Con provvedimento depositato oggi, il Tar della Lombardia, dopo l’udienza del 10 gennaio, ha respinto il ricorso di Acciaierie d’Italia, ex Ilva, contro Snam Rete Gas e Arera e quindi contro il distacco della fornitura di gas allo stabilimento di Taranto. Ma Acciaierie ha già annunciato a strettissimo giro il ricorso in appello al Consiglio di Stato per fermare gli effetti del distacco del gas, che metterebbe a terra il funzionamento degli impianti. Il Tar nell’ordinanza ritiene di “non confermare gli effetti dell’ordinanza n. 1023/2023 e quindi di non confermare la sospensione dell’efficacia e dell’esecuzione degli atti”. Il provvedimento ultimo del Tar è quello dei mesi scorsi che ha infatti sospeso il distacco del gas e accolto la richiesta di sospensiva di Acciaieria, rinviando tutto all’udienza del 10 gennaio. Per il Tar lombardo, si legge nell’ordinanza, “la mancata individuazione del fornitore sul libero mercato del gas naturale è di fatto imputabile ad una valutazione di convenienza economica della ricorrente, frutto quindi di libere scelte imprenditoriali”. E ancora, per il collegio dei giudici, “il pregiudizio che la ricorrente mira ad evitare tramite l’istanza cautelare si risolve, in base alle evidenze emerse a seguito dell’adempimento istruttorio, nel salvaguardare la propria posizione imprenditoriale, procrastinando l’assunzione dei impegni economici che, benché consistenti, sono necessari per reperire, nel rispetto della legge e delle regole del mercato, l’adeguata fornitura di gas naturale indispensabile per lo svolgimento delle proprie attività”. Quindi, argomenta il Tar, “la tutela cautelare non può essere strumentalizzata al fine di soddisfare interessi puramente economici delle parti in giudizio, pur in considerazione del ruolo assunto dalla stesse nella gestione di rilevanti interessi pubblici, com’è nel caso di specie in cui ‘Gli impianti siderurgici della società Ilva s.p.a. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale’“. Inoltre, ad avviso del Tar, “non si può continuare a far gravare sulla fiscalità generale che sostiene la spesa per il servizio di default trasporto (come rilevato da Arera), parte dei costi indispensabili per lo svolgimento dell’attività di impresa della ricorrente” e Acciaierie d’Italia “risulta tutt’ora in mora nel pagamentodi un’ingente somma dovuta per la fruizione del servizio di default trasporto chiesto e poi prorogato, oltre l’ordinario regime temporale, da Area e poi di fatto ulteriormente prorogato a seguito dell’ordinanza n. 1023/2023 della Sezione”, cioè quella dello stesso Tar lombardo. I giudici dicono anche che “in base alle informazioni trasmesse da Snam Rete Gas S.p.A. risultano fatture non pagate per un totale di circa 109 milioni di euro in scadenza al 31.12.2023, a cui vanno aggiunti gli importi relativi al servizio erogato nei mesi di novembre e dicembre 2023 le cui fatture, alla data di redazione della predetta relazione, non erano ancora venute in scadenza, per un totale stimato di circa 69 milioni”. Infine il Tar osserva che “il servizio di default trasporto, quale procedura transitoria e d’emergenza, è posto a tutela dell’interesse generale alla corretta gestione del sistema di erogazione del servizio di fornitura del gas naturale ed è finalizzato a sopperire, in via transitoria e limitata nel tempo, alle difficoltà che utenti incontrano nell’individuare nel mercato il fornitore del gas”.