Martedì, 07 Ottobre 2025 07:38

EX ILVA/ Tar Lombardia respinge ricorso Azienda: la produzione non può derogare norme sul gas In evidenza

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 “Deve escludersi che la continuità di funzionamento della produzione dell’Ilva comporti una deroga generalizzata alle regole relative all’approvvigionamento di gas”. Lo dice la prima sezione del Tar della Lombardia (presidente Antonio Vinciguerra) che con una sentenza pubblicata ieri, ha respinto un ricorso di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, già Acciaierie d’Italia spa, contro l’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, e contro Snam Rete Gas.

  Oggetto del ricorso, l’annullamento di una delibera Arera del 7 settembre 2023 “che ha accolto soltanto parzialmente (sino al 30.09.2023) la richiesta di deroga al termine di sessanta giorni per l'erogazione del Servizio di Default Trasporto presentata da Acciaierie d'Italia S.p.A. in data 2 agosto 2023”. L’azienda aveva infatti chiesto la “estensione del servizio almeno sino al 31.12.2023”.

  Impugnata da AdI anche la delibera Arera del 3 ottobre 2023 “nella parte in cui non dispone alcun trattamento temporale differenziato per AdI”. A seguito di tale provvedimento di Arera, Snam Rete Gas aveva comunicato all’ex Ilva il 19 ottobre 2023 che il successivo 8 novembre avrebbe effettuato la cosiddetta discatura. Quest’ultimo è un intervento che consiste nel porre, lungo le condotte di distribuzione, dei dischi che bloccano il passaggio del flusso di gas. Interruzione che in realtà non è mai avvenuta e il sito industriale ha continuato a funzionare.

  La precedente gestione di Acciaierie (Arcelor Mittal-Invitalia) era ricorsa al servizio di default non avendo più fornitori stabili di gas a causa dei mancati pagamenti dell’approvvigionamento. I legali di Acciaierie si sono opposti al Tar alla delibera Arera contestando eccesso di potere, carenza di istruttoria e di motivazione, nonché “violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di parità di trattamento ai danni degli operatori economici privi di un fornitore di gas naturale” e “mancata considerazione delle specificità che caratterizzano la natura giuridica e l’attività strategica di AdI”.

  Ma per il Tar della Lombardia, si legge nella sentenza di ieri, “lo status giuridico dell’Ilva e delle società collegate e successivamente costituite, si muove all’interno di un quadro speciale, di natura derogatoria, che non fa dello stabilimento siderurgico Ilva spa un nuovo tipo di attività che opera in deroga all’intero quadro normativo che disciplina la produzione di acciaio, ma si inserisce, con una disciplina speciale, e perciò di stretta interpretazione, nel quadro delle limiti normativi nazionali e comunitari che disciplinano tale mercato.

  Ne consegue - dice il Tar - che qualsiasi deroga alla disciplina ordinaria deve trovare fondamento in una precisa norma di legge che sia conforme al diritto comunitario”. Per il collegio dei magistrati, l’ex Ilva “in quanto destinataria di una disciplina speciale di tipo emergenziale e derogatorio, non ha titolo ad invocare una disciplina che la liberi stabilmente dei doveri e dei limiti che lo svolgimento dell’attività siderurgica comporti per qualsiasi operatore interno e comunitario, salvo le eccezioni espressamente stabilite per legge o comunque con atto normativo”.

I giudici dicono che “la temporaneità della disciplina dettata da Arera non lede l’affidamento dell’impresa nella stabilità e continuità del quadro normativo in cui opera, in quanto la precarietà delle scelte di disciplina sono la conseguenza della precarietà della condizione produttiva ed economica della ricorrente stessa.

  Nel caso di specie - argomenta il Tar - non sono le scelte a breve termine delle autorità amministrative a cagionare danni all’attività di investimento e di programmazione dell’impresa, ma il contrario. "L’incapacità conclamata della ricorrente di fare fronte ai suoi impegni economici e giuridici, come confermato dalla espressa dichiarazione della ricorrente che non è, e non prevede di essere neppure in futuro, in grado di stipulare un contratto di fornitura di gas, impegnano lo Stato e l’amministrazione in continue misure spot per cercare di rendere meno gravose le condizioni in cui versa, non per colpa di Arera, la società stessa”.

  “Né il tentativo” di Acciaierie d’Italia “di trasformare il servizio di default in una fonte alternativa di approvvigionamento di gas a suo esclusivo favore, eliminandole o riducendone significativamente la transitorietà, può essere allo stato giustificabile”, perché, evidenzia il Tar, “il servizio di default non può essere qualificato come attività di vendita”.

  La sentenza dei giudici condanna Acciaierie al pagamento delle spese. Tutti da vedere ora gli effetti della sentenza sul piano della fornitura di gas ad Acciaierie, così come è da vedere se Acciaierie impugnerà la sentenza al Consiglio di Stato. 

    

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