“Quanto allo stato di insolvenza, l’irreversibile impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e l’assoluta assenza di una liquidità di cassa per la sopravvivenza della continuità aziendale diretta, la stessa non è in alcun modo contestata dalla società, ed in ogni caso è stata acclarata dall’esperto nel corso della composizione negoziata e vagliata da Tribunale negli argomentati provvedimenti adottati dal giudice designato per la conferma delle misure protettive richieste nel contesto della composizione”. Lo afferma il Tribunale di Milano nella sentenza con cui ha dichiarato lo stato di insolvenza di Acciaieria d’Italia.