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Giornale di Taranto - GIUDIZIARIA - "Non doversi a procedere per tenuità del fatto", a Taranto la prima applicazione della norma
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Sabato, 11 Aprile 2015 12:44

GIUDIZIARIA - "Non doversi a procedere per tenuità del fatto", a Taranto la prima applicazione della norma In evidenza

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Per la prima volta applicata a Taranto la nuova normativa sull’improcedibilità penale in ragione della particolare tenuità del fatto, norma oggetto di ampio dibattito per la scelta adottata dal governo Renzi ed entrata in vigore lo scorso 2 aprile a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel corso dell’udienza penale che si è tenuta giovedì scorso dinanzi al giudice di pace di Taranto, Ferdinando Malagrinò, l’avv. Mimmo Lardiello, in qualità di difensore di fiducia di un giovane professionista imputato per il delitto di percosse, ha richiesto in via preliminare l’applicazione del nuovissimo art. 469 comma 1 bis del codice di procedura penale, che prevede la pronuncia di una sentenza di “non doversi procedere” in relazione a fatti per i quali l’imputato non è punibile ai sensi dell’art. 131 bis del codice penale e cioè per la nuova norma sulla particolare tenuità del fatto.

Si ricorda che questa norma prevede che per i reati per i quali la pena detentiva non risulta superiore nel massimo a cinque anni, il pubblico ministero prima e il giudice dopo possono decidere di non procedere quando il fatto è ritenuto di particolare tenuità, salvo i casi in cui l’imputato sia da ritenersi un delinquente abituale. «Il giudice, particolarmente attento alla innovazione normativa,  - spiega l’avv. Lardiello - si è riservato di decidere in merito alla mia richiesta all’esito dell’udienza del prossimo 2 luglio 2015. L’Ufficio del giudice di pace di Taranto – conclude Lardiello -  potrebbe dunque diventare uno dei primi in Italia a tracciare le linee guida per l’applicazione della nuova normativa».