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Giornale di Taranto - Interrogazione su Regolamento attuativo Vas del consigliere regionale PdL Pietro Lospinuso, al Presidente della Regione ed all’assessore all’Urbanistica
Mercoledì, 04 Settembre 2013 17:38

Interrogazione su Regolamento attuativo Vas del consigliere regionale PdL Pietro Lospinuso, al Presidente della Regione ed all’assessore all’Urbanistica

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Il consigliere regionale PdL Pietro Lospinuso, ha rivolto al Presidente della Regione ed all’assessore all’Urbanistica un’interogazione a risposta scritta nelle cui premesse si evidenzia che: “Nello schema di Regolamento di attuazione della L.R. n. 44/2012 (disciplina regionale in materia di valutazione ambientale) di cui alla delibera di G.R. n. 1343/2013, si rileva dalla lettura dell’art.7 lettera e) “Piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di V.A.S.” l’esclusione delle nuove costruzioni riguardanti le destinazioni d’uso del territorio per attività produttive - industriali, artigianali, terziarie, turistiche, ricettive - che interessino superfici inferiori o eguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0.5 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale), purché - lettera II - non comportino ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 5.000 mc, oppure superiore a 2.500 mc (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale). Ciò comporta che impianti produttivi superiori a 5.000 mc sono soggetti a V.A.S.” L’interrogante chiede pertanto di sapere “come si concili tale disposizione A) con l’art.7 della L.R. n. 44/2012 laddove dispone: “per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di singole opere che hanno per legge l’effetto di variante ai su detti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina di V.I.A., la V.A.S. non è necessaria per la localizzazione delle singole opere”; B) con l’art.6 Comma 12 del D.Lg.vo n. 152/2006 - Codice dell’ambiente - laddove dispone: “Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di singole opere che hanno per effetto di di legge variante sui su detti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della V.I.A., la V.A.S. non è necessaria per la localizzazione delle singole opere”. “Tale disposizione del Regolamento - prosegue Lospinuso - risulta in contrasto e vessatoria in relazione al D.P.R. n. 160/2010 art.8 che disciplina le varianti urbanistiche puntuali per la realizzazione di singole opere di impianti produttivi e didi beni e servizi di tipo industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo. Un’ulteriore, forse definitiva, aggressione a quel che resta delle attività edilizie ed in genere produttive in Puglia, di questa fase delle politiche urbanistiche regionali sempre più segnate da una sorta di fondamentalismo reazionario sulla pelle dello sviluppo della Puglia e del lavoro dei pugliesi”.