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Giornale di Taranto - L'approfondimento/ Consorzi di bonifica e fisco
Sabato, 09 Maggio 2015 19:52

L'approfondimento/ Consorzi di bonifica e fisco In evidenza

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La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’importante sentenza n. 2241 del 06 febbraio 2015 ha stabilito alcuni interessanti principi in merito alla tassazione dei contributi di bonifica.

In tema di contributi di bonifica, qualora l’ente impositore dimostri la comprensione dell’immobile nel “perimetro di contribuenza” e la relativa valutazione nell’ambito di “un piano di classifica”, grava sul contribuente l’onere di provare l’assenza del beneficio .

Tuttavia, ove il proprietario degli immobili contesti il piano di classifica, o con riferimento alla sua legittimità, o con riferimento al suo contenuto, viene meno la presunzione del beneficio e l’onere della prova torna a gravare sul consorzio.

Costituisce contestazione avente ad oggetto la legittimità del piano di classifica la denuncia circa la sua predisposizione senza la previa adozione del piano generale di  bonifica previsto dalla legge statale e regionale.

Ne consegue che il Consorzio,la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato,risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo ela sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo (per tutte, Cass. n. 654/12; sez. un. n. 11722/10).

Tale indirizzo seguito da moltissime altre decisione  muove dalla constatazione che il presupposto dell'obbligo di contribuzione, costituito, ai sensi dell'art. 860 c.c., eR.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, deve ritenersi presuntoin ragionedella avvenuta approvazione del pianodi classifica e dellacomprensionedell'immobile nelperimetro di intervento consortile (v. ancoraCass. n.4671/12; n.17066/10, nonché infine Cass.n.13176/14). Cosicché, quando la cartella esattoriale sia motivata conriferimento a un pianodi classifica approvatodalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo gravasul Consorzio circal'esistenza di un vantaggio direttoespecifico derivante agliimmobili compresi nelpiano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantumdiesistenza del beneficio,superabile dal contribuente mediantela provacontraria.

La contestazione specifica del piano,dinanzi al giudice tributario, serve non per disapplicare un attopresuppostoma per eliminare larilevanza della presunzione di esistenza del beneficio e consentire di procedere, quindi, secondola normale ripartizionedell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza deivantaggi fondiari immediatie diretti  derivanti dalle operedi bonifica per gli immobili di proprietàdel consorziato posti all'internodel perimetro dicontribuenza (v. sez. un. n.26009/08, cui adde Cass. n.17066/10).

E' opportuno aggiungere che il piano di classifica può certamente evidenziare l'avvenuto compimento di opere non previamente definite dalle linee di intervento della bonifica generale, le quali si siano rese necessarie per la salvaguardia del miglioramento fondiario. E in tal sensoil pianodi classifica può supplire alla mancata previsione delle medesime opere nel piano generale di bonifica. Tuttavia, in questo caso, è onere del Consorzio fornire la prova, oltre che, ovviamente, della effettività delle opere eseguite, soprattutto del vantaggio diretto e specifico cheda tali operesia derivato per il fondo del consorziato.

Quindi, alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la succitata sentenza, il contribuente, qualora contesti la fondatezza nel merito o la legittimità del piano classifica, fa venir meno la presunzione del beneficio ritratto dagli immobili inseriti nel perimetro di contribuenza, con ciò determinando l’inversione dell’onere della prova sul Consorzio che, ai sensi dell’art. 2697 del codice civile, ha poi la necessità di dimostrare la sussistenza in concreto del beneficio.

Lecce, 09 maggio 2015

 

 

AVV. MAURIZIO VILLANI

          Avvocato Tributarista in Lecce

                                          Patrocinante in Cassazione

www.studiotributariovillani.it - e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.