussistenti per le prescrizioni disapplicate (relativi esclusivamente ai profili temporali di attuazione delle misure individuate, ritenuti non appropriati) aveva anche statuito che entro il termine del 24.8.2026, AdI avrebbe potuto evitare di dover sospendere l’attività di produzione dell’acciaio chiedendo un’integrazione dell’Aia 2025”.

    Nell’integrazione, si rileva, doveva esserci “l’indicazione dei tempi certi e ragionevolmente brevi entro i quali gli studi di fattibilità, i piani e i cronoprogrammi menzionati nelle prescrizioni, avrebbero dovuto trovare effettiva attuazione” con l’impegno dell’azienda ad una “tempestiva” applicazione. Invece per AdI il decreto della Corte d’Appello “si pone in diretto contrasto con la disciplina dell'Aia: la revisione delle prescrizioni autorizzative compete all'autorità amministrativa e non al giudice, il quale non può riformularne il contenuto sostanziale”. Una delle contestazioni che ha portato la Corte d’Appello a determinare l’alt all’area a caldo del siderurgico entro 90 giorni, é che, oltre alle emissioni di polveri sottili, PM 2,5 e PM 10, nell’ex Ilva c’è anche amianto nei cowpers degli altiforni. Ma questo, dice AdI, è “in contrasto con la disciplina nazionale e comunitaria, posto che l'amianto presente nei cowpers non può essere considerato una ‘emissione’. La disciplina dell'amianto - scrivono infatti i legali di AdI - è infatti regolata da un apparato normativo autonomo e speciale, del tutto distinto dalla normativa sulle emissioni industriali. Contrariamente a quanto ritenuto dal decreto, la gestione dell'amianto non rientra infatti nel perimetro regolatorio dell’Aia”.

    Circa l’impugnazione in Corte d’Appello del decreto di febbraio 2026 del Tribunale di Milano, Acciaierie d’Italia fa presente alla Cassazione che “il reclamo dei cittadini aveva contestato tale determinazione del Tribunale richiedendo la disapplicazione integrale dell’Aia e l’immediata sospensione delle attività dell’area a caldo, mentre con il reclamo AdI è stata dedotta l’erroneità e infondatezza della ritenuta illegittimità delle misure dell’Aia 2025 oggetto di disapplicazione”.

    Mettendo quindi in evidenza le due diverse pronunce, Tribunale di Milano e Corte d’Appello di Milano, Acciaierie d’Italia scrive nel ricorso alla Suprema Corte che “il giudice di appello da un lato ha ritenuto di confermare l’accoglimento della richiesta di misure inibitorie già disposta dal Tribunale ma dall’altro ha diversamente valutato i profili di illegittimità dell’Aia 2025 considerati dal giudice di primo grado ed oggetto di reclamo sia da parte dei cittadini che da parte di AdI e AdIH (e Ilva), adottando conseguentemente misure inibitorie radicalmente diverse”. 

    

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