Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Preferenze sui cookie
Giornale di Taranto - FASE 2/ Saloni per parrucchieri e centri estetici aperti in Puglia dal 18 maggio. Emiliano “le prescrizioni consentiranno di ripartire nella massima sicurezza per operatori e clienti”
Venerdì, 08 Maggio 2020 08:26

FASE 2/ Saloni per parrucchieri e centri estetici aperti in Puglia dal 18 maggio. Emiliano “le prescrizioni consentiranno di ripartire nella massima sicurezza per operatori e clienti” In evidenza

Scritto da 
Vota questo articolo
(0 Voti)

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato ieri sera un’ordinanza in materia di attività dei centri estetici, di bellezza, inclusi i saloni di acconciatura, con efficacia dal 18 maggio sino al 1 giugno.  Lo ha fatto al termine dell’incontro con i rappresentanti pugliesi di parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza, al quale ha partecipato anche il prof. Pier Luigi Lopalco che ha illustrato le linee guida del provvedimento.

 

“Questa ordinanza è il frutto di un approfondito lavoro - ha detto Emiliano - Il professor Lopalco ha esaminato le proposte delle organizzazioni datoriali e sindacali, ha effettuato sopralluoghi tecnici nei centri estetici e di acconciatura e questo proficuo lavoro di squadra ha portato alle prescrizioni che consentiranno a questi esercizi di riaprire il 18 maggio nella massima sicurezza per operatori e i clienti”.  In particolare, è consentita l’attività da parte degli esercizi di servizi estetici, servizi di bellezza, saloni di acconciatura  a condizione che il servizio venga svolto per appuntamento, assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l’igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo nonché nel rispetto delle misure specifiche di seguito stabilite. L’attività è consentita a condizione che il titolare dell’esercizio abbia posto in essere le indicazioni previste dal Documento INAIL richiamato in premessa nonché dai Protocolli condivisi allegati al D.P.C.M. 26/04/2020 se ed in quanto applicabili alle tipologie di attività di cui alla presente Ordinanza.