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Giornale di Taranto - CODICE DEL PROCESSO TRIBUTARIO LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI
Venerdì, 06 Settembre 2013 19:08

CODICE DEL PROCESSO TRIBUTARIO LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

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Titolo I

DEI GIUDICI TRIBUTARI E DEI LORO AUSILIARI

CAPO I

DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Articolo 1

(Gli organi della giurisdizione tributaria)

1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai tribunali tributari, dalle corti d’appello tributarie e dalla Sezione tributaria della Corte Suprema di Cassazione.

2. I giudici tributari applicano le norme processuali di cui agli articoli seguenti.

3. Solo per quanto non disposto da queste norme anche con l’impiego dell’analogia, e sempre che siano compatibili con esse, i giudici tributari applicano le disposizioni del codice di procedura civile e le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Articolo 2

(Ambito della giurisdizione tributaria)

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati.

2. Sono demandate ai giudici tributari anche tutte le controversie catastali.

3. I giudici tributari non hanno giurisdizione sulle controversie che attengono all’atto di pignoramento e agli altri atti della esecuzione forzata tributaria.

Articolo 3

(Difetto di giurisdizione del giudice tributario)

1. Il difetto di giurisdizione è rilevabile anche d’ufficio soltanto nel primo grado del giudizio.

Articolo 4

(Regolamento preventivo di giurisdizione)

1. Finché la causa non sia stata decisa in primo grado ciascuna delle parti può proporre regolamento di giurisdizione a norma degli articoli 41 e 367 del codice di procedura civile.

Articolo 5

(Trasferimento dell’azione davanti al giudice tributario)

1. Se dalla Suprema Corte di cassazione o da altro giudice, con pronuncia passata in giudicato, viene riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario, l’azione è trasferita davanti a questo mediante ricorso secondo le modalità e le forme indicate dall’articolo 41.

2. Il ricorso di cui al comma precedente può essere presentato a pena d’inammissibilità soltanto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia che dichiara la giurisdizione del giudice tributario ed entro il termine perentorio di tre mesi da quando la pronuncia stessa è passata in giudicato.

3. Nel giudizio attivato a norma dei commi precedenti, fermi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se inizialmente proposta davanti al giudice tributario, tutte le parti possono rimodulare le rispettive difese, adeguandole a quelle proprie del processo tributario, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute.

4. Le parti, a loro richiesta, sono rimesse in termini in caso di errore scusabile ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile.

5. I provvedimenti cautelari emessi nel giudizio davanti al giudice inizialmente adito conservano la loro efficacia, salvo che, su istanza della parte interessata, vengano revocati o modificati dal giudice tributario a norma dell’articolo 114.

CAPO II

DELLA COMPETENZA DEI GIUDICI TRIBUTARI

Articolo 6

(Competenza per territorio dei tribunali tributari)

1.I tribunali tributari sono competenti per le controversie proposte nei confronti dell’autore dell’atto impugnato che ha sede nella sua circoscrizione.

Articolo 7

(Competenza per territorio delle corti d’appello tributarie)

1. Le corti d’appello tributarie sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni dei tribunali tributari che hanno sede nella loro circoscrizione.

Articolo 8

(Incompetenza dei giudici tributari)

1. La competenza dei giudici tributari è inderogabile.

2. L’incompetenza è rilevabile anche d’ufficio soltanto nel grado davanti al giudice tributario al quale si riferisce.

3. Quando un giudice tributario declina la propria competenza indica il giudice tributario che ritiene competente. L’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice tributario indicato come competente non sono contestabili da parte di quest’ultimo se il processo è riassunto davanti ad esso su istanza di parte nel termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della pronuncia declinatoria di competenza.

4. Quando la riassunzione avviene nel termine indicato nel comma precedente, il processo continua davanti al nuovo giudice; altrimenti, si estingue.

5. Nei confronti delle pronunce dei giudici tributari non sono ammessi i regolamenti di competenza previsti dal codice di procedura civile, né si applicano, neanche per analogia, le relative disposizioni.

6. Avverso la pronuncia del giudice tributario che declina la competenza a favore di altro giudice tributario non è ammesso appello da parte di chi ha provveduto alla riassunzione di cui al comma 4.

7. Salvo quanto previsto nel comma precedente, l’impugnazione avverso la pronuncia declinatoria della competenza non è proponibile oltre il termine di tre mesi dalla comunicazione di questa pronuncia. 8. L’impugnazione proposta a norma del comma precedente sospende il termine per la riassunzione o il processo già riassunto sino alla comunicazione della pronuncia sull’impugnazione stessa.

 

 

 

CAPO III

ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEI GIUDICI TRIBUTARI

Articolo 9

(Astensione obbligatoria dei giudici tributari)

1. Il giudice tributario ha l’obbligo di astenersi nei casi indicati nell’articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, in quanto applicabile.

2. L’obbligo di astensione sussiste anche per i giudici tributari che abbiano avuto conoscenza della causa quali componenti di commissioni per l’ammissione al gratuito patrocinio di una delle parti.

3. Tutti i giudici tributari devono astenersi se hanno o hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

Articolo 10

(Astensione facoltativa dei giudici tributari)

1. Al di fuori dei casi indicati nell’articolo 9, qualora sussistano gravi ragioni di convenienza, il giudice tributario può chiedere al capo dell’ufficio di cui fa parte l’autorizzazione ad astenersi.

2. Se l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore.

Articolo 11

(Ricusazione dei giudici tributari)

1. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può chiederne la ricusazione, mediante istanza scritta firmata dal difensore o dalla parte, contenente, a pena d’inammissibilità, l’indicazione dei motivi specifici e dei mezzi di prova.

2. L’istanza per la ricusazione di un giudice tributario, a pena d’inammissibilità, deve essere presentata per iscritto almeno tre giorni prima dell’udienza, se al ricusante è noto il nome del giudice che prenderà parte all’udienza. In caso contrario, l’istanza di ricusazione, sempre a pena d’inammissibilità, può essere presentata anche mediante dichiarazione orale, resa prima dell’inizio della relazione di cui all’articolo 60, comma 2, che dovrà essere inserita a verbale, facendo in esso risultare la sottoscrizione del ricusante.

3. Qualora l’istanza, anche ad un sommario esame, appaia manifestamente inammissibile o infondata, il collegio investito della decisione con ordinanza dispone che il processo prosegua.

4. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il giudice ricusato, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, previa sostituzione, da parte del capo dell’ufficio, del giudice ricusato, che deve essere sentito, assunte, ove occorra, le prove offerte dalle parti.

5. Il provvedimento reso sull’istanza contiene la pronuncia sulle spese e può contenere la condanna della parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore ad euro cinquecento.

6. L’accoglimento dell’istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti con la partecipazione del giudice ricusato.

CAPO IV

DEI POTERI DEL GIUDICE TRIBUTARIO

Articolo 12

(Poteri decisori del giudice tributario)

1. I giudici tributari hanno il potere di annullare in tutto o in parte gli atti indicati nell’articolo 43 nei limiti della domanda.

2. Qualora l’atto impugnato consista nel diniego, espresso o tacito, di una domanda di rimborso, i giudici tributari, se espressamente richiesti, condannano la parte ricorrente al pagamento della somma da rimborsare, con rivalutazione ed interessi.

3. Il giudice tributario, davanti al quale siano impugnati provvedimenti irrogativi di sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie, qualora ritenga che la violazione delle norme poste a base di questi provvedimenti sia giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme stesse, dichiara non applicabili le sanzioni irrogate.

4. Spetta al giudice tributario il potere di pronunciare la condanna alle spese di giudizio, al pagamento di pene pecuniarie specificamente previste dalle norme processuali, nonché al risarcimento dei danni consequenziali alla violazione di queste norme nei soli casi da queste norme previsti.

5. Soltanto nei casi previsti nei commi 2 e 4 le pronunce dei giudici tributari costituiscono titoli esecutivi.   

Articolo 13

(Poteri cautelari del giudice tributario)

1. I giudici tributari di primo e di secondo grado, al fine di preservare l’effettività delle decisioni rese a norma dell’articolo precedente, hanno il potere di anticiparne gli effetti, quando la domanda, ad una sommaria delibazione, non appaia manifestamente infondata e sussista il timore, concreto ed attuale, che possano derivare danni gravi e irreparabili al destinatario dell’atto impugnato.

2. Il potere cautelare riconosciuto ai giudici tributari a norma del precedente comma è dagli stessi esercitato secondo le disposizioni contenute nel capo II del libro IV.

Articolo 14

(Poteri cognitori del giudice tributario)

1. Il giudice tributario conosce e risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie oggetto di giudizio, che appartengono in via principale alla stessa giurisdizione tributaria o ad altre giurisdizioni, fatta soltanto eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

2. Il giudice tributario, se ritiene illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applica in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, indipendentemente dall’eventuale impugnazione dell’atto stesso principalmente proposta davanti al giudice a cui spetta il potere di pronunciarne l’annullamento.

Articolo 15

(Poteri istruttori del giudice tributario)

1. Il giudice tributario pone a fondamento della decisione i fatti allegati dalla parte che non siano stati oggetto di specifica contestazione dalla controparte costituita in giudizio.

2. Salvo quanto sopra, il giudice tributario, nei limiti dei fatti allegati dalle parti e al fine di verificarne la verità, esercita tutti i poteri istruttori di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e di chiarimenti che la legge riconosce ai soggetti che hanno emesso gli atti oggetto d’impugnazione.

3. Non sono ammessi l’interrogatorio formale, il giuramento, decisorio e suppletorio, nonché ogni mezzo di prova legale.

4. Il giudice tributario, se lo ritiene indispensabile per la decisione, anche d’ufficio può richiedere informazioni scritte sui fatti di causa alle parti e ai terzi, comunicando ad essi, tramite la segreteria, apposito modulo di richiesta di informazioni, a cui il destinatario è tenuto a rispondere, restituendo, anche a mezzo posta, all’ufficio che l’ha inviato, il modulo stesso, con firma gratuitamente autenticata da notaio, da segretario o cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario o da segretario comunale. Le risultanze acquisite sono liberamente valutate dal giudice tributario.

5. Il giudice tributario, se le ritiene rilevanti, può liberamente valutare le informazioni di terzi fornite dalle parti, per quanto possibile, nelle forme di cui al comma precedente.

6. Il giudice tributario, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, ritenuti indispensabili per la decisione, può nominare consulenti tecnici, ai quali, e per i quali compiti ad essi affidati, si applica la disciplina prevista dal codice di procedura civile.  

CAPO V

AUSILIARI DEL GIUDICE TRIBUTARIO

Articolo 16

(Ausiliari dei giudici tributari)

1. Le attività svolte nel processo civile dai cancellieri o dagli ufficiali giudiziari sono affidate nei processi davanti ai giudici tributari di primo e di secondo grado al personale dei relativi uffici di segreteria, secondo le specifiche competenze interne di ognuno di essi.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma precedente il personale delle segreterie dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie collabora con i rispettivi presidenti  e con tutti i giudici che ne fanno parte.

Titolo II

DELLE PARTI E DEI LORO DIFENSORI

Articolo 17

(Le parti del processo tributario)

1. Sono parti del processo tributario l’autore dell’atto impugnato e chiunque ne sia destinatario.

2. E’ parte del processo tributario anche chi succede ad uno dei soggetti indicati nel comma precedente.

3. Sono parti altresì coloro che nel processo tributario intervengono volontariamente, su istanza di una delle parti originarie o per ordine del giudice, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 18

(Capacità di stare in giudizio)

1. Chi ha emesso l’atto impugnato sta in giudizio nella persona del suo legale rappresentante o di soggetto da esso generalmente o specificamente delegato secondo le disposizioni del proprio ordinamento interno.

2. Le parti diverse da quelle indicate nel comma precedente possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale.

Articolo 19

(I difensori delle parti)

1. Le parti diverse dalle agenzie fiscali, dai comuni e dagli altri soggetti ai quali sia riconosciuta per legge la facoltà di difendersi autonomamente, anche attraverso l’Avvocatura dello Stato o altri uffici interni previsti dai rispettivi ordinamenti, debbono essere difese in giudizio da un difensore abilitato.

2. Sono abilitati alla difesa davanti ai giudici tributari di primo e di secondo grado, se iscritti nei rispettivi albi, gli avvocati, i dottori commercialisti e i consulenti del lavoro non dipendenti da pubbliche amministrazioni.

3. Sono abilitati alla difesa nei giudizi di primo e di secondo grado aventi ad oggetto controversie catastali, se iscritti nei rispettivi albi professionali, anche gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, gli agrotecnici e i periti agrari.

4. Possono altresì difendere le parti nei giudizi tributari di primo e di secondo grado gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane.

5. Davanti ai giudici tributari di primo e di secondo grado, oltre a quelli sopra indicati, possono svolgere attività difensiva soltanto i soggetti ai quali e nei limiti dei quali l’abilitazione alla difesa è ad essi riconosciuta dalla legge.

6. Davanti al giudice tributario di terzo grado la difesa è riservata ai soli avvocati iscritti nell’apposito albo. La legge determina le condizioni e le modalità per l’accesso di altri soggetti allo svolgimento di attività difensive davanti a questo giudice.

7. I soggetti abilitati alla difesa davanti ai giudici tributari possono stare in giudizio personalmente.

8. Ai difensori di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 l’incarico è conferito dalla parte con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. L’incarico può essere conferito anche mediante apposita procura in calce o a margine di un qualsiasi atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso difensore incaricato. All’udienza pubblica l’incarico può essere conferito oralmente, dandosene atto a verbale.

9. L’incarico al difensore può essere sempre revocato dalla parte che l’ha conferito e il difensore può sempre rinunciare ad esso con dichiarazione scritta depositata in segreteria o a verbale.

10. La revoca e la rinuncia non hanno effetto per le altre parti finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, a norma del comma 8.

Articolo 20

(Doveri delle parti e dei loro difensori)

1. Le parti e i difensori devono comportarsi con lealtà e probità.

2. Se i difensori delle parti non ottemperano al dovere di cui al comma precedente, il giudice tributario deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare o di controllo su di essi.

3. Le parti e i difensori non possono usare espressioni sconvenienti ed offensive.

4. Salvo quanto disposto dal comma 2, il giudice tributario, in ogni stato e grado del processo, può disporre con ordinanza che si cancellino eventuali espressioni sconvenienti ed offensive usate dalle parti. Inoltre, con la pronuncia che decide la causa, il giudice tributario può assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale quando le espressioni offensive non riguardino l’oggetto della causa.

Articolo 21

(Spese di giudizio)

1. Il giudice tributario condanna con sentenza le parti soccombenti alle spese di giudizio.

2. Nel pronunciare la condanna di cui al comma precedente il giudice tributario può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se ritenute superflue o eccessive.

3. Il giudice tributario, indipendentemente dalla soccombenza, può condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, causate all’altra parte trasgredendo ai doveri di cui all’articolo 20.

4. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l’imposta sul valore aggiunto, se dovuti.

5. Nella liquidazione delle spese il giudice tributario deve attenersi alle tariffe professionali se previste o, in mancanza, alla tariffa più bassa tra quelle esistenti.

6. Per le spese a favore dei soggetti di cui all’articolo 19, che non si avvalgono dell’Avvocatura dello Stato, o di altri difensori abilitati, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento degli onorari, senza diritti, spese generali e altri accessori. La riscossione delle spese liquidate a favore dei soggetti sopra indicati avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della decisione.

7. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dal giudice tributario soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere motivate in apposito capo di pronuncia autonomamente impugnabile anche in sede di legittimità.

8. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave il giudice tributario, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni liquidati, anche d’ufficio, nella sentenza.

9. Se viene accertata l’inesistenza della pretesa per cui è stata eseguita una misura cautelare o di garanzia o sono stati compiuti atti di esecuzione forzata, il giudice tributario, su istanza della parte danneggiata, condanna l’altra parte, che abbia posto in essere le misure e gli atti di cui sopra senza la normale prudenza, liquidandoli anche d’ufficio. 

10. Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte, restano a carico di quest’ultima le spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata.

Titolo III

DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE

Articolo 22

(Azione di annullamento)

1. L’azione di annullamento contro ogni atto autonomamente impugnabile si propone per qualsiasi motivo nel termine di cui all’articolo 45.

2. E’ ammessa la proposizione di motivi aggiunti nei limiti di cui all’articolo 53.

Articolo 23

(Giudizio tributario con pluralità di parti)

1. Se l’atto impugnato è intestato a più soggetti tutti debbono partecipare al processo che ne costituisce oggetto.

2. I soggetti di cui al comma precedente possono proporre ricorso separatamente o collettivamente. Nel primo caso i ricorsi debbono essere riuniti in un unico processo. Se qualcuno dei soggetti cointestatari dell’atto impugnato non ha proposto ricorso, salvo che sia intervenuto volontariamente in giudizio, ne dev’essere ordinata la chiamata in causa entro un termine stabilito dal giudice a pena di decadenza.

3. Salvo quanto previsto nel comma precedente, le parti chiamate coattivamente o intervenute volontariamente nel processo tributario non possono impugnare autonomamente l’atto che ne forma oggetto se per esse al momento della loro costituzione in giudizio è già decorso il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto stesso.

4. Fermo quanto sopra stabilito, il giudice tributario, se ritiene che dal processo possano derivare pregiudizi a terzi, ne può ordinare la chiamata in giudizio a cura di una delle parti entro un termine a pena di decadenza.

5. Gli atti d’intervento volontario e di chiamata in causa su istanza di parte o per ordine del giudice debbono contenere la sommaria esposizione dello svolgimento del processo con la specifica indicazione di quanto ne forma oggetto. Dopo la notifica sono depositati nella segreteria del giudice adito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica stessa. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 3 vale la data di notifica e non quella di deposito. Il deposito equivale ad atto di costituzione in giudizio.

Articolo 24

(Cumulo oggettivo)

1. Avverso ciascun atto autonomamente impugnabile la parte deve presentare apposito ricorso, a pena d’inammissibilità.

2. Soltanto nel caso che nello stesso documento si contengano più atti autonomamente impugnabili o qualora l’atto impugnabile sia riproduttivo di altro atto precedentemente emesso, è consentita l’impugnazione cumulativa degli atti medesimi. Ai fini della competenza va fatto riferimento all’ultimo atto e al soggetto che ne è l’autore.

Titolo III

DEGLI ATTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO

CAPO I

DELLE FORME DEGLI ATTI IN GENERALE

Articolo 25

(Le forme degli atti in generale)

1. Gli atti del processo tributario, salvo che la legge prescriva forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.

2. E’ obbligatorio l’uso della lingua italiana salvo quanto diversamente disposto da leggi speciali.

3. Il giudice tributario, ove occorra, può disporre la traduzione asseverata di documenti scritti in lingua diversa da quella italiana, ponendo le relative spese a carico della parte interessata.

Articolo 26

(Gli atti di parte)

1. Gli atti di parte del processo, salvo quanto specificamente previsto per alcuni di essi, debbono indicare, in modo chiaro e preciso, il loro contenuto e debbono essere sottoscritti, tanto negli originali, quanto nelle copie, dalla parte da cui provengono o dal suo difensore.

Articolo 27

(L’udienza)

1. Le udienze nel processo tributario sono sempre pubbliche.

2. L’udienza è diretta dal presidente del collegio, che può fare e prescrivere quanto occorre perché la trattazione della causa si svolga ordinatamente e proficuamente, regolando la discussione, facendola in ogni caso precedere da dettagliata relazione sui fatti e sulle questioni di causa, e dando quindi la parola ai difensori delle parti, con l’indicazione, ove occorra, dei punti sui quali la discussione deve svolgersi.

3. Il presidente del collegio dichiara chiusa la discussione quando ritiene sia stata sufficiente.

4. Il presidente del collegio può disporre l’allontanamento dall’udienza di chi contravviene alle sue prescrizioni o comunque cagiona disturbo.

5. Della pubblica udienza è redatto processo verbale a cura del segretario.

Articolo 28

(Attività processuali fuori udienza)

1. Il collegio, con ordinanza motivata, può delegare il compimento di singoli atti istruttori ad uno dei suoi componenti, il quale, adempiendo all’incarico, nel termine specificamente stabilito, deve attenersi alle prescrizioni contenute nell’ordinanza stessa, provvedendo a redigere apposito processo verbale delle attività svolte, anche senza la presenza del segretario, in contraddittorio con tutte le parti, depositandolo subito dopo in segreteria.

Articolo 29

(Processo verbale)

1. Il processo verbale contiene l’indicazione delle persone presenti, delle condizioni di tempo e di luogo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti e delle attività svolte, nonché, in specie, delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti e delle disposizioni date dal giudice.

2. Il processo verbale è redatto dal segretario, salvo che la legge prescriva il compimento di attività processuali senza la sua presenza, nel qual caso il processo verbale è redatto a cura del presidente del collegio o del soggetto da esso delegato.

3. Il processo verbale, dopo la sua lettura su richiesta di una parte presente, è sottoscritto da chi lo redige e fa prova sino a querela di falso di quanto in esso rappresentato.

CAPO II

DEI PROVVEDIMENTI  DEL GIUDICE

Articolo 30

(I provvedimenti del giudice tributario)

1. La legge stabilisce in quali casi il giudice tributario pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

2. Ove la legge non contenga espressa indicazione circa la forma dei provvedimenti del giudice tributario, questi possono essere dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

3. Delle attività collegialmente svolte dal giudice tributario è compilato sommario processo verbale nel quale, ove uno dei componenti del collegio lo richieda, viene dato atto dell’eventuale dissenso succintamente motivato da parte di qualcuno dei suoi componenti.

Articolo 31

(Contenuto della sentenza)

1. La sentenza è pronunciata <<In nome del popolo italiano>> ed è intestata alla <<Repubblica italiana>>.

2. La sentenza deve contenere:

1) l’indicazione dei componenti del collegio, delle parti e dei rispettivi difensori, se vi sono:

2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;

3) la precisa enunciazione delle domande, delle eccezioni e delle difese delle parti;

4) il dispositivo della decisione:

5) la succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;

6) la data della deliberazione;

7) la sottoscrizione del presidente e dell’estensore, che non sia lo stesso presidente.

3. Qualora il presidente non possa sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento sopravvenuto alla deliberazione, la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, dando atto, prima della sua sottoscrizione, dell’intervenuto impedimento. Se l’evento impeditivo riguarda l’estensore, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché, prima della sua sottoscrizione, sia fatta menzione dell’impedimento.

Articolo 32

(Contenuto dell’ordinanza)

1. La forma dell’ordinanza è adottata soltanto per i provvedimenti del giudice tributario che non decidono le controversie.

2. L’ordinanza, anche se collegiale, è sottoscritta soltanto dal presidente del collegio.

3. L’ordinanza, brevemente motivata, è pronunciata in udienza, inserendola nel processo verbale, o fuori udienza, su foglio separato, munito della data e della sottoscrizione di cui al precedente comma, che viene inserito nel fascicolo d’ufficio.

Articolo 33

(Contenuto del decreto)

1. Il decreto è pronunciato dal giudice tributario nei soli casi in cui per il provvedimento non siano previste le forme della sentenza o dell’ordinanza.

2. Salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, il decreto non è motivato. 

3. Il decreto è disposto in calce alla richiesta, formulata per iscritto dalla parte; altrimenti, è inserito nel processo verbale o in foglio separato, che fa parte del fascicolo d’ufficio.

 

Articolo 34

(Pubblicazione della sentenza)

1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria del giudice tributario che l’ha pronunciata entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario ne fa risultare l’avvenuto deposito, apponendo sull’originale della sentenza la propria firma e la data.

Articolo 35

(Comunicazione dei provvedimenti del giudice)

1. Il dispositivo della sentenza è comunicato alla parti costituite dalla segreteria del giudice tributario che l’ha pronunciata entro cinque giorni dal deposito.

2. Le ordinanze pronunciate fuori dall’udienza sono comunicate alle parti costituite non presenti all’udienza entro cinque giorni dalla data in cui sono state pronunciate.

3. I decreti del giudice tributario sono comunicati alle parti costituite nei soli casi previsti dalla legge.

CAPO III

DELLE COMUNICAZIONI E DELLE NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI

Articolo 36

(Comunicazioni degli atti)

1. La comunicazione dell’atto consiste nella diretta trasmissione dell’atto stesso dall’autore al suo destinatario.

2. La diretta trasmissione di cui al comma precedente è fatta mediante consegna dell’atto dall’autore dell’atto stesso al suo destinatario, che ne rilascia ricevuta, o per posta raccomandata con avviso di ricevimento, in plico senza busta, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto stesso.

3. La comunicazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione, mentre i termini che hanno inizio dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto dal destinatario.

Articolo 37

(Notificazione degli atti processuali)

1. La notificazione dell’atto richiede che il contatto tra l’autore e il suo destinatario avvenga tramite l’intermediazione di soggetto avente la qualità di agente della notificazione, che dell’attività svolta redige apposita relata in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso.

2. Agente della notificazione è l’ufficiale giudiziario. Le agenzie fiscali e gli enti locali per le notifiche dei loro atti processuali possono avvalersi di soggetti che rivestano a norma di legge la qualità di messo comunale o di messo appositamente autorizzato dalle agenzie fiscali secondo l’ordinamento interno delle medesime.

3. La notificazione fatta dall’ufficiale giudiziario vale per il notificante dal momento in cui l’atto è consegnato allo stesso ufficiale giudiziario, che, se richiesto, rilascia ricevuta dell’avvenuta consegna, indicandone la data.

4. Se l’agente della notificazione diverso dall’ufficiale giudiziario si serve del servizio postale, la notificazione si considera fatta nella data di spedizione, mentre i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto dal suo destinatario.

5. La notificazione è giuridicamente inesistente se manca la relata di notifica o la stessa non è sottoscritta anche soltanto nella copia.

6. Salvo quanto previsto nei commi precedenti e nell’articolo seguente, le notificazioni degli atti del processo tributario sono fatte secondo le disposizioni contenute negli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Articolo 38

(Luogo delle comunicazioni e delle notificazioni)

1. Le comunicazioni e le notificazioni degli atti del processo tributario sono fatte nel domicilio eletto, o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte al momento della sua costituzione in giudizio.

2. Le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede hanno effetto soltanto decorsi dieci giorni dopo quello in cui ne è stata data apposita comunicazione scritta alla segreteria del giudice tributario adito e alle altre parti costituite.

3. L’elezione di domicilio e l’indicazione della residenza e della sede hanno effetto anche oltre il grado in cui sono state fatte.

4. Se mancano l’elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la comunicazione o la notificazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria del giudice tributario dove è iscritto il processo di cui l’atto fa parte.

Articolo 39

(Comunicazioni e notificazioni a mezzo telefax o in via telematica)

1. Ove ne ricorrano i presupposti, le comunicazioni e le notificazioni degli atti processuali tributari debbono essere effettuate a mezzo telefax o tramite posta elettronica certificata, secondo le speciali disposizioni di legge in materia.

CAPO IV

DEI TERMINI

Articolo 40

(Computo dei termini)

1. Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale.

2. Quando la legge fa espresso riferimento a termini liberi resta escluso dal computo anche il giorno finale.

3. Se il termine scade nella giornata di sabato o in giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi valgono anche per il computo dei termini a ritroso.

5. Per il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune.

6. Ai termini del processo tributario, compreso quello per la proposizione del ricorso, si applica la sospensione durante il periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742.

LIBRO SECONDO

IL PROCESSO TRIBUTARIO DI PRIMO GRADO

Titolo I

INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO

CAPO I

IL RICORSO

Articolo 41

(Il ricorso)

1. Il processo tributario è introdotto con ricorso davanti al tribunale tributario.

2. Il ricorso contiene l’indicazione:

a) del tribunale tributario adito;

b) del ricorrente e del suo difensore;

c) del soggetto nei cui confronti è diretto;

d) dell’atto impugnato;

e) dell’oggetto della domanda;

f) dei motivi.

3. Se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma precedente il ricorso è inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile se non è sottoscritto dal difensore del ricorrente.

L’incarico al difensore deve essere conferito a norma dell’articolo 19 e lo stesso deve risultare nel ricorso a pena d’inammissibilità.

5. Le parti e i difensori sono onerati dell’indicazione in ricorso del codice fiscale, del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata. L’omissione o l’assoluta incertezza di queste indicazioni sono sanzionate secondo quanto previsto dalle leggi speciali in materia.

6. Nel ricorso devono essere indicati anche la residenza o la sede o il domicilio eventualmente eletto nello Stato. Se queste indicazioni sono omesse o risultano assolutamente incerte si applica l’articolo 38, comma 4.

Articolo 42

(Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile)

1. Il ricorso dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge.

 

Articolo 43

(Atti impugnabili)

1. Il ricorso può essere proposto soltanto avverso:

a) gli avvisi di accertamento dei tributi;

b) gli avvisi di liquidazione dei tributi;

c) i provvedimenti irrogativi delle sanzioni;

d) gli atti previsti dall’articolo 29, comma 1, lett. a), primo periodo, del decreto legge 31 marzo 2010, n. 78, così come convertito in legge e successive modificazioni;

e) gli atti previsti dall’articolo 29, comma 1, lett. a), secondo periodo, del decreto legge 31 marzo 2010, n,. 78, così come convertito in legge e successive modificazioni;

f) i ruoli e le cartelle di pagamento;

g) le ingiunzioni di pagamento;

h) le intimazioni di pagamento;

i) le iscrizioni d’ipoteca disposte dall’ente impositore o dall’agente della riscossione secondo le disposizioni di legge che le riguardano;

l) i fermi di beni mobili registrati disposti dall’ente impositore o dall’agente della riscossione secondo le disposizioni di legge che li riguardano;

m) gli atti relativi alle operazioni catastali;

n) i dinieghi o le revoche di agevolazioni;

o) i rigetti di domande di definizione agevolata dei rapporti tributari;

p) i rifiuti espressi o taciti di restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

q) tutti gli altri atti per i quali la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti ai giudici tributari.

2. Gli atti diversi da quelli precedentemente indicati non sono impugnabili autonomamente.

3. Ognuno degli atti di cui al comma 1 può essere impugnato solo per vizi propri. Costituisce vizio proprio dell’atto da impugnare la mancata o invalida notificazione dell’atto che per legge doveva essere precedentemente notificato.

Articolo 44

(Modalità di proposizione del ricorso)

1. Il ricorso si propone mediante notifica tramite ufficiale giudiziario o mediante consegna diretta dal ricorrente all’autore dell’atto impugnato, che ne rilascia ricevuta, o attraverso la diretta spedizione del ricorso stesso a mezzo posta in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento. In quest’ultimo caso per il ricorrente il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

2. Il ricorso è redatto in tanti esemplari quante sono le parti nei cui confronti è rivolto, oltre due esemplari destinati alla segreteria del giudice adito.

Articolo 45

(Termine per la proposizione del ricorso)

1. Il ricorso deve essere proposto a pena d’inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.

2. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

3. Il ricorso avverso il rifiuto tacito di rimborso di cui all’articolo 41, comma 1, lettera p), è proponibile solo decorso il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda di rimborso entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino al centottantesimo giorno successivo allo spirare del termine di novanta giorni sopra indicato.

4. Se le leggi d’imposta non prevedono uno specifico termine per la presentazione della domanda di rimborso, la stessa non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per il rimborso.

CAPO II

LA COSTITUZIONEINGIUDIZIO DELLE PARTI

Articolo 46

(Costituzione in giudizio del ricorrente)

1. Il ricorrente entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario per la notifica, ovvero dalla data di consegna del ricorso all’autore dell’atto impugnato, ovvero dalla data di spedizione del ricorso a mezzo del servizio postale, a pena d’inammissibilità, deposita o spedisce per posta in plico senza busta per raccomandata con avviso di ricevimento uno degli esemplari del ricorso, con la relata di notifica dell’ufficiale giudiziario o con la ricevuta di consegna all’autore dell’atto impugnato o con la ricevuta di spedizione e con l’avviso di ricevimento della raccomandata nel caso di spedizione del ricorso a mezzo del servizio postale.

Qualora l’ufficio postale non restituisca per tempo l’avviso di ricevimento il ricorrente dovrà chiederne il duplicato all’ufficio postale e depositarlo o trasmetterlo per posta con le modalità di cui sopra.

Qualora l’ufficio postale non provveda alla richiesta di duplicato, il ricorrente potrà chiedere di essere rimesso in termini a norma dell’articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile, ove ne ricorrano i presupposti.

2. L’inammissibilità del ricorso di cui al comma precedente è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce in giudizio.

3. Incaso di consegna diretta o di spedizione a mezzo di servizio postale del ricorso, la conformità tra l’esemplare del ricorso depositato e quello consegnato o spedito deve risultare da un’apposita attestazione in tutti gli esemplari dl ricorso apposta in calce ad ognuno di essi e sottoscritta dal difensore.

Qualora l’esemplare del ricorso depositato in segreteria non sia conforme a quello consegnato o spedito, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.

4. All’atto della costituzione in giudizio il ricorrente, oltre ad un esemplare firmato del ricorso e alla documentazione di avvenuta presentazione dello stesso di cui al comma 1, deposita il proprio fascicolo con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, con gli originali o le fotocopie dei documenti che ha dichiarato di produrre nel ricorso.

5. Se sorgono contestazioni sulla corrispondenza delle fotocopie agli originali dei documenti il giudice può ordinare alla parte che li detiene di esibire gli originali.

Articolo 47

(Costituzione in giudizio della parte resistente)

1. La parte nei cui confronti è stato presentato ricorso si costituisce in giudizio entro sessanta giorni da quello in cui il ricorso è stato notificato tramite ufficiale giudiziario, direttamente consegnato nei casi consentiti o ricevuto a mezzo del servizio postale. 

2. La costituzione in giudizio della parte resistente è fatta mediante deposito o invio per raccomandata in plico senza busta con avviso di ricevimento presso la segreteria del tribunale tributario adito del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e gli eventuali documenti in originale o in fotocopia in esse prodotti, in tanti esemplari quante sono le parti ricorrenti.

3. Le controdeduzioni devono essere sottoscritte da chi ha la legale rappresentanza della parte resistente o da soggetto delegato mediante contestuale allegazione dell’atto di delega, conforme alle disposizioni interne della parte resistente.

Qualora la parte resistente debba essere difesa da un difensore abilitato, nelle controdeduzioni deve risultare il conferimento dell’incarico a norma dell’articolo 19, comma 8.

4. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le proprie difese prendendo specifica posizione su tutti i motivi dedotti dal ricorrente e in esse debbono essere proposte, altresì, a pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio nonché l’eventuale richiesta d’intervento in causa di terzi.

5. Incaso di costituzione in giudizio oltre il termine di cui al comma 1, operano nei confronti della parte resistente le preclusioni derivanti dalla mancata costituzione tempestiva in giudizio.

Articolo 48

(Costituzione in giudizio di altri soggetti)

1. Nei casi di giudizio tributario con pluralità di parti, tutte le parti diverse da quelle ricorrenti o resistenti si costituiscono in giudizio osservando per quanto compatibili le formalità di cui agli articoli precedenti.

2. Chi provvede alla chiamata in causa di terzi deve depositare l’atto di chiamata con la prova della notifica e i documenti eventualmente prodotti entro trenta giorni dalla data della notifica.

CAPO III

ISCRIZIONE A RUOLO E FORMAZIONE DEI FASCICOLI

Articolo 49

(Iscrizione a ruolo della causa)

1. La segreteria del giudice tributario iscrive a ruolo la causa all’atto della costituzione in giudizio del ricorrente, che deve presentare apposita nota d’iscrizione a ruolo, compilando il modello precostituito e provvedendo al versamento del contributo unificato nella misura e sotto le comminatorie di cui alle speciali disposizioni di legge in materia.

2. Quanto previsto dal comma precedente si applica anche nel caso che l’iscrizione a ruolo sia fatta per prima dalla parte resistente.

Articolo 50

(Formazione del fascicolo d’ufficio)

1. All’atto dell’iscrizione a ruolo la segreteria del giudice tributario forma il fascicolo d’ufficio del processo nel quale devono essere inseriti, sempre a cura della segreteria, tutti i fascicoli delle parti, con i relativi atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, i verbali di udienza, le ordinanze, i decreti ed una copia autentica della sentenza.

Articolo 51

(Fascicoli di parte)

1. Le parti riuniscono i propri atti e i documenti da essi prodotti in apposito fascicolo cronologicamente ordinato.

2. I fascicoli di parte vengono inseriti a cura della segreteria nel fascicolo d’ufficio. 

3. I fascicoli delle parti, con i relativi atti e documenti, restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti solo al termine del processo.

4. Le parti hanno diritto di estrarre copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli delle parti e nel fascicolo d’ufficio.

5. Le segreterie dei giudici tributari provvedono al rilascio delle copie autentiche degli atti e documenti, secondo le modalità stabilite dalla legge e da appositi regolamenti interni.

Articolo 52

(Produzione di documenti)

1. I documenti che le parti dichiarano di voler produrre debbono essere elencati nei relativi atti e depositati o inviati per posta in plico senza busta raccomandata con ricevuta di ritorno contestualmente al deposito o all’invio per posta di tali atti.

2. Se prodotti separatamente, i documenti debbono essere elencati in apposita nota sottoscritta dal difensore da depositare o trasmettere per posta, come indicato al comma precedente, assieme ai documenti stessi in tanti esemplari quante sono le parti costituite, oltre a due esemplari destinati al fascicolo d’ufficio.

CAPO IV

MOTIVI AGGIUNTI

Articolo 53

(Termine per la proposizione di motivi aggiunti)

1. L’integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dalla produzione di documenti non conosciuti dalla parte ad opera delle altre parti o per ordine del giudice tributario è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui la parte interessata ha avuto conoscenza del deposito o del ricevimento a mezzo posta dei documenti nel fascicolo d’ufficio.

2. La segreteria attesta nel fascicolo d’ufficio l’avvenuta conoscenza dei documenti indicando la data in cui è avvenuta e la persona che l’ha ricevuta, che ne deve sottoscrivere l’attestazione.

3. Nel caso di ritiro di copia dell’atto in cui sono indicati i documenti prodotti si presume  l’avvenuta conoscenza dei documenti stessi dalla data del ritiro dell’atto, a meno che a momento del ritiro venga fatta constare l’assenza nel fascicolo d’ufficio dei documenti stessi.

Articolo 54

(Formalità per la proposizione di motivi aggiunti)

1. L’integrazione dei motivi si effettua mediante la notifica di un apposito atto, contenente la specifica enunciazione dei motivi aggiunti, che deve essere notificato alle altre parti costituite e successivamente depositato o trasmesso per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento alla segreteria del giudice adito, a pena d’inammissibilità entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell’atto stesso.

2. L’integrazione dei motivi può essere fatta soltanto in primo grado.

3. Se è già stata fissata l’udienza di discussione l’interessato alla proposizione di motivi aggiunti deve, a pena d’inammissibilità, dichiarare per iscritto o anche in sede di pubblica udienza, ma non oltre la chiusura della discussione, che intende proporli. In tal caso l’udienza deve essere rinviata ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma 1.

Articoli 55

(Adempimenti successivi)

1. Le parti alle quali sono stati notificati motivi aggiunti possono presentare controdeduzioni in merito entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto che li contiene.

2. Salvo che non sia già stata fissata l’udienza nel rispetto dei termini di cui al comma 3 dell’articolo precedente, presenti tutte le parti costituite, ove occorra, la segreteria della commissione deve ad esse comunicare nuovo avviso d’udienza per la discussione.   

Titolo II

TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

Articolo 56

(Nomina del relatore e fissazione dell’udienza)

1. Appena formato il fascicolo d’ufficio la segreteria del tribunale tributario lo sottopone al presidente.

2. Il presidente del tribunale tributario, salvo che non ritenga di provvedere d’ufficio alla riunione a norma dell’articolo 61, assegna il ricorso ad una delle sezioni di cui è composto il tribunale, adottando gli opportuni provvedimenti perché i ricorsi possano essere trattati in modo più celere e conveniente, secondo criteri di funzionalità.  

3. Il presidente della sezione, alla quale è stato assegnato il ricorso, o lo stesso presidente del tribunale, qualora il ricorso venga assegnato alla sezione a cui appartiene, scaduto il termine per la costituzione delle parti nei cui confronti è stato proposto, fissa l’udienza per la discussione della causa, nominando contestualmente il giudice relatore.

Articolo 57

(Avviso d’udienza)

1. La segreteria del giudice tributario comunica alle parti costituite la data dell’udienza per la discussione della causa almeno trenta giorni liberi prima della stessa.

2. Uguale avviso deve essere comunicato quando l’udienza sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di uno dei difensori, o per emergenze di servizio.

Articolo 58

(Presentazione di documenti prima dell’udienza)

1. I difensori delle parti possono depositare o spedire in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento documenti sino a venti giorni liberi prima dell’udienza.

2. Qualora i documenti spediti per posta nel termine di cui al comma precedente siano pervenuti dopo detto termine, l’altra parte può chiedere ed ottenere un differimento dell’udienza, facendone espressa istanza prima della relazione della causa.

Articolo 59

(Presentazione di memorie prima dell’udienza)

1. Fino a dieci giorni liberi prima dell’udienza le parti costituite possono depositare memorie illustrative,  in tanti esemplari quante sono le altre parti, oltre a due esemplari per l’ufficio.

2. Si applica anche alla spedizione per posta delle memorie quanto stabilito al comma 2 dell’articolo precedente.

Articolo 60

(Discussione in pubblica udienza)

1. Nel processo tributario ha sempre luogo la discussione in pubblica udienza.

2. All’udienza pubblica il relatore espone dettagliatamente al collegio e alle parti presenti i fatti e le questioni della controversia.

3. Dopo la relazione il presidente ammette i difensori delle parti alla discussione.

3. Oltre che nei casi previsti al secondo comma dei due articoli precedenti, il collegio può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa sia resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o a causa delle questioni sollevate dalle altre parti. Della nuova udienza la segreteria dà comunicazione alle parti costituite non presenti.

Articolo 61

(Riunione dei ricorsi)

1. Inqualsiasi momento il presidente della sezione del tribunale dispone con decreto la riunione di ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.

2. Se i processi pendono davanti a sezioni diverse del medesimo tribunale tributario il presidente dello stesso, d’ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti di altre sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservato al presidente di questa sezione il compito di provvedere a norma del comma precedente.

3. Il collegio, se ritiene che la riunione dei processi connessi ritardi o renda più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporne la separazione.

Titolo III

DELLA DECISIONE DELLA CAUSA

CAPO I

LA SENTENZA

Articolo 62

(Deliberazione della sentenza)

1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.

2. La deliberazione in camera di consiglio può essere differita, non oltre trenta giorni, soltanto ove sussistano gravi ragioni, delle quali deve essere fatta menzione nel testo della decisione.

3. Alla camera di consiglio possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.

4. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali sollevate dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della controversia.

5. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore. Poi vota l’altro giudice. Infine, vota il presidente.

6. Se intorno ad una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni prospettate per escluderne una; quindi, mette ai voti la questione non esclusa e quella eventualmente restante e così successivamente finché le soluzioni sono ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.

7. Chiusa la votazione, il presidente scrive di suo pugno e sottoscrive il dispositivo, dando atto della contestuale presenza dei giudici alla camera di consiglio.

8. La motivazione della decisione è stesa dal giudice relatore, salvo che il presidente non ritenga stenderla lui stesso o affidarne la stesura all’altro giudice, che abbia espresso voto conforme alla decisione.

Articolo 63

(Divieto di decisioni non definitive o parziali)

1. Il collegio deve deliberare su tutte le domande e le eccezioni proposte dalle parti definendo il giudizio.

2. Non sono ammesse sentenze non definitive o limitate soltanto ad alcune domande.

Articolo 64

(Contenuto della sentenza)

1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione “Repubblica italiana”.

2. La sentenza deve indicare, a pena di nullità:

1) la composizione del collegio;

2) le generalità delle parti e dei difensori;

3) le domande e le eccezioni proposte dalle parti, con la precisazione delle rispettive conclusioni;

4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;

5) la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione;

6) il dispositivo;

7) la data della deliberazione.

3. La sentenza è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore.

Se il presidente non può sottoscriverla per morte o altro impedimento, la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano in età del collegio giudicante, dandosi atto, dell’impedimento, prima della sottoscrizione.

Se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza, per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione venga dato atto dell’impedimento.

4. La sentenza non sottoscritta a norma del comma precedente è nulla e la nullità può essere fatta valere anche oltre i limiti e al di fuori delle regole proprie dell’appello e del ricorso per cassazione. La parte vittoriosa è legittimata a proporre appello o ricorso per cassazione al fine di preservare gli effetti impeditivi di decadenze o interruttivi di prescrizioni determinati dalla proposizione del ricorso.

CAPO II

PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA

Articolo 65

(Pubblicazione della sentenza)

1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria del giudice che l’ha pronunciata, entro il termine di trenta giorni dalla data della deliberazione della sentenza stessa.

2. Il segretario fa risultare l’avvenuto deposito della sentenza apponendo su di essa la data di pubblicazione e la sua firma.

Articolo 66

(Comunicazione del dispositivo della sentenza)

1. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle sole parti costituite entro dieci giorni dal deposito della sentenza.

2. Il dispositivo della sentenza, con gli estremi dell’avvenuta comunicazione, è inserito nel fascicolo d’ufficio.

3. Oltre al dispositivo, nel fascicolo d’ufficio la segreteria inserisce anche una copia autentica della sentenza.

Articolo 67

(Notificazione della sentenza)

1. Ciascuna parte può richiedere copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta.

2. Le parti possono provvedere alla notificazione della sentenza tramite ufficiale giudiziario.

3. L’ufficiale giudiziario dà comunicazione alla segreteria del giudice tributario che ha emesso la sentenza dell’avvenuta notifica della sentenza stessa. La comunicazione della notifica della sentenza è inserita nel fascicolo d’ufficio.

4. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, la stessa passa formalmente in giudicato decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione.

5. La disposizione di cui al precedente comma non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo, nel quale è stata pronunciata la sentenza, per nullità della notificazione del ricorso e per nullità di eventuali comunicazioni o notificazioni degli atti del processo stesso.

 

Titolo IV

SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO

CAPO I

LA SOSPENSIONEDELPROCESSO

Articolo 68

(Sospensione del processo a seguito di querela di falso)

1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso in via principale davanti al tribunale civile, salvo che il collegio, presa visione della querela, la ritenga manifestamente irrilevante per la decisione.

2. Se la querela di falso è presentata in via incidentale davanti al giudice tributario, lo stesso, a richiesta del proponente, concede termine, non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni, per la formalizzazione della querela davanti al tribunale civile, fissando apposita udienza per l’esame dell’atto di citazione di cui deve essere esibita fotocopia entro e non oltre l’udienza stessa. Il processo è sospeso salvo che il collegio, esaminata la querela, la ritenga manifestamente irrilevante per la decisione.

3. Qualora il processo non venga sospeso il collegio fissa altra udienza per la prosecuzione del processo stesso.

Articolo 69

(Altri casi di sospensione del processo)

1. Oltre che nel caso previsto dall’articolo precedente il processo tributario è sospeso soltanto qualora debba essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

2. La sospensione del processo non è ammessa al di fuori dei casi previsti nel presente articolo e in quello precedente, valendo altrimenti quanto disposto dall’articolo 14, primo comma.

CAPO II

L’INTERRUZIONE DEL PROCESSO

Articolo 70

(Interruzione del processo per eventi che colpiscono la parte)

1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica il venir meno, per morte o altra causa, di una delle parti diversa da quelle alle quali la legge riconosce la facoltà di difendersi autonomamente ovvero qualora la stessa abbia perso la capacità di stare in giudizio.

2. L’interruzione si ha inoltre nel caso in cui uno degli eventi di cui al precedente comma colpisca il legale rappresentante della parte ovvero quando cessa la carica di legale rappresentante di una delle parti di cui all’articolo 19, primo comma.

3. L’interruzione per uno degli eventi di cui ai commi precedenti si ha nel momento in cui il difensore della parte colpita dall’evento ne faccia dichiarazione per iscritto od oralmente all’udienza. Della dichiarazione orale viene dato atto a verbale.

Articolo 71

(Interruzione del processo per eventi che colpiscono i difensori)

1. Il processo è interrotto in caso di morte, radiazione o sospensione dall’albo di uno dei difensori delle parti costituite di cui all’articolo 19, primo comma.

2. L’interruzione del processo si ha al momento del verificarsi dell’evento.

Articolo 72

(Eventi che colpiscono i difensori dopo la discussione orale)

1. Se uno degli eventi di cui all’articolo 71 si avvera dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetti a meno che la sentenza non sia pronunciata e il processo prosegua.

Articolo 73

(Eventi che colpiscono la parte dopo la discussione orale)

1. Se uno degli eventi di cui all’articolo 70 si avvera dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, il difensore della parte colpita dall’evento potrà farne dichiarazione a norma dell’articolo 70, terzo comma, con ogni consequenziale effetto sul prosieguo del processo.

Articolo 74

(Proroghe dei termini)

1. Se uno degli eventi di cui all’articolo 70 si verifica durante il termine per proporre ricorso, il termine per ricorrere è prorogato di tre mesi a decorrere dalla data dell’evento.

2. Se uno degli eventi di cui all’articolo 71 si verifica durante il termine per la costituzione in giudizio questo termine è prorogato di un mese dalla data dell’evento.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

SULLA SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL PROCESSO

Articolo 75

(Provvedimenti per la sospensione e per l’interruzione del processo)

1. La sospensione del processo è disposta con ordinanza del collegio.

2. L’interruzione del processo è dichiarata dal collegio con ordinanza.

3. Le ordinanze di cui ai commi precedenti non sono impugnabili.

Articolo 76

(Effetti della sospensione e dell’interruzione del processo)

1. Durante la sospensione e l’interruzione non possono essere compiuti atti del processo; se compiuti, sono nulli.

2. Nel caso di sospensione o interruzione del processo i termini in corso sono interrotti e incominciano a decorrere a norma dell’articolo seguente.

3. Durante la sospensione e l’interruzione del processo  possono essere validamente compiuti soltanto gli atti finalizzati alla tutela cautelare delle parti.

Articolo 77

(Ripresa del processo sospeso o interrotto)

1. Dopo che è cessata la causa che ha determinato la sospensione, il processo continua se entro tre mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di fissazione dell’udienza al presidente di sezione del giudice tributario, il quale provvede a fissare l’udienza con decreto.

2. Se entro tre mesi da quando è stata dichiarata l’interruzione del processo la parte colpita dall’evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di fissazione d’udienza al presidente di sezione del giudice tributario, quest’ultimo provvede a norma del comma precedente.

3. La comunicazione dell’udienza di discussione, oltre che alle altre parti costituite, deve essere fatta alla parte colpita dall’evento o ai suoi successori personalmente.

4. Entro sei mesi dal venir meno di una delle parti la comunicazione dell’udienza può essere fatta collettivamente e impersonalmente nel domicilio eletto o in mancanza nella residenza o nella sede della parte stessa risultante agli atti del processo.

5. La parte colpita dall’evento o i suoi successori possono costituirsi in giudizio anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione con il patrocinio di difensore abilitato a norma dell’articolo 19.

CAPO IV

L’ESTINZIONE DEI PROCESSI

Articolo 78

(Estinzione del processo per rinuncia al ricorso)

1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.

2. Chi rinuncia al ricorso deve rimborsare le spese alle altre parti costituite, salvo diverso accordo tra loro.

3. La rinuncia al ricorso deve essere sottoscritta dalla parte personalmente o da suo procuratore speciale oltre che dal suo difensore.

Articolo 79

(Estinzione del processo per inattività delle parti)

1. Il processo si estingue nei casi in cui la parte alla quale spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi provveda entro il termine perentorio fissato dalla legge o stabilito dal giudice quando la legge abbia attribuito al giudice il potere di stabilirlo.

2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

3. L’estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d’ufficio soltanto nel grado di giudizio in cui si verifica.

4. L’estinzione del processo rende inefficaci gli atti del processo.

5. Sopravvivono all’inefficacia degli atti conseguente all’estinzione del processo soltanto le sentenze o le parti delle sentenze passate in giudicato.

Articolo 80

(Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere)

1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere per venir meno dell’oggetto del processo.

2. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. In ogni altro caso, il collegio liquida le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. E’ fatta salva la facoltà di compensare le spese soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 21, comma 7.

Articolo 81

(Pronuncia di estinzione)

1. L’estinzione del processo per rinuncia al ricorso o per inattività delle parti e l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere sono pronunciate dal collegio con sentenza.

2. Nella sentenza di cui al comma 1 è contenuta la liquidazione delle spese.

 

LIBRO TERZO

LE IMPUGNAZIONI

Titolo I

LE IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Articolo 82

(I mezzi di impugnazione)

1. I mezzi per impugnare le sentenze dei giudici tributari sono soltanto l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.

Articolo 83

(Termini per impugnare le sentenze)

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 67, comma 4, il termine per proporre appello, ricorso per cassazione, o revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 del codice di procedura civile è di sessanta giorni che decorrono dalla notificazione della sentenza su istanza di parte.

2. Il termine per proporre la revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 del codice di procedura civile è di sessanta giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato scoperto il dolo, sono state dichiarate false le prove, è stato recuperato il documento, è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

Articolo 84

(Norme inapplicabili)

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, non si applicano alle impugnazioni delle sentenze dei giudici tributari le disposizioni di cui agli articoli 337, 340 e 361 del codice di procedura civile.

 

Titolo II

L’APPELLO

Articolo 85

(Giudice competente)

1. La sentenza del tribunale tributario può essere appellata alla corte d’appello tributaria competente a norma dell’articolo 7.

Articolo 86

(Ricorso in appello)

1. L’appello contro la sentenza del tribunale tributario si propone mediante ricorso che deve contenere l’indicazione:

a) della corte d’appello tributaria adita;

b) dell’appellante e, se appellante è uno dei soggetti di cui all’articolo 19, primo comma, anche del suo difensore;

c) della parte nei cui confronti l’appello è diretto;

d) della sentenza appellata;

e) dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda;

f) dei motivi già dedotti davanti al tribunale tributario e dei motivi specifici dell’appello.

2. Se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma precedente l’appello è inammissibile.

3. Il ricorso in appello, a pena d’inammissibilità, è sottoscritto, per i soggetti di cui all’articolo 19, primo comma, dal difensore; negli altri casi, sempre a pena d’inammissibilità, da chi ha la rappresentanza esterna della parte appellante.  

4. Le parti e i difensori sono onerati dell’indicazione in ricorso del codice fiscale, del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata. L’omissione o l’assoluta incertezza di queste indicazioni sono sanzionate secondo quanto previsto dalle leggi speciali in materia.

5. Nel ricorso in appello è contenuta anche l’indicazione della residenza o della sede o del domicilio eventualmente eletto nello Stato. Se queste indicazioni da parte dell’appellante sono omesse o risultano assolutamente incerte, si applica l’articolo 38, comma 4.

Articolo 87

(Proposizione dell’appello)

1. Il ricorso in appello a pena d’inammissibilità deve essere proposto nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.

2. Il ricorso in appello da parte di soggetti indicati nell’articolo 19, primo comma, si propone mediante notifica tramite ufficiale giudiziario o mediante consegna diretta dell’appellante alle altre parti alle quali sia riconosciuta per legge la facoltà di difendersi autonomamente anche attraverso l’avvocatura dello Stato o altri uffici interni risultanti dai rispettivi ordinamenti, che ne  rilasciano ricevuta, o mediante la diretta spedizione del ricorso stesso a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento in plico senza busta. In quest’ultimo caso l’appello s’intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

3. Il ricorso in appello è redatto in tanti esemplari quante sono le parti nei cui confronti è proposto, oltre l’esemplare destinato alla segreteria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, a sensi del comma quinto.

4. Se l’appello è proposto dalle agenzie fiscali, dai comuni o dagli altri soggetti ai quali sia riconosciuta per legge la facoltà di difendersi autonomamente, gli stessi, qualora non ritengano di avvalersi degli ufficiali giudiziari, e non intendano ricorrere alla notificazione a mezzo posta nelle forme di cui al comma 2, potranno procedere alla notifica del ricorso in appello avvalendosi di messi comunali o di messi speciali autorizzati a norma dell’articolo 36.

5. L’ufficiale giudiziario che ha notificato il ricorso in appello avverso la sentenza del tribunale tributario ne dà immediatamente avviso scritto alla segreteria del tribunale che ha pronunciato la sentenza impugnata. Se il ricorso in appello non è proposto a mezzo di ufficiale giudiziario, la parte che ha proposto appello è onerata di depositare o spedire a mezzo posta in plico raccomandato con avviso di ricevimento un originale del ricorso in appello alla segreteria del tribunale che ha emesso la sentenza appellata entro e non oltre il termine previsto per la costituzione in giudizio dell’appellante; in difetto, la parte appellante risponderà degli eventuali danni causati dal rilascio da parte della segreteria del tribunale della formula esecutiva in calce alla sentenza appellata.

6. La segreteria del tribunale tributario dovrà fare annotazione di quanto sopra nell’originale della sentenza.

Articolo 88

(Non riproponibilità dell’appello dichiarato inammissibile)

1. L’appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è ancora decorso il termine stabilito dalla legge.

 

Articolo 89

(Costituzione in giudizio dell’appellante)

1. L’appellante, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di consegna del ricorso in appello all’ufficiale giudiziario per la notifica ovvero dalla data di consegna di questo ricorso ad una delle parti alle quali si riconosce per legge la facoltà di difendersi autonomamente ovvero dalla data di spedizione per posta del ricorso stesso, a pena d’inammissibilità, deposita o spedisce per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento uno degli esemplari in originale del ricorso in appello con la relata di notifica dell’ufficiale giudiziario o con la ricevuta di consegna alla parte appellata  alla quale la legge consente la facoltà di difendersi autonomamente o con la ricevuta di spedizione e con l’avviso di ricevimento della raccomandata nel caso di spedizione del ricorso in appello effettuato a mezzo del servizio postale.

2. Si applicano i due ultimi periodi del comma 1 e i commi 2 e 3 dell’articolo 46.

3. All’atto della costituzione in giudizio l’appellante, oltre ad un esemplare firmato del ricorso in appello e alla documentazione di avvenuta presentazione delle stesso, deposita il proprio fascicolo con i documenti, in originale o in fotocopia, che ha dichiarato di produrre nel ricorso in appello. Si applica l’art. 46, comma 5.

Articolo 90

(Costituzione in giudizio dell’appellato)

1. La parte nei cui confronti è stato presentato appello si costituisce in giudizio entro il termine di sessanta giorni da quello in cui il ricorso in appello è stato notificato da uno dei soggetti di cui all’articolo 37, comma 2, o dal giorno che è stato direttamente consegnato al destinatario nei casi consentiti o dal giorno in cui è stato ricevuto dal suo destinatario a mezzo del servizio postale.

2. La costituzione in giudizio della parte appellata è fatta mediante deposito, o invio per raccomandata in plico senza busta con avviso di ricevimento presso la segreteria della corte d’appello tributaria adita, del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e gli eventuali documenti prodotti, in originale o in fotocopia.

3. Nelle controdeduzioni la parte appellata espone le proprie difese ed eccezioni prendendo posizione su tutti i motivi del ricorso in appello, riproponendo espressamente le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza del tribunale tributario che intenda sottoporre al vaglio devolutivo del giudice del gravame.

4. Apena di decadenza nelle stesse controdeduzioni depositate o trasmesse a mezzo posta nei modi e nel termine di cui ai commi precedenti può essere proposto, a pena d’inammissibilità, appello incidentale relativamente alle parti della sentenza appellata in cui l’appellante sia risultato soccombente.

Articolo 91

(Questioni ed eccezioni non specificamente riproposte)

1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza del giudice tributario di primo grado, che non siano specificamente riproposte in appello, s’intendono rinunciate.

2. La riproposizione in via devolutiva delle questioni ed eccezioni non accolte è ammessa soltanto all’atto della costituzione in giudizio della parte appellata.

Articolo 92

(Divieto di nuove domande in appello)

1. Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove; se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili anche d’ufficio.

2. Possono in ogni caso chiedersi in appello gli interessi ulteriormente maturati dopo la sentenza di condanna al pagamento degli interessi in essa liquidati.

Articolo 93

(Nuove eccezioni in appello)

1. Non sono proponibili in appello e sono dichiarate inammissibili le nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio.

Articolo 94

(Nuove prove in appello)

1. Il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

2. E’ sempre fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello.

Articolo 95

(Rimessione in primo grado)

1. La corte d’appello tributaria rimette la causa al tribunale tributario che ha emesso la sentenza appellata soltanto nei seguenti casi:

a) quando nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o non è stato integrato;

b) quando riconosce che il collegio giudicante in primo grado non era legittimamente composto;

c) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la corte d’appello tributaria decide nel merito, previamente ordinando, se necessaria, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.

3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della corte d’appello tributaria, nei successivi trenta giorni, trasmette d’ufficio il fascicolo del processo alla segreteria del tribunale tributario che ha emesso la sentenza annullata, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

Articolo 96

(Norme applicabili)

1. Nel giudizio di appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il giudizio di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente titolo.

Titolo III

IL GIUDIZIO DAVANTI

ALLA SEZIONE TRIBUTARIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Articolo 97

(Competenza della sezione tributaria della Corte di Cassazione)

1. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

2) per violazione delle norme sulla competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

4) per nullità della sentenza o del procedimento;

5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2. Sui ricorsi di cui al comma 1, salva la competenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione relativamente alle sole questioni di giurisdizione, giudica per il resto la Sezione tributaria della Corte di Cassazione, composta da trentacinque giudici, ripartiti in cinque sottosezioni, in ragione della materia (imposte sui redditi, iva, altri tributi, riscossione, rimborsi).

Il presidente della Sezione tributaria è anche presidente della prima sottosezione. Le altre sottosezioni sono presiedute da uno dei suoi componenti.

I collegi sono composti dal numero fisso di tre membri, di cui uno ha veste di presidente del collegio.

3. Il presidente della Sezione tributaria della Corte di Cassazione può disporre che i ricorsi che presentano questioni di diritto già decise in senso difforme dalle sottosezioni e quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza vengano decise da un Collegio unitariamente composto dai presidenti delle cinque sottosezioni o in loro vece da un componente di ciascuna sottosezione designato dal rispettivo presidente.

4. Si applica l’art. 374, terzo comma, del codice di procedura civile.

Articolo 98

(Norme applicabili)

1. Al ricorso per cassazione avverso le sentenze dei giudici tributari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 365, 366, 369, commi 1 e 2, 370, 371, 371 bis e 372 del codice di procedura civile solo in quanto compatibili con le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo.

2. Chi propone ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, depositare presso la segreteria del giudice che ha emesso la pronuncia impugnata per cassazione copia del ricorso entro trenta giorni dal deposito del ricorso alla cancelleria della Corte di Cassazione. La segreteria del giudice tributario che ha emesso la pronuncia impugnata nei successivi trenta giorni trasmette alla Cancelleria della Sezione tributaria della Corte di Cassazione il fascicolo d’ufficio della causa, contenente anche i fascicoli di parte e tutti gli atti e documenti del processo, inserendovi la copia del ricorso depositato in segreteria, sulla quale deve essere apposta la data certificata dell’avvenuto deposito.

3. L’art. 360 bis del codice di procedura civile non si applica ai ricorsi per cassazione avverso le pronunce dei giudici tributari.

4. Salvo i casi previsti dall’art. 375 del codice di procedura civile, nelle parti in cui è applicabile, in quanto compatibile con le disposizioni del presente titolo, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione segue il rito ordinario previsto dagli articoli 378 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Al procedimento non partecipa il pubblico ministero.

6. Le altre disposizioni del codice di procedura civile che regolano il procedimento davanti alla Corte di Cassazione sono applicabili ai procedimenti davanti alla Sezione tributaria della Corte di Cassazione solo in quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 99

(Giudizio di rinvio)

1. Quando la Sezione tributaria della Corte di cassazione rinvia la causa alla corte d’appello tributaria o, nei casi di cui all’articolo 95, direttamente al tribunale tributario, la riassunzione del processo davanti al giudice indicato dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente, entro e non oltre il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della decisione, nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di secondo e di primo grado, in quanto applicabili.

2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l’intero processo si estingue.

3. Insede di rinvio si osservano, per quanto applicabili, le norme per il procedimento davanti al giudice tributario al quale il processo è stato rinviato.

4. Apena d’inammissibilità la parte che riassume il giudizio davanti al giudice tributario di rinvio deve produrre copia autentica della pronuncia della Sezione tributaria della Corte di cassazione.

5. Nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle formulate nell’anzidetto procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla pronuncia della Sezione tributaria della Corte di cassazione.

6. Subito dopo la costituzione in giudizio della parte che ha riassunto il processo davanti al giudice tributario di rinvio, la segreteria di quest’ultimo giudice richiede alla cancelleria della Sezione tributaria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo d’ufficio.

Titolo IV

LA REVOCAZIONE

Articolo 100

(Sentenze revocabili e motivi di revocazione)

1. Contro le sentenze dei tribunali tributari e delle corti d’appello tributarie che involgono accertamenti di fatto, che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate, è ammessa la revocazione ai sensi dell’articolo 395 del codice di procedura civile.

2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine anzidetto.

3. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l’appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

Articolo 101

(Giudice competente)

1. Competente per la revocazione è lo stesso tribunale tributario o la stessa corte d’appello tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Articolo 102

(Ricorso per revocazione)

1. Apena d’inammissibilità il ricorso per revocazione deve contenere gli elementi di cui all’articolo 86, per quanto applicabile, nonché la chiara enunciazione del motivo di revocazione specificamente dedotto.

2. Apena d’inammissibilità il ricorso per revocazione deve inoltre indicare le prove dei fatti di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 del codice di procedura civile.

3. Sempre a pena d’inammissibilità nel ricorso per revocazione deve essere precisamente indicata la data della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento nonché del passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il dolo del giudice.

4. La dimostrazione del passaggio in giudicato della sentenza può essere data soltanto con la produzione in giudizio di copia autentica della sentenza con la certificazione da parte della segreteria del suo passaggio in giudicato.

5. Per la presentazione del ricorso per revocazione e per la costituzione in giudizio del ricorrente per revocazione si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni contenute negli articoli 87, 88, e 89.

Articolo 103

(Procedimento)

1. Davanti al giudice tributario adito per la revocazione della sentenza si applicano le norme stabilite per il procedimento davanti allo stesso giudice, in quanto non derogate da quanto disposto nel presente titolo.

Articolo 104

(Decisione)

1. Ove ricorrano i motivi di cui all’articolo 395 del codice di procedura civile il giudice tributario decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento consequenziale.

Articolo 105

(Impugnazioni)

Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente assoggettata la sentenza impugnata per revocazione.

LIBRO QUARTO

RITI SPECIALI

CAPO I

ESECUZIONE DELLE SENTENZE E

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Articolo 106

(Riliquidazione e riscossione a seguito di sentenza)

1. Aseguito delle sentenze dei giudici tributari che annullano in tutto o in parte gli atti impugnati, l’ente impositore procede in conformità emanando atti liquidativi consequenziali e procedendo alle ulteriori attività esattive, tenuto conto delle particolari disposizioni di legge in materia.

Articolo 107

(Rimborsi a seguito di sentenza)

1. Qualora la sentenza di annullamento degli atti impugnati contenga anche una pronuncia di condanna al rimborso di somme a favore del contribuente, quest’ultimo, salve diverse disposizioni di legge, può agire a norma degli articoli seguenti.

Articolo 108

(Rilascio di copia di sentenza in forma esecutiva)

1. Se la sentenza del giudice tributario contiene la statuizione di condanna al rimborso di somme, la segreteria del giudice che l’ha pronunciata ne rilascia copia spedita in forma esecutiva apponendo in calce ad essa la formula <<Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti>>.

2. L’apposizione della formula esecutiva non può avere luogo prima del passaggio in giudicato della sentenza di cui al comma precedente qualora particolari disposizioni di legge condizionino l’efficacia delle statuizioni di condanna al rimborso di quanto pagato al passaggio in giudicato delle sentenze che le contengono.

Articolo 109

(Giudizio di ottemperanza)

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel codice di procedura civile per l’esecuzione forzata delle sentenze di condanna costituenti titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse può richiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza del giudice tributario, munito di formula esecutiva, mediante ricorso da depositare in due esemplari alla segreteria del tribunale tributario che ha emesso la sentenza o in ogni altro caso alla segreteria della corte d’appello tributaria territorialmente competente.

2. Il ricorso per l’ottemperanza è proponibile soltanto dopo la scadenza del termine entro il quale per legge il soggetto obbligato è tenuto a provvedere al rimborso o, in mancanza, dopo trenta giorni dalla sua messa in mora notificata a mezzo di ufficiale giudiziario.

3. Il ricorso per ottemperanza è proponibile sino a quando l’obbligo di rimborso non sia estinto.

4. Il ricorso per l’ottemperanza indirizzato al presidente del tribunale tributario o della corte d’appello tributaria deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l’ottemperanza, che deve essere prodotta in copia autentica assieme all’atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario.

5. Uno dei due esemplari del ricorso è comunicato a cura della segreteria del giudice tributario al soggetto obbligato a provvedere.

6. Entro venti giorni dalla comunicazione il soggetto obbligato può trasmettere le proprie osservazioni alla segreteria del giudice tributario che ha fatto la comunicazione di cui al comma precedente.

7. Il presidente del tribunale tributario o della corte d’appello tributaria, scaduto il termine di cui al precedente comma, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa con decreto la data per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso. Del decreto viene data comunicazione alla parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.  

8. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione occorrente, adotta con sentenza tutti i provvedimenti necessari per l’ottemperanza in luogo del soggetto obbligato che li ha omessi, nelle forme per esso prescritte dalla legge, attenendosi a quanto statuito dalla sentenza.

9. Il collegio, se lo ritiene opportuno, può fissare al soggetto obbligato un ulteriore termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’ottemperanza e può delegare un proprio componente o nominare un commissario, fissando il termine per il compimento dei provvedimenti attuativi.

10. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.

Nell’ordinanza viene liquidato il compenso spettante al commissario, secondo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modificazioni.

11. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.

12. Avverso la sentenza di cui al comma 8 è ammesso ricorso alla Sezione tributaria della Corte di cassazione soltanto per inosservanza delle norme sul procedimento.

CAPO II

IL PROCEDIMENTO CAUTELARE

Articolo 110

(Sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato)

1. Il ricorrente, se dall’atto impugnato gli deriva un danno grave e irreparabile, può chiedere, con apposita istanza, al giudice tributario adito la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso.

2. L’istanza della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato è contenuta nel ricorso proposto contro tale atto.

3. La sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato può essere anche chiesta con separata istanza notificata alle altre parti e depositata in segreteria o inviata ad essa in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento, dopo la costituzione in giudizio del ricorrente a norma dell’articolo 46.

4. L’istanza dev’essere motivata e in essa debbono essere specificamente indicate le circostanze idonee a dimostrare la sussistenza del danno grave e irreparabile.

Articolo 111

(Provvedimenti presidenziali)

1. Il presidente del tribunale tributario o della corte d’appello tributaria o, in sua vece, il giudice dallo stesso appositamente designato, entro dieci giorni, da quello in cui l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato è depositata in segreteria o da quello in cui è stato ricevuto in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento, fissa con decreto la trattazione dell’istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

2. Incaso di eccezionale urgenza il giudice, con il decreto di cui al precedente comma, può immediatamente disporre la provvisoria sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato fino alla pronuncia collegiale di cui all’articolo seguente.

Articolo 112

(Procedimento in camera di consiglio)

1. Le parti possono depositare, o far pervenire in plico senza busta per posta raccomandata con avviso di ricevimento, nella segreteria del giudice adito memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.

2. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori delle parti, se presenti.

3. Qualora in camera di consiglio emerga una situazione di eccezionale urgenza, il collegio con ordinanza può concedere interinalmente la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’atto impugnato, fissando una successiva camera di consiglio per la definitiva pronuncia sull’istanza di sospensione.

Articolo 113

(Pronuncia sulla sospensione)

1. Il Collegio deve pronunciare sull’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato non oltre il termine di tre mesi dalla data di presentazione nella segreteria del giudice adito dell’istanza stessa.

2. Il Collegio pronuncia sull’istanza con ordinanza motivata, delibato il merito e verificata la sussistenza o meno del danno grave e irreparabile.

3. La sospensione può anche essere parziale o subordinata in tutto o in parte alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, da prestarsi nei modi, nei termini e alle condizioni specificamente indicate nel provvedimento.

4. L’ordinanza di cui al comma 2 non è impugnabile.

5. Il provvedimento che dispone la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato è dotato di efficacia immediata.

6. La parte interessata ha diritto ad ottenere l’immediato rilascio di copie del provvedimento che dispone la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, per esibirle all’ente incaricato dell’esecuzione o per farne notifica ad esso.

Articolo 114

(Sospensione cautelare e giudizio di merito)

1. Se concede la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato il collegio fissa contestualmente l’udienza per la discussione della causa nel rito e nel merito non oltre novanta giorni dalla data del provvedimento con il quale è stata disposta la sospensione.

2. Gli effetti della sospensione cessano automaticamente dal momento della pubblicazione della sentenza che decide la causa nel rito o nel merito.

Articolo 115

(Mutamenti delle circostanze)

1. Incaso di mutamento delle circostanze il tribunale tributario o la corte d’appello tributaria, su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare precedentemente adottato ancor prima della sentenza che decide la causa nel rito o nel merito, osservate per quanto possibile le forme di cui agli articoli 110 e seguenti.

Articolo 116

(Sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato nel giudizio d’appello e di revocazione)

1. Nei giudizi d’appello e di revocazione ai fini della delibazione del merito deve tenersi specificamente conto di quanto statuito dalla sentenza impugnata e dai motivi dedotti dalla parte impugnante.

2. Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Articolo 117

(Sospensione dell’esecuzione in pendenza di ricorso per cassazione)

1. Inpendenza del ricorso per cassazione l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato è proposta davanti al giudice tributario che ha emesso la sentenza impugnata per cassazione.

2. Il giudice tributario di cui al comma precedente non può pronunciarsi sull’istanza se la parte che l’ha proposta contestualmente al deposito dell’istanza o all’invio della stessa per posta senza busta con avviso di ricevimento alla segreteria del giudice adito non produce copia del ricorso per cassazione e certificato di deposito del ricorso rilasciato dalla cancelleria della Sezione tributaria della Corte di Cassazione che attesti altresì la pendenza del relativo procedimento.

3. Si applica quanto disposto nell’articolo 116.

CAPO III

IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE

IN PENDENZA DI GIUDIZIO

Articolo 118

(Conciliazione concordata in pendenza di giudizio)

1. Se le parti in pendenza del giudizio raggiungono un accordo conciliativo per la definizione in tutto o in parte della controversia, non oltre il termine perentorio di dieci giorni liberi prima dell’udienza fissata per la discussione, possono presentare alla segreteria del giudice davanti al quale pende la causa istanza sottoscritta congiuntamente da tutte le parti o dai rispettivi difensori per la definizione conciliativa totale o parziale di quanto forma oggetto della controversia stessa.

2. Il collegio, riscontrata la formale ritualità dell’accordo, da atto della intervenuta conciliazione. Se l’accordo esaurisce l’oggetto del giudizio il collegio pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l’accordo conciliativo riguarda soltanto una parte di quanto forma oggetto di giudizio, il collegio procede all’ulteriore trattazione della causa e dell’intervenuta cessazione parziale della materia del contendere si da atto nella sentenza che definisce la controversia.

Articolo 119

(Istanza unilaterale di conciliazione in pendenza di giudizio)

1. Ognuna delle parti, non oltre il termine perentorio di dieci giorni liberi prima dell’udienza fissata per la discussione davanti al giudice tributario di primo o di secondo grado, può presentare alla segreteria del giudice davanti al quale pende la causa istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. L’istanza deve contenere a pena d’inammissibilità l’indicazione esatta dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche su cui si basa, con l’esatta precisazione dell’oggetto della conciliazione e dei relativi effetti tra le parti.

2. Il collegio, se non ritiene manifestamente inammissibile o infondata l’istanza all’udienza invita le parti alla conciliazione fissando altra udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo a norma dell’articolo seguente o altrimenti per la discussione della causa.

Articolo 120

(Verbale di conciliazione)

1. L’intervenuta conciliazione viene fatta risultare a verbale.

2. Il processo verbale, sottoscritto dal presidente del collegio e al segretario costituisce titolo esecutivo per le parti private e legittima il soggetto dotato di potere impositivo od esattivo a provvedere, in caso d’inadempimento, alla sua esecuzione nelle forme stabilite dalla legge.

3. Con provvedimenti apicali sono indicate agli uffici le modalità degli accordi conciliativi, anche per quanto concerne la rateizzazione dei versamenti da effettuare e le garanzie che devono essere prestate prima dell’accordo.

Articolo 121

(Riduzione delle sanzioni)

1. Se la conciliazione ha luogo le sanzioni amministrative pecuniarie si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto all’ammontare del tributo risultante dalla conciliazione.

2. Inogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

3. Anche sulle somme risultanti dall’applicazione delle sanzioni sono dovuti gli interessi legali.

 

 

 

                                                Giorgio Pagliari

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