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Giornale di Taranto - LA SENTENZA/ Scongiurato il “sacco di Palagianello”, i terreni dismessi dalle Ferrovie appartengono alla comunità
Sabato, 16 Luglio 2022 11:02

LA SENTENZA/ Scongiurato il “sacco di Palagianello”, i terreni dismessi dalle Ferrovie appartengono alla comunità In evidenza

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di Antonio Notarnicola

 La sentenza della Corte d’Appello di Roma, sezione specializzata de gli usi civici, in data 07/04/2022 si è definitivamente pronunciata, senza ulteriore contraria istanza, eccezione e deduzione, sulle aree e fabbricati dismessi dalla Ferrovie dello Stato, riconoscendo a tutti gli effetti alla Comunità palagianellese, il diritto di proprietà.

 Questo in sintesi il dispositivo che chiude una controversia iniziata nel 2008, su ricorso di un gruppo di cittadini, che surrogandosi al Comune di Palagianello, inadempiente, chiedeva ed otteneva il riconoscimento del diritto di proprietà delle aree ferroviarie dismesse e dei fabbricati, in una controversia nei confronti delle Ferrovie con cui si schierava lo stesso Comune, diretto dall’allora Sindaco Labalestra, che in quella circostanza, giunse ad invocare il conflitto di interesse di due dei firmatari del ricorso, i consiglieri Comunali Vito Vetrano e Gregorio Scalera, deliberandone la decadenza.

 In termini più comprensibili, l’intera vicenda nasce sul finire degli anni 2000, allorché il sindaco dell’epoca, Paolo Rubino (Pds) ottiene, ma meglio sarebbe dire “strappa”, a Rete Ferroviaria Italiana l’impegno a bonificare le aree dismesse con la realizzazione,

a spese delle stesse Ferrovie, di una pista ciclabile, con un costo di euro 760.000,00, e consegnarle in godimento ai cittadini.

 Detto impegno da parte delle Ferrovie, inserito in un più ampio progetto, prevedeva in cambio , attraverso un accordo di programma sottoscritto tra le parti, la riprogettazione del nuovo tracciato della linea ferroviaria Taranto-Bari, spostando il nuovo asse ferroviario di qualche chilometro più a nord rispetto a quello originariamente previsto: immediata periferia del centro abitato.

 Variante progettuale che arrecava un indubbio vantaggio, per entrambe le parti, ancor più per l’Ente trasporto pubblico, in quanto con questo accordo, accorciava di parecchi km il tragitto originario che vuol dire in termini di spesa pubblica un risparmio considerevole rispetto al costo previsto, oltre alla riduzione dei tempi di percorrenza per i treni circolanti sulla tratta.

E della considerevole area dismessa, una volta adibita alla circolazione dei treni, cosa si farà?

E proprio su questa area divenuta, dall’oggi al domani di alto pregio, che si fanno avanti famelici appetiti di palazzinari senza scrupoli.

 Fortunatamente però il sindaco del tempo, Paolo Rubino, poco prima della scadenza del suo mandato riesce a dare un volto, urbanisticamente parlando, all’attuale piazza Giovanni Paolo II sulla base dei progetti pervenuti da vari studi tecnici d’Italia, all’Ufficio Tecnico Comunale, partecipanti al concorso di idee progettuali sulla migliore sistemazione dell’attuale piazza, così come si presenta ora.

 Il progetto originario della piazza, se la memoria dell'estensore non tradisce prevedeva, nella parte sottostante un’area parking coperto proprio per venire incontro alla esigenze di una comunità, perennemente a corto di aree adibite a parcheggio.

 La malasorte però ci mise la zampino, intrufolandosi di traverso e così la necessaria area posteggio, fu abbandonata non si realizzò perché nel frattempo a Palazzo di Città i protagonisti erano cambiati.

 L’avvicendamento del nuovo sindaco Michele Labalestra (FI), sia pure accolta con speranza e con inusuale spirito di collaborazione da tutta la comunità, all’atto pratico si è rivelato un vero e proprio fallimento.

 Si può ora gridare ai quattro venti la cosa più importante di questa incredibile vicenda, dedicando un sentito grazie al determinante contributo dell’istruttore agli usi civici, in pensione, Vito Vincenzo Di Turi, alla determinazione dell’avvocato Cosimo Antonicelli e a quel manipolo di cittadini che coraggiosamente aderirono all’esposto per la riconquista delle aree dismesse, se oggi la comunità può fregiarsi del diritto di proprietà, così come sancito dalla recente sentenza della Corte d’Appello di Roma.

 Quando invece gli atti, all’epoca prodotti dal sindaco Labalestra, remavano in una direzione opposta a quelli degli interessi della collettività, accontentandosi di tenere in prestito, bonificare e trasformare, le sole aree dismesse, su cui i cittadini avrebbero continuato a pagare il pedaggio, perché i fabbricati rimanevano nella proprietà e disponibilità delle Ferrovie per ricavarne profitti.

 Con questo modo di procedere si può dire che grazie alla determinazione dei soggetti poc’anzi accennati si è potuto evitare che la comunità finisse agli onori della cronaca per “il sacco di Palagianello”.

 Vicende storiche che come tutti i sacchi più famosi, giunti a noi tramandati dalla storia, hanno sempre una matrice interna per realizzarsi, caldeggiati dai cosiddetti "Traditori della Patria".

 Domenica 17 luglio alle 19,30 in piazza centrale ci sarà un dibattito pubblico su questa intricata vicenda conclusa per fortuna in modo esemplare per la collettività tale da rappresentare, sotto il profilo giurisprudenziale, un unicum storico al punto da essere considerato una sentenza apripista del settore degli usi civici. Inoltre, all’incontro di domenica 17, come detto, sarà presente il cantautore Pier Davide Carone il cui genitore, Angelo, prematuramente scomparso e per l’occasione si vuol qui ricordare, era tra i più accesi sostenitori della petizione popolare, sopra accennata.

 A beneficio dei nostri lettori si allega la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che costituisce medaglia al valore per i ricorrenti coraggiosi cittadini, che hanno sottoscritto il ricorso per la rivendicazione delle aree e fabbricati dismessi dalle FS, a favore della collettività.

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Di seguito la sentenza per chi vuole approfondire:

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sezione specializzata degli usi civici

così composta:

dott. Nicola Pannullo Presidente dott. Giampiero Barrasso Consigliere dott. Paolo Russo Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3596 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e vertente

TRA

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carmine Punzi e Maria Goffredo per procura in atti

reclamante

E

Rubino Paolo; Vetrano Vito; Scalera Gregorio; Miola Antonio; Mappa Vincenzo; Maldarizzi Angelo; Carpignano Domenico; Martino Francesco; Mancini Salvatore Mario; Fatiguso Vincenzo; Ferri Luigi; Efata Cosimo Angelo; Perrini Barbara; Notarangelo Francesco; Bernardi Vito, rappresentati e difesi dell'avv.

Cosimo Antonicelli per procura in atti

reclamati

nonchè

Marinelli Vito, Mappa Orlando, Balestra Nicola, Valente Michele, Aloisio Cosimo,

reclamati contumaci

Comune di Palagianello, in persona del Sindaco pro tempore,

reclamato contumace

con l’intervento del P.G.

Oggetto: appello avverso sentenza di accertamento della qualitas soli.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con la sentenza n. 2/2018 del 12/04/2018 il Commissario aggiunto per la liquidazione degli Usi civici della Puglia – accogliendo il ricorso proposto da alcuni cittadini del Comune di Palagianello nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e del Comune di Palagianello – ha dichiarato, all'esito di CTU, che le terre già espropriate dalla Società Italiana Strade Ferrate Meridionali, ubicate nel territorio di Palagianello ed in passato già asservite alla ferrovia, sono rientranti tuttora nel demanio universale, posto che per quanto inerisce il Demanio civico universale non trova applicazione la decadenza di cui all'articolo 3 della legge 1766/27 e non essendo emerso alcun provvedimento autorizzativo al mutamento di destinazione di cui all'articolo 12 della medesima legge; ha compensato fra le parti le spese di lite e di c.t.u..

La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:

“Con ricorso depositato il 15/3/2011 e notificato il 6/5/2011 Rubino Paolo, Marinelli Vito, Vetrano Vito, Scatera Gregorio, Mappa Orlando, Balestra Nicola, Miola Antonio, Mappa Vincenzo, Maldarizzi Angelo, Carpignano Domenico, Valente Michele, Martino Francesco, Mancini Salvatore Mario, Fatiguso Vincenzo, Ferri Luigi, Efata Cosimo Angelo, Perrini Barbara, Notarangelo Francesco, Bernardi Vito e Aloiso Cosimo nella qualità di cittadini del Comune di Palagianello convenivano dinanzi a questo Commissario per gli Usi Civici la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. ed il Comune di Palagianello perché fosse dichiarata la reintegra in favore del Comune di Palagianello del terreno occupato ed identificato con atto di esproprio dalla Società Italiana Strade Ferrate Meridionali per la realizzazione della tratta ferroviaria Bari-Taranto.

Sostenevano i ricorrenti che il tracciato ferroviario nella parte ricadente nel territorio di Palagianello potesse essere diviso in due tronchi: uno insistente sul foglio di mappa 1 ed uno insistente sul foglio di mappe 5 e 6 e per quanto ineriva il secondo tronco il tracciato ricadeva nel Demanio, denominato "Parco del Casale", dichiarato dalla Commissione Feudale demanio universale, e restituito ai cittadini di Palagianello in forza della decisione della Commissione Feudale del 20/06/1810 n. 143.

Ritenevano pertanto i ricorrenti che il procedimento espropriativo afferente tale secondo tronco doveva ritenersi illegittimo, quindi invalido, non potendo ritenersi rientrare nel patrimonio disponibile del Comune di Palagianello, in quanto rientrante nel demanio universale di Palagianello in forza della sentenza della Commissione Feudale del 20/6/1810 n.143. Conseguentemente chiedevano che fosse dichiarata la nullità dell'atto di esproprio nonché del protocollo di intenti intercorso tra la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. e il Comune di Palagianello, chiamato in causa, relativo alla vendita dell'area in oggetto al prezzo di € 763.000,00.

Si costituiva ritualmente la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro- tempore contestando quanto dedotto in ricorso e chiedendo il rigetto del ricorso; eccependo in via preliminare l’omesso deposito della fascicolo di parte e dei relativi documenti, l'estinzione dell'azione ex art. 3 della legge 1766/1923 nonché chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione dei pretesi diritti di uso civico

ed infine eccepiva il difetto di giurisdizione del Commissario agli usi civici sulle domande finalizzato ad ottenere le declaratorie di nullità degli accordi intervenuti con il Comune di Palagianello.

Il Comune di Palagianello rimaneva contumace”.

A fondamento della decisione il giudice di primo grado, dopo aver respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione del Commissario e di decadenza dall’azione, ha ritenuto che la domanda sia fondata e che siano condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il CTU. In particolare, il Commissario ha svolto le considerazioni che seguono:”…. la circostanza che le terre oggetto della controversia siano state interessate dal decreto di espropriazione per pubblica utilità non può avere rilevanza, posto che risulta che l’espropriazione fu eseguita non nei confronti del Comune quale titolare dei beni civici, ma nei confronti di meri detentori ed inoltre i decreti di espropriazione non risultano essere stati assistiti dalle autorizzazioni al mutamento di destinazione ad opera del competente Ministero dell'economia nazionale di cui all'articolo 12 della legge 1766/27, autorizzazioni di cui non vi è traccia in atti e delle quali l'ente resistente RFI ha fornito alcuna prova nonostante ne avesse l'onere.

Il Ctu dott. Gianbattista Bonuomo peraltro è pervenuto alla conclusione per la quale non risultano essere stati reperiti documenti che abbiano escluso le terre oggetto della controversia, dal demanio del Comune di Palagianello. Partendo infatti dall'analisi della sentenza della Commissione Feudale dei 20/6/1810 riguardante il contenzioso tra il Comune di Palagianello e il marchese ex feudatario dell'Università di Palagianello ha sostenuto in conclusione che "la Commissione Feudale aveva ripartito il territorio di Palagianello tra il Comune e il Marchese S. Eramo statuendone i diritti, ma non aveva contemplato alcuna presenza di terre messe a coltura, che potevano essere considerate private, rientranti nel demanio universale del Comune di Palagianello ed esenti pertanto da usi civici".

La conclusione alla quale il consulente tecnico di ufficio dott. Gianbattista Bonuomo è pervenuto, partita dall'esame della sentenza sopra citata della Commissione Feudale, ha trovato riscontro in una serie di documentazione che dal medesimo consulente tecnico è stato elencata: la planimetria del Parco Del Casale riguardante la quotizzazione del 1824 non approvata (reperita in fotocopia in bianco e nero presso gli archivi Commissariati in Bari); la relazione e la planimetria dell'Agente, Demaniale geom. Galli del 12110/1869; il verbale del 1917 dell'agente demaniale Cav. N. Geofilo; le verifiche demaniali dell'agente demaniale Cav. N. Geofilo e del perito demaniale Raffaele Sabato periodo 1911-1919; la verifica del perito demaniale ing. Luigi Galeone (stato delle arbitrarie occupazioni del 14/04/1928) del 1928; la verifica del perito demaniale dr. Augusto Alemanno del 06/05/1957; la verifica che dalla data di emanazione del Decreto dichiarativo degli Usi Civici del 13 marzo 1928 non risultino riportate, nel registro dei provvedimenti giuridici, Ordinanze e Sentenze, emesse dai vari Commissari Usi Civici pro-tempore che abbiano espulso le terre civiche in questione dal Demanio Universale restituito alla collettività dei residenti di Palagianello dalla sentenza Commissione Feudale n. 143 del 1810; la verifica che la ex p.lla 56 del foglio 6 (occupata dalla prima tratta ferroviaria oggetto dei vari espropri ante 1927) provenga dalla ex p.lla 44 la cui natura giuridica demaniale è stata attestata dall'ufficio usi civici della Regione Puglia in data 09/09/2003 (allegato nella CTP Di Turi). Ha anche precisato il consulente tecnico di aver esaminato i decreti di esproprio esibiti da

parte resistente emanati secondo le disposizioni della legge 25/06/1865 n. 2359, ma di "non aver trovato riscontri circa gli estremi di eventuali decreti reali (ante 1927) o di eventuali decreti commissariali approvati dal sovraordinato Ministero dell'Agricoltura e omologati dal Presidente della Repubblica che abbiano potuto estromettere definitivamente le terre oggetto di causa dal Demanio Universale " Parco del Casale" La istruttoria tecnico giuridica quindi appare espletata in maniera del tutto corretta”.

Con ricorso notificato il 11.05.2018 la R.F.I. s.p.a. proponeva reclamo innanzi a questa Corte di appello, per impugnare detta sentenza commissariale, e concludeva chiedendo che la Corte, anche eventualmente mediante rinvio al Commissario adito, ai sensi dell’art. 32 comma 4 L. n. 1766/1927 per gli eventuali supplementi di carattere istruttorio, voglia annullare integralmente la sentenza impugnata, n. 2/2018, pronunciata dal Commissario per gli Usi Civici della Puglia, per le difese rassegnate in atti e, anche per l’effetto, in ogni caso:

“1. in via preliminare, dichiarare l’estinzione dell’avversa azione volta al riconoscimento di diritti civici sui terreni in questione, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 1766/1927 e degli artt. 3 e 5 del R.D. n. 332 del 26.2.1928;

2. ancora in via preliminare, in caso di mancato accoglimento della domanda sub 1, dichiarare l’inammissibilità dell’avversa azione espressamene qualificata di reintegra, per le motivazioni di cui al secondo motivo del presente reclamo;

3. nel merito, accogliere il presente reclamo e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, rigettare integralmente il ricorso avversario introduttivo del giudizio svoltosi innanzi al Commissario agli usi civici per la Puglia, con ogni conseguente effetto di legge”.

Si costituivano e resistevano in giudizio i reclamati indicati in epigrafe, chiedendo il rigetto del reclamo. Rimaneva contumace il Comune di Palagianello.

Interveniva in giudizio il Procuratore Generale il quale, nel parere rilasciato in data 17/08/2021, chiedeva la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza collegiale del 2 marzo 2022 la causa è stata assegnata a sentenza.

E’ da rilevare preliminarmente che il giudizio di primo grado è stato instaurato prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2011 e, pertanto, il presente procedimento è sottoposto alla disciplina stabilita dall’art. 32 della legge n. 1766/1927.

L’appellante ha riproposto le eccezioni preliminari di estinzione dell’azione volta al riconoscimento di diritti civici sui terreni oggetto di causa, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 1766/1927 e degli artt. 3 e 5 del R.D. n. 332 del 26.2.1928 - e di inammissibilità della stessa azione espressamente qualificata di reintegra ed in quanto tale di natura amministrativa e dunque di esclusiva prerogativa della P.A. e non già di meri cives.

La prima eccezione va disattesa poiché, per giurisprudenza consolidata (Cass. n. 1870 del 09/02/2001; n. 6165 del 16/03/2007), l’art. 3 della legge n. 1766/1927 (a norma del quale chiunque pretenda di esercitare diritti di uso civico è tenuto a farne dichiarazione al commissario liquidatore entro sei mesi dalla

pubblicazione della legge, pena l'estinzione dei relativi diritti) è applicabile solo ai diritti collettivi di godimento sui fondi altrui e non riguarda i diritti di uso civico sui terreni che, appartenendo al demanio universale o comunale, siano propri della stessa collettività degli utenti.

Parimenti infondata è la seconda eccezione, atteso che l’azione proposta dagli attuali appellati, ancorchè impropriamente formulata come richiesta di reintegra, mira sostanzialmente all’accertamento della natura demaniale civica delle aree in questione. E’ noto, infatti, che appartengono alla giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici le controversie che abbiano ad oggetto l'accertamento degli usi civici o di diritti di uso collettivo delle terre ovvero l'accertamento dell'appartenenza di un terreno al "demanio civico".

Con il primo motivo di impugnazione, rubricato: « Violazione dei principi regolatori dell’onere della prova. Inattendibilità della CTU, nullità della stessa. Vizio di motivazione della sentenza per mancanza di qualsiasi valutazione critica delle risultanze istruttorie. Omessa pronuncia sulle eccezioni tutte sollevate da parte di R.F.I.»; la reclamante sostiene che la consulenza d’ufficio, a causa dei suoi limiti procedurali e sostanziali, non può assurgere a fonte probatoria dell’esistenza di diritti di uso civico in discussione. In proposito, la reclamante ripropone l’eccezione di invalidità dell’attività peritale d’ufficio, tempestivamente sollevata e mai rinunciata, in quanto attività perpetrata in violazione delle regole del contraddittorio, allorché il CTU avrebbe effettuato alcuni accessi, presso gli uffici regionali, senza la presenza dei consulenti di parte; deduce, inoltre, che il CTU non ha risposto al quesito postogli, limitandosi, nei due rapporti, ad affermare, in merito alla natura dei beni del contendere, che l’area in questione appartiene al demanio universale sulla base della sentenza della Commissione Feudale n. 143 del 20.6.1810, senza identificarli catastalmente e nemmeno ricondurli agli atti di esproprio. Contesta la reclamante che possa costituire prova dell’esistenza di diritti di uso civico sul tracciato ferroviario de quo, la nota della Regione Puglia del 28.4.2011, esponendo che la stessa è successiva al ricorso introduttivo e che non vi è corrispondenza fra i dati catastali in ricorso introduttivo e quelli di cui alla medesima nota. Sostiene la reclamante che il Commissario ha omesso di considerare, senza motivazione sul punto, gli elementi giuridici e fattuali a favore della natura allodiale dei beni in questione, così come indicati da R.F.I. S.p.A., anche attraverso il proprio consulente di parte, nelle relazioni del 29.4.2015, del 16.3.2016, del 25.6.2016 e del 23.11.2016, illegittimamente ignorate nella decisione gravata.

La reclamante richiama al riguardo il principio secondo cui è affetta da vizio di motivazione la sentenza con la quale il giudice di merito, a fronte di precise e circostanziate critiche mosse dal consulente tecnico di parte alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non le abbia in alcun modo prese in considerazione e si sia invece limitato a far proprie le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio.

Le censure della reclamante non sono condivisibili.

Ed infatti, da un lato, la nullità relativa derivante dall'omissione delle comunicazioni di cui agli artt. 90 e 91 disp. att. cod. proc. civ. si verifica solo se detta omissione attenga all'inizio delle operazioni, non richiedendosi analoghe comunicazioni per ogni singola ulteriore attività che il consulente tecnico ritenga di dover compiere; dall’altro, detta nullità relativa non risulta tempestivamente eccepita nel procedimento di

primo grado, tenuto conto che l’eccezione avrebbe dovuto essere sollevata nella prima udienza successiva al deposito della relazione peritale.

Sotto il profilo sostanziale la CTU appare immune da vizi, essendo fondata su accurati e approfonditi accertamenti e sorretta da puntuali e adeguati riscontri documentali. Va precisato a questo riguardo che la documentazione acquisita dal CTU è stata oggetto di ampio contraddittorio fra le parti e che il CTU ha esaminato i rilievi critici formulati dal consulente tecnico di parte della reclamante, ai quali ha contrapposto le proprie osservazioni.

Con il secondo motivo di gravame, rubricato: « Sull’inesistenza degli usi civici ante procedimento ablativo», la reclamante afferma che attraverso il proprio CTP ha dimostrato che le terre in questione, da tempo immemore, non sono soggette all’uso civico, e in tale stato, dunque, versavano fin dall’atto del procedimento ablativo. Richiamando le conclusioni alle quali è giunto il c.t.p., la reclamante espone che tutte le terre interessate dal tracciato ferroviario di cui si tratta “[…]risultano Terre Libere da Pesi e Vincoli di Uso Civico e/o Civici Demaniali stante la loro antica messa a coltura anche specializzata, come risulta dagli allegati tecnici alle Prefettizie “così dette di esproprio” nonché dalle risultanze dell’Onciario di Palagiano e dei Catasti Murattiani di Palagiano e Palagianello nonché dall’Estratto del Comune di Palagiano con le indicazioni corrispondenti ai cartolari di espropriazione Articolo 1063 e come anche rilevasi dalla lettura della sentenza della Commissione feudale (del 20.6.1810) ove esplicitamente vengono escluse da ogni peso civico le terre messe a coltura, ciò come sempre pronunciato negli Editti Regi e Prammatiche Sovrane[…]”. Conclude, quindi, che le terre in parola erano, quantomeno dall’indicata epoca, coltivate sia a seminativo che a colture specializzate come olivi, frutteti, orti etc., tanto escludendo l’esercizio, da pari tempo immemore, quantomeno dall’epoca del Catasto Onciario di Palagiano (risalente al 1744), ovvero del Catasto Murattiano di Palagiano e Palagianello (epoca 1809), dell’uso civico.

Ora, premesso che la reclamante non contesta che gli immobili per cui è causa ricadano nel cd. Parco del Casale, occorre prendere le mosse dal rilievo che la Commessione Feudale con la sentenza n. 143 del 20 giugno 1810, dopo aver accertato che il Comune di Palagianello si trova eretto nella continenza del Parco così detto del Casale, dichiarò demanio universale il Parco del Casale e cessate tutte le prestazioni a qualunque titolo esattevi, senza contemplare alcuna presenza nell’ambito del predetto Parco del Casale di terre messe a coltura che potessero essere escluse dal demanio civico.

E’ vero che la norma di cui all'art. 2 della L. 16 giugno 1927, n. 1766, che limita la libertà di prova per i diritti civici il cui esercizio sia cessato anteriormente al 1800, rende necessaria la prova documentale, che però deve essere data secondo i principi propri della prova documentale nel diritto feudale, prova che è diversa da quella che attualmente si richiede nei giudizi di rivendica. Pertanto, nella specie l'esistenza dei diritti civici successivamente al 1800 si riconduce alla prova configurata dalla citata sentenza della Commissione Feudale, nella quale si attesta che il territorio denominato "Parco del Casale" nel Comune di Palagianello aveva la natura di demanio civico.

Per costante giurisprudenza, (Cass. n. 23323 del 18/09/2019; n. 4753 del 27/02/2014), “in tema di usi civici, ove sia dimostrato che una terra fa parte di un demanio universale, la demanialità della stessa si

presume, a meno che non sussista un preciso titolo da cui risulti, per quella determinata terra, la trasformazione del demanio in allodio, con onere della prova a carico del privato che eccepisce la natura allodiale”.

Il CTU ha verificato che in epoca successiva alla citata sentenza prima dell’emanazione della legge n. 1766/1927 il demanio del Parco del Casale ha subito una riduzione della sua consistenza territoriale solo per la parte riguardante la quotizzazione del 1871, approvata con R.D. del 01.10.1871, che non riguarda le particelle oggetto di accertamento della qualitas soli nel presene giudizio.

Il CTU ha altresì rilevato che nella planimetria dell’Agente Demaniale geom. Galli del 12/10/1869, avente ad oggetto i terreni usurpati nel Parco del Casale, è inclusa la quota n. 80 di mq 1016, in seguito espropriata dalle Ferrovie a Elefante Francesco fu Vincenzo in parte per mq. 288 il 04/07/1905 e in parte per mq. 967,40 il 21/07/1915, e l’indicazione dell’esistenza del tracciato originario della linea Bari-Taranto oggetto dei primi due espropri del 2/08/1867 e del 19/06/1868. E’ evidente che se dette aree fossero state legittimamente convertite in proprietà allodiali non sarebbero state incluse nella pianta dei terreni usurpati.

Ulteriori elementi di conferma dell’inclusione nel demanio universale dei terreni per cui è causa sono desumibili, secondo quanto accertato dal CTU, dalla planimetria della quotizzazione del 1824 (mai approvata), nella quale sono riportate le quote 20-21-22-23-24, 25, che racchiudono le aree espropriate da RFI, e dalla verifica del perito demaniale Alemanno del 6.5.1957, laddove nell’ambito delle ditte catastali che occupano terreni e fabbricati nei demani di Palagianello viene riportata la ditta demanio ramo ferrovia con i nn. 428 e 503.

Con il terzo motivo di gravame, rubricato: « Sul procedimento ablativo e sull’estinzione dei diritti di uso civico»; si sostiene che l’espropriazione per pubblica utilità dei terreni de quibus avrebbe ex se determinato l’estinzione dei pretesi diritti, ove mai esistenti, tanto più ove si consideri che tale espropriazione, finalizzata alla realizzazione della linea ferroviaria Bari – Taranto, ha comportato una radicale ed irreversibile trasformazione degli stessi beni, rendendo le medesime terre assolutamente incompatibili, in via definitiva, con l’esercizio stesso di eventuali diritti di uso civico. Afferma, altresì la reclamante che in relazione alla complessiva operazione storica di eversione dal feudalesimo risalente ai primi del 1800, le attività demaniali e quelle di divisione del territorio furono affidate, anche per il Meridione, dapprima, ai Commissari Speciali (giusta decreti Luogotenenziali del 1° gennaio e del 3 luglio 1861), e, per la loro ultimazione, ai Prefetti, con il concorso del Consiglio di Prefettura, giusta Regio Decreto del 10.3.1862 n.

503. Assume, pertanto, la reclamante che i decreti di esproprio, relativi al tracciato ferroviario in questione, sono stati emanati dai Prefetti, anche nell’attribuita funzione di Commissari Ripartitori dei Demani di Uso Civico, peraltro facenti capo, nell’epoca dell’Unità d’Italia, al Dicastero dell’Interno, che si occupava delle questioni demaniali e che autorizzò e controfirmò tutti i vari decreti di esproprio in parola; che in tale veste e con tali poteri, dunque, i Prefetti erano senz’altro deputati a valutare la qualitas soli, avendone disposto per il trasferimento in capo all’allora ente espropriante.

Deduce ancora la reclamante che le leggi per la realizzazione della rete ferroviaria furono emanate dal re sulla base di una legislazione che non prevedeva una forma specifica per l’assenso regio afferente i demani civici, dovendosi, invece, ritenere che tale assenso fosse insito nel ruolo delegato ai Prefetti Commissari Ripartitori dei demani civici e, comunque, sotto l’egida della normativa in materia di espropriazione dell’epoca (L. n. 2359 del 1865), che non proibiva tassativamente gli espropri delle terre demaniali di uso civico.

Secondo la RFI spa, dunque, gli espropri non richiedevano alcuna ulteriore autorizzazione, tantomeno l’autorizzazione ex art. 12 della L. n. 1766/1927, normativa questa successiva al nucleo fondamentale degli espropri in questione, dal momento che, in applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere vagliata alla luce della situazione di diritto esistente al momento della sua adozione.

Giova ricordare innanzitutto che la sdemanializzazione tacita è inammissibile in materia di usi civici, per i quali, come statuito dalla Suprema Corte nella sentenza nn. 19792 del 2011, la delicatezza e complessità degli accertamenti necessari per la sclassificazione, ma soprattutto la peculiare struttura dell'istituto, con il particolare ruolo dei singoli titolari dell'uso civico, escludono che questa possa avvenire in via di mero fatto: sui beni gravati da uso civico, infatti, sussiste la compresenza di un complesso di diritti soggettivi esercitabili uti singulus da ciascuno dei beneficiari di quello, sicchè le situazioni da accertare sono molte e complesse, nel contraddittorio, almeno potenziale, con i singoli compartecipi e, per loro o in loro figurativa rappresentanza, con l'ente pubblico territoriale di riferimento individuato dalla legge; soltanto la garanzia dei passaggi procedurali volti a verificare l'effettiva perdita, da parte del bene, delle sue attitudini ad essere destinato all'uso civico - relazioni di organi tecnici dotati di particolare competenza, ricerche comparative su documenti, esame di provvedimenti di sfruttamento del bene a fini diversi da quelli originari e così via, a seconda delle differenti legislazioni regionali - può allora garantire la collettività indistinta degli altri partecipanti a quest'ultima, in quanto tali contitolari del medesimo diritto, in ordine al venir meno di una situazione, almeno originariamente pacifica, di sussistenza di quell'uso civico.

Dalla relazione peritale si evince che l’espropriazione delle aree destinate alla costruzione del tracciato ferroviario ha avuto luogo sulla base di una serie di decreti di esproprio:

- 1° esproprio del 02/08/1867 della Regia Prefettura d’Otranto effettuato nei confronti del Comune di Palagiano per un terreno macchioso pietroso mq. 11720.

- 2° esproprio del 19/06/1868 della Regia Prefettura d’Otranto per la stazione ferroviaria effettuato nei confronti del Comune di Palagiano per mq. 1854, di cui mq. 1520 di terreno macchioso sassoso iscritto in Catasto di Palagiano.

- 3° esproprio del 04/07/1905 della Regia Prefettura della Provincia di Lecce per l’ampliamento lato destro e sistemazione della stazione di Palagianello effettuato nel Comune di Palagiano nei confronti di Elefante Francesco, per il terreno di mq. 288 e di Luisi Michele per il terreno erboso di mq. 1004.

- 4° esproprio del 21/07/1915 decreto della Regia Prefettura della Provincia di Lecce nei confronti del Comune di Palagianello, per il terreno seminativo di mq. 1.060,12, nonché di Di Maio Giovanni, per il terreno erboso di mq. 520,33, di Elefante Francesco per il terreno seminativo di mq. 967,40, di Fago Domenico per il terreno seminativo di mq. 194,97 e di Mallardi Flaviano per il terreno seminativo di mq. 700,00.

- 5° esproprio del 23/08/1933 della Regia Prefettura di Taranto nei confronti di sei soggetti privati.

- 6° esproprio del 12/08/1955 effettuato dalla Prefettura di Taranto nei confronti di De Maio Pasquale per mq. 21, De Maio Vincenzo per mq. 85 e Di Maio Antonio per mq. 30.

Per quanto riguarda il quinto e sesto decreto di esproprio, successivi all’entrata in vigore della legge n. 1766/1927, opera il consolidato principio in forza del quale – avuto riguardo all’eccezionalità delle fattispecie di distrazione delle terre civiche dalla propria destinazione - i beni ricompresi nel demanio civico possono essere oggetto di espropriazione per pubblica utilità a condizione che essa sia preceduta dall'autorizzazione ex art. 12, 2° co., della legge n. 1766/1927.

Ed invero, un bene gravato da uso civico non può essere oggetto di sclassificazione al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla L. n. 1766 del 1927 e dal R.D. n. 332 del 1928, per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione, "che lo assimila ad un bene appartenente al demanio, nemmeno potendo per esso configurarsi una cosiddetta sdemanializzazione di fatto. L'incommerciabilità derivante da tale regime comporta che ... la preminenza di quel pubblico interesse, che ha impresso al bene immobile il vincolo dell'uso civico stesso, ne vieti qualunque circolazione" (Cass., 28 settembre 2011, n. 19792; Corte Cost. n. 113 del 2018).

Pertanto, né la dichiarazione di pubblica utilità, né il provvedimento di espropriazione possono avere efficacia equivalente al provvedimento autorizzatorio.

Nel caso di specie il CTU ha accertato che gli espropri effettuati successivamente all’entrata in vigore della legge n. 1766/1927 non sono stati preceduti da alcuna autorizzazione ai sensi dell’art. 12 citato.

Per quanto riguarda gli espropri precedenti, pur non essendo applicabile la norma citata in forza del principio “tempus regit actum”, va comunque esclusa la possibilità di sclassificazione o mutamento di destinazione del demanio civico sulla base del solo provvedimento di esproprio, dal momento che anche nel sistema invalso presso il Regno delle Due Sicilie e poi nello Stato Italiano fino all’emanazione del r.d. n. 751 del 22.05.1924 valeva per le terre civiche un regime ordinario di indisponibilità, il superamento del quale richiedeva il contemperamento con altri interessi pubblici di pari rango. Tale valutazione, atteso che l’ente cui spetta l’amministrazione dei beni non può sostituirsi a quella che dovrebbe essere la volontà comune di tutti i naturali, può esprimersi presuntivamente solo attraverso un atto amministrativo di un organo superiore, quale era all’epoca il potere sovrano.

Ebbene, il CTU, dopo aver esaminato i decreti di esproprio emanati secondo le disposizioni della legge 25/06/1865 n. 2359 e la documentazione connessa, non ha trovato riscontri circa gli estremi di eventuali

decreti dell’autorità sovrana volti a liberare dal vincolo della demanialità civica i terreni, che sono oggetto di causa.

Non risulta, peraltro, che i decreti di esproprio sopra indicati, sia quelli sia quelli emessi nei confronti di privati, che quelli adottati nei confronti del Comune di Palagiano, siano stati emanati dal Prefetto nell’esercizio delle funzioni di Commissario ripartitore e comunque in tutti i decreti di esproprio manca qualsiasi riferimento alla natura demaniale dei terreni, così come una valutazione comparativa con gli altri interessi pubblici coinvolti, sì da far ritenere del tutto assente la consapevole volontà di operare un mutamento di destinazione dei beni.

Resta assorbito il quarto motivo, non potendo ritenersi decisive, alla luce dei rilievi che precedono, le indicazioni contenute nelle cartografie relative al PPTR Puglia (approvato con D.G.R. n. 176 del 16/2/2015).

In conclusione, il reclamo va respinto perché infondato.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37, tenuto conto della natura documentale e del grado di complessità della lite, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

a) Rigetta il reclamo proposto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. avverso la sentenza la sentenza del Commissario aggiunto per la liquidazione degli Usi civici della Puglia n. 2/2018 del 12/04/2018.

b) Condanna la reclamante al rimborso, in favore dei reclamati costituiti, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 6.615,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

 

Così deciso in Roma in data 7.4.2022 IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott. Paolo Russo

IL PRESIDENTE

dott. Nicola Pannullo