Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Preferenze sui cookie
Giornale di Taranto - TRIBUTI - Illegittima la Tarsu applicata alle strutture alberghiere e extralberghiere, Lamanna: "Il caso Gallipoli apre le porte a tutti"
×

Attenzione

JUser: :_load: non è stato possibile caricare l'utente con ID: 170

Giovedì, 16 Giugno 2016 16:27

TRIBUTI - Illegittima la Tarsu applicata alle strutture alberghiere e extralberghiere, Lamanna: "Il caso Gallipoli apre le porte a tutti" In evidenza

Scritto da 
Vota questo articolo
(0 Voti)

La tassa sui rifiuti solidi urbani applicata agli alberghi, non può, e non deve, prevedere un’aliquota maggiore rispetto a quella prevista per le civili abitazioni. A statuire tale interessante principio è stata la Commissione Tributaria Regionale di Lecce. La vicenda trae origine dal ricorso di una catena alberghiera del leccese avverso diverse cartelle esattoriali, tutte aventi per oggetto il mancato pagamento della TARSU relativa agli anni 2005, 2006 e 2007. La Commissione di primo grado ha dato ragione al contribuente, dichiarando l’illegittimità delle cartelle di pagamento per violazione dell’art. 68, comma 2, lettera c, del D. Lgs. n. 507 del 15 Novembre 1993, il quale disciplina, appunto, la normativa relativa all’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Tale decisione, non è stata ben accolta dal Comune di Gallipoli, il quale, vista la considerevole cifra in ballo, quasi 300.000 €, ha deciso di rivolgersi al Giudice d’appello affinché riconoscesse e dichiarasse la legittimità delle cartelle di pagamento oggetto della lite, riformando la sentenza di primo grado.

La richiesta dell’ente pubblico, però, ha subito la stessa sorte del precedente grado di giudizio, pertanto, il contribuente si è visto annullare, per una seconda volta, le grosse cifre che gli erano state richieste per il tramite delle cartelle esattoriali.

“La sentenza in esame è di notevolissimo rilievo, in quanto afferma un principio sacrosanto secondo cui, in materia di TARSU, le strutture extra alberghiere devono essere parificate alle civili abitazioni e non devono subire una tassazione superiore, di quattro o cinque volte, al dovuto – afferma Irene Lamanna, delegato provinciale Taranto ANBBA Italia (Associazione nazionale Bed and breakfast e affitta camere confederato con Confturismo e Confcommercio) e presidente Associazione Taranto Turismo -. Questo perché, le strutture ricettive non producono quantità maggiori di rifiuti rispetto alle case private, dal momento che, come afferma la giurisprudenza, “Appare del tutto irragionevole che un nucleo familiare in vacanza produca maggiori rifiuti di quelli prodotti ordinariamente nella propria abitazione”. Attualmente, in quasi tutto il territorio italiano, le strutture extralberghiere vengono costrette a pagare, a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, cifre abnormi ed irragionevoli che finiscono per violare il vero e proprio concetto per il quale il tributo in questione è stato concepito, ovvero, quello per cui “chi inquina paga”. Tale imposizione, purtroppo, difficilmente viene contestata dai titolari delle strutture ricettive; eppure la sentenza sopracitata potrebbe essere utilizzata anche dagli albergatori per non pagare la TARSU richiesta in misura maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta, o, ancor di più, per vedersi rimborsata quella  già versata, ma non dovuta. L’ Associazione Taranto Turismo mette a disposizione il suo ufficio legale nella persona dell’avv. Tributarista Giancarlo De Valerio che già segue questa sezione di ricorso”, conclude Lamanna.